Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Reato di omissione di soccorso
Concludiamo con il reato di omissione di soccorso, che interviene in situazioni di mero fatto, senza l'assunzione volontaria di un obbligo di cura e di un precedente obbligo di custodia.
La norma mette all'attenzione del soggetto che deve prestare soccorso, che deve esserci un soggetto ferito o altrimenti in pericolo, quindi anche una persona non ferita, ma che potrebbe essere in un pozzo, che ha difficoltà, e può innescare un obbligo di soccorso.
L'obbligo di soccorso scivolata prevale l'obbligo di intervento ed è graduato. Anche se le situazioni vengono messe sullo stesso piano, c'è però l'alternativa di dare avviso all'autorità, efficace per rimuovere la situazione di pericolo, che va inteso alternativo all'obbligo di prestare soccorso immediato alla persona. Ma attenzione, a volte è più consigliabile chiedere il soccorso di terzi piuttosto che intervenire.
maniera maldestra. Se è inopportuno intervenire direttamente per la tutela del soggetto, si devono chiamare i soccorsi. Questo è un po' l'impianto della norma generale dell'omissione di soccorso. C'è un po' di incertezza se occorre una visione dal punto di vista fisico della persona in pericolo, oppure se è sufficiente essere interpellati da soggetti terzi. Mettiamo che se c'è una percezione diretta si è tenuti a intervenire. Ci sono situazioni in cui è legittimo da parte di chi ha visto la situazione di pericolo, di chiamare soggetti terzi a intervenire che hanno attrezzature più efficaci. Anche se non è presente una percezione diretta è comunque presente un obbligo di soccorso. 4228 set. '20, LEZIONE 7 Reati contro la libertà personale. vita e quelli che tutelano l'incolumità personale o che svolgono Avendo esauriti i reati a tutela della funzione preventiva.Poniamo attenzione su un gruppo di reati diversi, che riguardano la tutela della libertà personale. I reati che andremo a esaminare, tutelano due diverse prospettive della libertà personale. Ci sono dei reati che attengono più alla libertà fisica o morale, ma sono reati che incidono meno gravemente sulla vittima. Lo si comprenderà a tempo debito. Le prime che affrontiamo riguardano, invece, lo status libertatis, nel senso che sono previste forme di repressione delle condotte di riduzione in schiavitù, non proprio in senso tecnico, o in stato di servitù, non giuridicamente strutturata, che condizionano la personalità della vittima. Abbiamo, in prima battuta, reati che si all'art 600, poi ci sono due fattispecie collegate che riguardano gli art 602, il 603 collocano bis e il 600 octies che sono collegati con la riduzione in schiavitù, la tratta al 601. Non ci si faccia forviare da alcuni inserimenti che riguardano altra.
prospettiva di tutela. È vero che leggendo il 600 bis e 600ter sono nuove forme di schiavitù, ma riguarda più una realtà giornalistica, ma che in realtà si occupa della tutela dei minori di 18 anni. Questi reati hanno una loro fisionomia che non va sovrapposta a quella della tutela dello status libertatis. Vediamo la storia di queste norme: in origine vi erano solo gli art 600, 601 e 602. Il legislatore ancora prima del varo del codice del 1930 si era posto il problema della schiavitù. Prima ancora il problema era stato affrontato a livello internazionale. Ad un certo punto, la schiavitù, abolita anche attraverso convenzioni internazionali, che hanno cercato di eliminare la schiavitù intesa come nell'antichità, ossia una res in capo al padrone. Su questo problema in determinati stati si sono sviluppate guerre furibonde, come la guerra di secessione in America, per cui alcuni stati hanno tentato di staccarsi dalla federazione,
Portando ad una guerra sanguinosa che ha portato alla vittoria degli stati del nord, l'abolizione della schiavitù. In Italia il fenomeno era visto in chiave diverso: il codice del 1930 comprende una posizione anche un po' distaccata da questo problema, nel senso che il guardasigilli dell'epoca, ossia il ministro che introduce il nuovo codice nell'ordinamento, segnala che nel codice viene mantenuto un reato di riduzione in schiavitù, ma si tratta di un reato che a suo avviso non può trovare applicazione per condotte realizzate in Italia, dove la schiavitù non esiste in senso giuridico. Non si vanta la proprietà su una persona fisica. Il codice del 1930, in qualche modo, attua un impegno internazionale a cui aveva aderito anche l'Italia, ossia la Convezione di Ginevra del 1926, incentrata sull'istituto giuridico della schiavitù. Il panorama del codice penale viene presentato in questi termini: abbiamo da un lato gli
art 600, 601 e 602 per cui c'è un fenomeno che si può realizzare all'esterno, in Italia. Per certe situazioni di schiavitù di fatto, per il codice poteva intervenire l'art 603, in tema di plagio. Il termine plagio ha un'ambiguità, in tempi recenti è usato per la copiatura di una canzone o opera d'arte. Storicamente il plagium era effettivamente un reato collocato nel diritto romano per cui era legato a questa tematica. Solo che l'art 603 ha fatto discutere ed è stato oggetto di una questione costituzionale. Nella prospettiva originaria l'ottica del legislatore era in questi termini: la schiavitù è una schiavitù in termini giuridici che non include l'Italia, al più include l'art 603, che era strutturato in maniera difficilmente comprensibile questo spiega anche perché ci furono pochissime imputazioni.
arrivò davanti alla costituzione. è ormai un problema superato. Venne segnalato alla corte che una fattispecie dai contorni così fumosi andava contro il principio di determinatezza delle fattispecie penali. È stato uno dei pochi casi, in cui la corte in base all’art 52 cost ha dichiarato incostituzionale una norma incriminatrice, cancellandola dall’ordinamento. Non ci furono applicazione degli art 600, 601 e 602, nonostante che nel 1956 una 43 seconda convenzione di Ginevra in materia effettuava una ricognizione e elencava alcune situazioni non giuridicamente strutturate in cui si poteva parlare di situazione analoghe alla schiavitù. Tra queste, anche un ipotetico fenomeno di riduzione in una schiavitù di fatto di minori ceduti dalle famiglie di origine ad altre persone. Ad un certo punto, siamo intorno agli anni ’80, la procura di Milano, di fronte ad un fenomeno di strumentalizzazione di ragazzini per commettere reati, tipicamente perl’uso di furti, è il fenomeno di Argati, italianizzazione del termine Argat, area della ex Iugoslavia che indicava un operaio particolare, ossia un minore che veniva mandato a compiere reati sotto ordine di adulti. La procura di Milano andò a prendere il testo della convenzione di Ginevra del 1956 e lo incrociò con l’art 600 arrivando a un’incriminazione analoga a quella della schiavitù di soggetti che avevano prelevato dei minori alle zone di origine, portati in Italia e usati come manovalanza per reati soprattutto contro il patrimonio. Con questa riscoperta dell’art 600, si arrivò a 7/8 anni di reclusione. Questa riscoperta venne convalidata dalla cassazione. Si utilizza questa sentenza per individuare come a situazioni di fatto si era cercato di agire con le norme del codice, sotto il profilo di condizione analoga alla schiavitù. La cassazione convalidò l’idea in cui si potevano prendere in considerazione lesituazioni della convenzione di Ginevra del 1956, ma anche di situazioni di fatto, come la riduzione in situazione analoga alla schiavitù, come donne usate come prostitute. A fronte di questa dilatazione e anche sulla spinta di interventi che iniziavano a maturare a livello di UE, il legislatore interviene. L'art. 600 non ha più la fisionomia ordinaria, attraverso due passaggi, uno del 2003, poi con un ulteriore intervento nel 2014. Nel 2003, la norma dell'art. 600 assume la fisionomia attuale dando luogo ad un reato che ha una certa complessità strutturale. Per capire cosa è incriminato dall'art. 600 bisogna dare una lettura comprensiva della norma. Non si tratta più di riduzione in schiavitù, ma è una normativizzazione della schiavitù di fatto, che come dice stesso titolo dell'art. 600, viene detta "riduzione in servitù". Come va letta l'attuale fattispecie dell'art. 600, lariduzione in schiavitù/servitù? La prima parte: c'è attribuzione in schiavitù quando esercita diritto di proprietà su una persona. È un comportamento nongiuridicamente perseguibile in Italia. La norma segnala che c'è una seconda figura: chiunque mantiene una persona in stato di soggezione continuativa. È l'elemento centrale caratterizzante di questo reato, ma anche della tratta dell'art 601. Il reato ha una prima componente che è quella di ridurre un soggetto, rispetto a una situazione precedente, in una soggezione continuativa. È una situazione di fatto, non ha corrispondenza con una situazione giuridica in Italia. Se si può definire la soggezione continuativa elemento costitutivo del reato in riduzione in schiavitù, bisogna vedere come il legislatore ha strutturato questo reato. Ci sono due ulteriori componenti: dall'art 600 c- condotta, che può condurre allo stato disoggezione continuativa, che si ricava2, in cui si dice che lo stato di soggezione la condotta si presenta con determinate caratteristiche. Vengono indicate delle modalità di realizzazione della fattispecie. Si dice che occorre che lo stato di soggezione può alternativamente avere delle caratteristiche (violenza, minaccia, inganno, l'abuso di autorità, approfittamento di una situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica o psichica), condotte che fanno parte di molte fattispecie.
la soggezione continuativa, tenuta dal c 2, deve sfociare nella costrizione a una serie di attività elencate dall'articolo (prestazioni lavorative, prestazioni sessuali, l'accattonaggio, comunque al compimento di attività illecite).
Ci sono uno o più soggetti che riducono in una situazione di soggezione continuativa di uno o più altri soggetti. Le modalità sono quelle dell'art 600. Una persona viene introdotta
clandestinamente nel nostro paese, non è autonoma, viene sottoposta a comportamenti violenti e minacciosi, subisce fatti di violenza in senso stretto ma anche condizionamenti attraverso minacce che possono riguardare direttamente la vittima ma