Riassunti dal testo: Compendio di Diritto Scolastico, a cura di Rosanna
Sangiuliano (aggiornato alla Riforma Moratti)
Il Diritto Scolastico nella legislazione antecedente alla Costituzione Italiana.
Il diritto scolastico si configura come parte del diritto pubblico che regola
l’amministrazione scolastica, cioè gli organi, strutture e soggetti attraverso cui lo
stato esercita la funzione pubblica dell’insegnamento.
Breve cronistoria del diritto scolastico e di come si è evoluto:
LEGGE CASATI-1859
Nasce la legislazione scolastica italiana e con essa si pone a carico dello stato italiano
la responsabilità dell’azione educativa del popolo.
Viene introdotto il Principio dell’Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione attraverso
cui viene affrontato il problema dell’analfabetismo ( 78 % della popolazione) ma non
lo debella perché il principio dell’obbligatorietà non viene poi praticato del tutto in
quanto:
-Vi è l’assenza di prescrizione della frequenza scolastica
- assenza di sanzioni
- viene affidato ai comuni la responsabilità di istituire le scuole in base alle proprie
disponibilità economiche , dappertutto precarie.
LEGGE COPPINO-1877:
Predispone lo stanziamento di fondi ai Comuni per istituire le scuole.
- Ai genitori viene imposto di inviare i figli a scuola fino a 9 anni obbligo
- scolastico fino ai 9 anni), ma non ci sono sanzioni per gli inadempienti
manca la coscienza popolare della necessità e della valenza dell’istruzione.
-
Risultati ancora non positivi in termini di alfabetizazzione.
LEGGE ORLANDO 1904
-Obbligo scolastico esteso da 9 a 12 anni
- Impone ai Comuni di istituire scuole almeno fino alla IV classe elementare
- Assistere gli alunni più poveri attraverso contributi statali ai Comuni con modesti
bilanci i quali però ben presto si rivelano inadeguati impedendo così l’istituzione
delle scuole.
L’Analfabetismo dunque non decresce, ma acquista sempre maggiore forza il
convincimento che sia compito dello Stato e non dei Comuni, la formazione e
l’istruzione dei cittadini. 1
LEGGE CREDARO n. 407 del 1911
- Comincia lentamente il passaggio allo Stato delle competenze e delle funzioni dei
Comuni che non sono capoluoghi di provincia, circa la gestione della scuola; mentre
le scuole capoluoghi di provincia restano affidate ai comuni.
- Vengono stanziati vari fondi per l’apertura nuove scuole, fiorisce l’edilizia
scolastica, migliora la retribuzione degli insegnanti, c’è l’istituzione di scuole serali e
festive per adulti analfabeti.
RIFORMA GENTILE - 1923
Tale riforma avviene nel periodo immediatamente successivo al primo conflitto
mondiale e sono anni in cui lo stato è fortemente impegnato a dare un nuovo assetto
organico al sistema scolastico. Gentile ridisegna l’assetto scolastico ispirandosi
all’ideologia politica del tempo e alla filosofia neoidealista.
La Riforma interessa le scuole di ogni ordine e grado e i punti chiave sono:
- Estensione dell’obbligo scolastico fino a 14 anni, con scuola elementare di 5
anni e corso di avviamento professionale per chi non accede alle medie.
- Scuole speciali per sordi e ciechi
- Insegnamento obbligatorio della religione cattolica.
- Rigidi controlli per inadempienze dell’obbligo scolastico
- Creazione di scuole Magistrali per la preparazione dei maestri elementari.
- La scuola superiore è riservata a pochi
Solo il Liceo Classico permette l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Alle
- classi meno abbienti è riservata l’educazione del lavoro.
LA SCUOLA DEMOCRATICA: ART. 9, 33, 34 COST.
La Costituzione Italiana promulgata il 27/12/1947 entrata in vigore il 1/1/1948 dedica
alcuni articoli all’istruzione scolastica, considerata uno dei fini di benessere
perseguiti dallo Stato mirando ad una scuola democratica, ponte di passaggio tra
famiglia ( nucleo formativo della persona) e società (luogo di integrazione con gli
altri individui e di esplicazione della personalità).
Art. 9 comma 1. Si riferisce alla Promozione culturale da parte della Repubblica
Italiana, in quanto essa è uno Stato di Cultura con il compito di fornire le condizioni e
i presupposti per il libero sviluppo della cultura.
Concretamente, la promozione culturale si svolge mettendo in opera gli articoli 33 e
34 della costituzione, che riguardano appunto l’istituzione scolastica e che fanno
riferimento a:
-LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO art. 33 comma 1
- LA PRESENZA DI SCUOLE STATALI PER TUTTI I TIPI, ORDINI E
GRADI DI ISTRUZIONE art. 33 comma 2 2
- LIBERA ISTITUZIONE DI SCUOLE DA PARTE DI ENTI O PRIVATI art.
33 comma 3
- PARIFICAZIONE DELLE SCUOLE PRIVATE A QUELLE STATALI SIA
PER GLI EFFETTI LEGALI CHE PER IL RICONOSCIMENTO
PROFESSIONALE DEL TITOLO DI STUDIO art. 33 comma 4
- AMMISSIONE PER ESAMI, AI VARI GRADI DELL’ISTRUZIONE
SCOLASTICA E DELLA ABILITAZIONE PROFESSIONALE Art. 33
comma 5
- LIBERO ACCESSO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA SENZA
DISCRIMINAZIONI ART. 34 COMMA 1.
- OBBLIGATORIETA’ E GRATUITA’ DELL’OBBLIGO SCOLASTICO art.
34 comma 2
- IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANCHE A
COLORO PRIVI DI MEZZI, PURCHE’ CAPACI E MERITEVOLI,
MEDIANTE BORSE DI STUDIO E ALTRE PROVVIDENZE Art.34 Comma
3
Oltre che allo stato in prima persona tali compiti possono essere SVOLTI anche da
altre soggettività quali REGIONI, Province, Comuni ecc. in quanto, nell’Art 9, il
termine Repubblica viene adoperato nella sua accezione più ampia ed è inteso come
lo Stato in tutte le sua articolazioni che provvede alla promozione culturale.
Non fanno parte invece della Nozione di Repubblica tutti gli Enti di diritto privato
( associazioni, istituzioni, fondazioni ) pur riconoscendo loro l’enorme contributo
fornito allo sviluppo della collettività.
Art. 33
art. 33 comma 1: LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO: tale articolo sancisce: “l’arte
e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento”. E’ Ovvio che l’identificazione dei
concetti di arte e scienza non è semplice, ma in generale, si è in presenza di
manifestazioni artistiche o scientifiche quando l’oggetto dell’attività ha un fine
estetico in se o è trattato con metodo scientifico.
La libertà di insegnamento può essere intesa in 2 modi :
1) Libertà di insegnamento dal punto di vista delle metodologie e dei contenuti
2) Libertà di insegnamento dal punto di vista organizzativo e struttuale.
Per quanto riguarda il primo punto, la libertà di insegnamento è intesa come
Autonomia didattica e libera espressione del docente, ovvero libera scelta di
3
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e di ogni iniziativa
che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative
degli studenti. Essa è finalizzata a promuovere, attraverso un confronto aperto di
posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
L’insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo, anche isolatamente sia ai
giovani che agli adulti.
La libertà di insegnamento ha però dei limiti che corrispondono:
all’esposizione degli argomenti attuati con metodo scientifico piuttosto che
1) convinzioni personali;
il rispetto del buon costume, con il quale si intende tutti quegli atti o fatti che
2) in un determinato periodo storico suscitano scandalo o allarme sociale
violando il comune senso del pudore ola coscienza collettiva.
3) Il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola
4) Il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni, ovvero i suoi diritti
come uomo
L’insegnamento diventa strumento attraverso il quale dare corpo alla libertà e ai
diritti del discente: diritto all’apprendimento, diritto alla continuità, diritto all’ azione
educativa, diritto alla diversità.
Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero la libertà dell’insegnamento dal punto
di vista organizzativo e strutturale questa è intesa come libertà nella gestione
dell’istruzione.
Infatti gli art. 33 comma 2-3 fanno riferimento alla PRESENZA DI SCUOLE
STATALI PER TUTTI I TIPI, ORDINI E GRADI DI ISTRUZIONE (comma 2) e
LIBERA ISTITUZIONE DI SCUOLE DA PARTE DI ENTI O PRIVATI ( comma
3), per cui allo stato compete la disposizione delle scuole statali per tutti i tipi, ordini
e gradi dell’istruzione e la creazione di norme generali, ma in virtù del principio
costituzionale di libertà di pensiero vi può essere la libera istituzione di scuole private
le quali devono costituirsi e gestirsi senza onere per lo Stato. Tuttavia non esclude
che lo Stato possa intervenire per le scuole o istituti in difficoltà, ovvero scuole
private dove non esistono scuole statali.
Non vi è dunque un Monopolio statale dell’istruzione ma un sistema parallelo, libero
nelle forme organizzative e nei contenuti, nella convinzione che ciò garantisca un
buon funzionamento per entrambi. Le due diverse tipologie di scuola, statale e non
statale, non solo non sono concorrenti, ma sono convergenti, cioè le une devono
garantire il buon funzionamento delle altre, in quanto hanno lo stesso scopo, cioè la
formazione dei cittadini, la loro esistenza consente poi ai cittadini di attuare il proprio
diritto allo studio nella maniera più consona e in strutture scolastiche più aderenti alle
proprie scelte culturali. 4
art. 33 comma 4: PARIFICAZIONE DELLE SCUOLE PRIVATE A QUELLE
STATALI, SIA X GLI EFFETTI LEGALI CHE X IL RICONOSCIMENTO
PROFESSIONALE DEL TITOLO DI STUDIO.
La parità con le scuole è accordata alle scuole che la richiedono in base alle leggi
dello Stato che fissa i diritti e gli obblighi di esse. Questi obblighi fanno riferimento
alla legge sulla parità scolastica 62/2000, la quale costituisce un sistema nazionale di
istruzione a carattere misto, costituito da scuole statali e da scuole paritarie gestite da
privati o da enti locali. Si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli
ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare
titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese
quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli
ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle
famiglie e sono caratterizzate da alcuni requisiti di qualità ed efficacia.
Le scuole non statali per ottenere la parità devono avere 8 requisiti:
1. progetto educativo in armonia con la costituzione;
2. disporre di locali, attrezzature didattiche, arredi conformi alle norme vigenti,
3. organi collegiali che partecipano democraticamente;
4. accettare alunni con handicap;
5. applicare le norme vigenti per la tutela e l’inserimento di alunni con handicap,
6. avere corsi completi, non singole classi;
7. personale docente con titolo di abilitazione
8. contratti individuali di lavoro per dirigenti e docenti
Le scuole paritarie sono soggette a valutazione e verifica da parte del Ministero che
ne accerta l’originario possesso dei requisiti descritti, nonché la loro permanenza nel
tempo, anche i direttori scolastici regionali hanno il potere di disporre accertamenti
con periodicità triennale, nell’ipotesi del venir meno ad uno dei requisiti, il direttore
scolastico regionale, si pone un termine temporale per il ripristino del requisito
mancante, e in seguito può anche disporre la sospensione o revoca del
riconoscimento.
Art. 33 comma 5 AMMISSIONE PER ESAMI, AI VARI GRADI
DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA E DELLA ABILITAZIONE
PROFESSIONALE
Art. 34
art. 34 comma 1-2-3 : Strettamente collegata alla libertà di insegnamento è la libertà
di istruzione , nel senso che al dovere statale di istituire su tutto il territorio
nazionale , scuole di ogni ordine e grado, fa fronte il diritto di accedere liberamente al
sistema scolastico, deducibile dall’ art. 34 comma 1 che cita : la scuola è aperta a
tutti (LIBERO ACCESSO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA SENZA
DISCRIMINAZIONI). 5
E’ un dovere e diritto del cittadino frequentare i gradi dell’istruzione inferiore
obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni ovvero 5 anni scuola elementare + 3 di
scuola secondaria di 1° grado (OBBLIGATORIETA’ E GRATUITA’
DELL’OBBLIGO SCOLASTICO, art. 34 comma 2), nonché di accedere ai gradi
più alti degli studi anche se privo di mezzi, ma capace e meritevole.
Il comma 3 dell’ art. 34, infatti prevede IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
ALLO STUDIO ANCHE A COLORO PRIVI DI MEZZI, PURCHE’ CAPACI E
MERITEVOLI, MEDIANTE BORSE DI STUDIO E ALTRE PROVVIDENZE e
aiuti finanziari alle famiglie degli studenti bisognosi, realizzando così l’eguaglianza
dei punti di partenza come previsto dall’Art 3 della Costituzione: TUTTI I
CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE SONO UGUALI E HANNO PARI
DIGNITA’,SENZA DISTINZIONE DI SESSO, RAZZA, LINGUA, RELIGIONE,
OPINIONE POLITICA, CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI. E’ compito della
repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando
di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica economica e sociale del paese. .
Art. 30 : E’ DOVERE E DIRITTO DEI GENITORI MANTENERE,
ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI., anche quelli nati fuori dal matrimonio. IN
CASO DI INCAPACITA’ DEI GENITORI, LA
LEGGE PROVVEDE A CHE SIANO ASSOLTI I LORO COMPITI.
Art. 38 GLI INABILI E I MINORATI HANNO DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E
ALL’AVVIAMENTO
PROFESSIONALE Le riforme successive
LA NASCITA DELLA SCUOLA MEDIA
Legge 1859 del 1962 : SCUOLA MEDIA UNICA.
Il principio costituzionale dell’obbligatorietà e della gratuità dell’istruzione impartita
almeno per 8 anni ( ovvero dal 6° al 14° anno d’età ) trova la sua attuazione in questa
legge che istituisce la scuola media unica che istituisce appunto che…l’istruzione
obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola
media che ha durata di 3 anni ed è scuola secondaria di I grado
Questa scuola media unica abolisce le preesistenti scuole inferiori (3 anni ginnasio, 4
anni magistrale e tecnici, scuola avviamento professionale) ancorate all’ideologia e
impostazione della riforma gentile, per entrare un contesto maggiormente
democratico. 6
LA SCUOLA MATERNA STATALE
La Legge 444 del 1968 istituisce la Scuola materna statale che …accoglie bambini
da 3 ai 6 anni, ai fini di educazione e sviluppo della personalità infantile, assistenza
e preparazione alla scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia. Con
questa legge vi è per la prima volta una sensibilizzazione alle problematiche
educative degli alunni portatori di handicap, prevedendo delle sezioni speciali per
bambini dai 3 ai 6 anni, affetti da disturbi cognitivi e/o comportamentali..
Il carattere statale della scuola materna ne sottolinea la gratuità, mentre
precedentemente l’istruzione prescolastica era affidata ad enti locali,ecclesiastici,
privati e spesso era a pagamento.
IL TEMPO PIENO
La LEGGE n. 820 del 1971 istituisce la SCUOLA A TEMPO PIENO.
Con tale legge il numero di alunni per classe è di max 25 e vi sono materie
integrative che affiancano le materie curricolari e che richiedono un impegno
scolastico maggiore in termini di tempo e un maggiore coinvolgimento dei docenti in
lavori integrati e pluridisciplinari. Lo scopo di questa legge è quello di fornire nuovi
strumenti e metodi per garantire una piena e completa educazione.
I DECRETI DELEGATI
LEGGE n. 477 del 1973: Con tale legge il Governo emana norme sul riordino
dell’organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della scuola, a seguito delle contestazioni
studentesche del ’68.
I decreti delegati emanati con D.P.R. del /74 ( n° 416-417-418-419-420) che
confluiscono ora nel TESTO UNICO DELLA SCUOLA contengono norme
giuridiche che riguardano:
Istituzione e riordinamento di organi collegiale dellaScuola per ogni ordine e grado
Stato giuridico del personale della scuola
Compenso per lavoro straordinario del personale scolastico.
Sperimentazione e ricerca educazione, aggiornamento culturale
Stato giuridico del personale non insegnante.
I decreti delegati impostano in modo nuovo la professionalità dei docenti e la scuola
diviene una struttura non più verticistica ma orizzontale, in cui l’organizzazione ed il
funzionamento sia sul piano amministrativo che su quello didattico ed educativo
sono affidati ad organi a carattere collegiale democratico che, nel rispetto delle
competenze di ciascuno, assicurano la partecipazione di tutta la comunità scolastica. 7
L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI
Con la LEGGE 444/1968 la Scuola Materna Statale avvia il processo di
integrazione per gli alunni portatori di handicap. Vi sono poi successive leggi quali
quella del LEGGE 118/1971 con le quali si avvia la graduale eliminazione delle
classi differenziali, con limitazione ai casi di gravi deficienze cognitive o gravi
menomazioni fisiche, che rendono impossibile l’apprendimento o l’inserimento nelle
classi normali.
Con la LEGGE 517/1977 il principio dell’uguaglianza ( Art. 3 della Costituzione)
trova riscontro concreto nell’ambito scolastico in quanto sancisce che …per una
scuola democratica realmente aperta a tutti, devono trovare posto anche gli alunni
handicappati. Per questo v
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