DI DELITTO
3. CONTRIBUTO DI CIASCUN CONCORRENTE →
può essere un contributo materiale: opera sul piano oggettivo e
consiste nell’aiuto prestato in fase di preparazione o di esecuzione del
reato. ES. il soggetto che guida il camioncino.
Può essere un contributo morale: non realizza fisicamente il contributo,
ma consiste nel contributo di carattere psichico, che può essere dato in
termini di:
- istigazione: si rafforza un proposito criminoso che già esisteva
(istigatore)
- determinazione: si fa sorgere un proposito criminoso che non
esisteva (determinatore).
Il contributo, sia esso materiale o morale, può, inoltre, avvenire in vari
momenti:
prima, nel mentre, dopo. Il contributo del determinatore avviene prima che il
reato venga commesso; l’istigatore potrebbe anche essere in corso di
realizzazione del fatto, oltre che prima, e può avvenire anche dopo, a
condizione che quel contributo sia stato preventivamente concordato (es. ci si
mette d’accordo per la rapina, io come contributo dico che nasconderò i soldi)
se questo contributo è accordato prima, costituisce anche una forma di
rafforzamento, di rassicurazione e quindi è un contributo dato a cose fatte, ma
che in qualche modo ha agevolato la realizzazione del reato. Se questo
contributo viene dato dopo senza essere accordato prima, non è più concorso
nel reato, ma diventa l’autonomo reato di favoreggiamento personale reale di
un reato.
Il contributo può essere, poi, agevolatore o necessario:
- agevolatore: i soggetti avrebbero comunque realizzato il reato, anche
senza quell’apporto morale o materiale. Può essere a priori o a
posteriori: a priori, astrattamente potrebbe essere un contributo utile,
ma nel concreto non è servito (es. ha fornito materiali da scasso, ma nel
concreto non sono serviti alla commissione del reato). La capacità di
agevolare può essere dunque valutata a priori o a posteriori (di solito
viene valutata a posteriori).
- necessario: senza quel contributo il reato non sarebbe stato realizzato.
ELEMENTO SOGGETTIVO
Due piani di dolo nel concorso di persone in un reato
DOLO DI CONCORSO e DOLO DI REATO CONCORSUALE
L’elemento soggettivo è il dolo (non è ammissibile il tentativo colposo), ma
non in tutte le sue forme. Essendo che, per avere tentativo, è necessaria la
volizione e rappresentazione di atti idonei diretti in modo non equivoco a
commettere il delitto, la giurisprudenza esclude la rilevanza del dolo
eventuale. Il tentativo è, quindi, solo compatibile con il dolo intenzionale e con
il dolo diretto.
DOLO DI CONCORSO Tutti coloro che concorrono in un reato, per essere
→
punibile per quel reato, non solo devono aver dato un contributo (tipico o
atipico o agevolatore, istigatore, morale,..) ma questo contributo deve essere
stato dato in modo consapevole che era rivolto a commettere e un reato. Ci
vuole la consapevolezza e volontà di realizzare la rapina di ogni concorrente.
Ci vuole il dolo per il reato commesso in concorso. L’elemento soggettivo per
il reato realizzato in concorso è la consapevolezza
DOLO CONCORSUALE è il dolo (cioè consapevolezza e volontà) di
→
concorrere con altre persone alla realizzazione di un reato. Cioè sapere che
quel reato lo sto compiendo con altri. Mentre per la punibilità ognuno deve
voler realizzare il reato concorsuale, il dolo di concorso non è necessario in
tutti, basta che lo abbia una delle persone.
ES. vorrei ammazzare una persona che odio, ma non ho il coraggio; conosco
una persona che è violenta, si arrabbia subito, allora escogito un piano per
istigare quella persona ad uccidere l’uomo che odio. Il dolo concorsuale, cioè
la consapevolezza di realizzare un reato in concorso con più persone, basta
che lo abbia una persona.
ART. 110 .”Quando più persone(1) concorrono nel medesimo reato, ciascuna
di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli
articoli seguenti.”
Nel dire che quando delle persone concorrono in un reato ne rispondono tutte,
si riferisce a tre tipologie di concorso di persone:
1. concorso di persone in una contravvenzione dolosa
2. concorso di persone in una contravvenzione col
3. concorso di persone in un delitto doloso
Perchè non si riferisce al delitto colposo?
Perché l’art. 42 stabilisce come principio generale che per delitto colposo si
può rispondere solo se la legge lo prevede espressamente.
C’è una espressa previsione: art. 113 “cooperazione nel delitto colposo”. C’è
un’autonoma previsione in quanto coerente con i principi del codice penale.
C’è la presenza di due norme: 116 e 117
ART. 116 CONCORSO ANOMALO
ART. 117 CONCORSO NEL REATO PROPRIO
- CONCORSO ANOMALO “Qualora il reato commesso sia diverso da
quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se
l'evento è conseguenza della sua azione od omissione”
- Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita
riguardo a chi volle il reato meno grave”
due o più persone si accordano per commettere un certo reato,
→
quindi questo accordo nasce come concorso nel reato doloso, però poi
uno dei concorrenti durante la realizzazione del fatto, realizza un fatto
diverso, che può essere in sostituzione o in aggiunta a quello
concordato.
L’art. 116, nella sua formulazione del 1930, prevedeva una
responsabilità oggettiva del concorrente inconsapevole: si risponde
dell’evento diverso realizzato solo sulla base del nesso di causalità. Si
risponde, dunque, per un reato doloso che non si voleva. Nel 1965, la
corte costituzionale venne chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di
una disposizione così ingiusta; la Corte ha emesso una sentenza
interpretativa di rigetto non ha dichiarato illegittimo l’art. 116, MA ha
→
dichiarato legittimo l’art. 116, a condizione che la Giurisprudenza lo
interpretasse nel modo stabilito dalla Corte costituzionale, cioè solo
quando il reato diverso, non solo sia una conseguenza dell’azione od
omissione degli altri concorrenti inconsapevoli, ma sia anche uno
sviluppo logicamente prevedibile del reato concordato.
Ci vuole, dunque, la colpa in colui che ha dato un contributo inconsapevole al
reato diverso.
Quindi la giurisprudenza da quel momento ha dovuto anche accertare la
prevedibilità; ma si è posto un problema: la prevedibilità si deve accertare in
astratto o in concreto?
Prevedibilità in astratto: ES. da un furto è prevedibile sfociare in una rapina.
La prevedibilità in concreto si può avere invece anche tra reati che in astratto
non hanno nessun tipo di similitudine, ma viene accertata sulla base delle
circostanze di fatto. ES non c’è nessun tipo di rapporto tra furto e violenza
sessuale, ma se la persona che concorre in un reato di furto, fa da palo per il
compagno che è un maniaco, può prevedere che se incontra una magari la
violenta.
I giudici optano per la prevedibilità in concreto.
Quindi, nel caso dell’esempio, il concorrente inconsapevole del reato diverso,
risponderà sia del furto che di violenza sessuale: a lui si applica in concorso
per un atteggiamento colposo, anzichè doloso.
La corte non ha eliminato l’anomalia, l’ha resa meno pesante: viene attribuito
un fatto doloso ad un soggetto che non ne è consapevole, però per fare
questo il giudice deve accertare un atteggiamento di colpa, nel senso che
deve esserci la prevedibilità tra il reato concordato e il reato poi
concretamente commesso, al posto o in aggiunta a quello concordato. Viene,
comunque, condannato a titolo di dolo. Il c. 2 art. 116 il giudice deve
obbligatoriamente attribuire una attenuante nei confronti del concorrente
anomalo. La mitigazione dell’anomalia sta, quindi, nell’attribuzione di una
attenuante a chi volle il reato meno grave.
IN SINTESI:
l’imputazione diventa oggettivamente di tipo colposo, ma il concorrente
risponde comunque di un reato doloso, che, se più grave di quello voluto,
comporta l'applicazione di una circostanza attenuante.
MA le attenuanti possono concorrere con le aggravanti, e questa non è una
attenuante blindata, quindi potrebbe soccombere o essere ritenuta
equivalente a eventuali aggravanti.
CONCORSO NEL REATO PROPRIO
ART. 117 “Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i
rapporti tra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro
che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato”
E’ l'ipotesi in cui si abbia un mutamento del titolo di reato per taluno dei
concorrenti.
Premessa: avevamo visto che i reati possono essere di tipologie diverse; una
categoria è la distinzione tra reati comuni e propri comune quando può
→
essere realizzato da chiunque, proprio è quello che può essere commesso
solo da un soggetto che abbia una certa qualifica o posizione giuridica o di
fatto. Ci sono reati che sono collocati in un gruppo chiamato delitti contro la
pubblica amministrazione, che si distingue in delitti dei pubblici ufficiali (delitti
propri) e delitti dei privati (delitti comuni).
I reati propri si possono suddividere in due categorie:
Nella prima, il fatto, se non è realizzato da chi ha quella determinata qualifica,
rimane un fatto lecito
Ci sono reati propri che in mancanza di quella determinata qualifica sono fatti
penalmente irrilevanti, leciti (es. incesto: se la realzione sessuale la hanno due
persone non legate da parentela realizzano un fatto lecito). Quindi, in
un’ipotesi di questo tipo non prendiamo in considerazione il 117, poiché, per
es. se do l’appartamento a due che non so essere parenti, io realizzo un fatto
lecito. In questo caso non si è concorrente del reato proprio, poichè per essere
punibili, non occorre solo un contributo, ma anche la consapevolezza.
(risponderanno in base allal norma sull’incesto).
Nell’altra ipotesi, il fatto, che sia realizzato da chiunque o che sia realizzato da
chi ha una certa qualifica, è comunque reato; solo che, se lo realizza chiunque
è un reato comune, se lo realizza chi ha una certa posizione realizza un reato
proprio. ES. l’appropriazione di denaro o di cose mobili da parte di un soggetto
che, per questioni di lavoro per esempio, ha la disponibilità, ma non può
comportarsi come proprietario. Un esempio è l’appropriazione indebita (art.
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