INTRODUZIONE
IL DIRITTO PENALE
1. I tre aspetti del diritto penale moderno
Il diritto penale è il complesso delle norme di diritto pubblico che prevedono quei particolari fatti illeciti, per
i quali sono comminate conseguenze penali, variabili anche in rapporto alla personalità dell'autore. Fatto,
personalità, conseguenze, sono i tre pilastri su cui poggia il diritto penale moderno e i tre fondamentali
capitoli della moderna scienza penale.
Il fatto illecito costituisce la base fondamentale ed insopprimibile del diritto penale: senza il fatto o
prescindendo da esso avremmo un diritto penale delle intenzioni, poliziesco e liberticida.
La personalità dell'autore è il momento illuminante ed umanizzante del diritto penale moderno, il cui vero
oggetto non può che essere costituito dall'azione di un uomo che ha una sua personalità. La personalità
dell’autore rileva anche in rapporto alle conseguenze penali che non potrebbero conseguire alcuna finalità
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razionale se prescindessero da essa .
Le conseguenze penali sono il marchio che contrassegna e contraddistingue, formalmente, l'illecito penale da
ogni altro illecito giuridico e costituiscono gli strumenti di dissuasione e rieducazione attraverso cui ogni
società organizzata combatte e controlla il fenomeno della criminalità.
Rispetto al fatto, alla personalità ed alle conseguenze si pongono i tre perenni e ricorrenti problemi del
diritto penale:
nell'ambito dei fatti umani quali sono i fatti che vengono selezionati come reati e in base a quali criteri
avviene la criminalizzazione?
chi delinque è libero, determinato o condizionato?
quali sono gli strumenti penali più idonei per contenere la delinquenza, prevenendo la caduta e la ricaduta
nel reato?
2. Il fatto criminoso
Primo e lacerante problema delle scienze criminali è la definizione di criminalità: la criminalità è una realtà
ontologico-naturalista o una mera creazione politico-sociale, una entità giusnaturalistica o un semplice dato
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giuspositivistico? Il diritto penale presenta, accanto ad un largo coefficiente di variabili storiche, un nucleo
1 La crescente considerazione della personalità del soggetto differenzia ed allontana sempre più il diritto penale dagli altri rami del
diritto, per i quali ciò che rileva è il fatto, spersonalizzato, più che l'autore del fatto stesso.
2 Scuole di filosofia del diritto. Le principali scuole di filosofia del diritto sono la scuola del diritto naturale, la scuola analitica, la scuola
storica, la scuola comparativa e la scuola sociologica. Per il giusnaturalista il diritto preesiste allo stato; per il giurista analitico esso è
creazione dello stato; per il giurista della scuola storica il diritto e lo stato sono prodotti della società e si sviluppano parallelamente. Per
il giusnaturalista le leggi sono dettate dalla ragione pura; per il giurista analitico dal comando del sovrano; per il giurista della scuola
storica, dalla sapienza degli uomini. Per il giusnaturalista il diritto è etica applicata e il diritto ingiusto non ha valore di diritto. Per il
giurista analitico invece una norma che ordini un atto moralmente illecito o che vieti un atto eticamente giusto è comunque giuridica se
emanata da un potere legittimo. Il giurista della scuola storica accetta quest'ultima posizione, ma sottolinea la necessità che le leggi
siano conformi al comune sentimento della giustizia. La scuola storica del diritto differisce principalmente dalla scuola analitica per il
valore che attribuisce alla consuetudine nella formazione dell'ordinamento giuridico. Per il giurista analitico, un codice scritto di leggi
dovrebbe sostituire interamente il diritto consuetudinario e il diritto giurisprudenziale. Il giusnaturalismo affonda le proprie radici nella
filosofia di Aristotele e nella giurisprudenza del diritto romano e si impose in Europa dalla Riforma alla fine del XVIII secolo. La più
chiara formulazione della teoria analitica del diritto risale al filosofo inglese Thomas Hobbes nell'opera Leviathan (1651). Le origini della
teoria analitica non sono, tuttavia, inglesi. La tendenza a esaltare la figura del legislatore risale al pensiero continentale europeo della
fine del Medioevo, il periodo di formazione degli stati nazionali, e si collega alla necessità di superare la frammentazione degli
ordinamenti giuridici locali mediante l'adozione di legislazioni statali. Nel XX secolo la teoria analitica del diritto ha trovato espressione
nel positivismo giuridico, teoria secondo la quale gli ordinamenti giuridici possono essere adeguatamente descritti senza alcun
riferimento al loro contenuto etico. Tra gli esponenti di questa dottrina vi sono Herbert Hart e Hans Kelsen. La scuola storica risale al
XIX secolo, quale reazione alle idee del giusnaturalismo. Il manifesto della scuola fu pubblicato nel 1814 dal giurista tedesco Friedrich
Karl von Savigny. La scuola comparativa, i cui esponenti principali furono Rudolf Jhering e Albert Hermann Post, introdusse il metodo
dell'analisi comparativa degli ordinamenti giuridici. Tra i maggiori comparatisti si ricordano: James Barr Ames, Oliver Wendell Holmes,
Henry Maine, Frederick William Maitland e Frederick Pollock. La scuola sociologica nasce nel XX secolo, con un approccio al diritto
radicalmente nuovo. Non più l'indagine sulla natura e sull'origine del diritto, ma lo studio delle funzioni e dei fini che esso persegue.
Figura di spicco della scuola sociologica fu il giurista americano Roscoe Pound.
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sostanziale di costanti , indipendenti dalle valutazioni contingenti dei singoli legislatori e dal mutare delle
strutture politiche economiche e sociali. Il diritto penale, perciò, se è anche politica, non è tutto politica.
Nondimeno il diritto penale è, in misura determinante, condizionato anche dalla politica e quindi dalla
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storia, poiché ogni sistema presenta anche le variabili criminali , strettamente dipendenti dal tipo di
ordinamento politico sociale.
E proprio rispetto all'area delle varianti storiche, il diritto penale più di ogni altro ramo del diritto è lo
strumento più immediato per proteggere ma anche per negare i diritti umani fondamentali. Come la sua non
sempre lusinghiera storia comprova, esso può svolgere la funzione:
di un diritto penale dell'oppressione, rispondente in passato agli ordinamenti di tipo assolutistico;
di un diritto penale del privilegio, tipico delle società strutturate su profonde discriminazioni tra classi sociali;
di un diritto penale della libertà, che in una equilibrata sintesi delle posizioni della vittima e del reo, da un lato
tuteli i diritti fondamentali dei cittadini e gli interessi della comunità sociale; dall'altro assicuri ai soggetti
agenti la certezza e l'eguaglianza giuridica.
3. La personalità dell’autore
Il problema dominante in materia, se cioè chi delinque sia libero, determinato o condizionato nelle proprie
azioni, è invece più strettamente dipendente dalla premessa filosofico-scientifica. Sotto questo profilo si
possono storicamente distinguere tre tipi fondamentali di diritto penale:
1) un diritto penale della responsabilità morale, che pone a proprio fondamento il postulato della libertà
assoluta indifferenziata del volere dell'uomo come causa cosciente e libera (perciò irresponsabile), e del
proprio agire.
2) un diritto penale della pericolosità sociale, che muovendo dall'opposto postulato deterministico per cui
l'uomo è determinato al delitto da cause inerenti alla sua struttura biologica o all'ambiente sociale in cui
è vissuto, si fondano non sulla responsabilità morale ma sulla pericolosità del soggetto.
3) un diritto penale misto, fondato sul dualismo responsabilità-pericolosità.
Con l'apertura del diritto penale moderno verso la personalità del soggetto si è gettato un ponte tra il diritto
penale e la criminologia. Pur nella loro autonomia di scienze il diritto penale e la criminologia vivono in un
rapporto di complementarietà necessaria ed di interdipendenza.
4. Le conseguenze penali
Il problema delle misure penali adottabili per combattere la criminalità è condizionato sia dalla premessa
politico-ideologica sia dalla premessa filosofico-scientifica. Quanto alla premessa filosofico scientifica
troviamo tre tipi di soluzioni fondamentali, rappresentate:
dal sistema classico della pena per il quale si punisce perché è stato commesso un reato;
dal sistema positivistico delle misure di sicurezza, che rappresenta invece l'espressione di un diritto penale della
pericolosità sociale;
dal sistema dualistico o del doppio binario, caratterizzato dalla coesistenza della pena e delle misure di sicurezza.
In sintesi, la scienza penale moderna abbraccia nel proprio campo di indagine non solo il diritto penale ma
anche le acquisizioni della criminologia e la politica penale.
I DIVERSI TIPI DI DIRITTO PENALE
5. Il diritto penale dell’oppressione
Le forme più drastiche di diritto penale dell'oppressione si ebbero innanzitutto con l'assolutismo
monarchico, dove il diritto penale fungeva da strumento dello strapotere del dispotismo regio e
dell'aristocrazia, e con gli ordinamenti totalitari.
6. Il diritto penale del privilegio
Il passaggio attraverso la rivoluzione francese dallo stato assoluto allo stato liberale, che vede nell'individuo
l'unica realtà e nei gruppi sociali una pura somma di soggetti, segna il passaggio dal diritto penale
dell'oppressione al diritto penale del privilegio.
3 Le costanti sono rappresentate anzitutto dai cosiddetti delitti naturali (vita, integrità fisica, libertà personale, onore eccetera) e dalle
stesse categorie razionali del pensiero criminalistico (soggetto attivo, condotta, evento offensivo, causalità eccetera).
4 Esse sono individuabili principalmente nel campo delle scriminanti, le quali, accanto ad un nucleo costante (legittima difesa, stato di
necessità), presentano una larga zona di variabili e nel campo degli interessi tutelati, in quanto ogni sistema predisposto per la tutela,
oltre che dei beni esistenziali, di interessi non esistenziali, contingenti o addirittura arbitrari (es. tutela di una determinata ideologia).
Ma proprio perché concepito come strumento di conservazione delle fondamentali condizioni di vita di una
società, il diritto penale liberale fatalmente svolse una funzione conservatrice del privilegio delle classi più
ricche, le vere destinatarie della libertà liberale. La crisi dello stato liberale, sotto la spinta di nuove
concezioni dei rapporti tra stato e di individuo, porta alla nascita del totalitarismo, tragica connotazione di
questo secolo.
Nell'Europa occidentale il totalitarismo penale segna un drastico ritorno al diritto penale dell'oppressione,
che ha trovato la sua più esasperata e paradigmatica espressione nell'ambito del totalitarismo penale nazista.
7. Il diritto penale della libertà. Il principio di frammentarietà
Data l'irrinunciabilità storica della coercizione, il problema è di concepire e costruire il diritto penale non
solo come limite alla libertà ma come strumento di libertà. Presupposto primo è la scelta di fondo tra le due
contrapposte concezioni, cui sono riconducibili le diverse soluzioni dei problemi di tutela dell'uomo:
1) l'utilitarismo, collettivistico, maggioritario o individualistico, che concepisce l'essere umano come mera
entità bio-socio-economica;
2) il personalismo, che afferma il primato dell'uomo come valore etico in sé con il divieto di ogni
strumentalizzazione per finalità extra-personali.
Un diritto penale a tutela della libertà e dignità umana deve restare inderogabilmente ancorato al principio
personalistico operando nella duplice direttrice di fondo:
della liberalizzazione del diritto penale, che deve essere strumento non di compressione, ma di protezione, su un
piano di uguaglianza e senza discriminazioni, dei diritti umani e delle libertà inviolabili contro le
aggressioni di chiunque, soggetto privato o pubblico che sia;
della socializzazione del diritto penale, nel senso che deve fungere anche da strumento di tutela degli interessi
collettivi e di propulsione del processo di omogeneizzazione sociale e di attuazione delle finalità dello
stato sociale di diritto.
Il principio di necessarietà si articola nei sottostanti principi:
1) della meritevolezza (o proporzionalità) della tutela penale;
2) di sussidiarietà del diritto penale, dovendosi ad esso ricorrere come extrema-ratio;
3) di legalità, che rappresenta il completamento tecnico del principio di necessarietà.
8. La costituzione e il nuovo diritto penale
Al fine di una rifondazione in termini costituzionali del diritto penale italiano, la costituzione va considerata
nella triplice prospettiva:
dei principi fondamentali di carattere penale in essa contenuti;
dei diritti di libertà da essa consacrati;
delle clausole qualificanti il tipo del nostro ordinamento.
Nell'attuale ordinamento costituzionale, il principio personalistico ed il principio solidaristico-sociale
costituiscono i limiti fondamentali alle scelte del legislatore penale delle linee di sviluppo del diritto penale
italiano, che deve servire pertanto come strumento di attuazione dei due pilastri costituzionali dell'articolo 2
dell'articolo 3, nella loro pressoché inesauribile portata e nei contenuti via via percepiti. Il nostro diritto
penale è, pertanto, costituzionalmente investito della duplice funzione:
1) di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità: contro soggetti privati, i soggetti pubblici e quella varietà di gruppi, più o meno
istituzionalizzati, dentro i quali i diritti del singolo sono compressi e fuori dei quali sono sempre più
misconosciuti.
2) di propulsione per l'adempimento dei doveri individuali di solidarietà economica e sociale e per la
rimozione degli ostacoli economico-sociali che si oppongono alla omogeneizzazione sociale e predispongono
alla criminalità.
9. Gli aspetti autoritari del codice penale
Venuto alla luce nel 1930, in pieno regime autoritario, il codice penale Rocco tuttora vigente è stato
profondamente vulnerato da entrambi gli eventi che portano alla riforma di una legislazione: l'intervenuto
mutamento politico istituzionale e l'usura del tempo.
Alle istanze di liberalizzazione e di socializzazione del diritto penale, espresse dalla nuova costituzione, il
codice del 1930 contrappone ora, nella sua duplice anima autoritaria e borghese, un diritto penale sotto certi
aspetti dell'oppressione e del privilegio.
10. Gli aspetti anacronistici del codice penale
L'anacronismo del codice del 1930 si è andato rivelando, con il passare del tempo, sia nell'esistenza di norme
incriminatrici ancorate a valori che l'attuale società non sente più come tali, sia nella mancanza di norme
incriminatrici di cui la società attuale sente l'esigenza, sia nella sproporzione, per eccesso o per difetto, tra le
pene previste e i valori tutelati.
11. Le riforme effettuate e preannunciate
È certamente vero che le grandi riforme presuppongono una società saldamente strutturata attorno a taluni
nuovi principi, che nell'attuale crisi della società in genere e di quella italiana in particolare non sono ancora
emersi. Ma è pur vero che le esigenze innovative, provenienti dalla nuova costituzione e dalla mutata realtà
socio culturale, hanno trovato solo principi di attuazione nella nostra legislazione penale, che in consistente
misura è rimasta ferma al codice del 1930.
IL PRINCIPIO DI LEGALITA’
ARGOMENTO IN SINTESI. La genesi di tale principio risale alla teoria del contratto sociale ed al pensiero illuministico
proteso ad eliminare gli arbitri e i soprusi dello stato assoluto nei confronti dei cittadini. Il principio di legalità attualmente
è statuito sia dall’art. 25/2 della Cost. che dall’art. 1 del c.p.. La norma costituzionale sancisce che nessuno può essere
punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, mentre la disposizione penale statuisce che
nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non
siano da essa stabilite. Nonostante l’art. 25/2, diversamente dall’art. 1 c.p., non menzioni l’avverbio espressamente e non
faccia alcun riferimento alle pene, è da ritenere che le due norme di legge abbiano la stessa ratio ed un contenuto del tutto
corrispondente. Il principio di legalità si scompone in quattro sotto principi: la riserva di legge, la tassatività della
fattispecie penale, l’irretroattività della legge penale e il divieto di analogia in materia penale. La riserva di legge vieta di
sanzionare penalmente un fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato. Il riservare esclusivamente
al legislatore la potestà normativa in materia penale risponde ad esigenze di garanzia sia formali che sostanziali e tutela i
diritti delle minoranze e delle forze politiche dell’opposizione. La riserva di legge, nonostante alcune sentenze in senso
contrario della Cassazione, deve intendersi come riserva assoluta; esistono tuttavia, in seno alla dottrina, delle divergenze
relativamente alla sua portata e ai suoi limiti. Il principio di tassatività attiene invece alla tecnica di formulazione delle
norme che mira principalmente a salvaguardare i cittadini dagli abusi del potere giudiziario imponendo che le norme siano
formulate in modo chiaro e preciso, di modo che sia dato al cittadino distinguere senza possibilità di errore ciò che è lecito
da ciò che non lo è . Gli strumenti di tecnica legislativa che attengono alla redazione delle fattispecie penali si distinguono in
elementi descrittivi ed elementi normativi; questi ultimi a loro volta si suddividono in giuridici ed extr
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