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Causa di non punibilità speciale

L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato. Il legislatore ha inteso salvaguardare il bene tutelato fin dove è possibile e cioè fino al momento precedente la condanna.

Art. 628 Rapina - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da L. 1 milione a 4 milioni. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da L. 2 milioni a L. 6 milioni:

  1. se la violenza o minaccia è commessa con armi (585) o da

persona travisata, o da più personeri unite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire (605, 613);

3) se la violenza o minaccia è posta un essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Introduzione

- Autonomo titolo di reato, nonostante trovi la sua genesi nel nella fattispecie del furto.

- Il codice vigente la configura come furto con violenza o minaccia alle persone.

- Il codice opera una distinzione della rapina a seconda del diverso momento cronologico e della differente direzione della violenza o della minaccia posta in essere dall'agente: nella rapina c.d. propria la violenza o la minaccia costituiscono il mezzo diretto ed immediato per realizzare la sottrazione e l'impossessamento della cosa mobile altrui; mentre in quella c.d. impropria esse sono successive alla sottrazione e servono ad assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o a procurare a

sé o ad altri l'impunità.- Dottrina e giurisprudenza hanno tradizionalmente considerato il delitto di rapina come una classica ipotesi di reato complesso ex art. 84 c.p., i cui elementi costitutivi sarebbero il furto e la violenza privata: ma può invero accadere che la violenza non raggiunga la soglia di rilevanza di quest'ultimo delitto e si arresti allo stadio del delitto di percosse, come potrebbe accadere che integri un reato sensibilmente più grave (omicidio o tentato omicidio). Ecco perché è più corretto parlare della rapina come reato solo "eventualmente" complesso, potrebbe cioè accanto al furto riscontrarsi una violenza qualsiasi purché sia diretta al perseguimento dei fini contemplati all'art. 628.- Tra l'altro ogni violenza che presenti un disvalore superiore alle percosse, come ad esempio quella che si concretizza nelle lesioni o nell'omicidio, concorre con la rapina. Vedi

  1. Art. 581 comma 2°. Rapina propria
  2. BENE GIURIDICO- Reato che attenta certamente al pacifico possesso delle cose mobili.- Ma la dottrina prevalente oggi sostiene la natura plurioffensiva del reato: e vengono posti in evidenza interessiulteriori di natura personale, relativi cioè alla libertà di autodeterminazione e alla stessa integrità fisica delsoggetto passivo.

  3. SOGGETTO ATTIVO
  4. Chiunque: deve trattarsi di soggetto diverso da quello che possiede attualmente la cosa.- Il peculiare disvalore fa senza incertezze includere tra i soggetti attivi anche lo stesso proprietario, allorché lacosa sia posseduta da altri a titolo di diritto reale o obbligatorio.

  5. CONDOTTA INCRIMINATA
  6. La condotta incriminata è imperniata nell’uso della violenza o della minaccia, finalizzato all’impossessamentodella cosa allo scopo di trarne profitto.- La violenza o la minaccia costituiscono lo strumento utilizzato per impossessarsi della cosa.

La violenza rappresenta una forma di coazione del volere e ricomprende tutto ciò che è idoneo a costringere: essa priva l'aggredito della capacità di formare e attuare liberamente la propria volontà.

La violenza deve essere rivolta contro la persona.

La minaccia costituisce un mezzo di coartazione della volontà del soggetto passivo, mediante la prospettazione di un male ingiusto e futuro.

Minaccia e violenza devono apparire tali, e non costituire l'esito oggettivo di un comportamento ingannatorio e fraudolento.

Non costituisce rapina approfittare dello stato di intimidazione prodotto da causa non imputabile al soggetto agente.

L'impossessamento della cosa deve essere conseguito mediante sottrazione a chi la detiene.

Sottrazione e impossessamento, come nel furto, sono due momenti autonomi: la sottrazione costituisce il primo momento dell'iter criminis, che progredisce poi e si conclude con la fase della instaurazione.

dell'autonomopotere di disposizione sulla cosa.- La sottrazione implica lo spoglio, la eliminazione dell'altrui possesso e presuppone il dissenso di colui chesubisce lo spossessamento.- L'impossessamento, che fissa anche per la rapina il momento consumativo, coincide con l'acquisizione di unautonomo potere di signoria sulla cosa al di fuori della vigilanza altrui.- La detenzione nella rapina assume un significato particolare in quanto dal momento che sottrazione eimpossessamento devono essere compiute con violenza alla persona o con minaccia, è difficile pensare ad unarapina commessa su cose che non si trovino nella immediata vicinanza o disponibilità della vittima.- Come nel furto oggetto materiale della rapina è una cosa mobile.54. ELEMENTO SOGGETTIVO- Il delitto di rapina proprio è punito a titolo di dolo specifico, infatti la legge richiede, oltre la generica volontàdi sottrarre e di impossessarsi della cosa mobile altrui

con violenza alla persona o con minaccia, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.- L'interpretazione più corretta di profitto sarebbe quella economico-patrimoniale, ma non mancano dati giurisprudenziali che ne danno una visione completamente de-economicizzata e de-patrimonializzata.- Ingiustizia: il profitto deve considerarsi giusto se si fonda su un diritto soggettivo o su una pretesa che direttamente o indirettamente viene tutelata dall'ordinamento giuridico.

55. TENTATIVO- Certamente configurabile.

56. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI- Se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata o da più persone riunite.- Se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire.- Se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Rapina impropria9. BENE GIURIDICO- Questo delitto possiede un autonomo disvalore penale.

L'uso della violenza o della minaccia avviene "immediatamente dopo la sottrazione della cosa", per la finalità cui tende la coercizione, e cioè assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o, alternativamente, procurare a sé o ad altri l'impunità. L'intento del legislatore è di colpire con maggior rigore fatti di violenza in un momento in cui il furto non sia ancora consumato. L'attività di coercizione deve essere esercitata immediatamente dopo la sottrazione. Il comportamento dell'autore va quindi valutato in termini di contestualità. Il rapporto di immediatezza cronologica rispecchia una situazione di precarietà nell'acquisizione illegittima della cosa altrui, non si è ancora realizzata la fase consumativa del furto perché non si è usciti dalla sfera di controllo del possessore. Non si è ancora consolidata la lesione patrimoniale.

questo giustifica la legittimadifesa da parte del derubato.

10. ELEMENTO SOGGETTIVO

- Anche la rapina impropria è punita a titolo di dolo specifico: occorre che la violenza o la minaccia sia usataper assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta ovvero procurare a sé o ad altri l'impunità (che nonsignifica sottrarsi all'arresto).

12. TENTATIVO- La configurabilità è generalmente ammessa dalla giurisprudenza. 20- Ma se nessun problema sorge nel caso in cui la cosa sia già stata sottratta, è dubbia la situazione in cui si usiviolenza o minaccia dopo aver tentato di sottrarre, senza esservi riuscito, la cosa mobile altrui. Nega la dottrina,ammette la giurisprudenza. Comunque l'azione del soggetto che non ha ancora sottratto la cosa è neutra dal punto divista del reato in esame. 21

Art. 648 Ricettazione - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o adaltri un profitto,

Acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

PREMESSA

uuu) Definitiva autonomizzazione di questa figura delittuosa dal c.d. delitto presupposto.

vvv) Il delitto di ricettazione possiede oggi piena autonomia giuridica.

BENE GIURIDICO

www) La ragione dell'incriminazione, secondo un'opinione tradizionale molto diffusa, consisterebbe nell'esigenza di evitare la dispersione degli

oggetti provenienti da delitto, conseguente alla loro circolazione. Questa opinione manca di realismo.

Altri hanno individuato nella norma in esame un profilo preventivo, sostenendo che essa servirebbe a evitare la commissione di delitti contro il patrimonio.

Pur riconoscendo la natura particolare del delitto a causa del suo collegamento con la cosa acquisita attraverso il reato presupposto, è possibile nondimeno recuperare una oggettività giuridica incentrata sull'lesione di interessi patrimoniali: nella ricettazione si continua a perpetuare il mantenimento della situazione lesiva del patrimonio creata con la consumazione del delitto presupposto.

SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo può essere "chiunque" acquisti, riceva od occulti le cose menzionate dall'art. 648 in esame, ovvero si intrometta comunque per farle acquistare, ricevere od occultare: si tratta perciò di reato comune.

Sono esclusi i concorrenti del reato presupposto,

il danneggiato dal reato ed il proprietario.- CONDOTTA INCRIMINATAbbbb) E’ descritta come “acqu
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A.A. 2011-2012
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Eusebi Luciano.