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DELITTI CONTRO LA PERSONA

La lezione è tenuta dal secondo assistente uomo di Carmona (quello che non era presente all'esame di penale I). La tutela penale della persona offre moltissimi spunti con riferimento al diritto penale della medicina. La tutela della persona rappresenta un elemento fondamentale nell'ambito del diritto penale e possiamo dire che rappresenta lo scopo ultimo dell'intero ordinamento giuridico, non soltanto del diritto penale, perché ogni settore nello studio del diritto è posto in ultima analisi proprio a tutela della persona nelle sue varie estrinsecazioni. Per cui anche rispetto il diritto privato, che ha un risvolto patrimoniale preponderante, rappresenta in ultima istanza delle modalità attraverso le quali la tutela della persona si realizza attraverso la tutela della personalità e delle possibilità della persona di esprimersi nelle varie forme. Da questo punto di vista il diritto penale rappresenta un elemento in

più che tutela direttamente in primo luogo la persona ed il capo dedicato appositamente alla tutela della persona è il titolo XIII del codice nell'ambito della parte speciale. L'individuazione codicistica non è fondamentale e decisiva nel senso che risente dell'impronta originaria del codice penale. Il codice penale risale al 1930 nell'ambito di un'epoca storica ben individuata e ben definita rispetto alla quale il legislatore aveva delle impostazioni di fondo volte a valorizzare soprattutto l'impianto autoritario e quindi volte a valorizzare soprattutto lo Stato tanto è vero che in apertura della parte speciale del codice abbiamo i delitti contro la personalità dello stato e poi man mano - attraverso quella che viene definita una progressione discendente - si passa alla tutela di beni che sono sempre più individuali per cui abbiamo in penultima posizione al titolo XII la persona ed in ultima posizione.

Il patrimonio. Questo appunto perché si riteneva che in tanto assumesse un rilievo maggiore e più significativo la persona in quanto fosse collocata all'interno di un'accezione più ampia e quindi all'interno della concezione dello stato come soggetto principale della tutela penale. Oggi può dirsi che questa impostazione è stravolta nel senso che la tutela della persona, soprattutto dopo l'entrata in vigore della costituzione, rappresenta lo scopo ultimo dell'ordinamento giuridico ed il bene primario è appunto rappresentato dalla persona. Nel momento in cui però vi sono diverse modalità attraverso le quali la persona si realizza allora anche queste restano ovviamente in modo indiretto tutelate per cui la tutela penale della persona la troviamo non soltanto nel titolo dedicato ai delitti contro la persona ma la troviamo anche nel titolo dedicato ai delitti contro il patrimonio in fattispecie come la rapina o il

Sequestro di persona a scopo di estorsione nelle quali la tutela patrimoniale assume in realtà un rilievo quasi secondario rispetto alla tutela della persona. Lo stesso può dirsi in alcune ipotesi di delitti contro l'incolumità pubblica: l'incolumità pubblica in realtà rappresenta una moltiplicazione della tutela della singola persona per una quantità indeterminata di soggetti per cui per esempio il disastro, l'incendio, la strage sono volti a tutelare la persona non nella specifica individuazione ma nell'ambito di un numero indeterminato. Da questo punto di vista, quindi, non possiamo non considerare la tutela penale della persona come un aspetto decisivo per lo studio della parte speciale del diritto penale ma non solo perché soprattutto un settore come quello della tutela della vita offre un banco di prova significativo per la verifica, per la tenuta ed anche per l'esemplificazione di istituti di parte generale.

particolarmente significativi, quasi per tutti gli istituti di parte generale. Infatti ogni ambito ed ogni settore trova una sua esemplificazione proprio nella fattispecie di omicidio e quindi dal bene giuridico tutelato alla condotta attiva o omissiva: ad esempio nel reato omissivo improprio l'esempio che si fa riguarda sempre ipotesi che poi sono riconducibili a fattispecie di omicidio o ancora, sempre nell'ambito del fatto tipico, per quanto riguarda l'accertamento del rapporto di causalità gli esempi che si fanno sono quasi tutti riconducibili ai delitti di omicidio (soprattutto per quanto riguarda la causalità omissiva, poi si discute e si trae spunto dall'esemplificazione relativa ad esempio a casi di omicidi colposi dovuti a condotte omissive di medici).

Elemento soggettivo: nel dolo eventuale e colpa cosciente la casistica attiene molto spesso alle fattispecie di omicidio ed alcuni di questi esempi lo affronteremo insieme. Si pensi, per esempio, al

caso della responsabilità penale a seguito di contagio di virus HIV o anche all'ipotesi del discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente rispetto ad incidenti automobilistici particolarmente eclatanti. La preterintenzione, ancora, trova nell'omicidio preterintenzionale il suo unico esempio a parte un'ipotesi residuale di rapporto preterintenzionale. Anche sotto il profilo delle circostanze molte hanno una valenza esclusiva per le fattispecie di omicidio (si pensi al tentativo). Sono dunque tutti casi che trovano nelle fattispecie di omicidio una costante e proprio l'omicidio rappresenta sotto il profilo storico una costante perché è proprio una delle più intuitive forme di responsabilità penale: cagionare la morte di un uomo è l'esempio classico e tipico che storicamente si accompagna al furto nello studio dell'evoluzione del diritto penale per cui anche sotto quest'ottica assume importanza decisiva la tutela.dellapersona.Non dobbiamo oltretutto dimenticare che la tutela offerta dal codice alla persona umana è una tutela che in qualche modo è anacronistica già a partire dal 1948 con l'entrata in vigore della costituzione perché l'impianto che sta alla base del codice penale è stato stravolto proprio dalla visione personalistica che mette al centro la persona nell'ambito della costituzione e della tutela che la costituzione appronta alla persona come fulcro di tutto l'ordinamento giuridico. Questo mutamento nello spirito dei tempi anche a livello costituzionale ha comportato una serie di modifiche significative delle fattispecie relative ai delitti contro la persona che sono andate in un senso di eliminazione di alcune ipotesi incompatibili con il nuovo spirito della costituzione e nell'introduzione di altre fattispecie le quali invece hanno operato una tutela di profili diversi ed innovativi della persona stessa. Per il primo casopossiamo pensare all'eliminazione di alcune ipotesi di omicidi a causa d'onore o infanticidi a causa d'onore o l'introduzione di alcune particolari ipotesi (queste subito a ridosso della caduta del regime fascista) come l'exceptio veritatis nell'ambito dei delitti contro l'onore, nell'ambito della diffamazione, lo spostamento e la riformulazione di alcune fattispecie come quelle in materia di violenza sessuale. Le fattispecie in materia di violenza sessuale (che tra l'altro fanno parte del programma di esame) inizialmente erano collocate all'interno del titolo relativo ai delitti contro la moralità pubblica mentre oggi sono più che legittimamente collocati all'interno dei delitti contro la persona ritenendo che si offenda, oltre alla sfera fisica della persona, anche la libertà di autodeterminazione della persona rispetto alle proprie scelte in campo sessuale. Vi sono poi importanti innovazioni come quelle cheriguardano le norme in materia di fecondazione assistita (L. 40/2004) o le norme in materia di aborto del 1978, le norme in materia di privacy che comunque - nonostante abbiano una natura originariamente non penale - contengono al loro interno anche una serie di sanzioni di carattere penalistico. Da questo punto di vista, quindi, l'evoluzione è continua ed è così tanto continua che oggi ad esempio si discute sull'introduzione di nuove fattispecie alcune delle quali già sono state introdotte (stalking) o di ipotesi di regolamentazione di settori sempre nuovi del diritto penale i quali attengono per esempio ad ipotesi di scelte di fine vita e questo è il caso che riguarda le disposizioni in materia di direttive anticipate di trattamento attualmente in discussione alla Camera dei Deputati che avrebbero comunque risvolti e ripercussioni anche sotto il profilo penalistico rispetto alle fattispecie di omicidio del consenziente o comunque di omicidio.questo punto di vista nella prossima lezione quando parleremo specificamente di omicidio del consenziente e delle varie ipotesi di eutanasia magari ci soffermeremo maggiormente però è importante cominciare a capire che nell'ambito della tutela penale della persona vi sono settori tradizionali come quelli appunto legati a classiche ipotesi di omicidio e settori anche innovativi che vanno di pari passo con lo sviluppo e l'incidenza di alcune tecnologie sempre più sviluppate nei vari settori del la vita o anche della morte dei soggetti. Da questo punto di vista un esempio è dato dalle tecniche di fecondazione assistita e quindi rispetto alla fase iniziale della vita ed anche dalle tecniche, al perdurare di una situazione di limbo tra la vita e la morte come appunto lo stato vegetativo, che pure necessitano di alcuni accorgimenti anche sotto il profilo penale e di tutela dei soggetti che versano in quelle condizioni. Cominciamo oggi a fare un'analisi.necessariamente veloce delle fattispecie più importanti di omicidio per flash nel senso che rinvieremo al libro di testo visto la ristrettezza dei tempi. A proposito del libro di testo, tieni presente che rispetto alla questione specifica della tutela della persona ed in particolare rispetto alle fattispecie di omicidio vi sono alcune lacune rispetto all'aggiornamento che cercheremo di colmare a lezione dando quanto meno dei riferimenti giurisprudenziali più importanti su alcune tematiche trascurate nelle prime 50 pagine del manuale. Iniziamo dalla prima e più classica delle fattispecie di omicidio ovvero sia l'omicidio comune doloso ex art. 575 che punisce chiunque cagioni la morte di un uomo, fattispecie estremamente semplice sotto il profilo terminologico ma non per questo priva di risvolti problematici. Innanzitutto con riferimento a tutte le fattispecie di omicidio dobbiamo chiederci quale sia il bene tutelato: il bene tutelato è la vita ma la vita

può essere intesa in una duplice accezione e cioè come interesse del singolo soggetto o come interesse della collettività.

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Publisher
A.A. 2010-2011
136 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertovadala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Carmona Angelo.