Diritto Penale 2 - reati contro il patrimonio - Riassunto esame, prof. Eusebi
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Art. 635-bis Danneggiamento di sistemi informatici e telematici – Chiunque distrugge,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero
programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a
quattro anni.
rr) PREMESSA
- Nella prassi era emerso in problema circa l’utilizzabilità dell’art. 635 c.p. per reprimere il sabotaggio di
software, cioè l’alterazione o distruzione di dati informatici operate tramite istruzioni indirizzate in qualunque
modo al computer.
- Con l’introduzione del suddetto articolo si è colmata la lacuna di tutela.
ss) BENE GIURIDICO
- L’oggetto di tutela è costituito, oltre che dal patrimonio, dalla protezione dei sistemi informatici.
tt) CONDOTTA INCRIMINATA
- Analoga a quanto detto per l’art. 635 c.p. e consiste nel distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici, software ecc. La differenza risiede nell’oggetto su cui cade la condotta.
- Trattamento sanzionatorio più rigoroso e perseguibilità d’ufficio.
uu) CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- Le stesse previste per il danneggiamento comune, a cui se ne aggiunge una nuova consistente nell’aver agito
con abuso della qualità di operatore del sistema. 3476753489 8
I delitti di cooperazione con la vittima
Art. 629 Estorsione – Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad
omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da l. 1 milione a 4 milioni.
2. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da l. 2 milioni a l. 6 milioni se
concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
vv) PREMESSA
- L’attività della vittima è indispensabile per la integrazione della fattispecie medesima.
- Presenta delle forti analogie con la truffa, perché anche in questo reato l’evento finale della disposizione
patrimoniale lesiva del bene tutelato proviene dalla vittima ed è frutto di una situazione di costrizione, a sua
volta determinata dalla violenza o minaccia.
- Un esempio di estorsione è il “pizzo”, cioè la ricompensa per la protezione.
ww) BENE GIURIDICO
- La norma tutela il patrimonio nel suo complesso contro aggressioni che pregiudicano, nello stesso tempo, la
libertà di autodeterminazione della vittima.
xx) SOGGETTO ATTIVO
- Si tratta di reato comune che può essere commesso da chiunque.
yy) CONDOTTA INCRIMINATA
- La condotta incriminata consiste nell’uso di violenza o minaccia diretto prima a creare uno stato di costrizione
psichica e ad ottenere, poi, un profitto ingiusto per sé o altri con correlativo altrui danno.
- Violenza e minaccia costituiscono lo strumento, il mezzo necessario per causare un doppio evento: la
coartazione della volontà e la disposizione patrimoniale lesiva del bene-patrimonio.
- Lo stato di incapacità, causato dalla violenza, deve lasciare al soggetto un minimum di possibilità di volere,
compatibile con la situazione di metus che caratterizza l’estorsione: la nozione di violenza è dunque più ampia
rispetto a quella adottata in rapporto alla rapina.
- La violenza può essere estrinsecata nei confronti della persona ovvero sulle cose (c.d. violenza reale).
- La minaccia si manifesta con la prospettazione di un male futuro, la cui verificazione dipende dalla volontà
dell’autore, e deve essere seria ed idonea a raggiungere l’effetto di coartazione della volontà del soggetto
passivo. Non è necessario sia anche ingiusta.
- Delicato il compito dell’interprete nel rintracciare casi di estorsione nella realtà concreta.
- La minaccia può avere a contenuto anche un comportamento omissivo: esempio della guida alpina.
- La minaccia può essere esercitata anche nei confronti di un soggetto diverso dalla vittima.
- La minaccia o la violenza devono produrre un effetto di costrizione sulla vittima. Occorre vi sia un nesso
causale tra la condotta e la situazione di coazione psicologica che a sua volta costituisce l’evento intermedio tra
la condotta stessa e l’atto di disposizione patrimoniale che arreca l’ingiusto profitto con altrui danno.
- Per effetto della coazione il soggetto passivo deve fare od omettere qualche cosa. Termini generici che
permettono di coprire uno spettro amplissimo di comportamenti dispositivi del soggetto passivo.
- Oggetto dell’estorsione può essere qualsiasi parte del patrimonio della vittima.
- Il comportamento coartato del soggetto passivo deve procurare al reo o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno. Duplice effetto finale, legato casualmente alla condotta del soggetto attivo e prodotto dall’evento
intermedio del fare o dell’omettere.
- Il termine danno assume un contenuto esclusivamente patrimoniale: esso ricomprende ogni deminutio
patrimonii sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.
- Anche il profitto deve essere inteso in termini esclusivamente patrimoniali: inteso come ogni forma di
arricchimento ovvero di evitato depauperamento del patrimonio del soggetto attivo o del terzo beneficiario
della condotta del reo.
- Il profitto deve essere ingiusto. 9
zz) ELEMENTO SOGGETTIVO
- L’opinione tradizionale lo configura come reato a dolo specifico, ma si tratta di tesi infondata, perché il
conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno non sta fuori del fatto di reato, ma ne costituisce
addirittura l’evento, che deve essere voluto dall’agente.
aaa) MOMENTO CONSUMATIVO
- Un orientamento giurisprudenziale tende ad anticiparla al momento in cui il reo acquista la “mera”
disponibilità del prodotto dell’attività criminosa anche per un breve periodo di tempo.
- Di fatto questo orientamento trasforma l’estorsione da reato di evento a reato di mera condotta, il ché non è
corretto.
bbb) CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- Valgono le stesse circostanze aggravanti della rapina. Violenza o minaccia commessa con armi è
fondamentalmente compatibile con l’estorsione soltanto quando abbia ad oggetto cose immobili, la consegna
necessitata di cose mobili configura la rapina.
ccc) RAPPORTI CON ALTRI REATI
- L’elemento che permette di distinguere l’estorsione dalla rapina è da ravvisare nel requisito della essenzialità
della collaborazione.
- Il criterio discretivo rispetto all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sulla finalità perseguita
dall’agente.
- Rispetto alla violenza privata manca il concetto del “tollerare”, e la realizzazione dell’ingiusto profitto.
Caruso Salvatore 10
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE
Art. 640 Truffa - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire 100.000 a 2 milioni (c.p. 649).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 3 milioni:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (c.p. 32 quater) o col
pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità (c.p. 661).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p. 120-126), salvo che ricorra taluna delle
circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante (c.p. 61) .
1. PREMESSA
9. Si tratta di un reato caratterizzato da una particolare forma di aggressione al patrimonio altrui. Un’aggressione
realizzata attraverso un inganno che induce la stessa vittima ad autodanneggiarsi.
10. La truffa assurge, quindi, a modello tipico di fattispecie a cooperazione artificiosa.
11. L’azione offensiva non si esaurisce in un’aggressione unilaterale del reo, ma richiede un completamento ad
opera del soggetto passivo.
2. BENE GIURIDICO
12. Va identificato nel patrimonio in quanto offendibile attraverso il ricorso alla frode: per cui l’intangibilità dei
beni patrimoniali viene salvaguardata riguardo alla libertà di disporne al riparo da capziose intromissioni altrui.
13. Non sono accettabili le tesi che attribuiscono una valenza pubblicistica, nel senso di elevare ad oggetto di
tutela la buona fede del pubblico, soprattutto a seguito della modifica legislativa che ha esteso alla truffa il
regime della perseguibilità a querela.
3. CONDOTTA INCRIMINATA
14. In sede di ricostruzione dell’elemento oggettivo bisogna tener conto della concatenazione delle note modali
della condotta truffaldina e dei conseguenti eventi, nella precisa sequenza che presiede alla tipizzazione
legislativa: artifici o raggiri -> induzione in errore -> atto dispositivo (elemento implicito per via
interpretativa) -> danno patrimoniale e profitto ingiusto.
15. La giurisprudenza ha finito col trasformare di fatto la truffa da reato a forma vincolata in reato causale a
schema libero, per cui è necessario recuperare la reale sfera operativa del reato in esame.
16. Il nucleo centrale della condotta incriminata risiede in una attività diretta a persuadere con l’inganno, che il
legislatore tipicizza precisamente nei termini di una “induzione mediante artifizi o raggiri”: questa insidiosa e
fraudolenta attività induttiva deve a sua volta determinare l’errore del soggetto passivo.
17. Non è sufficiente una condotta induttiva qualsiasi, ma quella realizzata con artifizi e raggiri.
18. L’artificio è solitamente definito come una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata
mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti.
19. Il raggiro è fatto consistere in una attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far
scambiare il falso per vero.
20. È necessario che tanto gli artifici quanto i raggiri presentino un certo grado di intensità, infatti la fattispecie in
esame, anche in virtù del principio di extrema ratio, non può essere invocata per reprimere qualsiasi menzogna,
ogni piccola astuzia, ogni espediente escogitato per influire sulle motivazioni altrui.
21. Ecco l’esigenza di ripristinare un metodo restrittivo di interpretazione degli artifici e dei raggiri e di recuperare
il ruolo della vittima quale criterio complementare atto a circoscrivere i limiti della punibilità.
22. Occorre che il mendacio utilizzato dal reo presenti un apprezzabile grado di pericolosità e verificare che vi sia
da parte della vittima una situazione per la quale è legittimo e ragionevole far affidamento nell’agente e
l’errore in cui cade possa considerarsi inevitabile.
23. L’affidamento è legittimo in tutti i casi di fiducia necessitata.
24. Qualora la fiducia del soggetto passivo è mal riposta, l’errore in cui egli eventualmente cade è conseguenza,
più che della pericolosità dell’inganno della controparte, dell’irragionevolezza del proprio affidamento:
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l’errore avrebbe potuto essere evitato adottando una misura di avvedutezza adeguata al principio di
autoresponsabilità.
25. È controverso se il silenzio, la reticenza o comunque un comportamento omissivo possano fungere da
strumenti idonei di inganno.
26. Ricorso all’art. 40 cpv. che subordina l’equivalenza tra l’agire e l’omettere alla violazione di un obbligo
giuridico di attivarsi. Sicché il silenzio non induce la vittima a credere in qualcosa di falso, ma lo lascia nel suo
preesistente stato d’ignoranza e se la conseguenza del silenzio o della reticenza non è una falsa
rappresentazione, ma piuttosto un’assenza di rappresentazione, viene allora meno un requisito essenziale
dell’art. 640: cioè manca il nesso causale tra la condotta del reo e una vera e propria induzione in errore del
soggetto passivo.
27. L’attività induttiva, realizzata mediante artifici o raggiri, deve generare come risultato l’errore del soggetto
preso di mira: l’errore è definibile come una falsa o distorta rappresentazione di circostanze di fatto capaci di
incidere sul processo di formazione della volontà. Va distinto dall’ignoranza pura.
28. Stato di dubbio: collocandosi in una prospettiva di estrema ratio, si può argomentare nel senso che chi versa in
uno stato di dubbio circa la credibilità della controparte è meno vulnerabile ed esposto all’nganno di chi invece
mostra maggiore fiducia: quindi o si esclude che l’errore ricomprende il dubbio; ovvero, si procede ad una
ulteriore distinzione tra dubbi rilevanti e dubbi irrilevanti.
29. Esulano dallo stato di errore le situazioni di dubbio concreto: cioè quelle situazioni in cui il dubbio della
potenziale vittima è sorretto da elementi concreti e specifici.
30. Sono assimilabili all’errore quelle forme di dubbio così indefinito o indeterminato che il soggetto non sarebbe
in grado di fugare.
31. La vittima dell’errore può anche essere una persona diversa dal soggetto passivo del reato.
32. Deve trattarsi di soggetto determinato.
33. Nella struttura della truffa rientra un requisito tacito o implicito di fattispecie, costituito dal cosiddetto atto di
disposizione patrimoniale da parte dell’ingannato: rappresenta il secondo evento del reato. L’inserimento di
questo elemento non scritto riflette la concezione di fondo della truffa come delitto modellato sulla
cooperazione della vittima.
34. Diversi orientamenti esistono circa l’inserimento o meno di secondo evento, alcuni si accontentano del nesso
causale tra l’errore indotto e il danno patrimoniale, ma questo contraddice la concezione della truffa come
reato di cooperazione artificiosa.
35. Oggetto della disposizione patrimoniale può essere qualsiasi elemento costitutivo del patrimonio: beni mobili,
immobili e diritti di qualsiasi natura.
36. Nell’economia della fattispecie occupa un ruolo centrale l’estremo del danno altrui, quale ulteriore evento
provocato dall’induzione in errore.
37. La determinazione della sua portata e dei suoi confini continua a tutt’oggi a sollevare non pochi problemi.
38. La tendenza a una applicazione espansiva della truffa si è spesso tradotta in una corrispondente interpretazione
estensiva del requisito in esame: smarrita la sua originaria impronta economico-patrimoniale, il danno è andato
spiritualizzandosi.
39. La nostra dottrina dominante propende per una concezione obiettivo-economica del danno: essa lo identifica
con un danno patrimoniale effettivo, sotto forma di danno emergente o anche lucro cessante, accertabile sulla
base di valutazioni di mercato.
40. Ma sulla via di una progressiva dematerializzazione del danno è andata più in là la giurisprudenza, con
riferimento sia ai casi di truffa contrattuale, sia ai casi di truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico.
41. Vediamo i casi in cui giurisprudenza e/o dottrina sono stati indotti a modificare la nozione strettamente
patrimonialistica del danno:
6. Truffa contrattuale: commessa nell’ambito di una relazione di scambio che non avrebbe avuto luogo senza
artifici o raggiri, con specifico riferimento a quelle fattispecie concrete in cui il raggirato riceve in cambio una
controprestazione economicamente equivalente o proporzionale alla propria prestazione, ma inidonea a
soddisfare un suo bisogno personale.
7. Truffa in attività lavorativa o in assunzione: la determinazione del danno risulta ancora più problematica con
riferimento a quella vasta e variegata casistica, in cui la condotta ingannatrice proietta la sua carica offensiva
su interessi pertinenti allo Stato o ad altro ente pubblico.
8. Casi in cui estremo del danno trascende la tradizionale dimensione patrimonialistica. Si allude a quei casi,
incui la condotta ingannatrice ha per risultato l’ottenimento indebito di prestazioni o strumenti di pubblico
ausilio, finalizzati a scopi di politica sociale ovvero di politica economica.
42. Il profitto del soggetto attivo rappresenta il rovescio o l’altra faccia del danno subito dal soggetto passivo. Ciò
non vuol dire che il profitto dell’agente sia sempre implicito nel pregiudizio arrecato alla controparte: in realtà,
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danno e profitto vanno accertati dal giudice in reciproca autonomia, dal momento che può ben accadere che al
verificarsi del primo non si accompagni il secondo, e viceversa.
43. Dottrina e giurisprudenza negano la natura necessariamente patrimoniale del profitto.
44. Il legislatore, avendo configurato anche il profitto come un evento naturalistico, ha voluto subordinare la
consumazione al reale conseguimento di esso.
45.
46.
4. ELEMENTO SOGGETTIVO
47. La truffa è un reato a dolo generico, e non già a dolo specifico, in quanto il profitto dell’agente e il danno della
vittima non sono semplici scopi cui l’azione criminosa deve tendere, bensì devono trovare attuazione nella
realtà esterna.
5. MOMENTO CONSUMATIVO
48. Il reato si consuma nel momento in cui si verifica l’ultimo degli eventi provocati dalla condotta ingannatrice,
sia esso il danno o il profitto.
49. Finché non sfocino negli eventi finali, gli artifici o raggiri idonei ex ante a ingannare la potenziale vittima
possono ben integrare un tentativo di truffa punibile.
6. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
50. Sono previste due circostanze aggravanti che implicano il passaggio dalla procedibilità a querela di parte alla
procedibilità d’ufficio.
a) La prima circostanza aggravante ricorre “se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente
pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.
b) La seconda circostanza aggravante
Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - La pena è della
reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi,
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (c.p. 32
quater, 316 bis).
ddd) PREMESSA
eee) BENE GIURIDICO
fff) CONDOTTA INCRIMINATA
Art. 640 ter Frode informatica - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un
sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 3 milioni se ricorre
una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela (c.p. 120-126) della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.
- PREMESSA
- BENE GIURIDICO
- CONDOTTA INCRIMINATA
- ELEMENTO SOGGETTIVO
- CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 13
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Delitti di aggressione unilaterale
Art. 624 Furto. – Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al
fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire trecentomila a un milione.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra
energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze
di cui agli articoli 61, numero 7) e 625.
ggg) PREMESSA
- Appartiene al novero dei delitti fondamentali.
- Evoluzione storica in rapporto ai valori etico-sociali.
- Spiegazione criminologica complessa.
- Risalente nella sua struttura all’elaborazione della giurisprudenza romana.
- Codice Rocco: trattamento rigoroso, soprattutto dovuto al perverso gioco delle circostanze
- Avvento della Costituzione, art. 42, relativizzazzione e socializzazione della proprietà.
- Modifica del 74 sul bilanciamento delle circostanze.
- Si auspica una revisione della materia.
hhh) BENE GIURIDICO
- Si profilano due orientamenti di fondo: - il bene protetto è il semplice potere di fatto;
- oggetto della tutela è uno stato di diritto.
Nella prima prospettiva dovrebbe ammettersi ad esempio il furto c.d. ai danni del ladro; invece per il secondo
orientamento si dovrebbe escludere la configurabilità del c.d. furtum rei propriae.
- Il ruolo assegnato al requisito dell’altruità. Una cosa è definibile altrui se la sua sottrazione lede un interesse
giuridicamente rilevante alla stregua delle norme civilistiche, facente capo ad un soggetto diverso dall’agente e
caratterizzato dal potere di disporre, usare e godere della cosa. Situazioni giuridiche strumentali alla garanzia
del potere di fatto, attuale o potenziale, degli uomini sui beni della vita. (pag 53.)
- Appare preferibile, tra le varie tesi proposte, la concezione che tende a includere nell’altruità ogni vincolo di
interesse determinabile alla stregua delle norme che disciplinano la distribuzione dei beni, essendo appunto i
parametri normativi meno incerti del riferimento alla coscienza sociale.
- Il soggetto passivo è il titolare del diritto o, comunque, della relazione di interesse giuridicamente rilevante con
la cosa sottratta. Si risolve così il caso del furto nei confronti del ladro, il quale assumerà il ruolo di semplice
punto di incidenza dell’azione materiale di spossessamento.
- La temibilità del furto non dipende solamente dell’interesse protetto in sé considerato, ma anche dalla
accentuata insidiosità della condotta di sottrazione.
iii) SOGGETTO ATTIVO
- Chiunque.
- È controversa la configurabilità del furtum rei propriae, cioè della sottrazione commessa dallo stesso
proprietario ai danni di chi esercita sulla cosa un diritto reale o personale di godimento.
Nel nostro sistema costituzionale, che ne sottolinea con forza la funzione sociale, non sembra azzardato
escludere che la proprietà possa essere tutelata fino al punto di consentire che il nudo proprietario, sulla bse di
un titolo formale e astratto, si rimpossessi abusivamente di cose in atto destinate a soddisfare concreti interessi
giuridicamente rilevanti di altri soggetti.
jjj) CONDOTTA INCRIMINATA
- La definizione legislativa fa leva sul triplice concetto di detenzione, sottrazione ed impossessamento.
- La detenzione costituisce evidentemente il presupposto della condotta sottrattivi.
- Alcuni autori tendono a svilire il ruolo autonomo della detenzione, alcuni addirittura del concetto di
sottrazione.
- La condotta di sottrazione presuppone la detenzione della cosa da parte di un soggetto diverso dall’agente.
- Il codice Rocco è passato dal criterio spaziale (rimozione dal luogo) al criterio personale (sottrazione al
detentore), coì si sono eliminate le precedenti incertezze circa il momento perfezionativo del reato.
- Detenzione: requisito suscettivo di definizioni diverse. 15
- L’opinione dominante propende per un concetto lato ed elastico di detenzione, come tale non circoscritto alla
pura relazione fisica tra il soggetto e la cosa.
- Per cogliere il reale significato della detenzione, occorre tener presente il profondo legame che la avvince al
concetto di sottrazione, sotto un’angolazione visuale incentrata su criteri di rilevanza sociale. Concetto di
detenzione normativo-sociale: rispondente alle esigenze specifiche del diritto penale, la detenzione equivale ad
un concetto comprensivo di tutte quelle situazioni di fatto che, secondo la normale valutazione sociale,
denotano l’appartenenza delle cose a terzi: in altri termini, la detenzione è sinonimo di un potere di
disponibilità, attuale o soltanto virtuale, purché in ogni caso socialmente riconoscibile. (pag. 59)
- Furto su cadavere.
- Furto venatorio.
- Le modalità aggressive della condotta furtiva consistono nella sottrazione e nell’impossessamento della cosa
mobile altrui. Momenti autonomi.
- Presuppongono l’assenza di violenza o minaccia, ed implicano la necessità del dissenso del derubato.
- È definibile sottrazione quella condotta che determina l’uscita della cosa dalla signoria di fatto del precedente
possessore. Rappresenta la condizione di un nuovo impossessamento. Sono indifferenti i mezzi utilizzati per
attuare la sottrazione.
- La commissione del furto presuppone che alla sottrazione segua l’impossessamento della cosa mobile altrui:
allo spossessamento deve seguire un nuovo impossessamento (piena integrazione della fattispecie).
- L’impossessamento come fase consumativi del furto è definibile come l’acquisizione da parte del reo di un
personale potere di signoria sulla cosa sottratta: ciò presuppone che egli ne possa autonomamente disporre al di
fuori della sfera di vigilanza del precedente possessore. Finché non vi è un autonomo possesso da parte
dell’agente l’azione furtiva non supererà la soglia del tentativo.
- Oggetto materiale del furto è la cosa mobile altrui.
- Entità materiale idonea a soddisfare un bisogno umano, deve avere un dimensione fisica e non corrisponde,
avendo una portata più ristretta e, al tempo stesso, più ampia rispetto al concetto civilistico di “beni”.
- Criterio determinante è la sottraibilitta (o insottraibilità) al detentore: non rientrano i beni immateriale, ma vi
rientrano i beni immobili mobilizzabili.
- La cosa sottratta deve possedere un valore economico, nonostante in giurisprudenza si sia registrato un
orientamento contrario, che disattende la stessa lettera dell’art. 624 comma 2°.
- Le energie possono essere oggetto di una condotta furtiva purché dotate di valore economico.
-
kkk) ELEMENTO SOGGETTIVO
- Il dolo del furto, nella sua dimensione generica, è costituito dalla volontarietà della sottrazione e
dell’impossessamento, unitamente alla consapevolezza dell’altruità della cosa sottratta.
- Ma a connotare il reato in esame concorre soprattutto il dolo specifico rappresentato dal fine di trarre
profitto: ai fini della consumazione non è necessario, ma è sufficiente che l’agente miri a conseguirlo.
- Profitto: da intendere in senso strettamente economico ovvero in una accezione più lata, corrispondente al
generico concetto di vantaggio?
- Negli ultimi decenni è prevalsa, sia in dottrina che in giurisprudenza, la tesi più lata e omnicomprensiva
(qualsiasi utilità o godimento o vantaggio, soddisfazione di ordine morale, estetico e persino erotico).
- Una interpretazione troppo estensiva eliminerebbe la funzione selettiva e restrittiva assolto dal dolo specifico
del fine di trarre profitto. Se si vuole evitare una interpretatio abrogans del dolo specifico occorre procedere ad
una lettura che risulti meno lata di quella tradizionale.
- Scopo tipico: evitare l’esborso patrimoniale normalmente necessario per acquisire i beni nel libero mercato.
(pag. 70).
- Ingiustizia del profitto: in certi casi il profitto può ritenersi giusto anche se il fatto non è assistito da
scriminanti. È giusto qualora esista una pretesa giuridicamente riconosciuta sulla quale esso possa,
direttamente o indirettamente, trovare fondamento.
lll) MOMENTO CONSUMATIVO
- Soluzione controversa. Diverse teorie.
- Alternativa fra il perfezionamento con la condotta di sottrazione; ovvero con l’impossessamento quale fase
distinta, anche se non sempre temporalmente, dalla sottrazione.
- Il furto si consuma non prima che l’agente, dopo aver sottratto la cosa, ne consegue la disponibilità autonoma
al di fuori della sfera di sorveglianza della vittima. 16
Art. 641 Insolvenza fraudolenta - Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae
un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora
la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 1
milione.
L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
mmm) PREMESSA
- Nelle intenzioni del legislatore del ’30 questa ipotesi di reato era destinata a ricomprendere alcune situazioni di
fatto non riconducibili alla truffa, per la mancanza di alcuni elementi costitutivi.
- Si voleva mitigare pure il trattamento sanzionatorio di altre ipotesi che pur si sarebbero potute qualificare come
truffa. Si pensi al c.d. scrocco.
- Si voleva estendere la tutela penale a tutti i casi di inadempimento rispetto ai quali la tutela civile sarebbe
apparsa inadeguata.
nnn) BENE GIURIDICO
- Il soggetto viene ingannato circa il leale adempimento della prestazione ad opera della controparte.
- Garantendo l’attuazione del sinallagma contrattuale, la fattispecie incriminatrice intende tutelare anch’essa il
patrimonio della vittima, oltre la buona fede contrattuale.
ooo) SOGGETTO ATTIVO
- Il delitto può essere commesso da chiunque.
ppp) CONDOTTA INCRIMINATA
- Si articola nei tre momenti della “dissimulazione dello stato di insolvenza”, della “contrazione” e
dell’”Inadempimento dell’obbligazione”.
- Il fulcro della fattispecie è costituito proprio dall’elemento della dissimulazione: il quadro di riferimento è
rappresentato dalla realtà e dalla dinamica dei rapporti commerciali e contrattuali. La dissimulazione si insinua
nel processo motivazionale che induce alla conclusione del negozio, alterando in qualche modo la situazione di
buona fede ed impedendo ad una parte di cogliere la reale posizione economica dell’altra.
- La dissimulazione è esclusa qualora la condotta della controparte riveli manifestamente l’indisponibilità ad
adempiere l’obbligazione.
- Oggetto della dissimulazione è il proprio stato di insolvenza, e cioè l’impossibilità economico-finanziaria,
totale o parziale, di adempiere l’obbligazione assunta. Deve sussistere al momento della nascita e protrarsi fino
al momento dell’adempimento.
- Bisogna circoscrivere l’ambito delle obbligazioni rilevanti ai fini della configurabilità del reato: il delitto in
esame presuppone l’assunzione di una obbligazione cui faccia riscontro una prestazione a carico della persona
offesa.
- Rimangono escluse le obbligazioni a titolo gratuito.
- Le obbligazioni rilevanti ai fini dell’insolvenza fraudolenta devono avere ad oggetto un “dare”. Non rilevano le
obbligazioni che hanno come contenuto un facere di carattere personale.
- Sono escluse le obbligazioni che consistono in un semplice omettere.
- L’obbligazione assunta deve, ancora, essere valida e produttiva di effetti giuridici, perché altrimenti non
nascerebbe l’obbligo di adempimento.
- L’inadempimento dell’obbligazione svolge un ruolo centrale nella struttura dell’illecito in esame. Si tratta di
elemento costitutivo, in quanto il verificarsi dell’adempimento, anche se ad opera di un terzo o a seguito di
miglioramento delle condizioni economiche dell’autore della condotta dissimulatoria, esclude la possibilità di
configurare il reato.
qqq) ELEMENTO SOGGETTIVO
- Qualificazione controversa: il dolo è considerato generico da chi ritiene che l’inadempimento costituisca
elemento del reato, esso viene identificato nella coscienza e volontà di contrarre l’obbligazione con l’iniziale
proposito di non adempiere e dissimulando lo stato di insolvenza.
- Il dolo specifico è ravvisato da coloro che considerano l’inadempimento una condizione obiettiva di punibilità
e opinano che il proposito di non adempiere si risolve in un fine di profitto.
rrr) MOMENTO CONSUMATIVO
- Individuazione condizionata dalla disputa sulla natura giuridica dell’inadempimento. 17
- Inteso come condizione obiettiva di punibilità: si verifica nel momento e nel luogo in cui l’agente contrae
l’obbligazione.
- Inteso come elemento costitutivo del fatto: si verifica nel momento e nel luogo dell’inadempimento.
sss) TENTATIVO
- La configurabilità del tentativo è unanimemente esclusa dalla dottrina per la semplice ragione che tentare di
non adempiere configura già la consumazione; mentre tentare di non adempiere e poi adempiere tardivamente
dà vita ad una causa di non punibilità.
ttt) CAUSA DI NON PUNIBILITA’ SPECIALE
- L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato. Il legislatore ha inteso
salvaguardare il bene tutelato fin dove è possibile e cioè fino al momento precedente la condanna. 18
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt o del prof Eusebi Luciano.
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