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ART 280 ATTENTATO PER FINI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE

novità, << chiunque per finalità di terrorismo o eversione dell’ ordine democratico

un’altra

attenta alla vita o alla incolumità di una persona >> . Cosa c’è di diverso rispetto

all’ordinario? Di regola i reati che seguono il modello base del codice penale, cioè il reato

doloso di evento, sono costruiti sulla realizzazione dell’evento, quindi sulla consumazione e

qui per esempio l’omicidio si ha quando con una condotta qualsiasi cagioni la morte di un

non realizza l’evento

essere umano e se quella condotta pur essendo idonea e univoca

abbiamo il tentativo che implica una diminuzione della pena da 1/3 a 2/3.

Il tentativo può essere sia compiuto o portata a termine la condotta ma per errore l’evento

non si è realizzato, oppure può essere che la condotta sia stata bloccata da un intervento

esterno, non è stato uno stop spontaneo.

Se il soggetto che pone in essere atti già idonei, il soggetto poniamo era già pronto con la

pistola per sparare tanto che se fosse arrivata la polizia risponderebbe di tentato omicidio,

ma se in quello stesso momento senza che arrivi la polizia decide pur avendo già posti in

essere atti idonei e univoci, decide di desistere, abbiamo la desistenza volontaria e quindi

non punibilità.

La fattispecie di attentato è costruita all’opposto non come accade ordinariamente, reato

ostacolo pena diminuita se l’evento non si realizza, ma nel caso del 280 la fattispecie base è

data in sostanza dal tentativo, dal compimento di atti idonei e univoci. Chiunque attenta,

chiunque pone in essere i requisiti del tentativo.

Il che però lascia aperto l’interrogativo, e cosa succede se dunque dal compimento di quegli

atti, che già costituiscono tentativo deriva poi il prodursi dell’evento? Beh, avremo lo

schema del delitto aggravato dall’evento. Se ordinariamente il prodursi dell’evento

qui il prodursi dell’evento rispetto a una condotta

costituisce la causazione del reato,

base che coincide con il tentativo rappresenta una condotta aggravante.

<< Se da un attentato deriva (guardiamo caso più grave) l’evento morte della persona, si

applicano nel caso di attentato alla vita l’ergastolo, se l’attentato era all’incolumità (cioè

era finalizzata a ferire e non a uccidere ) e si realizza la morte, la pena è della reclusione di

anni 30. >> del delitto aggravato dall’evento. La condotta base consiste nel

Quindi lo schema è quello

delitto di attentato. 75

Quindi se si segue lo schema del delitto aggravato dall’evento, l’evento a che titolo dovrà

essere misurato? Nei delitti aggravati dall’evento il codice rocco prevedeva la

responsabilità oggettiva. Cioè rispondi del reato più grave solo per il fatto di aver tenuto

condotte idonee. cioè l’elemento

Oggi riconosciuto il pr di colpevolezza si dovrà richiedere la prevedibilità

della colpa.

Se l’attentato era all’incolumità e ne deriva la morte la pena è degli anni 30, se l’evento

morte era prevedibile.

Ma se l’attentato era alla vita e ne deriva la morte, l’elemento soggettivo rispetto alla morte

Se l’attentato era alla vita, il problema del superamento della responsabilità

è il dolo.

oggettiva qui non si pone più, perché se era attentato alla vita, il dolo di uccidere c’era già.

Esempio Tizio voleva uccidere, fa tutto quello che è idoneo ad uccidere, ha il dolo di

uccidere, la condotta non conduce all’evento la pena è molto inferiore rispetto a quella di

omicidio. Ridotta da 1/3 a 2/3. 

C’è un ulteriore elemento di novità la peculiarità che notiamo è che si tratta di pene fisse.

Abbiamo qui uno dei casi piuttosto rari, in cui c’è una pena detentiva fissa, anni 30.

dall’attentato all’incolumità deriva la morte, la pena è dei 30 anni.

Se

Sebbene non sono mai, state dichiarate automaticamente incostituzionali dalla corte,

quale argomento potremmo utilizzare per sostenere l’incostituzionalità delle pene

fisse? 

Il pr di personalità della responsabilità penale. art 27.1 cost.

E per quanto il fatto sia grave possiamo sempre avere diversi livelli di responsabilità, per

commettere un medesimo fatto di reato.

E ragionamenti del tipo di quelli che poi vengono proposti, ci possono essere condizioni

soggettive che possono implicare un diverso rimprovero di colpevolezza nei confronti del

soggetto agente, di cui il giudice non può tener alcun conto.

Ma ci potrebbe essere anche un altro profilo di incostituzionalità. Non solo rispetto al

principio di colpevolezza, e anche rispetto all’art 3 cost.

Le pene fisse potrebbero essere contrastanti anche con l’ art 27.3, il ragionamento è un po’

formale ma siccome la costituzione menziona la finalità risocializzativa, è altrettanto chiaro

che se la pena è fissa considerazioni attinenti alla risocializzazioni non possono entrare

nella valutazione giudiziale.

Il ragionamento è formale perché in un sistema che nel momento della condanna dà al

è un po’ curioso dire che nella definizione di

giudice solo una discrezionalità quantitativa,

tale livello di pena detentiva, incidano considerazioni relative alla risocializzazione, però

certamente posto che la discrezionalità del giudice è solo quantitativa, non ha altra

discrezionalità se non nel momento in cui è chiamato ad applicare per es la sospensione

condizionale o le sanzioni sostitutive, e posto che la costituzione dice che la pena deve

tendere alla rieducazione bisognerà che questa finalità rieducative lasci un certo margine al

giudice. Anche se è poco convincente ritenere che la finalità risocializzativa sia

adeguatamente considerata nella misura in cui se ne derivano mere conseguenze relative a

un po’ di più e un po’ di meno di pena detentiva.

Vedremo quando passeremo a vedere il sistema sanzionatorio che la finalità risocializzativa

dovrebbe consentire di poter utilizzare non solo la pena detentiva ma costruire nel momento

della condanna un percorso che abbia una significato risocializzativo.

di interesse all’ultimo comma, << le circostanze

Tale articolo 280 cp ha un ulteriore profilo

attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di

cui al 2 e 4 comma (che sono quelli che per l’appunto prevedono l’elemento aggravante cioè

l’evento aggravante del delitto ), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti

76

rispetto a queste , e dunque le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena

risultante dall’aumento conseguente alla predette aggravanti >>.

E’ la previsione come accade in altre fattispecie relativamente recenti, di un’eccezione

rispetto alla regola dell’art 69 cp. Nel 1974 il leg non avendo la forza di riformare il codice

aveva agito estendendo la discrezionalità del giudice e quindi ammettendo il giudizio di

delle circostanze per tutte le circostanze. Mentre prima del ‘74 non

prevalenza e equivalenza

era ammesso quando le circostanze rispetto alle aggravanti si prevedeva o una pena di

specie diversa, o si prevedeva un’ ambito edittale autonomo cioè non un mero aumento

frazionale. Il pendolo della nostra legislazione è sempre oscillante, e quindi in ambito

recenti varie norme hanno fatto marcia indietro escludendo determinati elementi aggravanti,

come nel caso del 280 cp dal giudizio di bilanciamento. Per cui non è possibile che in

presenza di attenuanti, nel caso di specie in cui si sia determinata la morte, si possa tornare

all’applicazione del reato base. In sostanza con una norma di questo tipo si realizza la stessa

cosa che in un settore diverso avevamo studiato, a proposito del 624 bis furto in abitazione.

La stessa cosa ottenuta trasformando aggravante in reato autonomo, qui si prevede

direttamente l’eccezione. Cioè elemento aggravante non può essere compensato dalle

attenuanti.

Prima, leggendo i reati associativi e in particolare il 270 bis, associazione con finalità di

c’è una norma analoga che prevede la

terrorismo, non abbiamo notato che anche nel 270 bis

confisca obbligatoria anche delle cose che sono il prezzo, profitto del reato. La scelta della

confisca ex art 416 bis penultimo comma, tale scelta la ritroviamo anche al 270 bis.

Possiamo ritornare al concetto generale, abbiamo parlato di tentativo, di 110 cp, ci sono

alcuni istituti di parte generale che sì, sono inseriti nella parte generale, ma che estendono

l’ambito del punibile, cioè fanno si che condotte le quali ai sensi della parte speciale non

costituirebbero reato, diventino rilevanti ai fini penali.

Le tre norme principali di parte generale che fanno sì, che condotte le quali non sarebbero

rilevanti ai fini penali, guardando la parte speciale, diventano rilevanti ai fini penali.

Una di queste è il 110 la norma sul concorso di persone. Questa rende penalmente

rilevanti anche condotte atipiche, per esempio se presto scala per rubare a casa di Eusebi,

nel prestare la scala non pongo in essere una condotta che rientra nella descrizione delle

condotte di furto.

Il 110 estende l’ambito delle condotte penalmente significative.

Altra norma che svolge una funzione di questo tipo, è proprio l’art 56 cp sul tentativo,

perché stando ai reati d parte speciale, l’omicidio c’è quanto una certa condotta procura

la morte. E quindi stando alla norma di parte speciale, per esempio Per es sparare n colpo di

fucile dovrebbe essere rilevante quando si realizza la morte, ma il 56 cp la rende rilevante

anche se la morte non si realizza. Dicendo che si risponde anche nel caso della tenuta di atti

idonei e univoci, ove la condotta non si compia, o l’evento non si realizzi.

La terza grande norma che crea condotte rilevanti, le quali non sono previste in singole

fattispecie è data dall’art 40 capoverso, che addirittura rispetto a reati descritti in forma

attiva renda rilevante l’inerzia. Un’inerzia che non tanto è prevista esplicitamente come

significativa ai fini penali, come accade nei reati omissivi propri, omissione che diventa

rilevante solo in collegamento con la norma di parte generale. Norma estremamente

generica che pone un mare di problemi interpretativi, per esempio si applica l’art 40

per i reati come l’omicidio a condotta libera o si applica anche per i reati a

capoverso solo

condotta vincolata, dov

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A.A. 2015-2016
347 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher il.aria04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Eusebi Luciano.