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REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Il codice Zanardelli denominava questo tipo di reati come "reati contro la proprietà". La nuova rubrica, quella di "reati contro il patrimonio", apporta sicuramente un perfezionamento rispetto alla terminologia precedente, per la ragione della sua capacità di ricomprendere non solo i diritti di proprietà, ma anche il possesso di ogni diritto reale e di obbligazione. Tali reati, rubricati sotto il XIII libro del c.p., sono posti a tutela non solo di interessi patrimoniali, ma anche di interessi della persona, quali sicurezza e libertà: basti pensare alla rapina, all'estorsione, al ricatto. Nei reati patrimoniali sovente ricorrono termini provenienti dal diritto privato (si rilegga la definizione di elemento normativo nella parte speciale), termini quali patrimonio, cosa, possesso, detenzione. Riguardo al significato da dare a questi termini, due correnti si sono scontrate: - Corrente privatistica: sostiene che ilIl significato dei termini che hanno origine nel diritto privato dovrebbe essere determinato solo da questo; le altre branche del diritto dovrebbero solo occuparsi di recepirli così come elaborati dai privatisti. ● Corrente autonomista: sostiene che il diritto penale debba riplasmare in modo indipendente gli istituti del diritto privato, in modo da renderli più adatti a soddisfare le esigenze del nostro ramo del diritto. Secondo Antolisei il problema va risolto caso per caso, avendo così come punto di partenza la nozione privatistica di una determinata categoria, ma badando se si forma un contrasto rispetto ai fini dell'ordinamento penale. E se tale contrasto c'è, compito del penalista è risolverlo. Patrimonio Stricti iuris, patrimonio è il complesso delle attività e delle passività facenti capo ad una determinata persona. Ai nostri fini, interesserà solo il patrimonio netto, ovvero quello scremato dalle passività. Per i civilisti,tanto quanto quello sottratto. Ma ciò non è accettabile, perché il diritto penale non può premiare il reato. Pertanto, la nozione di patrimonio deve essere più ampia e comprendere anche i beni di valore affettivo. Inoltre, è importante sottolineare che il possesso del ladro è tutelato dal diritto penale. Questo significa che anche se il ladro ha in possesso un bene ottenuto illegalmente, tale bene fa comunque parte del patrimonio e può essere oggetto di reato. In conclusione, la nozione di patrimonio nel diritto penale non si limita solo ai beni di valore economico, ma include anche i beni di valore affettivo e i beni ottenuti illegalmente.

equivalente. Ai nostri fini, tuttavia, c'è offesa al patrimonio anche in caso di violazione dell'obbligo di non ingerenza. Infine, dobbiamo chiarire se la tutela del diritto penale si rivolge al patrimonio complessivamente inteso ovvero ai singoli rapporti di esso facenti parte. Per Antolisei se è pur vero che la maggioranza dei reati patrimoniali si rivolge alla tutela dei singoli rapporti (ad esempio furto, appropriazione indebita, rapina, ecc.), vi sono parecchi reati preposti a tutela del patrimonio nella sua totalità: truffa, estorsione, violenza fraudolenta, ecc.

La distinzione delle cose

Sono cose per il diritto tutti gli oggetti corporali ed entità naturali suscettibili di appropriazione e che hanno un valore economico, cioè un valore di scambio. Fra di essi rientrano anche le energie naturali aventi valore economico (elettricità, gas, ecc.), come da artt. 624 c.p. ed 814 c.c.

I beni si distinguono fra mobili ed immobili. La differenza è

rilevante: per i beni mobili è infatti possibile solo il furto, per gli immobili l'usurpazione. Può essere accolta la distinzione dettata dal codice civile, anche se con alcuni ritocchi (a.e. la ghiaia di un giardino, che è reputata immobile dal diritto civile). L'altruità della cosa In molte disposizioni compare l'aggettivo "altrui". Quando è che ai fini del diritto penale una cosa può dirsi altrui? Deve essere accolta una concezione estensiva di altruità, tale da ricomprendervi anche i diritti di godimento (uso, usufrutto) e di garanzia? Così sembrerebbe, al fine di assicurare maggiore tutela ai fini del diritto penale. Tuttavia il dato normativo è incontrastabile, e l'altruità consiste esclusivamente nella proprietà altrui: per il nostro legislatore il proprietario che sottrae la cosa legittimamente posseduta da altri non commette furto, applicandosi l'art. 334 c.p. Ergo,il proprietario non può essere soggetto attivo di reati che esigono l'altruità della cosa. Il danno, esso, pure se espressamente citato solo in alcune figure criminose, è requisito implicito di tutti i delitti contro il patrimonio. Esso consiste in un danno patrimoniale, precisamente in una diminuzione patrimoniale, cioè un'alterazione sfavorevole di detto patrimonio. L'alterazione può muoversi nel senso di una diminuzione delle attività o in un aumento delle passività. L'alterazione dovrà essere misurata in astratto, tenendo conto di criteri oggettivi, ma concretizzata quanto basta al fine di ricomprendervi anche i valori di affezione, che abbiamo già considerato come rilevanti ai fini del diritto penale. Da ciò si deduce che il concetto di danno economico non coincide con quello di danno giuridico: quest'ultimo ricomprende il primo, prendendo in considerazione anche il valore affettivo. Il profitto:sua presenza è richiesta in molti delitti contro il patrimonio. In cosa consiste? In una qualunque soddisfazione opiacere che l'agente si riprometta dalla sua attività criminosa. Non è quini indispensabile che si tratti di utilità pecuniaria. Quando si parla di profitto, il legislatore aggiunge quasi sempre l'aggettivo di ingiusto. Quando ricorre il carattere della ingiustizia? Per Antolisei, quando il profitto non è in alcun modo tutelato dall'ordinamento giuridico., cioè in suo contrasto. Il possesso nel diritto penale È importante: basti pensare che in alcune fattispecie è richiesta la sua assenza, in altre la sua presenza. Ad esempio, esso è presupposto negativo del furto e presupposto positivo della appropriazione indebita. La nozione è lungi dall'essere pacifica anche nel campo del diritto privato, dove l'art. 1140 definisce il possesso come "il potere sulla cosa che si manifesta i

un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale". È stato questo il più aspro campo di battaglia fra i sostenitori della scuola privatistica, i quali sostengono che la nozione sia coincidente con quella del codice civile, e quelli della corrente autonomista, che dissentono rispetto a questa posizione.

L'opinione di Antolisei è che sia sì necessario partire dalla nozione privatistica, per la quale occorrono due elementi:

  • Potere di fatto, consistente alla signoria sulla cosa estrinsecantesi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
  • Animus correlativo, cioè l'animo di comportarsi come se si fosse il proprietario.

Tale nozione per l'autore deve, tuttavia, essere ampliata fino a ricomprendere tutti i casi nei quali è esercitata in maniera indipendente una signoria sulla cosa, fuori della diretta sorveglianza.

Di chi abbia su di essa un potere giuridico superiore. Ai fini del diritto penale, saranno così possessori il locatario, il comodatario ed il mandatario: nel diritto penale il termine possesso acquista, quindi, un significato analogo a quello che questo termine possiede nel linguaggio corrente.

Il furto Art. 624. Furto. — Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c. nav. 1148].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.

Il furto è uno dei delitti più frequenti, così come il ladro.

è il delinquente più comune, essendo il furto la manifestazione più naturale dell'istinto predatorio. Scopo dell'incriminazione è la tutela del possesso delle cose mobili, giacché i rimedi civili del risarcimento del danno e dell'azione di reintegro sono reputati come insufficienti.

Protetto dalla legge penale è qualsiasi possessore, non soltanto il proprietario; è anzi al possessore che spetta il diritto di querela laddove il reato non è perseguibile d'ufficio. Oggetto materiale dell'azione criminosa è la cosa mobile altrui. Cosa la quale deve essere suscettibile di valutazione economica o essere un oggetto che riveste per il proprietario un certo valore affettivo, essendo così idonea a rientrare nei valori patrimoniali, stante fissa la definizione giuridica di patrimonio poco sopra esposta. Anche le energie, stando a quanto detto sopra, possono essere oggetto di furto; è lo stesso 624 a specificarlo.

Ma lo sono soltanto quando sono suscettibili di appropriazione: e tali non sono le onderadiotelevisive, sicché chi adopera un apparecchio ricevente senza pagare il relativo canone non commette furto. Altrorequisito, è che la cosa altrui deve essere cosa mobile. La nozione è contigua ma non coincidente con quella del dirittoprivato, perché anche gli immobili mobilizzati (a.e. La ghiaia, alberi, etc.) potranno essere oggetto di furto. Si richiede la nota dell'altruità della cosa; stante la definizione restrittiva di altruità data poco sopra, il proprietario non potrà essere soggetto attivo del delitto di furto. Nota negativa è invece quella che il delitto in esame non deve verificarsi tramite violenza o minaccia; il reato passa altrimenti in quello maggiore di rapina. Deve quindi esserci un impossessamento non violento. Antolisei individua rispetto al perfezionamento del delitto in esame due momenti, come appare dalla stessanormaincriminatrice: uno della sottrazione, l'altro dell'impossessamento. Impossessamento significa che l'agente deve acquistare lui stesso il possesso della cosa. Qualora ci sia sottrazione ma non impossessamento dell'agente il delitto rimane incompleto.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Trapani Mario.