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Le cause di esclusione o diminuzione della imputabilità
Le cause che escludono o diminuiscono la imputabilità, previste dal codice negli artt. 88-96, appartengono alle due specie:
- delle alterazioni patologiche, dovute ad infermità di mente o all'azione dell'alcool o di sostanze stupefacenti;
- della immaturità fisiologica o parafisiologica, dipendenti rispettivamente dalla minore età e dal sordomutismo.
La minore età
Come l'esperienza comune e la scienza insegnano, la capacità di intendere e di volere presuppone un certo sviluppo fisico-psichico del soggetto. Il codice italiano pone una triplice distinzione sancendo:
- per il minore di anni 14 una presunzione assoluta di incapacità, per presunta immaturità, cioè senza prova contraria;
- per i maggiori degli anni 18 una presunzione di capacità per presunta maturità, salvo che si dimostri che tale capacità sia diminuita o assente.
- quando si riconosce che la capacità di intendere e di volere era piena, il sordomuto viene penalmente considerato come una persona normale e ritenuto imputabile;
- se, invece, si accerta che la capacità non sussisteva, egli è parificato alla persona affetta da vizio totale di mente e ritenuto non imputabile;
- se si accerta, infine, che la capacità era grandemente scemata, è parificato alla persona affetta da vizio parziale di mente, e quindi, è ritenuto imputabile, ma la pena è diminuita.
Per vizio di mente deve intendersi uno stato mentale patologico, che esclude o diminuisce la capacità di intendere e di volere. Al fine del giudizio di imputabilità, l'alterazione dello stato mentale deve esistere al momento del fatto e riguardare lo specifico fatto. Il nostro codice distingue tra:
- (art. 88), per cui non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per vizio di mente totale per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere. L'imputato dichiarato non imputabile è prosciolto ma se pericoloso è sottoposto alla misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222);
- (art. 89) che si ha quando la capacità di intendere e di volere, senza essere esclusa, per vizio di mente parziale è grandemente scemata (seminfermità): in tal caso si opera una diminuzione della pena cui si cumula, di regola, una misura di sicurezza. Gli stati
187. L'azione dell'alcool e degli stupefacenti
Alcolismo ed uso di stupefacenti sono fenomeni che hanno sempre interessato le scienze criminali per la loro plurima potenzialità offensiva e criminogena. Nella lotta contro tali fenomeni la nostra legge segue la duplice via:
- sia colpendo le attività che favoriscono le autointossicazioni voluttuarie, sia attraverso la prevenzione, interventi informativi ed educativi;
- incriminando ad esempio l'ubriachezza manifesta in luogo pubblico e la guida in stato di ebbrezza.
Se da un punto di vista medico-legale si dovrebbe concludere che un soggetto privo di capacità di intendere e di volere a causa dell'uso di dette sostanze sia inimputabile o semi-imputabile, non è così dal punto di vista giuridico.
riguarda l'alcolismo, il nostro codice distingue fra ubriachezza e cronica intossicazione. Nell'ambito della prima distingue fra: - ubriachezza accidentale, derivata da caso fortuito o forza maggiore; - ubriachezza volontaria o colposa, a seconda che il soggetto si sia ubriacato intenzionalmente o abbia comunque accettato il rischio di ubriacarsi, oppure si sia ubriacato per negligenza o imprudenza non volendo il fatto ma senza evitare - pur potendola evitare - tale eventualità; - ubriachezza preordinata, qualora abbia il fine di commettere un reato o prepararsi una scusa. Per quanto riguarda la cronica intossicazione da alcool, poiché inTale ipotesi i fenomeni sono stabili e persistenti anche dopo l'eliminazione dell'alcool, l'art. 95 richiama lo stesso regime del vizio di mente totale o parziale, per cui l'intossicato è non punibile o punibile con pena ridotta a seconda che la capacità sia esclusa o grandemente scemata.
Passando all'azione degli stupefacenti, si ravvisa un'identità fra la disciplina dettata per gli effetti della loro azione e quella dettata per gli effetti dell'alcool. Avremo pertanto - anche in questo caso - una intossicazione accidentale, volontaria o colposa, preordinata, abituale e cronica.
IL DELINQUENTE PERICOLOSO
188. La pericolosità criminale
Agli effetti della legge penale, viene definita socialmente pericolosa la persona - anche se non imputabile o non punibile - che abbia commesso un reato o un "quasi reato", quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati.
Nel nostro diritto la pericolosità rileva a fini diversi: non solo è il presupposto per l'applicazione e la determinazione della durata delle misure di sicurezza, ma influisce anche sulla misura della pena ai sensi dell'art. 133.
Nei tempi più recenti la pericolosità è divenuta oggetto di ampio dibattito nell'ambito della dottrina penalistica fino a proporsi, da parte delle posizioni più radicali, la eliminazione della stessa dal codice penale. Oggi non pare che il problema della pericolosità possa essere in tal modo superato in quanto si tratterebbe di un passo indietro per i vuoti di difesa sociale che ne conseguirebbero rispetto, anzitutto, ai delinquenti pericolosi non imputabili. Occorre semmai un ridimensionamento del suo tradizionale ruolo nel senso:
- che la pericolosità deve essere considerata non una caratteristica indefettibile, ma soltanto una qualità eventuale dell'autore di un reato;
- che
necessario presupposto minimo del giudizio di pericolosità deve essere la commissione quantomeno di un illecito penale: nessuno può, pertanto, essere dichiarato socialmente pericoloso prima dell'accomissione di un illecito penale e, inoltre, senza tenere conto di esso;
che occorre passare dall'attuale pericolosità generica, quale mera probabilità di commettere nuovi reati da parte dell'autore di un illecito penale, alla pericolosità specifica, consistente nella probabilità di commettere reati specifici e di particolare rilevanza;
che si pone il problema se restare ancorati al "doppio binario spurio", rettificandone le incongruenze, o passare al "doppio binario puro", limitando la pericolosità sociale e le misure di sicurezza ai soli soggetti totalmente non imputabili;
Se non si vuole ritenerlo incostituzionale, l'art. 92/1 va interpretato secondo il principio della responsabilità personale,
Che richiede sia la imputabilità sia la colpevolezza. Non c'è nessuna di imputabilità, ma soltanto una deroga alla regola della capacità alfictio jurismomento del fatto, quando la ubriachezza volontaria o colposa rientra nella colpevolezza per il fatto commesso.47 Circa i rapporti tra capacità a delinquere e pericolosità sociale, mentre la prima rappresenta il (in quanto "possibilità digenuscommettere un reato), la seconda rappresenta la (in quanto "probabilità di commettere un reato").species189. L'accertamento della pericolositàIl problema della pericolosità, più che un problema di ammissibilità della categoria dei soggetti pericolosi, èessenzialmente un problema di accertabilità scientifica.Il codice del '30 prevedeva sia ipotesi di pericolosità accertata dal giudice, sia ipotesi di pericolosità presuntadalla legge. L'art. 31 della L.
663/86, abrogating article 204, has instead provided that "all personal security measures are ordered after ascertaining that the person who committed the act is socially dangerous". In other words, dangerousness must be assessed on a case-by-case basis by the judge. The judgment on dangerousness is divided into two moments:
- The assessment of indicative qualities, which allows to infer the probable commission of new crimes;
- The so-called criminal prognosis, that is, the judgment on the subject's future criminal behavior, based on the indicative qualities.
The judgment of dangerousness is based on the person's overall personality, so the committed crime is not considered in isolation, but together with all the elements of article 133/2.190. The habitual, professional, and tendency criminality indicates the personal quality.
dell'individuo che, con la sua persistente attività, diventa un delinquente abituale.