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APPROPRIAZIONE INDEBITA (ART 646 CP)!
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La Fattispecie punisce ‘chiunque, per procurare a sè stesso o ad altri un ingiusto profitto,
si appropria di denaro o cosa mobile altrui di cui abbia il possesso’ (è considerato una
sorta di ‘Furto Improprio’; manca solo il dinamismo della sottrazione iniziale con cui si fa
propria la Cosa tipica del Furto). Compie appropriazione indebita ad esempio il Mandatario
con la Cosa Oggetto di mandato o il garagista sull’auto consegnata etc.
E’ la logica di punire chi abusa della fiducia del Proprietario, si tutela la proprietà contro il
possesso. Il Bene Giuridico Tutelato però era in origine quello del rapporto di fiducia tra
Proprietario e Affidatario. Oggi Oggetto della Tutela è il Diritto di Proprietà del Proprietario
e il rispetto del vincolo di destinazione della Cosa.!
Il Possesso della Cosa è quindi il presupposto per parlare di Appropriazione. Il Possesso
può sussistere a qualsiasi titolo sia esso Originario o Derivato. Non è possibile però
adottare la Concezione Civilistica di Possesso che lascerebbe fuori dalla Fattispecie
ipotesi più volte prese in considerazione dalla Giurisprudenza. Il Possesso in senso
Penalistico è una relazione materiale tra Cosa e Soggetto Non Proprietario accompagnata
da coscienza e volontà di tale relazione; ciò non implica necessariamente il considerare la
Cosa come propria. Il Possesso quindi, nel campo Penale, è un Autonomo Potere di Fatto
sulla Cosa. Il Possesso non viene meno finchè sussiste una relazione di vigilanza sulla
Cosa.!
La Condotta consiste nell’appropriarsi della Cosa Altrui di cui si ha il Possesso; nella
Condotta devono essere presenti anche alcuni connotati soggettivi che anticipano di fatto
al momento della tipicità quelli che sono i connotati del Dolo. Il vocabolo ‘accezione’ ha già
insito in sé una connotazione di intenzionalità. La Condotta può essere divisa in un
Momento Negativo, consistente nell’espropriazione della cosa, e in un Momento Positivo
che consiste nell’impossessamento vero e proprio (qui culmina il concetto di
appropriazione). Ci sono diversi tipi di appropriazione da differenziare:
1- RITENZIONE: deve sostanziarsi in una Condotta Positiva (non restituire, nascondere
l’oggetto etc); altrimenti si punirebbe la mera intenzione.
2- DISTRAZIONE: utilizzo della Cosa per fini diversi da quelli cui la stessa è vincolata
(come gli abusi di manager con i profitti dell’impresa).!
3- Pare invece non configurabile una APPROPRIAZIONE D’USO, ovvero una
Espropriazione Temporanea di Fatto (sempre che la Cosa non subisca una significativa
diminuzione del suo valore). Sulla stessa riga vige la concezione che, in caso di Bene
Fungibile, non c’è Appropriazione Indebita finchè c’è l’intenzione di restituire la stessa
quantità (e che ci sia la possibilità concreta di fare ciò).!
Infine può essere una Condotta di Appropriazione Indebita anche un Uso del Valore
Economico e non meramente Fisico della Cosa; come chi sfrutta l’Idea di un manoscritto
avuto in consegna.!
L’Oggetto dell’Appropriazione sono l’altrui denaro o l’altrui Cosa mobile (avente anche
valore sentimentale). Anche qua, il concetto di ‘altruità’ si sgancia da qualsiasi accezione
civilistica: non è identificabile con ‘proprietà altrui’.!
L’Elemento Soggettivo è il Dolo, che copre la consapevolezza dell’altruità della Cosa e la
volontà di farla propria al fine di trarne Profitto se poi procedo nell’appropriazione. Un
Errore sull’altruità della cosa esclude il Dolo, ma un mero dubbio no: infatti
L’Appropriazione è configurabile anche con Dolo Eventuale. Se c’è l’intenzione di restituire
la Cosa il Reato non è configurabile (non si ammette un’Appropriazione d’Uso). C’è però il
dato del Dolo Specifico che deve accompagnare la Condotta di appropriazione: si deve
avere il fine di procurare, per se o per altri, un Ingiusto Profitto.!
La Consumazione del Reato di appropriazione si ha quando il possessore per conto di altri
comincia a possedere per conto proprio la Cosa. Inoltre secondo la maggior parte della
Dottrina sarebbe difficile, se non impossibile, configurare il Tentativo.!
Sono previste delle Aggravanti che fanno scattare la Procedibilità ad Ufficio (quando
normalmente sarebbe a Querela); come ad esempio commettere il Fatto con Abuso di
Autorità o Relazioni Domestiche, di Ufficio etc. Anche se si integra la Fattispecie di
Peculato qualora un Soggetto Qualificato detenga la Cosa per ragioni d’ufficio. All’art 647
CP sono invece individuate delle Ipotesi Minori di Appropriazione, come il commettere il
Fatto su Cosa Smarrita, Tesoro o una Cosa avuta per Errore Altrui (se fosse altrimenti non
ci sarebbe Reato per esclusione del dolo) spontaneamente insorto (senno c’è Truffa).!
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USURA (ART 644 CP)!
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Si disciplinano quelle forme di pattuizione caratterizzate da un vantaggio sproporzionato di
una parte a discapito dell’altra costretta a contrattare da una situazione di necessità. Il
Codice Zanardelli non la reprimeva neanche, in pieno stile liberale. Il Codice Rocco invece
la introduce, tutelando però la Proprietà come rapporto sociale e conservazione dei
rapporti economici esistenti, trascendendo dalla posizione di debolezza della vittima, di cui
si richiedeva uno stato di bisogno sfruttato dall’Usuraio (con tutte le difficoltà del caso sul
piano probatorio). La nuova disposizione invece trascende da Elementi Soggettivi come lo
‘Stato di Bisogno’ riassumendo tutto nella categoria oggettiva della Necessità.
L’art 644 CP, oggi, punisce chi ‘fuori dei casi previsti dall'art 643 CP (Circonvenzione
d’Incapace), si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari’.
La Condotta va infatti interpretata alla luce di tali Elementi Normativi. Per migliorare la
determinatezza della fattispecie si è stabilito normativamente, al 3 comma, il limite oltre il
quale un interesse è da ritenersi usura; ciò non è stato esente da critiche come quella di
indurre gli usurai a falsificare il reale ammontare dei Prestiti e quella di avere un effetto
boomerang in cui non si concedono a determinate persone dei Prestiti data la loro
situazione facendole così cadere in mano agli Usurai. Si può scendere anche al di sotto di
tale limite, qualora ci sia Sproporzione Evidente e la vittima sia in condizione di difficoltà
economica. L’usura è un Reato plurisoggettivo improprio, devo esserci una pluralità di
persone ma solo l’usuraio è punito. Le modalità esecutive della Condotta non
comprendono solo il corrispettivo di denaro ma anche di altre utilità (cosa mobile,
immobile, prestazioni suscettibili di valutazione economica etc)
Il Bene Giuridico Tutelato non è di facile individuazione; all’inizio incentrandosi sullo Stato
di Bisogno si identificava il Bene Giuridico nella tutela del patrimonio della persona Offesa.
Sembra però più opportuno affermare oggi che il Bene Tutelato è il ‘Patrimonio Individuale’
considerato in chiave personalistica: insieme dei Beni e Rapporti idonei ad assolvere
funzione strumentale allo sviluppo e all’autorealizzazione della Persona umana. Ecco
perchè lo Stato di Difficoltà della vittima è requisito Essenziale del Disvalore dell’Usura
(che viene presunto nella fattispecie ed è invece da accertarsi nel 3 comma). Lo Stato di
Difficoltà richiamato dalla norma non è da intendersi in maniera assoluta ma anche come
momentanea crisi di liquidità (direttamente richiamata nell’inciso ‘difficoltà finanziaria’).!
L’Elemento Psicologico è il Dolo consistente nella Rappresentazione e Volontà di stipulare
un Contratto che prevede un Profilo Usuraio, eccedendo il Limite Legale. Il Dolo abbraccia
tutti gli Elementi della Fattispecie, il Soggetto deve rappresentarsi la Sproporzione e lo
Stato di Difficoltà dell’altro. L’Errore non scusa, la Cassazione non ammette questa
possibilità data la non particolare difficoltà del calcolo dei tassi di interesse usurai e la
notorietà negli ambienti del commercio.!
Il Tentativo non è configurabile, si anticiperebbe troppo la soglia di Tutela punendo il
pericolo di un pericolo.
L’Usura è un Reato istantaneo. La Consumazione dell’Usura era in origine identificata col
momento della dazione/promessa dei compensi usurai. Ma ciò faceva decorrere la
Prescrizione dal momento della Consumazione maturando poi quando il rapporto usuraio
era in atto: ecco perchè oggi la Prescrizione decorre dal giorno dell’ultima riscossione, sia
degli interessi che del capitale (ciò influisce anche sulla responsabilità a titolo di concorso). !
Le Aggravanti sono variegate e numerose; una tra tutte quella che vede una maggior
riprovevolezza per il Soggetto Qualificato che veste i panni dell’Usuraio. Altra aggravante
si ha quando l’usuraio costringe la vittima a vincolarsi con garanzia di beni anche immobili.
Al comma 3 c’è la già citata Aggravante dello Stato di Bisogno in cui versa la vittima.
Ultima Aggravante è quella che scatta qualora l’Agente sia sottoposto a sorveglianza
speciale.
Il Concorso di Reati presenta una particolarità riguardo al Reato d’Usura: se si rinnova o
proroga l’accordo iniziale si avrà unità di Reato, davanti a una nuova pattuizione o
sostanziosa modifica si avrà una Nuova Rilevanza Penale. Il Delitto d’Usura resta
sussidiario a Reati più gravi quale la Circonvenzione di Incapace (art 643 CP).
All’art 644 comma 2 si vede la particolare figura della Mediazione Usuraia dove si punisce
chiunque procura a qualcuno soldi o utilità facendosi dare o promettere, per la
mediazione, un compenso usuraio.!
Per l’usura si è introdotta la Confisca Obbligatoria sia per i Beni che costituiscono il Prezzo
del Reato che per quelli che ne costituiscono il Profitto.!
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RICETTAZIONE (ART 648 CP)
L’art 648 CP punisce ‘Chiunque, al di fuori dei casi di Concorso nel Reato, acquista, riceve
od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi Delitto (o si intromette per farli
ricevere, occultare o acquistare) per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto’. La
Ricettazione è nata come una forma di collaborazione criminosa post delictum; l’in