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Omicidio preterintenzionale

L'art. 584 - omicidio preterintenzionale: "Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni."

Quindi è una fattispecie che prevede una pena inferiore rispetto all'omicidio volontario e questo indica che la preterintenzione è un rispetto al dolo e ancor più quid minus rispetto alle forme di dolo più intenso come le premeditazione.

La preterintenzione è caratterizzata da un aspetto particolare perché il legislatore la pone in connessione con le percosse e le lesioni personali volontarie, ma non quelle colpose (art. 590).

Il primo comma dell'art. 581 - Percosse: "Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 6 anni."

Quindi risponde del mero delitto di...

percosse chi percuotemesi o con la multa fino ad 309 euro.”una persona, però senza causare una malattia nel corpo o nella mente, perché questa situazione èconsiderata specificamente nella norma successiva cioè quella delle lesioni personali. Perché se lepercosse determinano una malattia del corpo o della mente, ci troviamo nel campo delle lesionidisciplinate dall’art. 582: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivaIl concetto suuna malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni.”cui si gioca la differenza tra percosse e lesioni è nella conseguente malattia, nel senso che sonolesioni solo se si determina nei confronti della vittima un’alterazione fisica nel corpo o nella mentedeterminato da uno stato di malattia che può durare da pochi giorni in su, cioè deve avere una certadurata temporale.Il comma successivo dall’art. 582

specifica: "Se la malattia ha una durata non superiore ai ventigiorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, adeccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile aIn altri termini viene considerata una lesione di scarsa entità, mentrequerela della persona offesa."

se determina una malattia superiore ai 20 giorni il delitto è perseguito d'ufficio e questo determinaanche un aumento delle pene.

Sia le percosse che le lesioni personali devono essere procurate dall'agente con caratteristicheproprie del delitto doloso, di cui all'art. 43, e quindi il soggetto deve aver rappresentato e volutol'evento lesivo dannoso determinato dalla percossa o dalle lesioni e quindi siamo nel campo deldelitto doloso.

Diverso invece è il delitto colposo in cui, per poterne rispondere (lesioni colpose ovvero omicidiocolposo), pur trattandosi

sempre di comportamenti ascrivibili alla coscienza e volontà dell'agente,24 Attualmente è molto discussa la questione in relazione al testamento biologico anche al fine di evitare l'accanimento terapeutico. 31 L'evento delittuoso è determinato da una violazione normativa che può essere generica (negligenza, imprudenza, imperizia) ovvero specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). Le percosse e le lesioni personali dolose, previste dagli artt. 581 e 582, sono ascrivibili al comportamento dell'agente solo quando le ha previste e volute; ad esempio percossa è una semplice ecchimosi che non determina una malattia nel corpo o nella mente, invece se questo avviene diventano lesioni personali. Se l'agente compie comportamenti integrativi delle percosse o delle lesioni volontarie che determinano la morte della vittima non risponderà più di percosse o lesioni, ma di omicidio preterintenzionale.particolarità della responsabilità per omicidio preterintenzionale, 584, è quella che non è necessario che vi siano effettivamente delle lesioni o percosse nella vittima che poi viene a morire, perché la norma indica solo atti diretti a realizzare la fattispecie dell'art. 581 o 582, cioè semplicemente volti a determinare l'evento. Quindi per aversi atti diretti a realizzare le percosse o le lesioni non è necessario determinare la fattispecie del tentativo, per la quale in base all'art. 56 bisogna commettere atti diretti, idonei e non equivoci, ma è sufficiente che siano diretti a determinare le percosse o le lesioni anche se queste poi non ci sono e se si determina la morte si risponde di omicidio preterintenzionale, in quanto la particolarità di questa fattispecie è quella di essere connaturata all'elemento psicologico. Ad esempio in una discoteca un giovane insulta una ragazza, la persona cheaccompagnava la ragazza reagisce e fa per colpire con un pugno chi aveva proferito parole ingiuriose, ma questi persottrarsi retrocede, inciampa, cade, batte la testa e muore e questo determina una condanna per omicidio preterintenzionale al giovane che accompagnava la ragazza. Quindi sono stati atti diretti a percuotere, ma la vittima non è stata neanche toccata e quindi non ci sono state percosse, né lesioni personali, ma la vittima cadendo è morta perché ha battuto la testa contro lo spigolo della gradinata che delimitava la pista da ballo e tuttavia l'agente è stato ritenuto responsabile di omicidio preterintenzionale. Si discute della natura giuridica della preterintenzione infatti per alcuni si tratta di dolo misto a colpa: un dolo rispetto all'evento che si voleva realizzare (percosse o lesioni) e di colpa rispetto all'omicidio che si è venuto a determinare. Per cui la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza, almeno.fino alla fine degli anni '70, era incline ritenere la preterintenzione come una forma di dolo misto a colpa e in particolare l'omicidio preterintenzionale perché da alcuni ritenuto l'unica forma di preterintenzione considerata dal legislatore nell'ambito delle norme di parte speciale. Venne però rilevato da parte di una dottrina attenta che l'imputazione dell'omicidio preterintenzione prescindeva in maniera assoluta da una ricerca di negligenza, imperizia, imprudenza, violazioni di leggi, ordini, discipline essendo sufficiente causare la morte della vittima a seguito del comportamento dell'agente diretto a determinare percosse o lesioni e quindi non vi poteva essere dolo misto a colpa perché dell'omicidio veniva considerato responsabile il soggetto, indipendentemente dalla ricerca di una qualunque violazione di carattere normativo che si potesse addebitare in capo all'agente. Da parte di altri si è parlato di una

forma di dolo eventuale in quanto, nel momento in cui si agisce per determinare percosse o lesioni personali ci si assume il rischio della verificazione dell'eventuale omicidio preterintenzionale, cioè il soggetto si è rappresentato la possibilità che il suo comportamento possa determinare la morte di una persona per cui si assume il rischio della verificaizone dell'omicidio.

Anche questa teoria ben presto fu respinta perché, così come per la colpa, per il dolo eventuale non è affatto vero che si debba ricercare la volontà di realizzare l'omicidio preterintenzionale per rispondere, ma è sufficiente la volontà diretta a percuotere o procurare lesioni.

Da parte di altri ancora (Vassalli) si è affermata l'esistenza di una forma di responsabilità oggettiva, in quanto l'evento morte viene comunque ad essere riconnesso al soggetto sulla base del semplice nesso di causalità materiale.

senza ricercare alcuna forma di coscienza e volontà del soggetto.
È stato replicato, però, ai sostenitori della responsabilità oggettiva che l'art. 42 detta un principio di responsabilità generale che non può prescindere dalla prevedibilità dell'ulteriore evento che si venga a verificare e quindi quanto meno la sua realizzazione deve essere ricondotta in ogni caso ad una coscienza e volontà del soggetto che deve rientrare nei limiti della prevedibilità.
Quindi il principio alla base dell'art. 584 non può che essere quello a cui fa riferimento gli artt. 42 e 43 e cioè ad una forma di responsabilità autonoma rispetto al dolo e alla colpa essendo la preterintenzione determinata analiticamente nello stesso art. 43 e a maggior ragione rispetto alla responsabilità oggettiva.
L'art. 43 descrive la preterintenzione nel senso dell'attribuibilità al soggetto di un evento.

più gravedi quello da lui voluto, rientrante nell’ambito della prevedibilità, essendo in ogni caso responsabile.

Infatti l’art. 43, al secondo capoverso, dispone che il delitto è preterintenzionale o oltre l’intenzione quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dal soggetto, ma sempre nei limiti della prevedibilità.

Se poi il fatto dovesse determinarsi al di fuori di qualunque possibilità di previsione, non se ne potrà mai rispondere perché il principio cardine su cui si basa tutto il diritto penale è che una qualunque forma di coscienza e volontà deve potersi attribuire a chi tiene un determinato comportamento.

Possiamo dire che la preterintenzione di cui all’art. 584 costituisce l’unica forma determinata in modo specifico dal legislatore, ma non può assolutamente escludersi l’elemento psicologico.

Vi è anche da

dire che il legislatore non poteva prevedere questa forma particolare esclusivamente con riferimento all'omicidio preterintenzionale e infatti sono ritrovate altre forme di responsabilità, disseminate nell'ambito del codice. Tra queste vi è l'art. 571 (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina): chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte è punito se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente con la reclusione fino a 6 mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli artt. 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni. Ad esempio, dare uno schiaffo ad un bambino che invece gliprocura la morte. Lo stesso vale l'art. 572 (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli): chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona.
Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof De Felice Paolo.