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Il principio di offensività: l'oggetto giuridico e l'offesa

60. Il reato come offesa o come disubbidienza

Per il principio di offensività il reato deve sostanziarsi anche nell'offesa di un bene giuridico, non essendo concedibile non reato senza offesa. Esso presuppone ed integra il principio della materialità del fatto: mentre questo assicura contro l'incriminazione di meri atteggiamenti interni, quello garantisce altresì contro l'incriminazione di fatti materiali non offensivi.

Nell'ambito del diritto penale dell'offesa occorre subito nettamente distinguere la concezione cosiddetta "realistica" o "necessariamente lesiva" del reato come fatto offensivo tipico dalla contrapposta concezione "sostanzialistica" del reato come fatto socialmente pericoloso. Espressione del liberalismo penale ed in funzione chiaramente garantista è la prima concezione. Compenetrando il principio di offensività

Nel superiore principio di legalità, considera reato soltanto il fatto che non solo è previsto dalla legge come tale, ma che è costruito dalla medesima in modo da essere necessariamente offensivo dell'interesse specifico tutelato dalla norma. La seconda concezione è propria del socialismo penale ed è attualmente raccolta nei codici dell'Europa orientale. Per aversi reato non è sufficiente che il fatto tipico offenda l'interesse specifico tutelato dalla norma. Occorre altresì che, nella circostanza concreta, esso sia ritenuto pericoloso in misura rilevante per la società socialista e cioè attenti anche a un più ampio interesse sociale esterno alla norma, senza di che diventano illecite anche le offese a specifici interessi del più grande rilievo.

61. Il reato come "fatto offensivo tipico" secondo la Costituzione

Il principio di offensività trova riconoscimento oltre che nella legge

ordinaria già nella stessa Costituzione con i disposti degli artt. 25, 27 e 13. In particolare:

  • la libertà personale può essere compressa soltanto per la tutela di un diverso interesse costituzionalmente rilevante: sarebbe pertanto inammissibile una sua compressione che prescinda dall'esigenza di tutelare un diverso bene giuridico;
  • per dare un senso alla distinzione costituzionale tra le funzioni delle pene e delle misure di sicurezza, occorre che le pene conseguono alla lesione di un bene giuridico: la incriminazione di fatti di mera disubbidienza trasformerebbe la pena in una misura esclusivamente preventiva volta a colpire la mera pericolosità dell'agente, che farebbe venir meno la distinzione tra i due tipi di sanzione.

62. La necessaria offensività del reato secondo l'art. 49/2 c.p.

Secondo una recente e contrastata dottrina il principio della necessaria offensività del reato troverebbe riconoscimento già nel

codice vigente da parte dell'articolo 49/2. Tale norma esclude la punibilità per il cosiddetto reato impossibile, che si ha quando per la inidoneità dell'azione è impossibile l'evento dannoso o pericoloso. Tale stimolante teoria si è, però, prestata a forti reazioni, oltre che per le premesse ermeneutiche, per la sua assolutezza ed ambiguità di formulazione: in un sistema incentrato sul principio di legalità già l'idea di un fatto tipico ma non punibile perché inoffensivo è, innanzitutto, una contraddizione in termini. Nella sua portata generale il principio costituzionale di legalità abbraccia tutti gli elementi che riguardano l'esistenza del reato, quindi anche l'offesa. Due sono le condizioni perché il sianullum crimen sine iniuria attuato nella nuova dimensione costituzionale: che esso si compenetri nel superiore principio di legalità e che all'interno del

reato. Questo significa che l'oggetto giuridico del reato è il bene o l'interesse che viene tutelato dalla norma e che viene offeso dal reato. Benché i concetti di bene e interesse siano distinti, poiché il primo indica tutto ciò che può soddisfare una necessità umana e il secondo indica la relazione tra il soggetto e il bene, vengono spesso utilizzati in modo intercambiabile per esprimere la stessa realtà da due prospettive diverse. Inoltre, non è possibile tutelare uno senza tutelare l'altro. L'oggettività giuridica svolge una funzione politico-garantista, poiché garantisce la tutela del bene o dell'interesse preesistente alla norma e assunto come oggetto giuridico del reato.

Il reato è un elemento costitutivo della fattispecie, dallo che è il fine perseguito dal legislatore con scopo della norma, l'incriminazione del fatto. La distinzione è fondamentale per comprendere la funzione garantista del bene giuridico e per evitare di elevare a bene giuridico il mero scopo della norma e così munire di bene giuridico anche reati che ne sono privi; nonché per comprendere la contrapposizione, dialettica e storica, tra la concezione metapositivistica del bene giuridico - come entità ontologicamente preesistente al diritto positivo che la norma trova e non crea - e la concezione giuspositivistica del bene giuridico, che è tutto ciò che il legislatore tutela.

65. I valori costituzionali come oggettività giuridica primaria

Perché il bene giuridico possa assolvere alla sua funzione critico-garantista è necessario che esso si identifichi con valori né semplicemente creati dal legislatore né soltanto pregiuridici.

Secondo la innovativa impostazione costituzionalistica, tali sono i beni costituzionalmente significativi (o al più non incompatibili con la costituzione), ai quali va pertanto circoscritta l'oggettività giuridica dei reati. Il bene giuridico non offre magiche soluzioni al problema della tutela penale, per le incertezze e polivalenze della stessa costituzione, non essendo essa un catalogo di beni e non essendo idonea, come sistema chiuso, a recepire nuovi beni emergenti. Ma per il carattere rigido e garantista personalistico della medesima, esso costituisce pur sempre un poderoso strumento per la ricostruzione della parte speciale del diritto penale, segnando le direttrici di fondo per la criminalizzazione, la decriminalizzazione e la depenalizzazione. Tali direttrici consistono, secondo il principio di necessità del diritto penale: 1) sulla base dei beni già tutelati dalla costituzione, nella enucleazione di precise tipologie di oggettività giuridiche di

categorie, costituzione o anche desunti dalla realtà socio culturale del nostro tempo e con essa compatibili. Dai fondamentali beni della persona umana ai beni sovraindividuali della famiglia, della comunità, dello stato;

2) dei reati che tutelano interessi non facilmente conciliabili con la costituzione o nella depenalizzazione anche interessi costituzionalmente non rilevanti e anacronistici rispetto alla realtà socio culturale attuale;

3) almeno come criterio tendenziale, dei reati che tutelano interessi privati di rilievo costituzionale, pur se compatibili con la costituzione e tuttora meritevoli di protezione giuridica, o di quei reati a tutela anticipata o di lesività trascurabile di interessi rilevanti costituzionalmente;

4) delle nuove tipologie di aggressione, che via via vengono ad offendere, in misura consistente, beni costituzionalmente significativi;

5) la specie e quantità della pena dei diversi reati.

al diverso rango dei beni e al diverso grado e quantità dell'offesa; 6) che, oltre certa misura, non dipende più dalla qualificazione del reato come delitto o contravvenzione, ma dalle mutevoli valutazioni del legislatore, ma dalla importanza del bene costituzionale tutelato e dal grado di offesa al medesimo; 7) nei limiti consentiti dalla tipicità, della legislazione penale ai nuovi valori costituzionali: gli interessi tutelati nella loro accezione più conforme alla costituzione; riplasmando gli interessi tutelati, incompatibili o discordanti con la costituzione, valori da questa protetti; sostituendo la norma penale quando la sanzione non appaia proporzionata al valore costituzionale. 66. La funzione dogmatico-interpretativa dell'oggetto giuridico All'oggetto giuridico va riconosciuta anche una funzione sia classificatoria dei reati, raggruppabili per soggettività.giuridiche omogenee, sia interpretativa, che però è stata da certa dottrina esagerata. Sul postulato che ad ogni norma giuridica corrisponderebbe un oggetto giuridico specifico si è assunto l'oggetto giuridico come principium individuationis delle varie figure criminose e come strumento interpretativo e classificatorio delle singole norme penali. Prima si individua l'oggetto giuridico specifico della figura criminosa, il quale serve poi come elemento illuminante dell'intera fattispecie, come base per risolvere le questioni che sorgono nella interpretazione della norma. Tale dogmatica non si è, però, sottratta a tre obiezioni di fondo. In primo luogo, l'oggetto giuridico è insufficiente a caratterizzare e contraddistingue compiutamente il singolo reato e a graduarne la gravità, poiché da un lato l'essenza di ciascuna figura di reato è data da tutti connotati tipici, oggettivi e soggettivi, e, dall'altro,

Le norme penali non tutelano sempre beni diversi, ma spesso lo stesso bene. In secondo luogo, l'oggetto giuridico come mezzo di interpretazione dà luogo al cosiddetto circolo ermeneutico o, altrimenti, ad una insufficienza logica più profonda, in quanto esso verrebbe identificato a priori, fuori cioè da una vera e propria attività interpretativa analitico razionale ed in via intuitiva: con quel tanto di aprioristico esoggettivistico che, inevitabilmente, in esso si annida. In terzo luogo, l'oggetto giuridico si presenta spesso di difficile individuazione, con gravi disparità ed incertezze di vedute. Il primo rilievo è incontestatabile. Se non si vuole fare coincidere l'oggetto giuridico specifico con l'intera fattispecie legale, assorbendola in esso e cadendo nel vizio logico di confondere l'oggetto della tutela con i limiti entro cui tale oggetto è tutelato, occorre riconoscere che a non poche norme corrispondono non concetti.

giuridici specifici, ma un identico oggetto giuridico di categoria, nell'ambito del quale le singole figure criminose si stagliano in base ad altri connotati tipici.

Dettagli
Publisher
A.A. 2005-2006
110 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Cocco Giovanni.