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ANALISI ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Due disposizioni:

-art 81 e seguenti

- modifica alla norma sull'affidamento in prova art 47, contribuisce alle prescrizioni anche assistente

sociale con attività di proposta

Dlgs 146/2013 ha introdotto libertà anticipata-> art 47 VIII comma nuovo periodo modificato da l

10/2014 -> ha potenziato il ruolo e la funzione del direttore dell' UEPE nell'ambito dello

svolgimento dell'istituto della messa alla prova.

Le prescrizioni sono importanti le prescrizioni attraverso le quali si dovrebbe attuare la

rieducazione.

La modifica prevede possibilità di deroghe di natura temporanee eccezionale alle prescrizioni:

potevano essere autorizzate dsl Direttore del UePE c. Successiva comunicazione al Magistrato di

sorveglianza che deve intervenire nei casi di incongruenza anche in forma orale = la legge 10/2014

prevede al direttore dell'UEPE direttamente una competenza

Il dl originale enunciava che il direttore proponeva le prescrizioni al magistrati

La legge offre un riconoscimento normativo a una prassi frequente, il magistrato aveva 20/39

richieste al giorno, di conseguenza la modifica in ottica di semplificazione e rispecchia le richieste

varate da commissioni di studio per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza,

La modifica della legge 10/2914 potevano andare a incidere sulla natura della struttura degli uffici

in organici -> modifica art 3 comma 1bis prevedevano ampliamento funzioni di altri funzionari

diversi da direttore.

In attesa del compimento dei concorsi pubblici per coprire i posti vacanti dei dirigenti per un

periodo di tre anni dell'entrata in vigore della legge le funzioni di dirigenti dell'UEPE posson essere

svolte da altri soggetti -> funzionari inseriti nel ruolo di dirigenti

Art 47 VIII comma: non prevede modalità operative per cui bisogna procedere alla richiesta di

deroga. Per questi viene in aiuti una circolare del DAP del 28 Marzo 2014 che interpella la legge

10/2014. Il DAP cerca di individuare la ratio e le linee guida per cui si sono ampliate le funzioni del

direttore, viene proposto un format per la richiesta di modifica diretta al direttore. La radio deve

dare riconoscimento normativo alla buona tassi oramai diffusa.

Secondo la circolare la norma ha introdotto un elemento permanente di semplificazione del

procedimento di modifica del contenuto prescrittivi dell'affidamento in prova: nuovi poteri al

direttore consentono una gestione più efficace dell'istituto tale da rendere la misura alternativa

maggiormente individualizzata sulle esigenze quotidiane.

Il DAP individua il limite: non viene indicato il limite temporale oltre il quale non ricorrono piu i

requisiti di urgenza e temporaneità: individuazione temporaneità è rimessa alle singole sezioni ed è

rischioso perche ci darebbe disarmonia nelle prassi.

Il normale iter prevede: una domanda all'uepe, il passaggio di questa al l'ufficio di sorveglianza, la

valutazione, la ricezione e la riceduta durerebbe 7 giorni,

Il dl 146/2013 ha modificato

Art 47 comma VIII

Art 3 comma bis

La circolare DAP ha istituito limite, radio e disposizioni operative

Il direttore UEPE e altri funzionari prima di procede alla deroga devono effettuare una valutazione

preliminare della fondatezza dell'esigenza della deroga temporanea per le emergenze.

La valutazione deve essere fatta sulla base di informazioni sul campo:

Se la valutazione risulta essere positiva: rilascio autorizzazione in deroga

Se è negativa: archiviazione e vene fatta relazione al Magistrato

La circolare, il dl 146/2913 e la l 10/2014 hanno previsto deroghe solo per affidamento in prova in

realtà le prescrizioni possono essere previste anche per le altre misure.

PROCEDIMENTO MINORILE

Messa alla prova del minorenne e la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto sono due

istituti creati per i minori con efficacia in campo di rieducazione e depotenziamento del

sovraffollamento carcerario.

Nel nostro ordinamento NON esiste il codice penale minorile anche se il DPR 446/1988 viene

presentato come tale → non esiste un corpus per minorenni.

Minorenne vittima di reato: dlgs 2015/2016 e L 162/2012 sono disposizioni a tutela della vittima del

reato tra cui l'ascolto in caso di reati sessuali o violenza domestica.

Minore autore di reato le disposizioni sono presenti nel codice penale:

art 97 e art 98 disposizione minore età sull'imputabilità

sospensione condizionale

perdono giudiziale art 169 solo per i minori: se il soggetto è punito con pena non

superiore ai due anni e se non è recidivo e il giudice può applicarlo in via preliminare.

Linee guida per valutare la funzione della pena in relazione all'autore del minore

no funzione retributiva → la pena non è una punizione morale.

Le funzioni sono di prevenzione generale e di prevenzione speciale.

Individuazioni funzioni fondamento nell'articolo 31 Cost II comma in cui si prevede la tutela della

gioventù favorendo gli istituti a questo scopo. La funzione della pena applicabile a minori è la

funzione educativa art 27 comma III

l' interventi della Corte Costituzionale introducono interventi volti a potenziare strumenti che

tutelano la tutela dei minori.

Due tipologie di interventi sulla base dell'articolo 27 e art 31

interventi finalizzati a limitare: interventi limitativi ispirati all'estrema ratio: carcere,

– pena detentiva

interventi finalizzati a allargare l'intervento penale

la Corte ha anche dichiarato illegittime alcune disposizioni.

La Corte Costituzionale ha svolto un ruolo di sostituto rispetto al legislatore, ha modificato gli

istituti in origine previsti solo per la maggiore età.

Gli interventi che in relazione al minore devono ispirarsi a una funzione di prevenzione speciale:

evitare che il minore entri in contatto con il carcere perchè criminogeno e interventi finalizzati alla

prevenzione speciale si collocano in due direzioni: interventi volti alla risocializzazione dell'autore

e interventi volti a evitare il contagio carcerario.

Istituto importante: mediazione tra autore e vittima del reato, attività volte a ristabilire il contatto

sociale tra i due, attività svolta da soggetti esterno al conflitto. È caratterizzata da alcuni obblighi e

la finalità è potenziare progressione verso la risocializzazione.

Interventi sanzionatori penali nei confronti degli autori di reato minori

-precedenti alla sentenza di condanna

-presuppongono una sentenza di condanna e previsti in quella

-presuppongono la sentenza di condanna ma intervento è applicato da un giudice diverso, il giudice

dell'esecuzione e non della cognizione

-previsti dalla legge minorile e implementati da DPR 448/98

A) istituti che non prevedono la sentenza di condanna

1) dichiarazione di non imputabilità del minore dovuto a:

- minore età sotto i 14 anni (se pericoloso misure di sicurezza, collocamento in comunità

terapeutica)

- età tra i 14 e i 18 anni il giudice in base a diversi parametri può dichiarare la non

imputabilità, se pericoloso collocamento.

2) Perdono giudiziale: in entrambe le forme:

- GIP si astiene da rinvio a giudizio

- minore già- rinviato ma una preclusa possibilità di pronunciare sentenza, requisiti di

carattere oggettivo e prognostico: non deve essere recidivo.

3) Art 27 DPR 448/98 sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: emerge

applicazione del principio di offensività del diritto penale, il minore ha realizzato un fatto di

reato ma irrilevante dal punto di vista dell'offesa. Critica. Minore è comunque autore →

condanna mascherata.

4) Messa alla prova dell'imputato minorenne: via di fuga del minore dal processo inizialmente

previsto solo per minori, per adulti nel 2014.

la messa alla prova è diversa dall'affidamento in prova. La messa alla prova è precedente

alla sentenza di condanna se la prova ha esito positivo non avviene il procedimento penale e

si ha l'estinzione del reato mentre l'affidamento in prova prevede la sentenza di condanna ed

è una misura alternativa.

B) interventi che presuppongono sentenza di condanna: funzione di prevenzione speciale:

applicabili dal giudice di cognizione

applicabili dal giudice di esecuzione

– interventi che adattano meglio la risposta sanzionatoria al minore: il giudice nella fase di

commisurazione della pena ha la possibilità di calibrare la risposta sanzionatoria riconoscendo la

circostanza attenuante fino a un terzo.

Limite: riconoscimento alla minore età una circostanza attenuante è rimessa alla discrezionalità del

giudice: vincolata solo da blindatura parziali che si devono alla Corte Costituzionale.

Nel caso di fattispecie di particolare gravità l'autore di reato tra i 14 e i 16 anni: circostanza

aggravata blindata: accordare una tutela perchè il minore potrebbe subire pregiudizio ed esclusione

dal bilanciamento

art 602 ter clausola di blindatura:

le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti non possono essere dichiarate ne at

tenuanti ne soccombenti al limite si applicano dopo

Un caso particolare: le circostanze attenuanti diverse da articolo 98 che concorrono con le blindate

non possono essere dichiarate né prevalenti né soccombenti → la circostanza attenuante della

minore età, se l'autore di questi reati per cui è prevista la circostanza blindata è un minore → la

minore erà è l'unica circostanza attenuante che può entrare nel giudizio di bilanciamento. La minore

età è blindata solo nel caso in cui concorre con aggravante che prevede l'ergastolo. Nei casi di reati

di particolare gravità a danno di vittime vulnerabili la minore età non è esclusa dal giudizio di

bilanciamento → unico circostanza bilanciabile → può essere dichiarata prevalente rispetto

all'aggravante blindata. (es nei reati di pornografia, prostituzione se cliente è minore → minore età

può prevalere sulla circo aggravante) => ratio: dare prevalenza alla tutela dello sviluppo dell'autore

di reato.

Critica perchè il legislatore ha previsto questo meccanismo di tutela solo per il minore e non anche

per categorie di soggetti particolari, per esempio seminfermi di mente → idea di un doppio binario.

Altri interventi:

sospensione condizionale della pena (limiti art 168)+

– sanzioni sostitutive della pena detentiva breve: libertà controllata, semidetenzione e

– riabilitazione

misure alternative: detenzione domiciliare, affidamento in prova, permessi, presenti

– nell'ordinamento penale ed estese ai minori attraverso corte costituzionale.

C) istituti previsti in relazione a minori autori di

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bagliuz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Peccioli Annamaria.