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Sanzionatorio: sanzioni penali e amministrative

I casi in cui l’ordinamento prevede per la stessa condotta sia sanzioni penali sia sanzioni amministrative accadono spesso in ambito finanziario, tributario, e nell’ambito del codice della strada. In questa ipotesi, può accadere che la sanzione amministrativa sia considerata dalla Corte una sanzione sostanzialmente penale. Di solito, l’applicazione di questa sanzione avviene in maniera più rapida. Se la sanzione amministrativa viene considerata sostanzialmente penale, appena arriva la sanzione amministrativa, la garanzia prevede il blocco della sanzione penale.

Ad esempio, il ritiro della patente, per grado di afflittività, potrebbe essere considerato dalla Corte sia sanzione amministrativa sia sanzione sostanzialmente afflittiva. Dal momento in cui si ha la revoca della patente, il “processo penale” dovrebbe essere bloccato, in virtù della garanzia del ne bis in idem.

Sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo

Per evitare questo effetto paradossale, una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 2016 (A. e B. contro Norvegia) ha stabilito che in realtà si possono applicare entrambe le sanzioni, non violando il principio “ne bis in idem”, soltanto quando:

  • La risposta sanzionatoria complessiva non deve apparire sproporzionata alla gravità del fatto.
  • Ci sia una sufficiente connessione cronologica tra i due procedimenti, penale e amministrativo — soluzione del problema del ne bis in idem, che vorrebbe dire infliggere una doppia sofferenza per un unico fatto illecito. Non può accadere che la sanzione amministrativa arrivi subito e quella penale dopo diversi anni.

Le pene principali

Art. 17 codice penale

Da illeciti amministrativi a illeciti penali. Le pene previste dall’articolo 17 sono le seguenti:

  • Pena di morte abolita, non più prevista — codice penale del 1930, abolita nell’estate del 1944 dopo la caduta del fascismo (uno dei primi provvedimenti sul piano penalistico), mantenuta per i reati delle leggi speciali: leggi militari (in tempo di guerra) abolita nel 1944. Fino al 2007 era possibile reintrodurla sempre per le leggi militari in tempo di guerra, eccezione cancellata con la legge costituzionale del 2007 – per creare un divieto assoluto.

Perché è stata abolita la pena di morte?

Esistono tre grandi argomenti a sostegno dell'abolizione della pena di morte:

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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