Anteprima
Vedrai una selezione di 23 pagine su 109
Diritto Penale II Pag. 1 Diritto Penale II Pag. 2
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 6
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 11
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 16
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 21
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 26
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 31
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 36
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 41
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 46
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 51
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 56
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 61
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 66
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 71
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 76
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 81
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 86
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 91
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 96
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 101
Anteprima di 23 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale II Pag. 106
1 su 109
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

b) FONDATO TIMORE PER L'INCOLUMITÀ PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO O DI PERSONA AL MEDESIMO LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA – sintatticamente la

norma non è correttamente delineata, in quanto sembrerebbe che la persona debba essere legata da relazione affettiva al prossimo congiunto, ma in realtà è ovviamente inteso che essa debba essere legata alla vittima

medesima.

•Come abbiamo detto, anche qui vi è il RIFERIMENTO AD UNO STATO DI ANSIA E PAURA, stavolta legato ad un PERICOLO INCOMBENTE: tale pericolo deve essere NON immaginario o meramente

supposto, ma basato su CONCRETE CIRCOSTANZE DI FATTO (infatti la norma dice "fondato timore").

•Un concetto che può essere criticato dal punto di vista della determinatezza è quello di “relazione affettiva”, elemento dal significato ampio che, però, dovrebbe essere interpretato nel senso di attribuire rilievo a

relazioni affettive di rilevante intensità.

c) COSTRINGERE LA VITTIMA AD ALTERARE LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA – la modifica delle abitudini di vita rientra tra gli effetti dello stalking messi in particolare rilievo dall'osservazione

criminologica. Il problema è che questo dato è stato trasfuso nella norma con poca determinatezza e chiarezza, dato che la locuzione “alterazione delle abitudini di vita” E’ TROPPO GENERICA e lascia

all'interprete l'arduo e non secondario compito di selezionare i modelli di vita e le modalità di comportamento la cui modifica è tale da peggiorare realmente la condizione esistenziale del soggetto braccato (si

tende ad escludere dalla nozione quelle abitudini prove di significato rispetto allo stile di vita del soggetto passivo, come il cambio di orario per comprare il giornale).

4) L’ELEMENTO SOGGETTIVO è il DOLO GENERICO (l’agente deve avere COSCIENZA e VOLONTA’ DELLE REITERATE CONDOTTE ASSILLANTI connesse a uno degli eventi previsti

dal 612 bis).

NON È CONFIGURABILE IL DOLO EVENTUALE, dato che l'autore deve avere la volontà di provocare l'assillo della vittima.

5) IL TENTATIVO E’ AMMESSO (se si provano gli atti aggressivi ripetuti e idonei a provocare uno degli eventi previsti).

6) Sono previste CIRCOSTANZE AGGRAVANTI:

a) La prima, prevista al comma 2, è ad effetto comune e si impernia sul PREESISTENTE RAPPORTO DI VICINANZA con la vittima (coniuge, separato o divorziato, o persona legata alla vittima da relazione

affettiva – LA PENA E’ AUMENTATA se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso

attraverso strumenti informatici o telematici”).

-La ratio è stata ravvisata nel fatto che “la vittima si trova in una condizione di maggiore vulnerabilità e, di conseguenza, prova maggiore sofferenza se subisce atti persecutori da parte di persone legate da precedenti

rapporti affettivi”.

b) La seconda, comma 3, è ad effetto speciale (aumenta la pena FINO ALLA META’) e si applica con riferimento a persone caratterizzate da maggiore vulnerabilità: minori, donne in stato di gravidanza,

disabili. Oppure nel caso in cui si usino armi.

7) Al comma 1 è prevista una CLAUSOLA DI RISERVA, reintrodotta in sede di redazione finale dopo che era stata eliminata in una fase iniziale dei lavori preparatori.

Si può dubitare sull'utilità di questa clausola, in quanto “è difficile ipotizzare la configurabilità di REATI DI MAGGIORE GRAVITA’ capaci di assorbire il disvalore specifico degli atti persecutori

caratterizzati da abitualità” (è difficile trovare altre norme che presentino una stessa materia con quella del reato di stalking: in caso di atti persecutori che portino all'omicidio, sarà configurabile certamente un

concorso di reati).

L'unico reato che può porsi in concorso apparente con lo stalking è quello dei maltrattamenti in famiglia, che risulta più brave per trattamento sanzionatorio ma che anche senza la clausola di riserva sarebbe

destinato a prevalere sullo stalking.

8) Il reato è punibile A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA (6 mesi di tempo per la proposizione della querela). Si procede d'ufficio qualora sia coinvolto un minore o un disabile o se il fatto è connesso

ad un altro delitto perseguibile d'ufficio. RDP/SB - DP II 81

I DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ SESSUALE

1) PREMESSA

Con riguardo ai delitti contro la libertà sessuale, è intervenuta la legge n° 66 del 1996, che dobbiamo prendere in considerazione. Questa riforma è espressione della rivoluzione culturale e sociale che ha

caratterizzato la concezione della sessualità della donna nella società moderna. Il profondo cambiamento dei costumi sessuali e il fenomeno dell'emancipazione femminile hanno contribuito all'evoluzione del concetto

di sessualità, intesa oggi come una imprescindibile estrinsecazione della LIBERTÀ DELLA PERSONA: peraltro, questa presa di coscienza ha posto in evidenza gli effetti negativi dirompenti che la violenza

sessuale può avere sull'intera personalità della vittima.

La VIOLENZA SESSUALE, infatti, “produce nella vittima una serie di effetti patologici sia nel lungo che nel breve periodo” (peraltro è stato dimostrato che reazioni immediate anche estremamente gravi non

sono sempre accompagnate da correlativi danni psichici della vittima, mentre viceversa episodi di violenza vissuti con compostezza ed apparente equilibrio col passare del tempo producono effetti patologici molto

rilevanti).

Le DIMENSIONI DEL TRAUMA dipendono anche dalla SENSIBILITA’ DELLA VITTIMA, nonché DALL’ETA’ e dalla PRESENZA O MENO DI FATTORI NEGATIVI ALL’INTERNO DELLA

FAMIGLIA:

-La violenza sessuale in età infantile può comportare laceranti sofferenze che si ripercuotono sullo sviluppo della personalità;

-Mentre in età adulta può far insorgere sintomi di tipo psicologico esistenziale.

Tali danni sono connessi anche al fatto che la violenza sessuale lede, più di ogni altro reato, il senso di DIGNITÀ PERSONALE E LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE DELLA VITTIMA (due sono gli

effetti psicologici più forti: il senso di colpa e la vergogna).

Le principali innovazioni della riforma sono (7):

1) La nuova COLLOCAZIONE dei delitti contro la libertà sessuale (articoli da 609 bis a 609 decies): essi sono collocati tra i DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE (prima della riforma, i reati

contro la libertà sessuale erano inseriti nel Capo appositamente dedicato contenuto nel Titolo IX riguardante i “delitti contro la moralità pubblica e il buon costume”) la nuova collocazione è ritenuta più aderente

allo spirito del tempo in quanto questi sono considerati delitti che offendono non la morale pubblica, bensì la persona e la libertà individuale.

2) L'UNIFICAZIONE delle fattispecie di “VIOLENZA CARNALE” e “ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI” nell'unica fattispecie della VIOLENZA SESSUALE. Tale unificazione deriva dall'esigenza di

tutelare la vittima durante il processo, in cui si dovevano eseguire delle indagini mediche particolarmente insidiose dirette a individuare la esatta fattispecie da applicare (si vuole risparmiare alla vittima l'ulteriore

umiliazione e la profonda interferenza nella sfera intima connesse alle indagini degli investigatori volte a capire quale articolo applicare. Peraltro questo era anche un deterrente per le vittime che avevano timore a

denunciare i fatti).

3) L'introduzione dell'art 609 OCTIES, “VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO”.

4) L’introduzione dell'ART 609 QUATER, “ATTI SESSUALI NEI CONFRONTI DI MINORI”: tale introduzione è stata molto importante, per il fatto che la disciplina del codice Rocco era divenuta ormai

troppo anacronistica. Infatti, la disciplina precedente si limitava A PRESUMERE LA MANCANZA DEL VALIDO CONSENSO nel caso di congiunzione carnale con i minori di anni 14 (con una conseguente

“criminalizzazione di massa” anche delle manifestazioni sessuali amorose poste in essere da un minore con un minore).

•Il nuovo 609 quater prevede una apposita fattispecie di reato per le ipotesi di atti sessuali (violenti o abusivi) che vengono posto in essere nei confronti di minori di anni 14, mantenendo l'intangibilità sessuale

del minore nei rapporti con adulti.

•Il comma 3 dell'articolo introduce, inoltre, la NON PUNIBILITA’ per il minorenne che, in assenza di violenza o minaccia, compie atti sessuali con un altro minorenne che abbia compiuto 13 anni se la

differenza tra i due soggetti non sia superiore a 3 anni.

•Inoltre, il legislatore ha anche apprestato una tutela particolare per i MINORI MOLTO PICCOLI VITTIME DI ABUSI SESSUALI (nei confronti di questi soggetti non è possibile effettuare una violenza

sessuale “completa”, ma comunque la gravità non diminuisce): è stata prevista una ipotesi che punisce più gravemente il fatto se la persona offesa non ha compiuto i 10 anni.

5) La riformulazione della fattispecie “CORRUZIONE DI MINORENNI”.

6) La previsione di una particolare disciplina a TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLA VITA, con configurazione della contravvenzione di “divulgazione delle generalità o dell'immagine della vittima

di violenza sessuale”.

7) L'AUMENTO DELLE PENE.

Abbiamo detto che la legge del 1996 colloca i reati previsti dagli articoli da 609 bis a 609 decies tra i delitti CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE.

Questa operazione della legge è stata propagandata come fortemente innovativa, ma, in realtà, dobbiamo dire che si è trattato semplicemente di un intervento DICHIARATIVO e NON SOSTANZIALE: Il codice

Rocco, come abbiamo detto, aveva recepito dalla tradizione giuridica e culturale del tempo una concezione di sessualità intrisa di note pubblicistiche, infatti l'offesa derivante dalla coercizione fisica nell'atto

sessuale non si riteneva arrecata alla persona che subiva, bensì alla pubblica moralità (infatti questi reati erano inseriti nel Titolo dedicato ai reati contro la morale pubblica e il buon costume).

•Comunque, in maniera del tutto innovativa per i tempi, il legislatore del 1930 aveva attribuito significativa rilevanza alla libertà sessuale, indicata come oggetto della tutela specifica inerente ai delitti di

violenza sessuale (dedicando un apposito capo dedicato ai delitti contro la libertà sessuale).

•Ma il SISTEMA DELL’EPOCA ERA CONTRADDITTORIO, perché non risultava semplice individuare il bene tutelato dalla norma (dato che si aveva, da una parte, un bene collettivo come la morale,

dall'altra un bene personale come la libertà sessuale, due beni difficilmente conciliabili) Questa contraddizione derivava dal fatto che, nell'ottica del legislatore fascista, la TUTELA DELLA LIBERTÀ

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
109 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vibi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof De Francesco Giovannangelo.