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REATI CONTRO LA PA
I delitti contro la PA sono divisi in 2 capi: delitti dei pubblici ufficiali e dei privati → i criteri di classificazione sono diversi rispetto al delitto contro la persona dove abbiamo all'interno un criterio che guarda allo specifico bene giuridico offeso; qui invece si guarda al soggetto attivo.
L'evoluzione dei reati contro la PA deve tener conto del fatto che li troviamo strutturati nel cp Roccoin un certo modo, ma è intervenuta la Cost la quale fissa un principio importante → art. 97 Cost → buon andamento e imparzialità della PA sono diventati beni giuridici oggetti di tutela nei reati contro la PA. La PA sono stati oggetto di diverse riforme → il legislatore è intervenuto → alcune riforme importanti: riforma nel 1990 (legge 86), riforma nel '97 riforma abuso d'ufficio; legge Severino nel 2012; 2015 e 2019 → queste leggi non hanno modificato le fattispecie, ma sono intervenute sulla
Anche la funzione legislativa e giudiziaria
Nel nostro sistema, abbiamo 2 qualifiche: pubblico ufficiale e incarico di pubblico servizio.
Ragione per cui il cp prevede 2 qualifiche:
- Il codice Rocco prevedeva alcuni reati solo per i pubblici ufficiali e non per gli incaricati di pubblico servizio (es. concussione)
- Il trattamento sanzionatorio - in alcuni casi viene differenziato il trattamento sanzionatorio più grave se il fatto è commesso dal pubblico ufficiale, meno grave se il fatto è commesso dall'incaricato di pubblico servizio.
Poiché dal 1990 non c'è più differenza sul piano delle fattispecie applicabili tra le 2 qualifiche (tutti i reati della PA si applicano a uno e all'altro) si discute se abbia ancora senso mantenere una differenziazione.
Nozione di pubblico ufficiale originaria - def che non era una def: la norma dice che sono pubblici ufficiali sia gli impiegati dello Stato sia qualunque altra persona che
esercita questa funzione amministrativa, giudiziaria o legislativa → si diceva che era una definizione tautologica perché non definisce quando abbiamo un pubblico ufficiale (la definizione non dice quando abbiamo una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria → in particolare, il problema riguarda soprattutto la funzione amministrativa che la norma non individuava). intervenire → quali erano gli orientamenti? Quando la norma non dice nulla, la giurisprudenza deve avere due possibili definizioni: alcuni dicevano che la nozione di pubblico ufficiale dipende dal carattere pubblico dell'ente di appartenenza (se il soggetto appartiene a un ente pubblico allora è pubblico ufficiale) → è una definizione che in realtà è in contrasto con l'art. 357 perché questa norma fa riferimento ai pubblici impiegati, ma anche a qualsiasi altra persona (es. il notaio non è dipendente di un ente pubblico, ma è un pubblico ufficiale quando firma). Cos'è prevalsa? Una definizione oggettiva di.pubblico ufficiale: chi in concreto esercita una professione pubblica: cioè bisogna verificare di volta in volta qual è l'attività svolta → quindi non si è sempre pubblici ufficiali: in alcuni casi si può esserlo, in altri casi incaricati di pubblico servizio, in altri casi nulla (es. il professore quando insegna è un incaricato di pubblico servizio, ma quando verbalizza il voto d'esame è un pubblico ufficiale).
Però la giurisprudenza aveva elaborato la "teoria degli indici sintomatici" (bisogna individuare quando una funzione è da considerare pubblica) → quali sono i criteri? Un indice sintomatico era raccordato al fatto che svolgesse una funzione di rappresentanza della PA (se il soggetto ha una funzione di rappresentanza o svolge una funzione importante nel fungere alle decisioni della PA, allora è pubblico ufficiale); 2) possesso di poteri autoritativi 3) possesso di poteri certificativi.
(es.notaio) → tutti indici sintomatici della qualifica pubblicistica. servizio: anche questa è una def tautologica → perché Lo stesso valeva per l'incaricato di pubblicola norma (art. 358) diceva “è un incaricato di pubblico servizio colui che svolge un pubblico servizio” → l'art non dice cos'è il servizio pubblico. Il servizio pubblico, secondo la giurisprudenza, era qualunque attività che avesse un obiettivo di rilevanza pubblica. Altro criterio → tipo di disciplina: se una certa attività era disciplinata da norme di diritto pubblico allora dava luogo a un servizio pubblico. La giurisprudenza presentava forte incertezze perché questi indici sintomatici erano rimessi all'interprete e quindi la valutazione diventata fortemente discrezionale → è diventata tanto più complessa quanto più la PA ha cominciato a diventare molto più elastica nello svolgimento dicerte→ 2 questioni: 1) a un certo punto abbiamo avuto il processo di privatizzazione degli enti pubblici (l'ente pubblico privatizzato mantiene la qualifica pubblicistica o è diventato un soggetto privato? Applichiamo o no i delitti contro la PA?; 2) oggi gli enti pubblici delegano lo svolgimento di certe attività a soggetti privati → quando abbiamo a che fare con società che svolgono attività che prima erano svolte dal soggetto pubblico, questi soggetti sono privati o pubblici ufficiali/incaricati di servizio di trasporti affidato a una società esterna → prima era svolto dal pubblico servizio (Es. Comune) Cosa ha fatto allora il legislatore? Con la legge 86/1990 interviene sulle qualifiche di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio → la definizione di pubblico ufficiale viene data agli effetti della legge penale (quindi tutte le volte che ci troviamo in un settore del sistema penale e troviamo la qualifica di pubblico ufficiale,bisogna far riferimento all'art. 357); la qualifica di pubblico ufficialenon è di tipo soggettiva, ma oggettiva (dipende dall'attività in concreto svolta). Funzione legislativa → si fa riferimento nella norma, ad es, dai consiglieri regionali. Funzione giudiziaria → indica sia la funzione del magistrato giudicante sia magistrato requirente(PM). Funzione amm → nascevano problemi → il legislatore ha affrontato dando una def → la funzione amm è definita attraverso 2 elementi: 1) le modalità di disciplina → la funzione amm può essereconsiderata pubblica se si svolge a mezzo di norme di diritto pubblico e/o atti autoritativi (la norma non definisce questi 2). Norma di diritto pubblico = si caratterizza per una posizione di supremazia della PA rispetto alprivato → cioè la norma non è di diritto pubblico quando la PA agisce sul piano di assoluta paritàcon il privato. Atti autoritativi → illegislatore qui ha inserito questo ulteriore elemento che non ha alcuna giustificazione: l'atto autoritativo non è altro che l'atto che viene adottato sulla base di una norma di diritto pubblico (l'atto autoritativo è quello con cui la PA manifesta la posizione di superiorità rispetto al privato) → allora l'atto autoritativo non fa che ribadire il concetto che esprimeva già il riferimento alla norma di diritto pubblico. La cassazione dice, ad esempio, che quando gli enti a partecipazione pubblica svolgono attività di tipo contrattuale sono da considerare soggetti privati; ad esempio, nel caso del dipendente pubblico che falsifica il → ci si chiede cosa fosse questo cartellino e quale fosse la qualifica del cartellino segna-tempo in ciascun momento → se diciamo che abbiamo a che fare con un pubblico ufficiale o un dipendente incaricato di pubblico servizio, allora quella timbratura falsa dà luogo a un falso in atto pubblico realizzato dal pubblico.ufficiale → la cassazione ha dato invece un'interpretazione diversa: poiché il rapporto di lavoro è regolato da norme di diritto privato, nel momento in cui il dipendente timbranon è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio → quindi non si può contestare il reato di falso ideologico in atto pubblico, ma ci sarà il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.
Secondo punto → non basta che sia una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ma deve esprimersi attraverso una serie di poteri alternativi: poteri deliberativi e inclusi anche i poteri di rappresentanza (anche le funzioni di rappresentanza istituzionale della PA comportano la qualifica di pubblico ufficiale) → non necessariamente da considerare pubblico ufficiale chi ha una rappresentanza meramente esecutiva (es. il dipendente pubblico allo sportello non automaticamente è pubblico ufficiale); poteri autoritativi; poteri
certificativi. E' sufficiente che il pubblico ufficiale possegga uno di questi poteri per fondare la qualifica di pubblico ufficiale.
Art. 358 → di nuovo la def vale agli effetti della legge penale e ci troviamo di fronte di nuovo a una def oggettiva perché guarda al servizio concretamente prestato ("coloro che a qualsunque titolo prestano servizio pubblico").
Il servizio pubblico si caratterizza per una disciplina che è come quella del pubblico ufficiale, però se ne differenzia perché non ha i poteri tipici della funzione → quindi il servizio pubblico è analogo alla funzione sul piano della disciplina, ma non ha i poteri propri della funzione pubblica.
La norma aggiunge un altro elemento → es. giardiniere dipendente di un ente pubblico → siccome svolge mansione di ordine o prestazione meramente materiale, non è da considerare un incaricato di pubblico servizio.
La qualifica di incaricato di pubblico servizio è
pubblico servizio, è un pubblico ufficiale) e quella che stabilisce le pene per i reati contro la PA (più gravi se commessi da pubblici ufficiali).