Diritto penale II
1. Reati contro la persona
- Reati contro il patrimonio
- Reati contro la pubblica amministrazione
- Reati contro l'amministrazione della giustizia
Reati contro la persona
Tutela della vita umana
Notazioni preliminari: la distinzione tra omicidio doloso e reati di strage. L'omicidio è declinato in varie fattispecie, e interferisce anche con altri reati esterni al settore dei reati contro la persona. Prima di analizzarlo è però necessario evidenziare i punti di differenza rispetto al reato di strage: questa precisazione ha una valenza specifica perché data la struttura di quest’ultimo, la distinzione è più problematica di quanto sembri dal linguaggio corrente (anche perché vi è un punto di contatto che è l’enfatizzazione del dolo, il fine di uccidere).
Il delitto di strage è contemplato in due diverse norme del codice, l'art. 422 (strage) e l'art. 285 (devastazione, saccheggio e strage). Quest'ultimo comprende anche altre figure di reato, e ingloba il concetto di strage delineato dall'art. 422, pur descrivendo una fattispecie di strage caratterizzata da una finalità eversiva particolare, quella di attentare alla sicurezza dello stato: ciò che viene in luce è quindi il particolare dolo specifico, ma strutturalmente resta una strage così come delineata dall'art. 422.
Comunemente con il termine strage si intende indicare un fatto che coinvolge un numero elevato di persone, ma questo non è il concetto tecnicamente corretto, il quale invece si ricava dall'art. 422 (che va ricostruito dal fondo). Questa norma sembra inizialmente allinearsi al linguaggio corrente affermando che chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo. Al c. 2 però compare il riferimento all'evento morte di una sola persona, per il quale è prevista la stessa pena di cui al c. 1. Infine leggiamo che in ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a 15 anni.
Proprio queste ultime parole permettono di individuare quello che è il nucleo fondamentale della fattispecie: si può avere strage non solo cagionando la morte di una persona (anziché di una pluralità), ma anche senza che derivi la morte di alcuno. In altre parole, abbiamo un soggetto che agisce con un dolo particolare (l'intenzione di uccidere) e che si pone nella condizione oggettiva di commettere atti tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità: ciò basta a qualificare una determinata fattispecie come strage (a prescindere dall’evento morte).
Più analiticamente, l'art. 422 menziona “atti tali da...”: il comportamento da tenere affinché sia integrata la fattispecie non è ulteriormente tipizzato, ovvero può assumere varie forme, purché sia idoneo a mettere in pericolo la vita o l'incolumità di un numero di persone non predeterminabile a priori (si tratta quindi di una situazione pericolosa non polarizzata su un obiettivo circoscrivibile, ma con una potenzialità espansiva).
C'è una notevole differenza di disciplina tra la strage “base” (ovvero così come l’abbiamo appena descritta) e il tentativo di omicidio (essendo perfettamente ammissibile che in un tentato omicidio, pur non uccidendo nessuno, si metta in pericolo l'incolumità di un numero di persone non predeterminabile). Per quest’ultimo sappiamo che si considera la pena del reato consumato abbattendola di 2/3 (essendo l'omicidio punito con un minimo di 21 anni, si scende perciò a 7), mentre quanto alla strage il minimo è di 15 anni: notiamo quindi che qualificare in un modo o nell’altro un comportamento dal quale non è comunque derivata la morte comporta conseguenze rilevanti. Se ad esempio Tizio piazza una bomba, sarà dunque importante capire se si tratta di strage o di tentato omicidio. A tal fine è necessario guardare al contesto: si tratta di strage qualora quelle modalità, pur finalizzate ad uccidere Caio, investono la pubblica incolumità (se sistema l'esplosivo in un'auto presso una zona disabitata, si può parlare di tentativo di omicidio/omicidio; se però la stessa condotta è tenuta in una pubblica via, emerge il concetto di coinvolgimento della pubblica incolumità, di coloro i quali potrebbero passare in quel momento, perché scegliendo dette modalità non ci si può non rendere conto che si sta mettendo in pericolo la pubblica incolumità stessa).
Ed anche quando la morte di qualcuno si verifica, il problema si ripropone: la morte di 4 persone può definirsi strage o omicidio plurimo? Le conseguenze di una diversa qualificazione della fattispecie in questo caso sono meno vistose, poiché si rischia comunque l'ergastolo: ma è corretto dal punto di vista formale non sbagliare imputazione (anche per eventuali ulteriori conseguenze extra codice). Quindi la strage è un reato più specifico del generico omicidio (il quale la include in sé), così come la strage dalla quale non deriva la morte di una o più persone è nello stesso rapporto con il tentativo di omicidio.
Può poi succedere che si ponga in pericolo la pubblica incolumità senza che vi sia la finalità di uccidere: tecnicamente una situazione del genere non è configurabile come strage (perché manca l'elemento soggettivo del reato), e si dovrà quindi ripiegare sulle varie sfaccettature dell'omicidio.
Possono esservi anche modalità meno consuete: si può pensare ad esempio al caso di un gruppo che manifestava odio nei confronti di determinate categorie di persone quali i frequentatori di discoteche, il quale, con l'intento di cagionare la morte di più persone, aveva scatenato incendi in tali luoghi causando la morte di alcuni clienti. Detto intento era chiaramente manifestato nei volantini distribuiti dallo stesso gruppo, e ciò ha portato all'incriminazione per strage. Ipotizziamo invece che l'intento di uccidere non sia manifesto (l’intenzione è solo intimidatoria): in tal caso se l'incendio esce dal controllo e si verifica la morte non sarà così semplice dare prova dell'effettiva finalità necessaria perché si possa parlare di strage.
Omicidio doloso
Ricordiamo innanzitutto che quanto ai delitti, se la norma nulla specifica, si intende incriminare per dolo (tanto è vero che l'omicidio colposo è disciplinato più avanti nel codice, all'art. 589). L'omicidio di base è un reato strutturato in maniera molto semplice, e rientra nei reati d’evento a forma libera causalmente orientati. È disciplinato dall’art. 575 (omicidio), il quale prevede che chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21.
Nel trattare l'omicidio doloso riprendiamo alcuni concetti fondamentali: qualunque condotta che si rivela causatrice dell'evento è tipica ai fini dell'omicidio (manca una tipizzazione specifica della condotta), e i rapporti tra condotta ed evento sono quelli classici del nesso di causalità: occorre riscontrare che la condotta abbia condizionato l'evento senza l’intervento di fattori interruttivi ex art. 41 c. 2 (ai sensi del quale le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento).
Problemi concreti di accertamento del dolo nell'omicidio
La prova del dolo nell'omicidio non è sempre cosa facile: si tratta di un’analisi effettuata in sede giudiziaria, dove motivare il punto dolo per un reato grave come questo è estremamente importante. Come si accerta il dolo di un delitto? È un problema di ricostruzione di un atteggiamento soggettivo e psicologico (quindi interiore ad un soggetto) che va trasformato in qualcosa suscettibile di fungere da prova in sede giudiziaria. Servono quindi elementi esterni che permettano di capire cosa pensava quel soggetto quando realizzava il comportamento che oggettivamente ha causato una certa conseguenza (ma appunto non è semplice, perché ad esempio chi ha ucciso per mezzo di una pistola potrebbe affermare che il colpo è partito per sbaglio).
A tale scopo vengono usati criteri diagnostici che si collocano su un duplice versante:
- Elementi di natura oggettiva (i criteri più usuali, preferiti dalla giurisprudenza): possono rilevare diversi elementi di questo tipo, quale ad esempio il mezzo usato (l'uso di un'arma da fuoco tendenzialmente fa pensare di più ad un comportamento doloso rispetto alla condotta tenuta senza armi o con un coltellino/spinta/pugno). Il mezzo in sé tuttavia può non avere pienezza di significato in tal senso: si pensi al caso in cui il mezzo era sì altamente lesivo, come una pistola, ma l'episodio non è nitidissimo e non si capisce se il soggetto voleva la morte della vittima. Risulta allora utile ricorrere ad altri elementi sempre di natura oggettiva, come la reiterazione o meno dell'uso del mezzo (perché ad esempio la ripetizione dei colpi dimostra che non possono essere partiti accidentalmente). Tutto ciò può poi essere incrociato con altri elementi, come la parte del corpo colpita (bisogna però essere cauti nell'uso di questo criterio: certamente 5 colpi sparati con precisione chirurgica ad un piede indicano un dolo di lesioni. Se invece i colpi sono alle gambe il discorso si fa più complesso, perché può venire in gioco il dolo eventuale, che si ha quando il soggetto non intendeva ottenere la morte, ma se l'è rappresentata, agendo quindi accettando il rischio di cagionare quell'evento. Occorre quindi distinguere: se la vittima sopravvive, l'incriminazione non può essere per tentato omicidio; ma se essa muore per dissanguamento bisogna fare attenzione, perché potremmo avere sia un dolo eventuale che un dolo tout court. In altre parole non ci si può accontentare di dire che se l’intenzione fosse stata quella di uccidere il colpo sarebbe stato diretto alla testa, perché allora Tizio potrebbe tranquillamente sparare alle gambe di Caio in un posto isolato e non raggiungibile dai soccorsi, e poi sostenere che la sua intenzione non era quella di uccidere.
- Elementi di natura soggettiva, posti su un piano secondario ma non sempre trascurabile, e nell'utilizzo dei quali bisogna essere più prudenti. Elemento classico di discussione è rappresentato dal movente, cioè la ragione che spinge a commettere un certo reato: spesso si tratta di un elemento molto importante, anche perché individuando un possibile movente si riesce a fare una selezione dei possibili autori. Ma non è un elemento decisivo, poiché possono darsi situazioni in cui il movente è astrattamente suscettibile di essere provato, ma la vicenda mantiene profili oscuri sul piano oggettivo. Ad esempio nel caso in cui Tizio vada a caccia e parta una scarica che uccide qualcuno, normalmente si è portati a pensare ad un omicidio colposo: ma cosa dire se Tizio è l'unico erede della vittima? Questa circostanza ci deve rendere quantomeno sospettosi, perché potrebbe trattarsi di un modo per camuffare quello che è un vero e proprio omicidio doloso (quindi il movente renderà molto più attenta la verifica dell'elemento soggettivo). Il movente potrebbe poi non emergere dalle indagini, o essere talmente labile da apparire poco persuasivo dell'esistenza di una volontà lesiva. Comunque sia un movente poco plausibile non è un dato decisivo nell’escludere il reato in capo ad un soggetto: di certo induce a prudenza nel valutare l'episodio, ma è lo stesso legislatore a sostenere che alcuni reati possono avere un movente poco significativo (scorrendo ad esempio le aggravanti dell'omicidio vediamo che è menzionato il motivo futile, ovvero un motivo così fragile che normalmente non porterebbe ad uccidere: un motivo di questo genere non mette certo al riparo dall'imputazione di omicidio doloso, costituendo invece al contrario un'aggravante). In ogni caso la Cassazione ha precisato che il movente non è un elemento necessario, perché si può arrivare a condanna anche grazie ad elementi diagnostici più sicuri dal punto di vista oggettivo.
Dolo negli incidenti stradali
I criteri generali di accertamento giudiziale del dolo valgono per qualsiasi reato, ma è opportuno ritagliare nel discorso generale alcune parentesi. Fino a 7/8 anni fa di fronte ad una morte scaturita da un incidente stradale si parlava con assoluta tranquillità di reato colposo; da qualche tempo però, un po' perché certi episodi sono diventati più eclatanti, ed anche per una maggiore sensibilità, si è posto il problema se non sia configurabile in determinate ipotesi una responsabilità per dolo. Vediamo allora alcune vicende concrete ai limiti della “normalità” degli incidenti stradali.
Una prima vicenda, passata abbastanza in silenzio, accade qualche anno fa in una tangenziale milanese: un soggetto aveva imboccato contromano la tangenziale, provocando un incidente che aveva coinvolto un bambino. Fu il primo caso in cui, una volta andati a giudizio, il g.u.p. (davanti a cui si era svolto l'abbreviato) configurò un omicidio doloso con dolo eventuale: in particolare il ragionamento consistette nel sostenere che in quel contesto l'imputato aveva certamente previsto la possibilità che si verificasse quell'evento. È però una sentenza di cui si sono perse le tracce, non è chiaro se è stato riformata in Appello e comunque non è arrivata in Cassazione.
Più nota invece una vicenda successiva: siamo in zona extra-urbana, dove c'è una piccola strada di dubbia qualificazione (qualcuno la definiva pista ciclabile, mentre la difesa dell'imputato affermava che non era esplicitamente dedicata a bici e pedoni) limitrofa ad un parco frequentato da bambini accompagnati dai propri genitori. In questa stradina si immette un giovane alla guida di un ciclomotore con il fanalino mal funzionante, travolgendo e uccidendo un bambino che rientrava con la sua bici accompagnato dalla madre (peraltro l'incidente avviene di sera e la stradina non era illuminata). La polizia di stato che interviene denuncia il giovane per omicidio doloso, e questa impostazione viene tenuta ferma dal p.m.. La vicenda arriva subito all'attenzione del giudice (era stato adottato un provvedimento di custodia cautelare), il quale riqualifica l'episodio come omicidio colposo: la medesima ricostruzione è successivamente confermata in Cassazione (rimanendo così l’impostazione quella tradizionale: gli incidenti stradali rientrano solo nella colpa).
Nel frattempo vi è un'altra vicenda che avviene in un tratto stradale a più corsie nei pressi di Ravenna, con carreggiate separate dalla sola doppia striscia continua. L’autista di un tir si accorge di aver sbagliato direzione e decide di effettuare un’inversione ad “U”, per la riuscita della quale deve prima compiere una manovra verso destra. Un’utilitaria (avendo probabilmente equivocato tale manovra) inizia il sorpasso, incastrandosi però sotto il rimorchio: a questo punto l'autista del tir non solo non si ferma ma prosegue nel tentativo di inversione ed effettua manovre che i testimoni descrivono come volte a togliere dalla parte posteriore del veicolo la macchina incastrata; e in effetti, una volta riuscitoci, si dà alla fuga e viene poi fermato. La donna che guidava l'utilitaria muore, e la morte si dimostra sopravvenuta non al primo impatto ma alle manovre successive compiute dall’autista. Questa vicenda vede concludersi il giudizio d’Appello con una condanna per omicidio colposo: ma successivamente la sezione feriale della Cassazione (la sezione di turno nel periodo feriale) configura il fatto come omicidio doloso con dolo eventuale, e quindi annulla la sentenza e rinvia al giudice di merito. È la prima pronuncia della Cassazione che configura un omicidio doloso a seguito di un incidente stradale. Tuttavia, un po' perché poco pubblicizzata, un po' forse perché si trattava della sezione feriale, essa non ha fatto giurisprudenza: di fronte a casi simili i giudici continuano a configurare la fattispecie come colposa.
Altra vicenda che finisce nel colposo: un soggetto compra un’auto di grossa cilindrata e si mette a fare “esibizioni” nel centro di Salerno, mettendo in pericolo alcune persone ed avendo anche una discussione con i passanti. Nel ripartire sgommando perde il controllo della vettura e finisce sul marciapiede, uccidendo due persone. Anche qui si inizia configurando il dolo, ma il tutto sfuma successivamente in colpa. Comunque sia, anche per la crescente attenzione dei media, si comincia a riflettere più attentamente su queste vicende.
E arriviamo ai casi più noti. Un soggetto che aveva assunto sostanze alcoliche e stupefacenti è alla guida di un auto di grossa cilindrata a Roma: ha una discussione con la fidanzata che è a bordo con lui, ed inizia ad effettuare manovre pericolose, in particolare passando diversi semafori rossi: ad un incrocio prende in pieno un ciclomotore con due giovani e ne determina la morte. Da questa vicenda inizia una lunga discussione a livello giudiziario. L'accusa sostiene la tesi dell'omicidio doloso, che è convalidata dal g.u.p. presso il trib. Roma, avendosi quindi una condanna per tale reato in primo grado (con tuttavia un notevole sconto di pena per rito abbreviato e attenuanti). A ciò segue un’ondata polemica. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ridimensiona l'imputazione e considera il fatto come un omicidio colposo (comminando comunque una pena di 5 anni).
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