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Le conseguenze del reato: il problema della difesa contro il delitto

192. Le posizioni ottimistiche, pessimistiche e realistiche

Accanto al fatto e alla personalità, il terzo pilastro su cui si fonda il diritto penale, sono le conseguenze penali previste per l'autore del fatto criminoso. Queste non sono altro che un aspetto del più generale problema della difesa contro il crimine, problema che si incentra sul quesito di fondo: è il delitto ineliminabile? Oppure può essere eliminato? O è soltanto contenibile? E con quali mezzi? Dieci sono le "costanti" criminalistiche che in qualche modo prescindono dall'inquadramento del suddetto problema da ambiti ottimistici, pessimistici o realistici: la criminalità è una costante della storia umana; il numero di coloro che pervengono al crimine cresce con il decrescere di validi sistemi di controllo sociale; il problema della politica criminale è quello non dell'eliminazione,

ma di un costante impegno di contenimento della criminalità entro limiti ragionevoli di sopportabilità sociale; tra il sistema extrapenale e il sistema penale di controllo sociale esiste un rapporto di proporzione inversa; la politica sociale preventiva è la migliore politica criminale e la pena è la extrema ratio della politica sociale; la pena è strumento irrinunciabile di controllo sociale; nella politica criminale non si può distruggere senza sostituire; tra garantismo e difesa sociale esiste una potenziale tensione e, oltre certi limiti, conflitto; tra andamento della criminalità e garantismo esiste un rapporto di proporzione inversa; con l'affievolirsi della difesa statuale contro il crimine, aumentano i fenomeni dell'autodifesa e dell'autogiustizia. 193. La prevenzione generale Per i seguaci della teoria della prevenzione generale, scopo della pena è impedire che vengano commessi in futuro reati: natanell'ambito dell'ideologia illuministica, questa teoria attribuisce alla pena un andamento utilitaristico, in quanto essa costituirebbe un mezzo per distogliere i consociati dal commettere atti criminosi. In particolare, la pena viene intesa come una controspinta rispetto al desiderio di procurarsi quel piacere che costituisce la spinta criminosa. Tale funzione preventiva è assolta sia nel momento in cui la pena viene minacciata dalla legge, come conseguenza della violazione di un determinato precetto, sia nel momento in cui essa viene concretamente applicata: se alla minaccia non seguisse anche l'applicazione contro i trasgressori, la pena perderebbe per il futuro qualsiasi efficacia intimidatrice. 194. La prevenzione speciale Secondo la teoria della prevenzione speciale, la pena tende ad impedire che colui che si è reso responsabile di un reato torni a delinquere anche in futuro. Questo effetto positivo può essere conseguito in tre modi diversi, attraversol'emenda del reo, la sua rieducazione o risocializzazione; l'intimidazione e cioè l'efficacia dissuasiva della condanna e dalla sua esecuzione; la neutralizzazione qualora si tratti di pena detentiva consistente nella segregazione del reo che gli impedisce di commettere altri reati. Nelle ricostruzioni della dottrina più recente, la prevenzione speciale assume come criterio-guida la rieducazione, concepita come risocializzazione, ossia come processo inteso a favorire la riacquisizione dei valori basilari della convivenza. In quest'ottica deve essere interpretato l'art. 27/3 Cost., secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". La prospettiva della risocializzazione concerne soprattutto la fase esecutiva della pena, ma svolge un ruolo importante anche nella fase precedente dell'inflizione giudiziale: infatti, nella scelta del tipo edell'entità della sanzione, il giudice deve farsi guidare soprattutto dalla preoccupazione di incidere sulla personalità del reo, in modo da favorirne il recupero. 195. Il problema del trattamento Nella sua molteplicità differenziata di misure, il trattamento abbraccia: - la pena; - i trattamenti medici; - i trattamenti psicologici; - i trattamenti sociali. Quanto all'esame scientifico della personalità, esso abbraccia sia la diagnosi criminologica sia la prognosi criminologica. La diagnosi criminologica consiste in una serie di accertamenti miranti a definire le caratteristiche della personalità del reo. La prognosi criminologica della personalità è il complesso di indagine volta a consentire un giudizio di previsione sul comportamento futuro del reo ed è la premessa essenziale per l'adozione o meno di determinate misure o per la concessione di determinati benefici nei confronti del soggetto. 196. Larealtà e i miti del trattamento Gli ultimi lustri hanno segnato anche la caduta dell'ideologia del trattamento. E non solo perché attaccata da indirizzi contestatori di tipo politico-sociologico. Ma anche e soprattutto perché si è dovuto constatare che il trattamento umanizzato e risocializzante ha fallito lo scopo, rivelando persino controproducente. Cause determinanti della perdita di fiducia nel trattamento sono state le statistiche sulla recidiva, l'aumento della criminalità di pari passo con il miglioramento delle condizioni carcerarie, ecc. 197. Il nostro sistema dualistico La difesa contro il crimine è affidata dal diritto penale italiano, al pari della maggior parte delle legislazioni straniere, al sistema dualistico della pena e della misura di sicurezza. Entrambe perseguono lo scopo di prevenire la commissione di reati. La pena ha innanzitutto una funzione di prevenzione generale, attraverso la intimidazione connessa alla sua.minaccia e all'esempio della sua applicazione, e di prevenzione speciale, attraverso la sua concreta applicazione al reo. La misura di sicurezza ha, viceversa, una funzione di prevenzione speciale, attraverso, oltre che la neutralizzazione, il processo di risocializzazione che dovrebbe, almeno in teoria, esserle proprio. Il sistema del doppio binario, pur costituendo un indiscutibile progresso, è tutt'altro che scevro di inconvenienti. Il dualismo ha una sua coerenza nei casi in cui le pene e le misure di sicurezza hanno come destinatari soggetti diversi: le prime gli imputabili non pericolosi e le seconde i non imputabili pericolosi. Si rivela invece gravemente difettoso nei casi in cui porta ad applicare, pur se in tempi successivi, tanto la pena quanto la misura di sicurezza al medesimo soggetto, come appunto è previsto rispetto all'imputabile e al semimputabile socialmente pericolosi. Benché la Costituzione consideri la pena come elemento non

eliminabile del nostro sistema, si ritienenondimeno che essa recepisca ma non imponga il sistema del doppio binario. Più che cristallizzatecostituzionalmente il doppio binario, l'art. 25/2 ha la funzione garantista di sancire la legalità anche inmateria di misure di sicurezza qualora esistano. Ciò significa che, se l'attuale sistema dualistico non è di perse incostituzionale, non per questo sarebbe tale un sistema che configurasse misure unitarie per i soggettiimputabili o semimputabili pericolosi, purché esse mantengano ferme, nei termini suddetti, il loro carattereprimario punitivo-intimidativo.

LA PENAARGOMENTO IN SINTESI. Elemento costitutivo della norma incriminatrice che si affianca al precetto. E’ la sanzioneprevista dall’ordinamento per la violazione del precetto, e consiste, in prima analisi, in una limitazione dei diritti delsoggetto colpevole. La pena è una sanzione di carattere afflittivo. La pena è

La pena può essere interpretata in diversi modi: come castigo divino, come compensa del male compiuto, come esigenza della coscienza umana, come riaffermazione dello Stato (teorie retributive); oppure come mezzo per distogliere i consociati dal compiere atti criminosi, o per evitare che il reo commetta nuovamente un reato (teorie preventive). La pena è infatti retribuzione, in quanto il carattere afflittivo comporta il rendere male per male; è prevenzione in quanto è volta a riadattare il soggetto colpevole alla vita sociale.

La nozione di pena concettualmente è la limitazione dei diritti del soggetto quale conseguenza della violazione di un obbligo, che è comminata per impedire tale violazione e ha carattere eterogeneo rispetto al contenuto dell'obbligo stesso.

La pena pubblica abbraccia non solo la pena criminale, ma anche la pena amministrativa. La pena criminale è la sanzione afflittiva prevista dall'ordinamento giuridico per chi viola un comando di natura penale.

Il fondamento della pena Le opinioni in materia sono riconducibili alle seguenti quattro teorie fondamentali, che rappresentano imomenti di una dialettica mai superata. a) Teoria della retribuzione. Per questa teoria, compendiabile nell'assunto che il bene va ricompensato conil bene e il male con il male, la pena è un valore positivo che trova in se stessa la sua ragione egiustificazione. Essa è il corrispettivo del male commesso e viene applicata a cagione del reatocommesso. Si possono distinguere però, due diversi aspetti: - la retribuzione morale, secondo la quale la pena è una esigenza etica profonda e insopprimibile della coscienza umana. Chi bene opera ha diritto di ottenere dall'ordinamento giuridico un riconoscimento sotto forma di un accrescimento delle sue possibilità giuridiche (diritto premiale). Chi viola gli imperativi della legge deve sottostare ad una diminuzione di beni giuridici (diritto penale). - la retribuzione giuridica,secondo la quale la pena trova il proprio fondamento non al di fuori, ma all'interno dell'ordinamento giuridico. Poiché il delitto è ribellione del singolo alla volontà della legge, come tale esige una riparazione, che valga a riaffermare la autorità della legge e che è data dalla pena. Caratteri coessenziali della pena retributiva sono: 1. la personalità, in quanto il corrispettivo del male non può che essere applicato all'autore del male; 2. la proporzionalità, in quanto il male subito costituisce il corrispettivo del male inflitto se ed in quanto sia a questo proporzionato; 3. la determinatezza, in quanto la pena, dovendo essere proporzionata ad un male determinato, non può non essere anch'essa determinata; 4. la inderogabilità, nel senso che la pena, in quanto corrispettivo, deve essere sempre e necessariamente scontata dal reo; b) Teoria della emenda. Per questa dottrina la pena èprotesa verso la redenzione morale del reo. Perl'analoga teoria della espiazione, la pena ha funzione di purificazione dello spirito, operando come antidoto contro la imm
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A.A. 2007-2008
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gatta Gian Luigi.