Art. 644 usura
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 6 milioni a lire 30 milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (649).
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Pene e aggravanti
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
- Se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- Se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- Se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- Se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- Se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
Premessa
La fattispecie di usura ha subito progressive modifiche, che ne hanno ridisegnato la originaria fisionomia. Di recente nel ’92 e nel ’96. Duplice intervento legislativo ispirato dalla preoccupazione di rendere sempre più efficace la repressione dell’usura, fenomeno che si è via via incrementato e che ha collegamenti con la criminalità organizzata.
Bene giuridico
La identificazione dell’oggetto della protezione penale è, a tutt’oggi, controversa. Vi sono orientamenti secondo cui la fattispecie di usura si preoccupa di apprestare tutela al patrimonio della persona offesa; altri invece tendenti a valorizzare gli aspetti pubblicistici dell’economia pubblica. Autorevole dottrina riteneva che il bene protetto fosse l’economia pubblica e più in particolare l’ordinamento del credito. La nuova conformazione strutturale della fattispecie di usura ripropone il problema dell’ambito e della natura degli interessi tutelati: non è più previsto lo stato di bisogno, quale requisito del fatto punibile; e si fa riferimento ad un parametro oggettivo, legalmente predeterminato per la determinazione del carattere usurario degli interessi pattuiti.
A prima vista potrebbe essere riaccreditata la tesi che ravvisa l’oggetto della protezione nell’esigenza pubblicistica di regolare e dare un freno al mercato creditizio. In base ad un approccio ricostruttivo, si può ritenere invece che il bene giuridico protetto si diversifichi in relazione a ciascuna delle due ipotesi prese in considerazione dalla vigente norma incriminatrice. Credito nel caso del parametro predeterminato, patrimonio del soggetto nel caso di particolare debolezza economica. La tesi più corretta è quella secondo la quale il bene protetto rimane in ogni caso il patrimonio del soggetto che versa in uno stato di difficoltà: difficoltà presunta iuris et de iure nell’ipotesi di tasso usurario ex lege; e accertata dal giudice nel caso di usurarietà determinata in concreto.
Soggetto attivo
Reato comune, che può essere commesso da chiunque.
Condotta incriminata
Basta che il soggetto attivo (usuraio) si faccia dare o promettere dal soggetto passivo interessi o altri vantaggi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità. Usura palliata: può annidarsi in qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive. L’intervenuta sostituzione della formula “altra cosa mobile” con “altra utilità” non è senza significato: L’usura era solo quella pecuniaria e non rientrava nella previsione legale l’usura c.d. reale, consistente cioè nella prestazione di un servizio o di una attività professionale. Oggi è possibile una interpretazione più lata. La prestazione della vittima consiste, a sua volta, nella dazione o promessa di interessi o altri vantaggi usurari. Non c’è motivo di pensare che l’usura implichi l’iniziativa da parte del soggetto attivo, ma è sufficiente la pattuizione usuraria.
Per eliminare le precedenti incertezze e potenziare la repressione penale del fenomeno la norma prevede:
- Che sono sempre usurari gli interessi che superano il limite stabilito per legge: il tasso usurario legale si determina aumentando della metà il tasso medio relativo al tipo di operazioni che vengono di volta in volta in questione calcolato secondo un complesso meccanismo.
- Una ipotesi di usurarietà in concreto: la quale ricorre quando gli interessi risultano comunque sproporzionati avuto riguardo alle caratteristiche della situazione concreta e la vittima si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Occorre che il giudice accerti se vi sia sproporzione tra gli interessi pattuiti e il valore della prestazione in danaro o dell’altra utilità: nel compiere un simile accertamento bisogna avere riguardo “alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari”.
Elemento soggettivo
L’usura è un delitto a dolo generico: esso ricomprende la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi o vantaggi usurari. Il dolo include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo.
Momento consumativo
Tradizionalmente si è ritenuto che il delitto di usura sia istantaneo e che la sua consumazione pertanto coincida col momento della pattuizione, cioè con quello in cui gli interessi usurari sono dati o promessi. Senonché, il nuovo art. 644 ter del codice stabilisce che la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale. Questa rinnovata disciplina, dettata dall’esigenza di reprimere più efficacemente l’usura, implica una revisione dell’impostazione tradizionale: sembra che il legislatore del ’96 configuri l’usura come reato permanente. Il tentativo è configurabile.
Sanzioni
È prevista la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari.
Circostanze aggravanti
Il legislatore del ’96 ha riveduto la disciplina delle circostanze aggravanti, ampliandone il numero. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:
(vedi art. 644).
Mediazione usuraria
Bene giuridico
Il capoverso dell’art. 644 prevede come autonomo titolo di reato la c.d. mediazione usuraria: esso incrimina il comportamento di chi si intromette tra vittima e soggetto attivo e si fa promettere o dare un compenso usurario per la mediazione prestata. Il legislatore ha inteso proteggere il patrimonio del soggetto in condizione di inferiorità anche contro la deplorevole condotta del mediatore che serve a metterlo in contatto con l’usuraio.
Soggetto attivo
È il mediatore cioè, per il codice civile, colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Condotta incriminata
Il fatto tipico consiste nel procurare ad altri una somma di denaro (od altra utilità), facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La mediazione usuraria viene punita per sé, indipendentemente dalla pattuizione della usura pecuniaria e quindi anche nell’ipotesi in cui a seguito della mediazione usuraria le due parti concludono un contratto con equivalenza nelle prestazioni: la mediazione è così repressa anche quando serve ad ottenere prestiti a condizioni oneste.
Elemento soggettivo
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e nella volontà di far dare o promettere un compenso usurario per la mediazione.
Circostanze aggravanti
Si applicano le circostanze aggravanti previste dal quinto comma dell’art. 644.
Caruso Salvatore
Art. 646 appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a due milioni. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell’art. 61.
Premessa
- c) Modello criminoso strutturalmente contiguo a quello del reato di furto. La differenza consiste nel fatto che il ladro, per far propria la cosa altrui, deve prima sottrarla a chi la detiene; l’autore dell’appropriazione indebita, invece, già possiede le cose di cui illecitamente si impadronisce.
- d) Ne deriva una minore gravità dal punto di vista politico-criminale.
- e) Minore insidiosità che può trovare giustificazione anche nella corresponsabilità della vittima che dovrebbe assicurarsi che la persona prescelta sia meritevole di affidamento.
Bene protetto (giuridico)
- f) Una tesi risalente lo ravvisa nel rapporto di fiducia che dovrebbe oggettivamente intercorrere tra il proprietario e il soggetto sul quale incombe l’onere di restituzione della cosa posseduta.
- g) L’orientamento dominante identifica il bene protetto nel diritto di proprietà, ma anche a tale orientamento è possibile muovere delle obiezioni (ad es. appropriazione di cose fungibili).
- h) Il bene protetto è costituito dall’interesse di un soggetto diverso dall’autore del fatto al rispetto dell’originario vincolo di destinazione della cosa.
Struttura oggettiva
- i) L’appropriazione indebita è caratterizzata da un presupposto possessorio.
- j) Per possesso si intende un autonomo potere di fatto sulla cosa. Possono ad esempio considerarsi possessori, l’usufruttuario, il locatario, il comodatario ecc.
- k) Manca il possesso nel caso del portabagagli ad esempio.
- l) Dato il carattere necessariamente elastico dottrina e giurisprudenza sono costrette a procedere in modo casistico.
- m) Possesso c.d. sprangato.
- n) Il possesso deve essere fondato su un “qualsiasi titolo”: una legge, un contratto o su qualsiasi altra causa. Non deve però trasferire anche la proprietà, né essere di provenienza illecita.
Rapporto cronologico tra il possesso della cosa e condotta appropriativa:
- o) Secondo una parte della dottrina è sufficiente la coincidenza tra entrata in possesso e appropriazione, pertanto il presupposto possessorio si risolve nella mancanza di un possesso altrui al momento in cui il reo inizia a far propria la cosa.
- p) Altra parte della dottrina, più fedele a quanto dice la norma, ritiene che il possesso deve precedere cronologicamente l’atto di appropriazione.
Condotta incriminata
- r) Consiste nell’appropriazione: cioè l’agente deve comportarsi nei confronti della cosa come se ne fosse proprietario (interversione del possesso).
- s) Forme tipiche di manifestazione del reato, e quindi di condotta appropriativa, sono – purché accompagnate dall’animus domini – la consumazione, l’alienazione, la ritenzione e la distrazione della cosa.
- t) Limiti del concetto di appropriazione penalmente rilevante: analisi della condotta dell’uso indebito. Perché quest’ultimo assurga ad appropriazione occorre un quid pluris rispetto alla mera utilizzazione indebita della cosa posseduta: ad es. apprezzabile deterioramento o logorio.
- u) L’oggetto materiale è costituito dalla cosa mobile o dal denaro.
- v) Appropriazione di cose fungibili: non costituisce appropriazione a condizione che sussistano l’intenzione e la possibilità concreta di poter restituire la somma complessiva a tempo debito.
- w) Interpretazione del requisito dell’altruità: questione controversa. Non è possibile limitare il concetto di altruità alla sola proprietà, sicché essa viene a coincidere con un vincolo di destinazione a uno scopo cui altri ha interesse.
Elemento soggettivo
- x) Il dolo è specifico, cioè presuppone la coscienza e volontà del fatto appropriativo, accompagnata dal fine di “procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto”.
- y) Il profitto deve essere inteso in una accezione economico-patrimoniale.
- z) L’ingiustizia implica che il profitto perseguito non trovi fondamento in una pretesa cui il diritto possa, direttamente o indirettamente, dare riconoscimento.
Momento consumativo
aa) Il reato si consuma con la realizzazione esterna di uno dei comportamenti idonei a esprimere la volontà di appropriazione definitiva.
Tentativo
bb) La configurabilità è controversa e la difficoltà consiste, appunto, nello stabilire quand’è che una vera appropriazione si manifesti nella realtà.
Aggravanti speciali
cc) È prevista una aggravante speciale, cioè l’aver commesso il fatto su cose possedute a titolo di deposito necessario.
Art. 635 danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a L. 600.000. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:
- Con violenza alla persona o con minaccia;
- Da datori di lavoro un occasione di serrate, o da lavoratori un occasione di sciopero, ovvero un occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli (330,) 331 (e 333);
- Su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7) dell'art. 625;
- Sopra opere destinate all'irrigazione;
- Sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi selve o foreste, ovvero su vivai forestali.
Premessa
- dd) Tra i reati di aggressione unilaterale, questo reato, avendo come effetto la distruzione delle cose altrui, è quello che arreca la lesione più intensa al bene del patrimonio.
- ee) Nonostante ciò, riceve un trattamento sanzionatorio più mite in quanto, sotto il profilo politico-criminale, l’autore di fatti di danneggiamento è tradizionalmente percepito come un soggetto molto meno pericoloso del ladro: si pensi a chi compie atti di vandalismo.
Bene giuridico
- ff) Secondo l’orientamento tradizionale il bene protetto è la proprietà, ma le modalità aggressive che lo contraddistinguono ne espandono la capacità offensiva ben oltre il diritto di proprietà: il bene protetto va individuato nel diritto all’integrità della cosa nella sua sostanza o comunque nella sua utilizzabilità, di cui è titolare il proprietario ovvero colui il quale esercita su di essa un diritto di godimento o di uso.
Soggetto attivo
- gg) Chiunque. Anche lo stesso proprietario.
Condotta incriminata
- hh) Il fatto tipico è ben individuato e legislativamente tipizzato in quattro modalità di aggressione: distruggere, disperdere, deteriorare e rendere inservibile.
- ii) Si tratta di condotte alternative. Tutte accomunate dall’alterazione strutturale o funzionale della cosa.
- jj) È controversa la configurazione del reato di danneggiamento mediante omissione. Da un canto sembra sia necessario un intervento attivo, dall’altro dottrina dominante e giurisprudenza ammettono senz’altro il danneggiamento omissivo.
- kk) Oggetto materiale è l’altrui cosa mobile o immobile.
- ll) Controversa è pure la questione se i fatti di inquinamento possano essere penalmente sanzionati facendo ricorso alla fattispecie in esame.
Elemento soggettivo
mm) Il dolo è generico ed è costituito dalla coscienza e volontà di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere inservibile.
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