Reati contro la vita e l'incolumità personale
L'omicidio in generale
L'omicidio è l'uccisione di un uomo cagionata da un altro uomo con comportamento doloso o colposo e senza il concorso di cause di giustificazione. L'incriminazione ha come scopo la tutela della vita umana, non solo nell'interesse dell'individuo ma anche in quello della collettività: ciò si rende chiaro dalla presenza, nel nostro ordinamento, della figura dell'omicidio del consenziente.
Oggetto materiale dell'azione criminosa è un uomo diverso dall'agente (non essendo il suicidio previsto come reato), uomo con l'accezione quanto più ampia (anche l'essere mostruoso partorito da donna). Uomo che sia vivo; pena la mancanza dell'oggetto dell'azione, ex art. 49.
Il fatto materiale dell'azione criminosa implica tre elementi: una condotta umana, un evento ed un nesso di causalità fra la prima ed il secondo.
- Condotta: essendo il delitto uno di quelli tipicamente a forma libera (o causalmente orientati che dire si voglia), essa può consistere tanto in azione che in omissione ed estrinsecarsi nelle forme più diverse, purché sia causalmente collegata alla morte di un uomo.
- Evento, in questo caso naturalistico, coincide con la morte della persona. La nozione di morte non è univoca, ed è in continua evoluzione a seconda dello stato della scienza medica, che per ora la configura come l'arresto irreversibile delle funzioni dell'encefalo.
- Nesso di causalità: nulla v'è da dire rispetto quanto già esposto nella Parte Generale, tanto più in considerazione del fatto che l'elaborazione dottrinale dei penalisti riguardo il processo causale è stata svolta tenendo in considerazione proprio l'omicidio.
Per Antolisei tempus commissi delicti dell'omicidio coincide con la morte dell'uomo. Non così la pensa Gallo, in accordo al quale il tempus sarebbe in questo caso da ravvisarsi con l'atto tipico, l'ultimo della catena per l'omicidio, che è delitto causalmente orientato.
Riguardo all'elemento soggettivo valgono le regole di parte generale, salvo aggiungere che l'omicidio può essere non solo doloso e colposo, ma anche preterintenzionale. Tutte le cause di giustificazione possono avere efficacia scriminante nella fattispecie del delitto di omicidio.
Passiamo ora alle varie figure di omicidio così come contemplate dal codice.
Omicidio doloso comune
Art. 575. Omicidio. — Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno [276, 295, 579; c. nav. 1150].
Nel Codice Zanardelli era contenuto l'inciso “con la volontà di uccidere”. Essa è stata, nel testo successivo, rimossa, ed a ragione: può infatti configurarsi dolo di omicidio senza volontà di uccidere, ma solo con l'accettazione del rischio relativo, così come si verifica in presenza del dolo eventuale.
Se molti codici prevedevano e prevedono due figure di omicidio, una con un dolo più grave, l'altra con un dolo meno grave, il nostro sistema gradua il reato attraverso il sistema delle circostanze.
Aggravanti
- L'aver commesso il fatto con premeditazione: controverso è il concetto di premeditazione. Per Antolisei si compone di due elementi: il trascorrere di un certo lasso di tempo tra risoluzione criminosa e sua attuazione e la preparazione accurata del delitto. Antolisei critica l'impostazione di certi autori che vorrebbero rinvenire la premeditazione nel mero elemento cronologico del lasso di tempo. In virtù della sua stessa struttura, l'aggravante della premeditazione è incompatibile con il vizio parziale di mente.
- L'aver agito per motivi abietti o futili;
- L'aver adoperato sevizie, agito con crudeltà;
- L'aver commesso il fatto con sostanze venefiche o altro mezzo insidioso. Fra i “mezzi insidiosi” possono essere ricomprese forme moderne di delinquenza, quale il sabotaggio del motore di un aereo o dei freni di un'automobile.
- L'aver commesso il fatto per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per conseguire a sé o ad altri il profitto o il prodotto o il prezzo dell'impunità di un altro reato;
- Omicidio commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura, alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
- L'aver commesso il fatto contro l'ascendente ed il discendente;
- L'aver commesso il fatto contro il coniuge, fratello, sorella, padre e madre adottivi, figlio adottivo, contro l'affine in linea retta.
Fra le figure autonome di omicidio doloso, considerate come figure autonome di reato, compare l'omicidio del consenziente. Esso è previsto in quanto il bene della vita è un bene considerato come indisponibile; tuttavia il legislatore ha ritenuto meritevole di attenuare quell'omicidio cagionato con il consenso altrui.
L'atto del consenso, per avere questa efficacia attenuante, deve essere prestato da persona maggiore degli anni diciotto, che non sia inferma di mente ed alla quale il consenso non sia stato estorto con violenza. Troveranno, altrimenti, applicazione le disposizioni sull'omicidio comune. Il consenso può essere tanto sottoposto a condizione (ad esempio, all'uso di un determinato mezzo) quanto revocato.
L'eutanasia rientra nell'attenuante di omicidio del consenziente? Solo in pochissimi casi: infatti, dovendo il consenso essere manifestato non in condizioni di deficienza psichica, raramente i malati sono in grado di esprimere un consenso valido. L'applicazione rigorosa della legge porta, in questi casi, a configurare l'omicidio doloso comune; tuttavia è questa una situazione che, per Antolisei, richiede un intervento del legislatore.
Omicidio preterintenzionale
Art 584. Omicidio preterintenzionale. — Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni [585, 586; c. nav. 1151].
I delitti ai quali ci si riferisce nel rimando sono le percosse e le lesioni. L'omicidio è appunto preterintenzionale perché “va oltre” l'intenzione: la lesione personale deve essere procurata senza volerlo. L'elemento soggettivo deve consistere nel dolo delle lesioni o percosse. V'è da aggiungere che all'omicidio preterintenzionale è strutturalmente inapplicabile la disciplina del tentativo: può aversi solo omicidio preterintenzionale, omicidio tentato o consumato. Nessuna via di mezzo.
Omicidio colposo
589. Omicidio colposo. — Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
Non vi è, in aggiunta, molto da dire, se non rinviando alle disposizioni di parte generale sulla colpa.
Lesioni o percosse
Cominciamo con l'esaminare il delitto di lesione personale comune, previsto dall'art. 582, per il quale va sotto il nome di lesione personale lieve. La lesione è definita lievissima quando “la lesione personale che cagiona malattia nel corpo o nella mente” si protrae sotto i quaranta giorni. In questo caso, il reato è perseguibile a querela della persona offesa. La lesione non richiede violenza fisica, ben potendo verificarsi con l'uso di mezzi morali o con mezzi del tutto non violenti, come il coito permesso che cagiona contagio.
L'evento di questo delitto non consiste nella lesione, quanto nella malattia. Essa consiste, per Antolisei, in un processo patologico localizzato o diffuso che determina una apprezzabile menomazione fisica, in accordo a quanto sostenuto dalla scienza medica. Ergo, le ecchimosi – i c.d. “lividi” - non rientrano nella categoria delle malattie. Tempus commissi delicti si realizza, per Antolisei, al momento del verificarsi della malattia.
Gli artt. successivi configurano le aggravanti della lesione grave o gravissima. La prima importa una malattia o un'incapacità di attendere alle normali occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; la seconda una malattia incurabile, la perdita di un senso, un arto, deformazione o sfregio permanente del viso, ecc.
Antolisei critica la comune dottrina, che considera queste forme circostanziate di reato, in virtù della rubrica sotto la quale il legislatore le ha poste. Per l'Autore esse sono, infatti, autonome figure di reato. Ciò ha conseguenze importanti: la giurisprudenza, perseverando nell'errore, arriva a punire ogni tentativo di lesione come tentativo di lesione comune, anche se era diretto a cagionare una lesione gravissima.
Reati contro il patrimonio
Il codice Zanardelli denominava questo tipo di reati come “reati contro la proprietà”. La nuova rubrica, quella di “reati contro il patrimonio”, apporta sicuramente un perfezionamento rispetto alla terminologia precedente, per la ragione della sua capacità di ricomprendere non solo i diritti di proprietà, ma anche il possesso di ogni diritto reale e di obbligazione.
Tali reati, rubricati sotto il XIII libro del c.p., sono posti a tutela non solo di interessi patrimoniali, ma anche di interessi della persona, quali sicurezza e libertà: basti pensare alla rapina, all'estorsione, al ricatto.
Nei reati patrimoniali sovente ricorrono termini provenienti dal diritto privato (si rilegga la definizione di elemento normativo nella parte speciale), termini quali patrimonio, cosa, possesso, detenzione. Riguardo al significato da dare a questi termini, due correnti si sono scontrate:
- Corrente privatistica: sostiene che il significato dei termini che hanno origine del diritto privato dovrebbe trarsi solo da questo; le altre branche del diritto dovrebbero solo occuparsi di recepirli così come elaborati dai privatisti.
- Corrente autonomista: sostiene che il diritto penale debba riplasmare in modo indipendente gli istituti del diritto privato, in modo da renderli più adatti a soddisfare le esigenze del nostro ramo del diritto.
Secondo Antolisei il problema va risolto caso per caso, avendo sì come punto di partenza la nozione privatistica.
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