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DIRITTO PENALE II

LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO

Il reato può assumere forme di manifestazione e espressione dell’ordinamento giuridico che vanno

oltre quelle basilari. La forma base del reato può assumere ulteriori aspetti che costituiscono le

forme di manifestazione del reato.

Il legislatore da un po’ di anni si è dedicato al codice penale e quindi lo sconvolge continuamente, è

una materia molto utile, il legislatore spesso interviene sul codice penale.

Il cp è oggetto di continue modifiche.

Art. 56 cp Delitto tentato

Chi compie atti idonei (1), diretti in modo non equivoco (2) a commettere un delitto, risponde di

delitto tentato (3), se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [48] (4).

Il colpevole del delitto tentato è punito (5): con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena

stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a

due terzi (6).

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti

compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso (7).

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita

da un terzo alla metà [62 n. 6] (8) (9) (10).

 presuppone un delitto, si aggancia a una norma incriminatrice, è una norma non autonoma,

acquista un senso solo se legata a un delitto, es omicidio, furto. Se questa norma si collega a un

delitto specifico, acquista un senso, di per sé non ha vita, non ha significato, non si capisce a quale

situazione si applica, acquista significato una volta collegata ad un delitto.

Il delitto una volta collegato a questa norma si modifica, un omicidio diventa un tentato omicidio,

un furto diventa un tentato furto. Mancano alcuni elementi costitutivi del reato che non si sono

concretizzati, la norma incriminatrice, il fatto tipico diventa il punto di riferimento del 56 e

reagendo con l’art. dà vita a una fattispecie diversa.

1

Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone (1) concorrono nel medesimo reato (2) (3) (4), ciascuna di esse soggiace alla

pena per questo stabilita (5), salve le disposizioni degli articoli seguenti.

 norma che deve per forza combinarsi con le norme incriminatrici che descrivono il fatto tipico di

un reato. Il concorso di persone in un reato di omicidio non è uguale all’omicidio, è un’altra

fattispecie, diversa, dipendente, complementare ma diversa. Se istigo un killer a uccidere mia

moglie e lui la uccide io non ho provocato la morte di nessuno, ho solo parlato, ma rispondo di

concorso in omicidio, in base al 575 non potrei rispondere di omicidio perché non ho tenuto una

condotta che ha provocato la morte di una persona, ma ho concorso. Se faccio il palo in occasione

di una rapina (violenza, minaccia, costrizione attraverso la quale sottraggo una cosa mobile ad altra

persona che la deteneva al fine di trarne profitto), mancano una serie di requisiti del fatto tipico di

rapina, ma grazie al 110 che crea un’altra fattispecie collegata ma diversa, la nuova fattispecie è

capace di abbracciare situazioni differenti da quelle riconducibili alla norma incriminatrice di parte

speciale. Omicidio che si può manifestare anche con condotte che non rientrerebbero nell’omicidio,

il concorso di persone nel reato è una forma di manifestazione della truffa e rapina che si

manifestano nell’ordinamento trasfigurate, assumono altri tratti, un modo di manifestarsi differente

rispetto a quello che deriverebbe dalla singola norma incriminatrice. Si parla di norme che non

hanno vita propria, non descrivono di per sé un fatto tipico ma devono combinarsi con la norma

incriminatrice che descrive il fatto tipico e fanno nascere un nuovo fatto tipico collegato a quello

della norma incriminatrice, dipendente da quello descritto nella norma incriminatrice ma per certi

versi differente, il reato si manifesta a una forma insolita, diversa ma sempre collegata al reato base.

Art. 61 Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [578

3, 579 3], le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi abietti o futili [576 1 n. 2, 577 1 n. 4] (1);

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o

assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato

[576 1 n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c] (2);

3) l'avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento (3);

4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [576 1 n. 2, 577 1 n. 4]

(4); 2

5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali

da ostacolare la pubblica o privata difesa(5);

….

 sono tutti fatti tipici che descrivono condotte, fatti, eventi ma anche questi non hanno vita

autonoma, es. l’avere adoperato sevizie o aver agito con crudeltà ma nel fare cosa? Es. nel

commettere omicidio, provocare una lesione, realizzare un reato di maltrattamenti, sono fattispecie

che recuperano un ambito applicativo solo se combinate con delle norme incriminatrici che

descrivono un fatto tipico, es. combiniamo l’art. 61 con 640 truffa, si combina con le ipotesi

descritte nel 61, potrebbe essere una truffa determinata da motivi futili, omicidio, violenza privata,

lesione personale ecc.

deve combinare l’evento con una norma di parte speciale, ecco che la norma

Nei delitti colposi si

combinata con la fattispecie di parte speciale acquista senso e al tempo stesso fa nascere una nuova

fattispecie. Abbiamo delle attenuanti

Art. 62 Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le

circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (1);

2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (2);

3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o

assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore

abituale o professionale o delinquente per tendenza (3);

4) l'avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla

persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati

da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale

tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità (4);

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con la azione o l'omissione del colpevole, il

fatto doloso della persona offesa (5);

6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e,

quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso

preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per

elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (6) .

Art. 81 Concorso formale, reato continuato 3 (1)

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al

(2)

triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette

(3)

più violazioni della medesima disposizione di legge .

 l’art. prevede regole particolari per il computo della pena, dice che non dovremo sommare la

pena relativa a ognuno di questi 5 omicidi, ma si prende quella relativa all’omicidio più grave e la si

può aumentare fino al triplo, meccanismo particolare di calcolo della pena legato alla circostanza

che un solo soggetto ha commesso più reati con una sola condotta.

Reato continuato: chi commette più reati e tutti sono in esecuzione di un medesimo disegno

criminoso, situazioni in cui una sola persona commette più reati collegati fra loro. Norma che non

vive di vita autonoma, si combina a una norma incriminatrice che descrive un fatto tipico: omicidio,

lesione, o omicidio e lesione ma deve comunque combinarsi con norme incriminatrici di parte

speciale, sono disposizioni che creano una reazione solo se entrano in contatto con altre che

descrivono i fatti tipici e una volta entrati in contatto determinano una nuova forma di

manifestazione di questi reati. È qualcosa di nuovo, la combinazione fra più reati fa sì che questi

reati assumano un significato nuovo, è un’altra forma di manifestazione, è una forma di

manifestazione dei singoli reati che fanno parte di questo concorso, danno vita a qualcosa che ha un

significato nuovo nell’ordinamento penale, è una ulteriore forma di manifestazione del reato.

Abbiamo conosciuto 4 famiglie delle forme di manifestazione:

- Tentativo

- Concorso di persone

- Concorso di reati

- Reato circostanziato

Le forme di manifestazione sono le fattispecie che nascono dalla norma incriminatrice base e altre

disposizioni che a quella si agganciano.

Possiamo notare che tra queste forme di manifestazione già si notano alcune differenze, alcune di

queste forme di manifestazione comportano il diverso manifestarsi del fatto tipico diverso sul piano

della struttura, modificano la struttura del fatto tipico, altri non modificano la struttura ma incidono

sulla sanzione, sul trattamento sanzionatorio senza alterare la struttura del reato. Il tentativo altera la

dall’omicidio, mancano degli aspetti, manca

struttura del reato, un omicidio tentato è fatto diverso

qualcosa, si va a punire qualcosa che non sarebbe punibile con la fattispecie di omicidio. L’art. 56

combinandosi col 575 ne modifica la struttura, fa rientrare , diventare reato qualcosa che altrimenti

4

non lo sarebbe, abbiamo visto il caso del palo rispetto a una rapina che non sarebbe mai punibile

applicando solo la fattispecie di rapina. Il 110 la trasforma in qualcos’altro e ci rientra anche il palo.

Sono forme di manifestazione che ampliano l’area del penalmente rilevante, fanno diventare

penalmente rilevanti condotte che altrimenti non lo sarebbero state, creano forme di manifestazione

modificate in modo tale per cui diventano tipiche condotte che altrimenti non lo sarebbero.

Il reato circostanziato e il concorso di reati

Non si modifica la struttura fondamentale del fatto tipico. Non cambia gli elementi del fatto tipico

ma aggiunge elementi in più che incidono sull’entità della pena, quella che era lesione prima,

rimane lesione dopo.

Sono elementi accessori che ci danno indicazioni in più che incidono sulla quantificazione della

pena, le aggravanti faranno slittare la pena verso l’alto, le attenuanti la abbatteranno ma incidono

l’area della punibilità e lo

sulla sanzione, la struttura del fatto tipico rimane la stessa, non si estende

stesso vale per il concorso di reati: ci vogliono reati completi in tutti i loro elementi costitutivi, non

è che attraverso il concorso di reati diventa reato qualcosa che altrimenti non sarebbe reato.

LE CIRCOSTANZE DEL REATO

ART. 59 SS. CP

L’art. 59 utilizza il termine “circostanza” in modo generico, facendoci rientrare in generale tutti gli

elementi che si congiungono al reato, in modo da incidere non solo sul quantum della sanzione ma

anche sull’esistenza del reato.

Nel nostro codice ci sono spesso termini generici, in alcune norme si parla di cause di non

punibilità, una legge utilizza termini generici e poi sta all’interprete dargli un senso sul piano

teorico e fare le opportune distinzioni.

È a partire dall’art. 61 che il concetto di circostanza si fa più preciso, comincia a svilupparsi un tipo

di disciplina che lascia meglio intendere qual è il fenomeno a cui si fa riferimento: 61 aggravanti

comuni, 62 attenuanti comuni, 63: ci dà una serie di criteri su come si calcola la pena laddove ci

siano certe circostanze, criteri matematici che delineano una particolare disciplina. Art. 69 concorso

di circostanze aggravanti e attenuanti: se rispetto a uno stesso reato ci sono aggravanti e attenuanti,

la norma ci dice che il giudice deve fare un bilanciamento, è una disciplina che guida il giudice nel

determinare la pena in rapporto a circostanze che attengono a un reato base, lo capiamo dal fatto

5

che tutti questi calcoli prendono come fondamento la pena relativa al reato base, ce lo dicono gli

artt. 63 ss.

Tutta questa disciplina ci fa capire che le circostanze sono istituti, fattispecie che si uniscono a una

fattispecie base che deve esserci e unendosi a questo fatto tipico base che deve essere integrato in

tutti i suoi estremi, incidono poi sul computo della pena e queste sono circostanze, fattispecie

accessorie. Sono elementi accessori che potrebbero anche non esserci e il reato ci sarebbe lo stesso.

583 cp reato di lesioni chiunque cagioni una lesione da cui deriva una malattia nel corpo o nella

 la malattia è elemento costitutivo, non una circostanza, se manca l’elemento, il fatto tipico

mente

di lesioni. I motivi futili della lesione anche se non ci sono, la lesione c’è lo stesso.

Caratteristico delle circostanze è che la pena può andare oltre i limiti edittali. A volte le circostanze

possono incidere anche sulla qualità della pena, es. reato punito con la reclusione potrebbe essere

punito con l’ergastolo ecc. cambia la specie di pena. L’incidenza delle circostanze può essere

significativa al punto da modificare la qualità della sanzione, ma le circostanze incidono solo sulla

pena e non sulla struttura e gli elementi costitutivi del fatto tipico.

Distinzione tra circostanze e elementi costitutivi

Le circostanze sono elementi accessori del reato che non mutano la struttura ma incidono sulla

sanzione potendo alterare i limiti edittali.

L’art. 59 ha a che fare con il problema dei criteri di imputazione delle circostanze, nel diritto penale

è importante anche il profilo psicologico, è necessario anche un certo legame soggettivo tra il

soggetto e il fatto. Questo vale anche per le circostanze o è sufficiente che esistano perché possano

funzionare? Abbiamo visto che una circostanza aggravante consiste nel fatto di aver provocato un

danno di grave entità nel commettere un delitto contro il patrimonio.

L’art. 59 nel secondo comma ci dice che le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico

dell’agente solo se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore

determinato da colpa.

In relazione ai criteri di imputazione soggettiva c’è una disciplina particolare che varia in base alle

circostanze attenuanti o aggravanti. 

Artt. 63 ss: applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena disciplina che ci fa capire

cosa succede quando c’è una circostanza e quando ci sono più circostanze, come incidono le

circostanze sulla quantificazione della pena.

Queste disposizioni ci fanno capire che tutto questo calcolo parte dalla pena che il giudice ritiene

riferibile al reato base, prima vede il furto, stabilisce la pena base tra min. e max edittale e sulla

6

pena quantificata comincia a applicare le attenuanti o aggravanti esistenti, queste norme ci fanno

capire che prima di tutto ci deve essere un reato completo di tutti i suoi estremi, le circostanze

operano sulla pena riferibile a un reato completo in tutti i suoi estremi, norme che ci fanno capire

qualcosa su cosa c’è alla base, sul fatto che le circostanze non modificano il fatto base, non lo

trasformano in un altro fatto.

Troviamo l’art. 69, un’altra disposizione importante che fa riferimento al concorso eterogeneo di

circostanze, quando cioè concorrono circostanze aggravanti e attenuanti e le prime sono dal giudice

ritenute prevalenti non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le attenuanti; se sono

ritenute prevalenti le attenuati non si tiene conto degli aumenti per le aggravanti, terzo comma

aggravanti e attenuanti si equivalgono: non si calcolano né gli aumenti per le aggravanti né le

diminuzioni per le attenuanti. C’è una disciplina particolare in caso di concorso eterogeneo delle

circostanze. Es. ha commesso il fatto per motivi futili però ha recato un danno di lieve entità.

Il giudice deve valutare cosa pesa di più, si mettono sui piatti della bilancia, se secondo il giudice

pesano di più le aggravanti si applicano solo quelle e viceversa. Se secondo il giudice i due piatti

pesano allo stesso modo si elidono vicendevolmente.

Se commetto più reati si devono considerare tutti, poi semmai si applicherà la disciplina del

concorso di reati e si dovrà quindi calcolare la pena in un certo modo, ma i reati si calcolano tutti.

Abbiamo visto una definizione in positivo delle circostanze, ora facciamo una definizione in

negativo: cosa non sono le circostanze, ci sono figure simili alle circostanze che possono

confondere l’interprete ma che bisogna sapere distinguere, altrimenti si rischia di applicare la

disciplina delle circostanze a cose che le circostanze non sono e viceversa, bisogna saper

distinguere le distinzioni.

Il diritto penale vive di molte distinzioni, nello studio del diritto penale quando ci troviamo di fronte

a una differenza, la prima cosa che ci dobbiamo chiedere è perché bisogna distinguere, cosa cambia

se un certo elemento lo classifico in un certo modo piuttosto che in un altro?

Una prima distinzione in materia di circostanze: circostanze proprie e improprie

Es. art. 624 furto nella sua forma basilare, elementi costitutivi del furto; art. 624 bis furto in 

abitazione e furto con strappo: mediante introduzione in edificio o altro luogo di privata dimora

pena più elevata. Questo è qualcosa che è collegato al furto base ma ha caratteristiche particolari.

Art. 625 ci

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giadascaramelli97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Gargani Alberto.
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