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INCONTRO TRA TENTATIVO E CIRCOSTANZE
Paradigmi: il reato tentato circostanziato e il reato circostanziato tentato.
Il reato tentato circostanziato è un tentativo di delitto al quale si applicano delle circostanze che sono realizzate: il problema qua è: possiamo concepire un tentativo di furto aggravato dall'aver approfittato di circostanze di tempo e luogo che rendono più vulnerabile la vittima?
Il reato circostanziato tentato è il reato in cui invece il soggetto ha tentato di realizzare una circostanza ma non ce l'ha fatta: è la stessa circostanza ad essere tentata.
Es. cerco di rubare senza riuscirci un vaso dal valore particolarmente elevato. Se ci fosse riuscito avrebbe realizzato un furto con un aggravante particolare, dato dal grande valore patrimoniale dell'oggetto del furto.
Reato tentato circostanziato
Per quanto riguarda un reato tentato circostanziato non ci sono problemi: se la circostanza esiste la possiamo applicare anche al reato tentato.
basta che esista. (Art. 59: pretende l’effettiva esistenza delle circostanze). Es. se il delitto è tentato ma accompagnato da una circostanza realizzata, allora questa può operare come rispetto a qualsiasi delitto. Un problema che si pone è: le circostanze speciali, pensate solo per un certo delitto, possono anche riguardare il tentativo di quel delitto? Qualcuno sostiene che siccome il tentato delitto è una fattispecie diversa dal delitto, allora le circostanze speciali del delitto consumato non si possono applicare alla diversa fattispecie di tentato delitto consumato. La giurisprudenza non è d’accordo: la logica del tentativo è quella di allargare l’area della punibilità rispetto a quella segnata dalla norma incriminatrice, ma il tentativo opera rispetto alla norma incriminatrice ma non altera la relazione con le circostanze. Il senso dell’art 56 è quello di creare una fattispecie autonoma rispetto alla norma incriminatrice.ma non è nella sua logica creare unoiato rispetto alle circostanze. Anche qui dovremmo stare attenti a ragionare della compatibilità strutturale di certe soluzioni, e anche al fatto di non applicare questa figura del reato tentato circostanziato ai casi in cui il fatto che l'evento non si sia realizzato è di per se incompatibile con l'integrazione della circostanza: la circostanza deve effettivamente esserci. 66
Reato circostanziato tentato: concepibile?
La giurisprudenza dice di sì, e anche parte della dottrina, ragionando così: il reato circostanziato è una fattispecie autonoma. Se partiamo da questo presupposto possiamo concepire un reato circostanziato tentato. L'art. 56 si collega a qualsiasi fattispecie delittuosa, quindi se consideriamo questo come un reato autonomo allora possiamo pensare anche a un tentativo di questa fattispecie appunto considerata autonoma.
Se noi però adottiamo un'altra impostazione, dicendo che
Le circostanze devono effettivamente esistere per essere applicate (cosa che il legislatore sostiene), allora il reato circostanziato tentato non è concepibile, perché in questo per definizione la circostanza non è ancora realizzata. Desiste dall'azione soggiace solo alla pena per Art. 56, ultima parte: se il colpevole volontariamente gli atti compiuti. Caso della c.d. DESISTENZA. Un soggetto desiste dal portare a termine il proprio comportamento: ha realizzato un tentativo ma desiste di portarlo avanti fino alla perfezione. In questo caso non è punito, eccetto che ciò che ha già realizzato sia di per sé punibile: es. entro in casa per furto e poi desisto, ma hai già rotto la finestra e sono entrato: risponderò dunque di danneggiamento e violazione, ma non di tentato furto.
Se invece il soggetto dopo aver realizzato un tentativo pone in essere atti per impedire che il tentativo scaturisca in consumazione: es. ho...
avvelenato la suocera, sta per morire, ma poi la prendo e la porto all'ospedale dove viene salvata. Grazie a una mia contro-condotta la consumazione non è avvenuta. Questa non è una causa di non punibilità, ma è una circostanza attenuante speciale del tentativo.
Chi compie atti idonei (1), diretti in modo non equivoco (2) a commettere un delitto, risponde di delitto tentato (3), se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [48] (4).
Il colpevole del delitto tentato è punito (5): con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi (6).
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso (7).
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato,
diminuita da un terzo alla metà [62 n. 6] è quella di addurre un beneficio a chi ha rinunciato all'azione criminosa: non si punisce la volontà malvagia ma l'intento è salvaguardare i beni giuridici. Il legislatore ha proposto un'attenuante per dare un input alla salvaguardia dei beni giuridici. Indurre comportamenti tesi alla salvaguardia di beni giuridici. Anche prevenzione speciale: il soggetto ha dimostrato da solo di non avere bisogno del tutto di un trattamento reintegrativo e risocializzante, quindi diminuzione della pena. Logica anche special preventiva.
Attenzione: es. se io ho messo i cioccolatini avvelenati per la cugina nel cassetto, lei sta per arrivare e prima che arrivi li tolgo. Questa è una desistenza? No, perché siamo in una fase troppo preliminare per realizzare un tentativo. Occorre ricordare che comunque deve sussistere un tentativo con i suoi elementi di idoneità, di univocità e di sussistenza.
di analizzare attentamente i casi di desistenza o recesso attivo. Nel primo esempio, si fa riferimento a un'azione violenta in cui si tira fuori una pistola e si spara, ma si manca il bersaglio. Tuttavia, nonostante si abbia ancora un colpo in canna, si decide di non sparare di nuovo. In questo caso, si può parlare di desistenza, ovvero di una rinuncia volontaria a portare a termine l'azione criminosa. È importante sottolineare che la desistenza non comporta alcuna pena. Nel secondo esempio, si fa riferimento a un'azione intenzionale volta a causare danni, come lasciare aperto il rubinetto del gas per uccidere la propria famiglia. Tuttavia, successivamente si decide di tornare indietro e spegnere il gas. In questo caso, si può parlare di recesso attivo, ovvero di un'interruzione volontaria dell'azione criminosa. Anche in questo caso, la pena può essere attenuata rispetto a quella prevista per il reato completo. Nel terzo esempio, si fa riferimento a un reato omissivo, ovvero a un'azione che consiste nel non fare qualcosa che si dovrebbe fare. Si ipotizza il caso di un medico che rifiuta di praticare un'iniezione salvavita al paziente, ma successivamente decide di farlo. Tuttavia, a causa di complicazioni serie, la situazione peggiora. In questo caso, si può parlare di recesso attivo, in quanto il medico decide di praticare l'iniezione nonostante le complicazioni. È importante sottolineare che, anche se il medico ha agito per salvare il paziente, potrebbe essere ritenuto responsabile delle complicazioni che si sono verificate. In conclusione, la desistenza e il recesso attivo sono due concetti che si riferiscono alla rinuncia volontaria a portare a termine un'azione criminosa. Mentre nella desistenza non si applica alcuna pena, nel recesso attivo la pena può essere attenuata rispetto a quella prevista per il reato completo. È fondamentale valutare attentamente le circostanze specifiche di ogni caso per determinare l'applicazione corretta di questi concetti.anche portare in terapia intensiva il paziente per dare ulteriore supporto. La distinzione è: si ha desistenza quando è sufficiente smettere di tenere la condotta anti-doverosa per evitare la consumazione, allora si parla di desistenza, mentre quando non è più sufficiente uscire dall'area dell'illecita ma è doveroso fare qualcosa di diverso, allora è recesso attivo. Nell'esempio del medico: se è sufficiente adempiere al precetto penale che mi imponeva quel comportamento, allora saremmo di fronte a una desistenza (sufficiente quello per salvare la vittima), se invece deve anche portare il paziente in terapia, allora siamo di fronte a un recesso. Fin tanto che il soggetto ha dominio sugli eventi, allora è sufficiente che desista, mentre quando deve agire attivamente per impedire gli eventi con una contro-condotta, allora si avrà recesso attivo. Esempi precedenti: nel caso del gas.Probabilmente si tratta di recesso, mentre nel colpo di pistola si ha una desistenza.
Art. 49: reato supposto erroneamente e reato impossibile. Questo articolo può avere un significato che può andare al di là del tentativo: è una norma che possiamo collegare non solo al delitto tentato, ma anche a tutte quelle figure criminose di reati consumati che però sono costruiti in modo simile al tentativo, su condotte che devono avere una direzione verso eventi che però non è necessario che si verifichino.
Es. associazione a delinquere: reato a dolo specifico: "al fine di..."
Es. furto: al fine di trarne profitto.
L'art 49 combinandosi con questi reati dice che la condotta deve essere idonea a conseguire il risultato oggetto di dolo specifico, altrimenti si ha l'impossibilità del reato.
Orientamento verso la modifica dell'assetto costituzionale dello Stato: ci possono essere comportamenti gravi (es.
(1) L'art. 49 del codice penale disciplina il reato di danneggiamento con l'intento di sovvertire la tenuta costituzionale, ma non richiede l'idoneità dell'azione per alterare effettivamente la tenuta costituzionale dello stato.
(2) L'art. 49 attribuisce a queste ipotesi un requisito di idoneità necessaria, anche se non esplicitamente richiesto dalla norma.
(3) L'art. 110 del codice penale disciplina il concorso di persone nel reato.
(4) Quando più persone concorrono nello stesso reato, ciascuna di esse è soggetta alla pena stabilita per tale reato, salvo le disposizioni degli articoli successivi.
(5) Il legislatore richiede una ricostruzione attraverso molteplici processi interpretativi, in quanto non fornisce molte indicazioni.
Ad esempio, nel caso di chi non uccide personalmente il proprio nemico, ma assolda un killer per ucciderlo seguendo le istruzioni ricevute e pagando una somma di denaro, potrebbe essere necessario valutare se questa azione è idonea a configurare il reato.
Arrivare ad uccidere la vittima abbia avuto bisogno dell'aiuto di altri soggetti (es. condomino che apre la porta del condominio), e ha dovuto ottenere un'arma clandestina da un rivenditore clandestino di armi da fuoco. Magari il killer, d'accordo con chi l'aveva assoldato, ha messo l'arma in mano a un bambino di 11 anni, in modo da farlo entrare nel condominio così da dare meno nell'occhio.
Se dovessimo considerare solo l'autore del fatto sarebbe imputato solo l'autore del fatto, il bambino, che tra l'altro non è imputabile per la sua età.
Sussiste un bisogno sostanziale di punire anche quelle situazioni in cui più soggetti hanno contribuito alla violazione della norma incriminatrice, anche al di fuori della consumazione individuale.
Es. Rapina in banca: reato costruito su violenza o minaccia funzionale alla sottrazione di bene mobile altrui con successivo impossessamento. Caso di esecuzione frazionata:
immaginiamo più persone che entrano in banca con i passamontagna: un atto sospetto che potrebbe destare preoccupazione.