DIRITTO PENALE II
14 set. 20, LEZIONE 1
Reati contro la persona.
Causazione della morte di un essere umano. Il primo riflesso gli omicidi. Esistono più figure di
omicidio. Dalla parte generale potremmo ricavare la triade fondamentale: omicidio doloso,
preterintenzionale e colposo. L’omicidio colposo è un argomento molto vasto. Non si devono
tralasciare le nozioni della parte generale sulla colpa. L’introduzione dell’omicidio colposo stradale
porta a parlare di una delle forme classiche dell’omicidio colposo, ne vedremo la recente riforma.
La causazione della morte di un soggetto non è presa in considerazione solo in questa triade di
fattispecie.
L’omicidio doloso parte all’art 575.
L’omicidio preterintenzionale è collocato all’art 584.
L’omicidio colposo, normale, è all’interno dell’art 589, seguito dall’omicidio stradale.
L’evento morte collegato ad una condotta penalmente rilevante può emergere anche in altre
situazioni. Intanto vedremo, quando arriveremo al preterintenzionale, che è accompagnato da una
prevista dall’art 586. Vedremo come
figura minore di chiusura che è la morte seguita ad altro delitto,
si configura.
Bisogna anche tener presente che nella parte speciale in alcuni reati l’evento morte viene preso in
considerazione come una conseguenza ulteriore che non è quello che aveva in mente l’autore.
una rapina in cui l’autore non vuole ammazzare uno, ma ci può esser una rapina in cui
Può esserci
l’azione comporta la morte di un soggetto. Questo, vedremo, che si colloca nel 586. Ma se andiamo
ad affrontare, più avanti, l’abbandono di minori e incapaci, vedremo che c’è un reato base, voluto,
ma che porterà alla morte di un soggetto come conseguenza non voluta.
Vedremo quando si ha omicidio volontario o quando questo si realizza come evento aggravatore. È
importante segnalarlo perché in certi casi in certi reati c’è una disciplina particolare della causazione
della morte sia pur come conseguenza non voluta. In altri reati questa conseguenza non è presa
specificamente in considerazione. Allora vedremo anche di capire la gradazione dell’intervento
repressivo del legislatore.
Omicidio doloso, art 575 cp.
“Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.”.
che rapporto c’è tra omicidio doloso e delitto di strage?
Segnaliamo un problema: È chiaro che ci
sono delle connessioni forti, ma intanto bisogna stare attenti a dare il termine giuridico il suo preciso
significato. Come in altri casi, c’è una sfasatura tra il linguaggio corrente e il termine utilizzato
giuridicamente in campo penale.
Cosa si intende per strage? Su un vocabolario si ritrova la definizione: la morte di un numero elevato
di persone, scaturito dalla cause più diverse, anche cause non derivanti dall’uomo. 1
collegato all’art 575 che si occupa di omicidio doloso, abbiamo una nozione
Con il termine strage,
dal codice all’art
costruita 422.
“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in
pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.
Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la
reclusione non inferiore a quindi anni.”.
Il 422, intitolato strage, dà una nozione particolare che ridotta poi alla sua forma minima, non
nessuno. Ecco l’apparente contraddizione con il termine comune.
comporta la morte di La strage in
L’art 422 da un lato si caratterizza con un dolo intenzionale di omicidio, si
cui non muore nessuno? l’intenzione di cagionare
può parlare di strage: abbiamo una situazione in cui il soggetto ha agito con
la morte di qualcuno, tenendo una certa condotta.
Parlando della strage di Capaci, non è difficile da riconoscere: chi ha compiuto quell’azione voleva
far fuori il giudice, oltre che eventuale autista e guardie del corpo. C’è stata la morte di più persone.
È più corrispondente all’idea di strage comune.
La strage di Bologna, attentato in cui sono morte 80 persone, è una strage, causata intenzionalmente,
con un numero di morti che corrisponde al concetto corrente.
l’art 422 vediamo che dopo aver indicato l’intenzione di uccidere, la nozione materiale
Ma se si legge
oggettiva della strage è il creare un pericolo per la pubblica incolumità. Questo è il nucleo portante
della nozione materiale di strage. La norma prende in considerazione il fatto che da questa condotta
sia scaturita la morte di più soggetti, di un solo soggetto e poi chiude con una formula ambigua “negli
altri casi si risponde con una reclusione non inferiore a 15 anni”. Di fronte ad un comportamento di
un soggetto che vuole cagionare la morte di un soggetto, la cagiona in una situazione dubbia, non
sappiamo se c’è davvero la strage. In caso di dubbi comunque si tende sempre all’ergastolo, in quanto
si ha: un omicidio, un omicidio doloso plurimo aggravato. Quindi l’esito finale, se un legale qualifica
invece che strage omicidio doloso plurimo non comporta dal punto di vista concreto conseguenze
percettibili.
C’è per esempio una sentenza del 1994 (Pag. 8). È una situazione in cui un commando malavitoso
entra in un circolo culturale dove vendono alcolici, entrano armati e vanno contro un gruppo di 4
persone sedute ad un tavolino e fanno una classica esecuzione mafiosa. Uccidono quelle persone.
Probabilmente i media del tempo avranno parlato di strage. Ma non si trattava di strage in quanto non
ha causato pericolo alla pubblica incolumità. Volevano uccidere delle persone specifiche, a cui
l’azione era circoscritta. Hanno realizzato un omicidio doloso plurimo.
cui c’è il dolo della causazione
Se scaliamo sul nucleo minimo di strage, ossia un comportamento in
della morte di almeno un soggetto, poi non importa che non venga conseguito l’obbiettivo. C’è
causazione di pericolo per la pubblica incolumità, ma fortunatamente non muore nessuno, questa è
una strage. Strage dell’ultima parte dell’art 422. Qual è l’alternativa in questo caso? L’alternativa è
il tentativo di omicidio: il dolo di omicidio, si è messa in pericolo la vita di qualcuno, si può tentare
la strada del tentativo di omicidio, perché partendo con gli abbattimenti di pena tipici del tentativo si
può scendere a 7 anni, se ci fossero delle attenuanti si scende ulteriormente. Se lo si inquadra come
strage, perché quella condotta ha comportato pericolo per la pubblica incolumità si risponde in base
all’art 422, con 15 anni di pena. Ci sono stati dei casi, uno, storico, verificatosi in Liguria: un attentato,
fallito, di mettere dell’esplosivo in un vagone ferroviario. L’esplosivo salta prima. Non muore
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nessuno. L’unico coinvolto è l’autore, che è stato incriminato per strage perché ha agito con una
finalità di uccidere, sia pur in numero ristretto. Ha causato pericolo per l’incolumità pubblica, non
facilmente circoscrivibile, non è il caso del bar di Foggia, per cui ad esempio il barista non ha corso
di un commando che entra in un bar e spara all’impazzata, è un’azione
pericolo. Stessa operazione
che mette in pericolo la pubblica incolumità, è una strage.
Altro esempio (Pag. 5): sparatoria in luogo affollato. Si vuole uccidere Tizio che è insieme ad altri
vengono messi in pericolo. Per uccidere il soggetto c’è il rischio di ferire gli
passanti, anche questi
altri passanti. C’è il pericolo per la pubblica incolumità. Se si becca chi si voleva colpire si ha
all’ultimo comma.
ergastolo, ma se comunque non si becca nessuno, sarebbe strage in base
L’autobomba è un altro classico strumento di strage, esempio la strage di Borsellino. In altri casi, in
maniera leggermente diversa, c’è un’esplosione che crea pericolo alla pubblica incolumità, ma che
l’intenzione di uccidere qualcuno. Ecco allora che siamo
ha come dolo che sorregge la vicenda
difronte ad una strage. Ma potremmo anche avere: auto piena di tritolo, portata dove vive solo la
vittima, senza alcun parente o uomini di scorta, quella operazione pur usando lo stesso strumento,
difficoltà a qualificarla come strage, perché non c’è pericolo per la pubblica incolumità,
avremmo
non è un luogo di transito, non è un luogo dove ci sono altri soggetti.
A Milano c’è stata una fuga di gas, ci sono stati 6 feriti. Per una fuga di gas causata accidentalmente
non si può parlare di strage, neanche se fossero rimasti uccisi tutte e 6 le persone. Si sarebbe trattato
di omicidio colposo plurimo.
alla villa dei parenti e determina una saturazione dell’ambiente con gas e prepara
Un soggetto si reca
un timer, calibrato su un orario non troppo ravvicinato. Succede che il gas ha un odore particolare
che avverte le persone di possibili fughe. Dei vicini danno l’allarme e bloccano la fuga di gas. Hanno
scoperto il timer. Hanno capito l’obiettivo, si sono chiesti chi potesse avere interessi a compiere azioni
simili. È iniziata la caccia all’uomo, per altro soggetto armato, che alla fine decide di costituirsi. La
notizia è che questo soggetto viene denunciato dai carabinieri del luogo per strage. I familiari erano
L’autore ne era a conoscenza? L’accusa potrebbe dire che l’autore sapeva che i familiari
in vacanza.
non erano in casa ma che aveva previsto che una volta che la casa sarebbe esplosa, i familiari
sarebbero stati a casa. La difesa andrà a spinare il problema cercando il tentativo di devastazione,
piuttosto che di danneggiamento. Rischia comunque meno rispetto all’imputazione di strage. Dipende
tutto dal dolo intenzionale di uccidere.
Per fare un contro esempio: qualche anno fa un soggetto ha risposto di strage perché attraverso di una
fuga di gas ha determinato un’esplosione per la morte di una persona specifica. Lì si che è una strage.
Dolo intenzionale di uccidere + Pericolo di pubblica incoluimtà = Strage
La difesa deve stare attenta nel cogliere elementi di debolezza dell’accusa che può consentire un
inquadramento in termini diversi, meno pesanti rispetto a quelli delineati.
Queste premesse sulla strage servono per sottolineare che la morte di soggetti o meno in cui può
apparire un tentativo, in cui dolo eventuale non è evidenziabile, non si arriva ancora all’art 575.
Dobbiamo prendere in considerazione il pericolo della pubblica incolumità, art 422.
esempio: la pluralità di strumenti per compiere una strage, non solo l’uso di armi o
Un vecchio
materiali esplodenti, ma anche il cagionare un incendio. Cagionare un incendio può essere
un’operazione non molto grave dal punto di vista tecnico se è un incendio di tipo intimidatorio
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finalizzato all’intimidazione. Si causa un incendio di un negozio senza troppo cherosene,
intervengono i vigili del fuoco che sedano l’incendio e non si verifica la strage.
Ma prendiamo il caso, ormai risalente nel tempo, in cui un opuscolo di estremisti, più o meno
neonazisti, si era messo in testa di colpire i fruitori delle discoteche, una sorta di crociata contro i
viziosi che andavano in discoteca. Avevano attaccato delle discoteche piene di gente facendo scattare
incendi in più punti, in relazione ai luoghi di uscita. In quegli episodi morirono alcune persone. Non
ce l’avevano direttamente con quei soggetti morti. Avevano l’intenzione di causare la morte di più
soggetti. Hanno usato una modalità che ha messo in pericolo la pubblica incolumità, ma persino se
non fosse morto nessuno si sarebbe potuto contestare la strage. Questo tipo di condotta non è un
banale incendio da punire in base all’art 423, non è neppure una vicenda da valutare come reato di
nell’ipotesi di strage.
incendio seguito dalla morte, ma rientra 4
LEZIONE 2
Se ci chiediamo come individuare il dolo, in molti si rifanno ad una frase: al di là dell’autore del fatto,
spesso chi compie il fatto non ammette di avere il dolo di un determinato reato. È compito dell’accusa
l’elemento soggettivo. Ma cosa uno aveva in mente al momento del fatto, è qualcosa che non
provare
è suscettibile di prova materiale, come il fatto di avere un’arma che ha sparato. Quindi ci si rifugia
dietro un’affermazione di principio: al di là dell’ammissione del responsabili la prova del dolo si
massime d’esperienza.
ottiene facendo ricorso a Il che vuol dire che in realtà si ricorre a qualcosa
che non è sicuramente non era nella mente dell’autore del fatto, ma si ricostruisce sulla base anche di
una frequenza statistica. Se uno infila un coltello nel torace di una persona per 6 volte è probabile,
l’esperienza ci dice, che voleva uccidere la persona. Se avesse voluto ferirlo avrebbe potuto colpirlo
a una gamba o a un braccio.
Nel ricorso alle massime di esperienza si tende anche a dire che ci sono elementi sintomatici di natura
oggettiva e elementi di natura soggettiva.
Nelle poche massime del testo, la giurisprudenza si sente molto più tranquilla nell’utilizzare parametri
che si basano su dati oggettivi. C’è sempre incertezza
e elementi indizianti, le massime d’esperienza
nel ricostruire i fatti, però se uno ha tirato 6 coltellate, il perito dirà che ad essere entrata era l’arma
di cui si discute lambita dall’autore del fatto.
In questa sequenza di elementi di natura oggettiva si segnalano i mezzi usati, è più significativo sul
piano del dolo l’utilizzo di un’arma da fuoco, rispetto ad un arma bianca, rispetto ad un corpo
contundente. Non bisogna fermarsi mai su un singolo elemento. Se uno usa un arma da fuoco ma
spara due vuole ad altezza ginocchio, è evidente che non vuole cagionare direttamente la morte.
Bisogna tener presenti ulteriori elementi. Se quello che si è colpito si lascia a morire dissanguato,
verrà contestato il dolo. Ma non tanto per l’azione di partenza, quanto per il comportamento
successivo. D’altra parte, usare un bastone non è uno strumento usato per uccidere. Ma se si incrocia
l’uso di questo strumento, apparentemente più blando, con altri elementi di natura oggettiva, si
potrebbe arrivare ragionevolmente l’esistenza del dolo. Si sottolinea che può essere importante la
reiterazione dei colpi, può essere importante la sede del corpo riverita: non è la stessa cosa picchiare
qualcuno sul braccio o sulla schiena, piuttosto che sulla testa.
Tutti questi sono elementi che vanno considerati globalmente e incrociati tra loro: più sono
convergenti più facilitano o escludono la prova del dolo.
Problemi più complicati nascono quando questi elementi di natura oggettiva si presentano in maniera
contraddittoria: Tizio ha usato non un’arma vera e propria ma ha colpito Caio con parecchia intensità.
In questo caso, siamo sul crinale in cui si può dire molto cautelativamente che non he provato fino in
fondo un dolo omicida, ma potrebbe anche essere sostenuta la tesi contraria dell’accusa. Si entra nella
dialettica processuale. Colpire uno con un calcio è indice di un dolo di lesione. Ma se si colpisce uno
alla testa con un calcio, ripetitivamente, si può parlare di dolo per omicidio.
Caso Willy: non interessa che l’abbiano aggredito ripetitivamente sul piano fisico, ma è stato colpito
in testa mentre era a terra, sostanzialmente immobilizzato, quindi non si può sostenere che si voleva
colpire ad una gamba ma muovendosi il colpo è finito in testa. I colpi sono stati inferti
volontariamente al cranio. Si capisce perché il primo input è stato: si apre indagine per omicidio
preterintenzionale. Perché? 5
Perché è lo schema tipico del 584: atti sicuramente diretti a ledere + morte causalmente e
oggettivamente collegata a quegli atti.
Questo però se si afferma che l’evento morte era fuori dalla portata del dolo.
A differenza della strage, teniamo presente, che, normalmente, in tema di omicidio vale dolo diretto,
dolo intenzionale, ma vale anche dolo eventuale. Ci soffermeremo sul fatto che sul dolo eventuale si
sono evidenziate delle incertezze: c’è un intervento delle sezioni unite, però non bisogna cadere nella
trappola dire che il soggetto non voleva cagionare la morte della vittima. Bisogna valutare se si è
verificato con quella intensità tale da poter dire che si è nell’area del dolo eventuale. Nella vicenda,
la morte seguita all’aggressione complessivamente intesa, ma in particolare è legata ai colpi sferrati
non con un semplice calcio, come potrebbe verificarsi in spiaggia a piedi nudi, ma se si ha una
calzatura, peggio ancora con tipici scarponi, colpire ripetutamente un soggetto in quelle condizioni,
giustifica l’imputazione per dolo. Nella migliore delle ipotesi: dolo diretto, intenzionale, oppure dolo
eventuale. Si potrebbe anche individuare una predeterminazione, allora si determinerebbe dolo
diretto. Ma per tenere in piedi il capo di imputazioni, per l’art 575, si potrebbe avere un riscontro
anche in termini di dolo eventuale. Questo si può riscontrare anche in altre situazioni, magari un po’
diverse dalla classica lesione fisica.
Un esempio è il lancio di sassi contro veicoli (Pag. 12), non la piccola pietra, ma il lancio di massi,
pietre di un certo peso, lasciate cadere da un suolo sopraelevato, oggi, si parla di lanci di sassi dal
cavalcavia. Si cominciò molti anni fa ad avere episodi di questo tipo, con esiti mortali. Un ca
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