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Riassunti dal testo: Compendio di Diritto Scolastico, a cura di Rosanna

Sangiuliano (aggiornato alla Riforma Moratti)

Il Diritto Scolastico nella legislazione antecedente alla Costituzione Italiana.

Il diritto scolastico si configura come parte del diritto pubblico che regola

l’amministrazione scolastica, cioè gli organi, strutture e soggetti attraverso cui lo

stato esercita la funzione pubblica dell’insegnamento.

Breve cronistoria del diritto scolastico e di come si è evoluto:

LEGGE CASATI-1859

Nasce la legislazione scolastica italiana e con essa si pone a carico dello stato italiano

la responsabilità dell’azione educativa del popolo.

Viene introdotto il Principio dell’Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione attraverso

cui viene affrontato il problema dell’analfabetismo ( 78 % della popolazione) ma non

lo debella perché il principio dell’obbligatorietà non viene poi praticato del tutto in

quanto:

-Vi è l’assenza di prescrizione della frequenza scolastica

- assenza di sanzioni

- viene affidato ai comuni la responsabilità di istituire le scuole in base alle proprie

disponibilità economiche , dappertutto precarie.

LEGGE COPPINO-1877:

Predispone lo stanziamento di fondi ai Comuni per istituire le scuole.

- Ai genitori viene imposto di inviare i figli a scuola fino a 9 anni obbligo

- scolastico fino ai 9 anni), ma non ci sono sanzioni per gli inadempienti

manca la coscienza popolare della necessità e della valenza dell’istruzione.

-

Risultati ancora non positivi in termini di alfabetizazzione.

LEGGE ORLANDO 1904

-Obbligo scolastico esteso da 9 a 12 anni

- Impone ai Comuni di istituire scuole almeno fino alla IV classe elementare

- Assistere gli alunni più poveri attraverso contributi statali ai Comuni con modesti

bilanci i quali però ben presto si rivelano inadeguati impedendo così l’istituzione

delle scuole.

L’Analfabetismo dunque non decresce, ma acquista sempre maggiore forza il

convincimento che sia compito dello Stato e non dei Comuni, la formazione e

l’istruzione dei cittadini. 1

LEGGE CREDARO n. 407 del 1911

- Comincia lentamente il passaggio allo Stato delle competenze e delle funzioni dei

Comuni che non sono capoluoghi di provincia, circa la gestione della scuola; mentre

le scuole capoluoghi di provincia restano affidate ai comuni.

- Vengono stanziati vari fondi per l’apertura nuove scuole, fiorisce l’edilizia

scolastica, migliora la retribuzione degli insegnanti, c’è l’istituzione di scuole serali e

festive per adulti analfabeti.

RIFORMA GENTILE - 1923

Tale riforma avviene nel periodo immediatamente successivo al primo conflitto

mondiale e sono anni in cui lo stato è fortemente impegnato a dare un nuovo assetto

organico al sistema scolastico. Gentile ridisegna l’assetto scolastico ispirandosi

all’ideologia politica del tempo e alla filosofia neoidealista.

La Riforma interessa le scuole di ogni ordine e grado e i punti chiave sono:

- Estensione dell’obbligo scolastico fino a 14 anni, con scuola elementare di 5

anni e corso di avviamento professionale per chi non accede alle medie.

- Scuole speciali per sordi e ciechi

- Insegnamento obbligatorio della religione cattolica.

- Rigidi controlli per inadempienze dell’obbligo scolastico

- Creazione di scuole Magistrali per la preparazione dei maestri elementari.

- La scuola superiore è riservata a pochi

Solo il Liceo Classico permette l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Alle

- classi meno abbienti è riservata l’educazione del lavoro.

LA SCUOLA DEMOCRATICA: ART. 9, 33, 34 COST.

La Costituzione Italiana promulgata il 27/12/1947 entrata in vigore il 1/1/1948 dedica

alcuni articoli all’istruzione scolastica, considerata uno dei fini di benessere

perseguiti dallo Stato mirando ad una scuola democratica, ponte di passaggio tra

famiglia ( nucleo formativo della persona) e società (luogo di integrazione con gli

altri individui e di esplicazione della personalità).

Art. 9 comma 1. Si riferisce alla Promozione culturale da parte della Repubblica

Italiana, in quanto essa è uno Stato di Cultura con il compito di fornire le condizioni e

i presupposti per il libero sviluppo della cultura.

Concretamente, la promozione culturale si svolge mettendo in opera gli articoli 33 e

34 della costituzione, che riguardano appunto l’istituzione scolastica e che fanno

riferimento a:

-LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO art. 33 comma 1

- LA PRESENZA DI SCUOLE STATALI PER TUTTI I TIPI, ORDINI E

GRADI DI ISTRUZIONE art. 33 comma 2 2

- LIBERA ISTITUZIONE DI SCUOLE DA PARTE DI ENTI O PRIVATI art.

33 comma 3

- PARIFICAZIONE DELLE SCUOLE PRIVATE A QUELLE STATALI SIA

PER GLI EFFETTI LEGALI CHE PER IL RICONOSCIMENTO

PROFESSIONALE DEL TITOLO DI STUDIO art. 33 comma 4

- AMMISSIONE PER ESAMI, AI VARI GRADI DELL’ISTRUZIONE

SCOLASTICA E DELLA ABILITAZIONE PROFESSIONALE Art. 33

comma 5

- LIBERO ACCESSO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA SENZA

DISCRIMINAZIONI ART. 34 COMMA 1.

- OBBLIGATORIETA’ E GRATUITA’ DELL’OBBLIGO SCOLASTICO art.

34 comma 2

- IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANCHE A

COLORO PRIVI DI MEZZI, PURCHE’ CAPACI E MERITEVOLI,

MEDIANTE BORSE DI STUDIO E ALTRE PROVVIDENZE Art.34 Comma

3

Oltre che allo stato in prima persona tali compiti possono essere SVOLTI anche da

altre soggettività quali REGIONI, Province, Comuni ecc. in quanto, nell’Art 9, il

termine Repubblica viene adoperato nella sua accezione più ampia ed è inteso come

lo Stato in tutte le sua articolazioni che provvede alla promozione culturale.

Non fanno parte invece della Nozione di Repubblica tutti gli Enti di diritto privato

( associazioni, istituzioni, fondazioni ) pur riconoscendo loro l’enorme contributo

fornito allo sviluppo della collettività.

Art. 33

art. 33 comma 1: LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO: tale articolo sancisce: “l’arte

e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento”. E’ Ovvio che l’identificazione dei

concetti di arte e scienza non è semplice, ma in generale, si è in presenza di

manifestazioni artistiche o scientifiche quando l’oggetto dell’attività ha un fine

estetico in se o è trattato con metodo scientifico.

La libertà di insegnamento può essere intesa in 2 modi :

1) Libertà di insegnamento dal punto di vista delle metodologie e dei contenuti

2) Libertà di insegnamento dal punto di vista organizzativo e struttuale.

Per quanto riguarda il primo punto, la libertà di insegnamento è intesa come

Autonomia didattica e libera espressione del docente, ovvero libera scelta di

3

metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e di ogni iniziativa

che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di

insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative

degli studenti. Essa è finalizzata a promuovere, attraverso un confronto aperto di

posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

L’insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo, anche isolatamente sia ai

giovani che agli adulti.

La libertà di insegnamento ha però dei limiti che corrispondono:

all’esposizione degli argomenti attuati con metodo scientifico piuttosto che

1) convinzioni personali;

il rispetto del buon costume, con il quale si intende tutti quegli atti o fatti che

2) in un determinato periodo storico suscitano scandalo o allarme sociale

violando il comune senso del pudore ola coscienza collettiva.

3) Il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola

4) Il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni, ovvero i suoi diritti

come uomo

L’insegnamento diventa strumento attraverso il quale dare corpo alla libertà e ai

diritti del discente: diritto all’apprendimento, diritto alla continuità, diritto all’ azione

educativa, diritto alla diversità.

Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero la libertà dell’insegnamento dal punto

di vista organizzativo e strutturale questa è intesa come libertà nella gestione

dell’istruzione.

Infatti gli art. 33 comma 2-3 fanno riferimento alla PRESENZA DI SCUOLE

STATALI PER TUTTI I TIPI, ORDINI E GRADI DI ISTRUZIONE (comma 2) e

LIBERA ISTITUZIONE DI SCUOLE DA PARTE DI ENTI O PRIVATI ( comma

3), per cui allo stato compete la disposizione delle scuole statali per tutti i tipi, ordini

e gradi dell’istruzione e la creazione di norme generali, ma in virtù del principio

costituzionale di libertà di pensiero vi può essere la libera istituzione di scuole private

le quali devono costituirsi e gestirsi senza onere per lo Stato. Tuttavia non esclude

che lo Stato possa intervenire per le scuole o istituti in difficoltà, ovvero scuole

private dove non esistono scuole statali.

Non vi è dunque un Monopolio statale dell’istruzione ma un sistema parallelo, libero

nelle forme organizzative e nei contenuti, nella convinzione che ciò garantisca un

buon funzionamento per entrambi. Le due diverse tipologie di scuola, statale e non

statale, non solo non sono concorrenti, ma sono convergenti, cioè le une devono

garantire il buon funzionamento delle altre, in quanto hanno lo stesso scopo, cioè la

formazione dei cittadini, la loro esistenza consente poi ai cittadini di attuare il proprio

diritto allo studio nella maniera più consona e in strutture scolastiche più aderenti alle

proprie scelte culturali. 4

art. 33 comma 4: PARIFICAZIONE DELLE SCUOLE PRIVATE A QUELLE

STATALI, SIA X GLI EFFETTI LEGALI CHE X IL RICONOSCIMENTO

PROFESSIONALE DEL TITOLO DI STUDIO.

La parità con le scuole è accordata alle scuole che la richiedono in base alle leggi

dello Stato che fissa i diritti e gli obblighi di esse. Questi obblighi fanno riferimento

alla legge sulla parità scolastica 62/2000, la quale costituisce un sistema nazionale di

istruzione a carattere misto, costituito da scuole statali e da scuole paritarie gestite da

privati o da enti locali. Si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli

ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare

titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese

quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli

ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle

famiglie e sono caratterizzate da alcuni requisiti di qualità ed efficacia.

Le scuole non statali per ottenere la parità devono avere 8 requisiti:

1. progetto educativo in armonia con la costituzione;

2. disporre di locali, attrezzature didattiche, arredi conformi alle norme vigenti,

3. organi collegiali che partecipano democraticamente;

4. accettare alunni con handicap;

5. applicare le norme vigenti per la tutela e l’inserimento di alunni con handicap,

6. avere corsi completi, non singole classi;

7. personale docente con titolo di abilitazione

8. contratti individuali di lavoro per dirigenti e docenti

Le scuole paritarie sono soggette a valutazione e verifica da parte del Ministero che

ne accerta l’originario possesso dei requisiti descritti, nonché la loro permanenza nel

tempo, anche i direttori scolastici regionali hanno il potere di disporre accertamenti

con periodicità triennale, nell’ipotesi del venir meno ad uno dei requisiti, il direttore

scolastico regionale, si pone un termine temporale per il ripristino del requisito

mancante, e in seguito può anche disporre la sospensione o revoca del

riconoscimento.

Art. 33 comma 5 AMMISSIONE PER ESAMI, AI VARI GRADI

DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA E DELLA ABILITAZIONE

PROFESSIONALE

Art. 34

art. 34 comma 1-2-3 : Strettamente collegata alla libertà di insegnamento è la libertà

di istruzione , nel senso che al dovere statale di istituire su tutto il territorio

nazionale , scuole di ogni ordine e grado, fa fronte il diritto di accedere liberamente al

sistema scolastico, deducibile dall’ art. 34 comma 1 che cita : la scuola è aperta a

tutti (LIBERO ACCESSO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA SENZA

DISCRIMINAZIONI). 5

E’ un dovere e diritto del cittadino frequentare i gradi dell’istruzione inferiore

obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni ovvero 5 anni scuola elementare + 3 di

scuola secondaria di 1° grado (OBBLIGATORIETA’ E GRATUITA’

DELL’OBBLIGO SCOLASTICO, art. 34 comma 2), nonché di accedere ai gradi

più alti degli studi anche se privo di mezzi, ma capace e meritevole.

Il comma 3 dell’ art. 34, infatti prevede IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

ALLO STUDIO ANCHE A COLORO PRIVI DI MEZZI, PURCHE’ CAPACI E

MERITEVOLI, MEDIANTE BORSE DI STUDIO E ALTRE PROVVIDENZE e

aiuti finanziari alle famiglie degli studenti bisognosi, realizzando così l’eguaglianza

dei punti di partenza come previsto dall’Art 3 della Costituzione: TUTTI I

CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE SONO UGUALI E HANNO PARI

DIGNITA’,SENZA DISTINZIONE DI SESSO, RAZZA, LINGUA, RELIGIONE,

OPINIONE POLITICA, CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI. E’ compito della

repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando

di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione

politica economica e sociale del paese. .

Art. 30 : E’ DOVERE E DIRITTO DEI GENITORI MANTENERE,

ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI., anche quelli nati fuori dal matrimonio. IN

CASO DI INCAPACITA’ DEI GENITORI, LA

LEGGE PROVVEDE A CHE SIANO ASSOLTI I LORO COMPITI.

Art. 38 GLI INABILI E I MINORATI HANNO DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E

ALL’AVVIAMENTO

PROFESSIONALE Le riforme successive

LA NASCITA DELLA SCUOLA MEDIA

Legge 1859 del 1962 : SCUOLA MEDIA UNICA.

Il principio costituzionale dell’obbligatorietà e della gratuità dell’istruzione impartita

almeno per 8 anni ( ovvero dal 6° al 14° anno d’età ) trova la sua attuazione in questa

legge che istituisce la scuola media unica che istituisce appunto che…l’istruzione

obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola

media che ha durata di 3 anni ed è scuola secondaria di I grado

Questa scuola media unica abolisce le preesistenti scuole inferiori (3 anni ginnasio, 4

anni magistrale e tecnici, scuola avviamento professionale) ancorate all’ideologia e

impostazione della riforma gentile, per entrare un contesto maggiormente

democratico. 6

LA SCUOLA MATERNA STATALE

La Legge 444 del 1968 istituisce la Scuola materna statale che …accoglie bambini

da 3 ai 6 anni, ai fini di educazione e sviluppo della personalità infantile, assistenza

e preparazione alla scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia. Con

questa legge vi è per la prima volta una sensibilizzazione alle problematiche

educative degli alunni portatori di handicap, prevedendo delle sezioni speciali per

bambini dai 3 ai 6 anni, affetti da disturbi cognitivi e/o comportamentali..

Il carattere statale della scuola materna ne sottolinea la gratuità, mentre

precedentemente l’istruzione prescolastica era affidata ad enti locali,ecclesiastici,

privati e spesso era a pagamento.

IL TEMPO PIENO

La LEGGE n. 820 del 1971 istituisce la SCUOLA A TEMPO PIENO.

Con tale legge il numero di alunni per classe è di max 25 e vi sono materie

integrative che affiancano le materie curricolari e che richiedono un impegno

scolastico maggiore in termini di tempo e un maggiore coinvolgimento dei docenti in

lavori integrati e pluridisciplinari. Lo scopo di questa legge è quello di fornire nuovi

strumenti e metodi per garantire una piena e completa educazione.

I DECRETI DELEGATI

LEGGE n. 477 del 1973: Con tale legge il Governo emana norme sul riordino

dell’organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo,

ispettivo, docente e non docente della scuola, a seguito delle contestazioni

studentesche del ’68.

I decreti delegati emanati con D.P.R. del /74 ( n° 416-417-418-419-420) che

confluiscono ora nel TESTO UNICO DELLA SCUOLA contengono norme

giuridiche che riguardano:

 Istituzione e riordinamento di organi collegiale dellaScuola per ogni ordine e grado

 Stato giuridico del personale della scuola

 Compenso per lavoro straordinario del personale scolastico.

 Sperimentazione e ricerca educazione, aggiornamento culturale

 Stato giuridico del personale non insegnante.

I decreti delegati impostano in modo nuovo la professionalità dei docenti e la scuola

diviene una struttura non più verticistica ma orizzontale, in cui l’organizzazione ed il

funzionamento sia sul piano amministrativo che su quello didattico ed educativo

sono affidati ad organi a carattere collegiale democratico che, nel rispetto delle

competenze di ciascuno, assicurano la partecipazione di tutta la comunità scolastica. 7

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI

Con la LEGGE 444/1968 la Scuola Materna Statale avvia il processo di

integrazione per gli alunni portatori di handicap. Vi sono poi successive leggi quali

quella del LEGGE 118/1971 con le quali si avvia la graduale eliminazione delle

classi differenziali, con limitazione ai casi di gravi deficienze cognitive o gravi

menomazioni fisiche, che rendono impossibile l’apprendimento o l’inserimento nelle

classi normali.

Con la LEGGE 517/1977 il principio dell’uguaglianza ( Art. 3 della Costituzione)

trova riscontro concreto nell’ambito scolastico in quanto sancisce che …per una

scuola democratica realmente aperta a tutti, devono trovare posto anche gli alunni

handicappati. Per questo v

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto scolastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Sangiuliano Rosanna.
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