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REATI CONTRO IL PATRIMONIO
“reati contro la proprietà”. Il codice Zanardelli denominava questo tipo di reati come La nuova rubrica, quella di “reati contro il patrimonio”, apporta sicuramente un perfezionamento rispetto alla terminologia precedente, per la ragione della sua capacità di ricomprendere non solo i diritti di proprietà, ma anche il possesso di ogni diritto reale e di obbligazione. Tali reati, rubricati sotto il XIII libro del c.p., sono posti a tutela non solo di interessi patrimoniali, ma anche di interessi della persona, quali sicurezza e libertà: basti pensare alla rapina, all'estorsione, al ricatto. Nei reati patrimoniali sovente ricorrono termini provenienti dal diritto privato (si rilegga la definizione di elemento patrimonio, cosa, possesso, detenzione normativo nella parte speciale), termini quali Riguardo al significato da dare a questi termini, due correnti si sono scontrate:
Corrente privatistica: sostiene che il...
Il significato dei termini che hanno origine nel diritto privato dovrebbe trarsi solo da questo; le altre branche del diritto dovrebbero solo occuparsi di recepirli così come elaborati dai privatisti.
La corrente autonomista sostiene che il diritto penale debba, in modo indipendente, adattare gli istituti del diritto privato per soddisfare le esigenze del nostro ramo del diritto.
Secondo Antolisei, il problema va risolto caso per caso, partendo dalla nozione privatistica di una determinata categoria, ma considerando se si forma un contrasto rispetto ai fini dell'ordinamento penale. Se tale contrasto esiste, spetta al penalista risolverlo.
Il patrimonio riguarda le attività e le passività di una determinata persona. In senso stretto, il patrimonio è il complesso delle attività che interessano solo il patrimonio netto, ovvero quello scremato dalle passività.
Ai fini del nostro discorso, interesserà solo il patrimonio netto, ovvero quello scremato dalle passività.
economico. Per i civilisti, tali attività debbono riferirsi a cose od entità. Ecco qui un primo motivo discontro con i penalisti, per i quali – seppure molti beni economicamente irrilevanti quali il chicco d'uva o il chiodo arrugginito non sono ricompresi nel patrimonio – pure esistono oggetti privi di valore economico ma carichi di valore affettivo: una ciocca di capelli, un portafortuna, ecc. Siccome non si può ammettere che il proprietario sia spossessato impunemente di tali beni, deve ammettersi che anche essi rientrano nella nozione di patrimonio rilevante ai fini del diritto penale. Di converso, fanno parte del patrimonio anche i valori posseduti in contrasto col diritto: diritto penale. Di converso, fanno parte del patrimonio anche i valori posseduti in contrasto col diritto: diritto penale. Se si adottasse una definizione ricalcata troppo sulla concezione economica di patrimonio, dovrebbe ammettersi che non ci sarebbe offesa quando, a.e., il ladro lasciasse al posto della cosa rubata un valore economico.
almeno equivalente.offesa al patrimonio violazione dell'obbligo di non ingerenza.Ai nostri fini, tuttavia, c'è anche in caso diInfine, dobbiamo chiarire se la tutela del diritto penale si rivolge al patrimonio complessivamente inteso ovvero aisingoli rapporti di esso facenti parte. Per Antolisei se è pur vero che la maggioranza dei reati patrimoniali si rivolge atutela dei singoli rapporti (a.e. Furto, appropriazione indebita, rapina, ecc.), vi sono parecchi reatip preposti a tutela delpatrimonio nella sua totalità: truffa, estorsione, violenza fraudolenta, ecc.La distinzione delle cosetutti gli oggetti corporali ed entità naturali suscettibili di appropriazione e che hanno unSono cose per il dirittovalore economico, energie naturali aventi valore economicocioè un valore di scambio. Fra di essi rientrano anche le(elettricità, gas, ecc), come da artt. 624 c.p. ed 814 c.c.mobili ed immobili.I beni si distinguono fra La differenzaè rilevante: per i beni mobili è infatti possibile solo il furto,3per gli immobili l'usurpazione. Può essere accolta la distinzione dettata dal codice civile, anche se con alcuni ritocchi(a.e. la ghiaia di un giardino, che è reputata immobile dal diritto civile).L'altruità della cosa
In molte disposizioni compare l'aggettivo "altrui". Quand'è che ai fini del diritto penale una cosa può dirsi altrui? Deve essere accolta una concezione estensiva di altruità, tale da ricomprendervi anche i diritti di godimento (uso, usufrutto) e di garanzia? Così sembrerebbe, al fine di assicurare maggiore tutela ai fini del diritto penale. Tuttavia il dato normativo consiste esclusivamente nella proprietà altrui: è incontrastabile, e l'altruità per il nostro legislatore il proprietario il che sottrae la cosa legittimamente posseduta da altri non commette furto, applicandosi l'art. 334 c.p.
Ergo, il proprietario non può essere soggetto attivo di reati che esigono l'altruità della cosa. Il danno requisito implicito di tutti i delitti contro il patrimonio consiste in una diminuzione patrimoniale, cioè un'alterazione sfavorevole del patrimonio. Tale alterazione può manifestarsi sia come una diminuzione delle attività, sia come un aumento delle passività. L'alterazione dovrà essere misurata in astratto, tenendo conto di criteri oggettivi, ma anche di valori di affezione, concretizzata quanto basta al fine di ricomprendervi anche i danni economici rilevanti ai fini del diritto penale. Da ciò si deduce che il concetto di danno giuridico non coincide con quello di danno economico: quest'ultimo ricomprende il primo, prendendo in considerazione anche il valore affettivo. Il profitto.qualunque soddisfazione oLa sua presenza è richiesta in molti delitti contro il patrimonio. In cosa consiste? In unapiacere che l'agente si riprometta dalla sua attività criminosa. Non è indispensabile che si tratti di utilitàquinipecuniaria. ingiusto.Quando si parla di profitto, il legislatore aggiunge quasi sempre l'aggettivo di Quando ricorre il carattere dellaingiustizia? Per Antolisei, quando il profitto non è in alcun modo tutelato dall'ordinamento giuridico., cioè in suocontrasto.Il possesso nel diritto penaleÈ importante: basti pensare che in alcune fattispecie è richiesta la sua assenza, in altre la sua presenza. Ad esempio, essoè presupposto negativo del furto e presupposto positivo della appropriazione indebita. La nozione è lungi dall'essere"il potere sulla cosa che sipacifica anche nel campo del diritto privato, dove l'art. 1140 definisce il possesso comemanifesta iun'autorità pubblica. In questo senso, l'attività privatistica comprende anche quelle situazioni in cui il potere di fatto sulla cosa è esercitato in modo indipendente, al di fuori del controllo diretto di un'autorità pubblica. Secondo Antolisei, quindi, l'attività privatistica si configura quando sono presenti due elementi fondamentali: il potere di fatto sulla cosa, che si manifesta attraverso un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, e l'animus correlativo, ovvero l'intenzione di comportarsi come se si fosse il proprietario. Questa definizione ampliata dell'attività privatistica è stata oggetto di dibattito tra i sostenitori della corrente che sostengono che essa coincida con la nozione del codice civile e quelli della corrente autonomista, che dissentono da questa posizione. In conclusione, secondo Antolisei, l'attività privatistica comprende tutte le situazioni in cui viene esercitato un potere di fatto sulla cosa, al di fuori del controllo diretto di un'autorità pubblica, attraverso un'attività che corrisponde all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, e con l'intenzione di comportarsi come se si fosse il proprietario.Chi abbia su di essa un potere giuridico superiore. Ai fini del diritto penale, saranno così possessori il locatario, il comodatario ed il mandatario: nel diritto penale il termine possesso acquista, quindi, un significato analogo a quello che questo termine possiede nel linguaggio corrente.
Il furto Art. 624. Furto. — Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. 4 Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c. nav. 1148].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.
Il furto è uno dei delitti più frequenti, così come il ladro è
il delinquente più comune, essendo il furto la manifestazione del possesso delle cose mobili, è più naturale dell'istinto predatorio. Scopo dell'incriminazione è la tutela giacché i rimedi civili del risarcimento del danno e dell'azione di reintegro sono reputati come insufficienti. Qualsiasi possessore, diritto protetto dalla legge penale è non soltanto il proprietario; è anzi al possessore che spetta il diritto di querela cosa mobile altrui, laddove il reato non è perseguibile d'ufficio. Oggetto materiale dell'azione criminosa è la cosa la quale deve essere suscettibile di valutazione economica o essere un oggetto che riveste per il proprietario un certo valore affettivo, essendo così idonea a rientrare nei valori patrimoniali, stante fissa la definizione giuridica di energie, patrimonio poco sopra esposta. Anche le energie, stando a quanto detto sopra, possono essere oggetto di furto; è lo stesso 624 a specificarlo. Malo sono soltanto quando sono suscettibili di appropriazione: e tali non sono le onderadiotelevisive, sicché chi adopera un apparecchio ricevente senza pagare il relativo canone non commette furto. Altromobile.requisito, è che la cosa altrui deve essere cosa La nozione è contigua ma non coincidente con quella del dirittoprivato, perché anche gli immobili mobilizzati (a.e. La ghiaia, alberi, etc.) potranno essere oggetto di furto. Si richiededella cosa; il proprietario non potràla nota dell'altruità stante la definizione restrittiva di altruità data poco sopra,essere soggetto attivo del delitto di furto. non deve verificarsi tramite violenza o minaccia;Nota negativa è invece quella che il delitto in esame il reato passaimpossessamentoaltrimenti in quello maggiore di rapina. Deve quindi esserci un non violento.Antolisei individua rispetto al perfezionamento del delitto in esame due momenti, come appare dalla stessa
fica l'atto di prendere possesso di qualcosa, mentre normasottrazione si riferisce all'azione di sottrarre o togliere qualcosa in modo illegale o non autorizzato. Entrambi questi termini hanno una connotazione negativa e possono essere considerati incriminanti.