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ART 280 ATTENTATO PER FINI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE
novità, << chiunque per finalità di terrorismo o eversione dell’ ordine democratico
un’altra
attenta alla vita o alla incolumità di una persona >> . Cosa c’è di diverso rispetto
all’ordinario? Di regola i reati che seguono il modello base del codice penale, cioè il reato
doloso di evento, sono costruiti sulla realizzazione dell’evento, quindi sulla consumazione e
qui per esempio l’omicidio si ha quando con una condotta qualsiasi cagioni la morte di un
non realizza l’evento
essere umano e se quella condotta pur essendo idonea e univoca
abbiamo il tentativo che implica una diminuzione della pena da 1/3 a 2/3.
Il tentativo può essere sia compiuto o portata a termine la condotta ma per errore l’evento
non si è realizzato, oppure può essere che la condotta sia stata bloccata da un intervento
esterno, non è stato uno stop spontaneo.
Se il soggetto che pone in essere atti già idonei, il soggetto poniamo era già pronto con la
pistola per sparare tanto che se fosse arrivata la polizia risponderebbe di tentato omicidio,
ma se in quello stesso momento senza che arrivi la polizia decide pur avendo già posti in
essere atti idonei e univoci, decide di desistere, abbiamo la desistenza volontaria e quindi
non punibilità.
La fattispecie di attentato è costruita all’opposto non come accade ordinariamente, reato
ostacolo pena diminuita se l’evento non si realizza, ma nel caso del 280 la fattispecie base è
data in sostanza dal tentativo, dal compimento di atti idonei e univoci. Chiunque attenta,
chiunque pone in essere i requisiti del tentativo.
Il che però lascia aperto l’interrogativo, e cosa succede se dunque dal compimento di quegli
atti, che già costituiscono tentativo deriva poi il prodursi dell’evento? Beh, avremo lo
schema del delitto aggravato dall’evento. Se ordinariamente il prodursi dell’evento
qui il prodursi dell’evento rispetto a una condotta
costituisce la causazione del reato,
base che coincide con il tentativo rappresenta una condotta aggravante.
<< Se da un attentato deriva (guardiamo caso più grave) l’evento morte della persona, si
applicano nel caso di attentato alla vita l’ergastolo, se l’attentato era all’incolumità (cioè
era finalizzata a ferire e non a uccidere ) e si realizza la morte, la pena è della reclusione di
anni 30. >> del delitto aggravato dall’evento. La condotta base consiste nel
Quindi lo schema è quello
delitto di attentato. 75
Quindi se si segue lo schema del delitto aggravato dall’evento, l’evento a che titolo dovrà
essere misurato? Nei delitti aggravati dall’evento il codice rocco prevedeva la
responsabilità oggettiva. Cioè rispondi del reato più grave solo per il fatto di aver tenuto
condotte idonee. cioè l’elemento
Oggi riconosciuto il pr di colpevolezza si dovrà richiedere la prevedibilità
della colpa.
Se l’attentato era all’incolumità e ne deriva la morte la pena è degli anni 30, se l’evento
morte era prevedibile.
Ma se l’attentato era alla vita e ne deriva la morte, l’elemento soggettivo rispetto alla morte
Se l’attentato era alla vita, il problema del superamento della responsabilità
è il dolo.
oggettiva qui non si pone più, perché se era attentato alla vita, il dolo di uccidere c’era già.
Esempio Tizio voleva uccidere, fa tutto quello che è idoneo ad uccidere, ha il dolo di
uccidere, la condotta non conduce all’evento la pena è molto inferiore rispetto a quella di
omicidio. Ridotta da 1/3 a 2/3.
C’è un ulteriore elemento di novità la peculiarità che notiamo è che si tratta di pene fisse.
Abbiamo qui uno dei casi piuttosto rari, in cui c’è una pena detentiva fissa, anni 30.
dall’attentato all’incolumità deriva la morte, la pena è dei 30 anni.
Se
Sebbene non sono mai, state dichiarate automaticamente incostituzionali dalla corte,
quale argomento potremmo utilizzare per sostenere l’incostituzionalità delle pene
fisse?
Il pr di personalità della responsabilità penale. art 27.1 cost.
E per quanto il fatto sia grave possiamo sempre avere diversi livelli di responsabilità, per
commettere un medesimo fatto di reato.
E ragionamenti del tipo di quelli che poi vengono proposti, ci possono essere condizioni
soggettive che possono implicare un diverso rimprovero di colpevolezza nei confronti del
soggetto agente, di cui il giudice non può tener alcun conto.
Ma ci potrebbe essere anche un altro profilo di incostituzionalità. Non solo rispetto al
principio di colpevolezza, e anche rispetto all’art 3 cost.
Le pene fisse potrebbero essere contrastanti anche con l’ art 27.3, il ragionamento è un po’
formale ma siccome la costituzione menziona la finalità risocializzativa, è altrettanto chiaro
che se la pena è fissa considerazioni attinenti alla risocializzazioni non possono entrare
nella valutazione giudiziale.
Il ragionamento è formale perché in un sistema che nel momento della condanna dà al
è un po’ curioso dire che nella definizione di
giudice solo una discrezionalità quantitativa,
tale livello di pena detentiva, incidano considerazioni relative alla risocializzazione, però
certamente posto che la discrezionalità del giudice è solo quantitativa, non ha altra
discrezionalità se non nel momento in cui è chiamato ad applicare per es la sospensione
condizionale o le sanzioni sostitutive, e posto che la costituzione dice che la pena deve
tendere alla rieducazione bisognerà che questa finalità rieducative lasci un certo margine al
giudice. Anche se è poco convincente ritenere che la finalità risocializzativa sia
adeguatamente considerata nella misura in cui se ne derivano mere conseguenze relative a
un po’ di più e un po’ di meno di pena detentiva.
Vedremo quando passeremo a vedere il sistema sanzionatorio che la finalità risocializzativa
dovrebbe consentire di poter utilizzare non solo la pena detentiva ma costruire nel momento
della condanna un percorso che abbia una significato risocializzativo.
di interesse all’ultimo comma, << le circostanze
Tale articolo 280 cp ha un ulteriore profilo
attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di
cui al 2 e 4 comma (che sono quelli che per l’appunto prevedono l’elemento aggravante cioè
l’evento aggravante del delitto ), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
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rispetto a queste , e dunque le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall’aumento conseguente alla predette aggravanti >>.
E’ la previsione come accade in altre fattispecie relativamente recenti, di un’eccezione
rispetto alla regola dell’art 69 cp. Nel 1974 il leg non avendo la forza di riformare il codice
aveva agito estendendo la discrezionalità del giudice e quindi ammettendo il giudizio di
delle circostanze per tutte le circostanze. Mentre prima del ‘74 non
prevalenza e equivalenza
era ammesso quando le circostanze rispetto alle aggravanti si prevedeva o una pena di
specie diversa, o si prevedeva un’ ambito edittale autonomo cioè non un mero aumento
frazionale. Il pendolo della nostra legislazione è sempre oscillante, e quindi in ambito
recenti varie norme hanno fatto marcia indietro escludendo determinati elementi aggravanti,
come nel caso del 280 cp dal giudizio di bilanciamento. Per cui non è possibile che in
presenza di attenuanti, nel caso di specie in cui si sia determinata la morte, si possa tornare
all’applicazione del reato base. In sostanza con una norma di questo tipo si realizza la stessa
cosa che in un settore diverso avevamo studiato, a proposito del 624 bis furto in abitazione.
La stessa cosa ottenuta trasformando aggravante in reato autonomo, qui si prevede
direttamente l’eccezione. Cioè elemento aggravante non può essere compensato dalle
attenuanti.
Prima, leggendo i reati associativi e in particolare il 270 bis, associazione con finalità di
c’è una norma analoga che prevede la
terrorismo, non abbiamo notato che anche nel 270 bis
confisca obbligatoria anche delle cose che sono il prezzo, profitto del reato. La scelta della
confisca ex art 416 bis penultimo comma, tale scelta la ritroviamo anche al 270 bis.
Possiamo ritornare al concetto generale, abbiamo parlato di tentativo, di 110 cp, ci sono
alcuni istituti di parte generale che sì, sono inseriti nella parte generale, ma che estendono
l’ambito del punibile, cioè fanno si che condotte le quali ai sensi della parte speciale non
costituirebbero reato, diventino rilevanti ai fini penali.
Le tre norme principali di parte generale che fanno sì, che condotte le quali non sarebbero
rilevanti ai fini penali, guardando la parte speciale, diventano rilevanti ai fini penali.
Una di queste è il 110 la norma sul concorso di persone. Questa rende penalmente
rilevanti anche condotte atipiche, per esempio se presto scala per rubare a casa di Eusebi,
nel prestare la scala non pongo in essere una condotta che rientra nella descrizione delle
condotte di furto.
Il 110 estende l’ambito delle condotte penalmente significative.
Altra norma che svolge una funzione di questo tipo, è proprio l’art 56 cp sul tentativo,
perché stando ai reati d parte speciale, l’omicidio c’è quanto una certa condotta procura
la morte. E quindi stando alla norma di parte speciale, per esempio Per es sparare n colpo di
fucile dovrebbe essere rilevante quando si realizza la morte, ma il 56 cp la rende rilevante
anche se la morte non si realizza. Dicendo che si risponde anche nel caso della tenuta di atti
idonei e univoci, ove la condotta non si compia, o l’evento non si realizzi.
La terza grande norma che crea condotte rilevanti, le quali non sono previste in singole
fattispecie è data dall’art 40 capoverso, che addirittura rispetto a reati descritti in forma
attiva renda rilevante l’inerzia. Un’inerzia che non tanto è prevista esplicitamente come
significativa ai fini penali, come accade nei reati omissivi propri, omissione che diventa
rilevante solo in collegamento con la norma di parte generale. Norma estremamente
generica che pone un mare di problemi interpretativi, per esempio si applica l’art 40
per i reati come l’omicidio a condotta libera o si applica anche per i reati a
capoverso solo
condotta vincolata, dov