Forme di manifestazione del reato
Il concetto di forma di manifestazione del reato è riferito allo stesso reato che può presentarsi in forme diverse: la più semplice (o prototipica) è costituita dalla consumazione da parte di un singolo autore che in questo caso realizza da solo e compiutamente la fattispecie incriminatrice in assenza di cause di giustificazione e con la colpevolezza necessaria a fondare la responsabilità (es. cagionare la morte di un uomo).
Diversità nelle forme di manifestazione
Il reato può tuttavia manifestarsi in forme diverse che attengono:
- Alla sua gravità, per la presenza di circostanze attenuanti o aggravanti che attribuendo rilevanza a elementi diversi od ulteriori rispetto a quelli costitutivi incidono sul livello (quantitativo) della responsabilità (es. l'omicidio può essere commesso in risposta ad una provocazione: ricorre in tal caso l'attenuante dell'art. 62 n. 2 c.p.; o per motivi futili: ricorre in tal caso l'aggravante dell'art. 61 n. 1 c.p.).
- Al grado della sua realizzazione, quando la condotta del reo non abbia realizzato compiutamente la fattispecie incriminatrice di parte speciale, ma si sia risolta in atti che determinano il pericolo di tale realizzazione e cioè nel tentativo di commettere il reato (es. Tizio spara a Caio per ucciderlo, ma Caio resta solo ferito).
- Al numero delle persone intervenute nella commissione del reato, quando il soggetto non abbia agito da solo, ma in concorso di persone, cioè avvalendosi del contributo di altri soggetti (es. Tizio fornisce a Caio l'arma per uccidere Sempronio: Tizio e Caio concorrono nell'omicidio).
In riferimento a queste forme di manifestazione si distingue il reato semplice dal reato circostanziato; il reato consumato dal reato - delitto - tentato; il reato mono soggettivo dal concorso di persone nel reato.
Il concorso di persone
Fondamento della punibilità
In diritto penale l’espressione concorso di persone nel reato si riferisce all’ipotesi in cui la commissione di un reato si realizza quando più persone pongono in essere insieme un reato che, astrattamente, può essere realizzato anche da una sola persona.
- Il fenomeno di cui sopra viene chiamato anche concorso eventuale di persone, che si ha quando ad esempio più persone sparano contemporaneamente contro la stessa vittima.
- Si contraddistingue dal concorso necessario di persone, che prevede per l’esistenza del reato una norma incriminatrice di parte speciale, la quale richiede una pluralità di soggetti attivi le cui condotte muovono tutte nella stessa direzione (reati associativi), o l’una verso l’altra (reati di bigamia o nella corruzione), ovvero l’una contro l’altra (reato di rissa).
Nel primo caso si parla anche di reati plurisoggettivi unilaterali; nel secondo e nel terzo caso di reati plurisoggettivi bilaterali. Negli ordinamenti a legalità sostanziale la punibilità dei concorrenti non ha bisogno, a rigore, di essere espressamente prevista, ma si ricava dalla stessa nozione materiale di reato (sulla c.d. concezione estensiva dell’autore). Negli ordinamenti a legalità formale (il nostro) la punibilità dei concorrenti deve essere espressamente prevista.
Nel nostro diritto penale tale funzione estensiva è assolta dall’art. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato), il quale statuisce che: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. Parlando genericamente di “reato”, essa incrimina il concorso sia nei delitti che nelle contravvenzioni.
Funzioni della disposizione
La disposizione di cui all’art. 110 può svolgere a seconda dei casi due funzioni:
- Quando ognuno dei soggetti realizza tutto il fatto tipico del reato, la norma svolge solo una funzione di disciplina: in caso di concorso, tutti i concorrenti soggiacciono alla pena prevista per quel determinato reato e indica che la disciplina complessiva deve tenere conto di una serie di disposizioni particolari, ossia quanto stabilito dagli artt. 111 e ss.
- Quando i soggetti concorrenti non hanno tutti realizzato il fatto tipico del reato, la norma svolge una funzione estensiva: consente di punire anche quando la fattispecie intera del reato è stata realizzata da un solo soggetto, mentre i concorrenti compiono solo atti atipici, stabilendo che tutti possono essere puniti con le sanzioni previste per il fatto di reato commesso, prescindendo da quello che in concreto ognuno ha realizzato.
Qui si comprendono sia l’ipotesi dell’esecuzione frazionata tra più soggetti, come pure il compimento di soli fatti tipici (il palo, l’autista della rapina), o di parte del fatto tipico (colui che minaccia durante la rapina e colui che si è impossessato del denaro).
Ipotesi di concorso
Come già visto, il concorso di persone nel reato riguarda la situazione in cui un reato è commesso da più persone ed è uno dei temi più delicati della disciplina penale, poiché investe situazioni dove si potrebbe anche dubitare sulla responsabilità dei soggetti coinvolti.
1° ipotesi
Abbiamo più soggetti, due persone che commettono entrambe in maniera compiuta e completa il medesimo reato. Esempio: la rapina (art. 628 c.p.). Due persone armate entrano in banca, minacciano le persone presenti e ciascuno di loro si impossessa di denaro o oggetti. Ciascuno di loro ha realizzato tutti gli elementi costitutivi del reato (minaccia e impossessamento) o meglio ciascuno di loro realizza il fatto tipico del reato di rapina, quindi è del tutto ovvio che anche se non ci fosse nessuna norma che intervenga in materia, i rei presi singolarmente dovrebbero essere processati per rapina.
In questa situazione l’art. 110 svolge una funzione di disciplina: prevede che i due soggetti hanno compiuto la rapina in concorso tra loro e non aggiunge nulla sul piano della punibilità del fatto, in quanto ognuno di loro ha realizzato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie del reato (la rapina) e quindi sarebbero stati puniti, comunque, per rapina, cioè: Se c’è la situazione di concorso prevista dall’art. 110 si possono applicare gli artt. dal 111 al 119, ma non ci sono dubbi sul fatto che i rei soggetti debbano rispondere del reato che è scaturito dalla loro azione.
2° ipotesi
Due persone entrano in banca, uno di loro è armato e punta l’arma sugli impiegati, l’altro resta silente ed disarmato, salta oltre il bancone e prende le banconote, dopodiché i due si allontanano dal luogo del fatto repentinamente.
In questa situazione nessuno dei due rei presi separatamente ha completato gli elementi essenziali del reato di rapina, perché:
- Uno ha realizzato la condotta di minaccia, ma non si è impossessato delle cose;
- L’altro ha realizzato l’impossessamento, ma non la minaccia.
Uno risponde per furto, l’altro realizza una violenza privata. In un caso come questo la norma svolge, oltre alla normale funzione di disciplina, una funzione estensiva, perché in un reato a esecuzione frazionata l’art. 110 garantisce la funzione estensiva dell’incriminazione, da cui si desumono i comportamenti separati dei due soggetti che presi in questo modo non corrispondono alla fattispecie della rapina (è proprio il fatto di reato congiunto che vede i rei in concorso). Quindi essere dei concorrenti nel reato consente di applicare ad entrambi i rei la norma sulla rapina, il che li porta a farli rispondere penalmente di un fatto di reato che non hanno realizzato separatamente e il cui comportamento non comprende tutti gli elementi della fattispecie del reato.
3° ipotesi
Abbiamo due soggetti, uno dei quali entra in un ufficio postale armato, minaccia i presenti e prende il denaro; fuori c’è il complice che lo aspetta alla guida di una moto per allontanarsi (il c.d. determinatore). Il primo realizza la rapina, mentre il secondo non realizza nessun fatto che corrisponda neppure in parte al reato di rapina. Il primo realizza il fatto tipico, l’altro tiene una condotta che è del tutto atipica, cioè non corrisponde alla fattispecie della norma incriminata: in altri termini, in una situazione del genere, compare qualcuno che è indirettamente collegato all’autore del reato, il quale non compie nemmeno in parte il reato che scaturisce dall’azione complessiva.
L’art. 110 consente di estendere al secondo soggetto (complice) la punibilità per il reato di rapina, perché a pari condizioni la norma svolge anche una funzione di disciplina anche se il comportamento del secondo soggetto è completamente un comportamento atipico.
Conclusioni
In conclusione, l’art. 110 sembra enunciare un principio abbastanza ovvio, cioè se il fatto di reato è compiuto da più soggetti, tutti rispondono del reato commesso e ai concorrenti si applica la pena per il reato commesso, sottointendendo altresì due profili:
- In primis, svolgendo una funzione incriminatrice prevede di estendere la rilevanza penale al di là di quello che è il comportamento posto in essere da un soggetto;
- In secundis, la norma svolge altresì una funzione di disciplina, individuando un fenomeno nel concorso di persone, consentendo l’applicazione delle disposizioni comprese tra gli artt. 111 (Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) e 119 (Valutazione delle circostanze di esclusione della pena) che regolamentano il capo III del Titolo IV.
Quindi la funzione disciplinatrice è sempre presente in tutti i casi in cui si può parlare di concorso di persone; la funzione incriminatrice della norma è svolta solo in determinate situazioni previste dall’art. 110.
Teorie sulla punibilità del concorso
Tre sono le teorie formulate per spiegare, tecnicamente, la punibilità del concorso:
- Teoria della equivalenza causale, secondo la quale, poiché ogni persona che concorre a produrre l’evento unico e indivisibile lo cagiona nella sua totalità, questo andrebbe integralmente imputato ad ognuno dei compartecipi. Essa, connaturale agli ordinamenti a legalità sostanziale, è inconciliabile con quelli a legalità formale ove i reati sono tipizzati nei loro requisiti oggettivi e soggettivi;
- Teoria della accessorietà, secondo la quale la norma sul concorso estenderebbe la tipicità della condotta principale alle condotte accessorie dei compartecipi: in tal modo il semplice partecipe risponde del reato in quanto la sua condotta atipica accede al fatto tipico dell’autore, dal quale attinge la sua rilevanza penale. Suo vizio sta nell’esigere, per la punibilità dei compartecipi, una condotta principale tipica, con le due conseguenti insuperabili limitazioni:
- Di non riuscire a giustificare la punibilità dei concorrenti in tutti i casi c.d. di esecuzione frazionata, ove nessuno da solo realizza l’intero fatto tipico, ma ciascuno ne compie una parte soltanto;
- Di non riuscire a giustificare la punibilità dei concorrenti nel reato proprio, allorché la condotta materiale sia posta in essere dall’extraneus, dato che l’autore della condotta principale non può essere che l’intraneus, cioè la persona che ha la qualifica soggettiva.
- Teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale per la quale dalla combinazione sulla norma sul concorso con la norma incriminatrice di parte speciale nasce una nuova fattispecie plurisoggettiva, autonoma e diversa da quella mono soggettiva e che ad essa si affianca, con una sua nuova tipicità: la fattispecie del concorso di persone nel reato. Questa appare pertanto essere la teoria da seguire.
Differenze tra concorso e associazione per delinquere
Il concorso di persone nel reato va distinto rispetto al diverso istituto dell'associazione per delinquere. Invero, mentre l'associazione per delinquere presuppone, per la sua esistenza, un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati, il concorso di persone determina un vincolo di natura occasionale tra soggetti circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati, al compimento del quale o dei quali il vincolo cessa.
In giurisprudenza, quale elemento differenziatore, si sta facendo strada la tesi che valorizza l'elemento dell'organizzazione: "Cass. 3-10-1995 n° 107 - l'associazione per delinquere è un'organizzazione strutturata, composta da almeno tre persone che postula l'esistenza di un apparato adeguato al programma criminoso da realizzare".
Quando si parla di concorso?
Il primo elemento prevede che ci sia una pluralità di soggetti; un po’ meno ovvio è chiedersi quando davvero c’è una pluralità di soggetti concorrenti. Per parlare di pluralità di soggetti concorrenti, tutti devono essere potenzialmente punibili e considerati responsabili penalmente?
Pensiamo al caso di un soggetto che per spacciare stupefacenti utilizza il figlio di 12-13 anni (gli infra quattordicenni non possono essere considerati responsabili penalmente), un caso come questo potrebbe far venire il dubbio che non si abbia un concorso di persone, solo perché uno solo dei soggetti è penalmente responsabile. Ci sono tesi che sostengono che in questi casi ci possa essere un concorso di persone, ma l’opinione condivisibile e prevalente è che ci siano dei soggetti che partecipino effettivamente alla commissione del reato (si potrebbe ricorrere alla figura dell’autore mediato, ma non è nemmeno necessario scomodare queste inquadramenti di carattere teorico), quindi si può affermare che: Ci sono più soggetti che partecipano oggettivamente al fatto e, al di là della loro sorte finale siamo comunque di fronte a un concorso di persone. Però dire anche che c’è un concorso di reato non è così indifferente, poiché nella disciplina del concorso sono presenti norme che potrebbero venire in gioco in una vicenda come quella descritta (in questo caso si applicherebbe l’art. 116 – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti).
Il secondo elemento (grado della sua realizzazione) è che dall’attività dei concorrenti scaturisca un reato completo, consumato o almeno un delitto tentato. Ci possono essere delle situazioni che rimangono fuori dal concorso pur essendoci più soggetti coinvolti, per esempio una situazione che prevede un soggetto istigatore che esorta a commettere un reato (art. 115 - Accordo per commettere un reato. Istigazione). Se l’istigato non commette il reato e non accetta nemmeno l’invito, in questo caso abbiamo sempre una pluralità di soggetti (uno sollecita l’altro) intenti a commettere un reato che, però, non emerge in modo consumato o tentato, quindi viene a mancare uno degli elementi del concorso di reato, in quanto non si è arrivati a realizzarlo.
Il terzo requisito è un atto di compartecipazione criminosa da parte di ciascuno dei concorrenti, ossia ognuno deve dare un contributo alla commissione del reato consumato o tentato. Qui entriamo nell’analisi del requisito meno scontato, meno sicuro che in alcuni casi non è problematico e in altri fa nascere dei dubbi: per avere concorso di persone nel reato bisogna che ogni concorrente nel reato abbia realizzato un atto di compartecipazione criminosa e prevedibile.
Maggiore problematica è l’individuazione dei limiti in cui l’art. 110 può svolgere la sua funzione estensiva dell’incriminazione nei confronti di comportamenti del tutto particolari. Ad esempio, se il veicolo per compiere una rapina è stato fornito da un terzo soggetto è anch’egli concorrente?
- Ipotizziamo che ci sia un altro soggetto che aspetta i rapinatori in un punto relativamente distante dal luogo della rapina, il quale è pronto a prenderli a bordo del proprio veicolo una volta che questi hanno completato il primo segmento di fuga: uscita dalla banca con la refurtiva e breve corsa a piedi.
- Ipotizziamo altresì che il soggetto a bordo dell’autoveicolo non venga coinvolto perché i rapinatori sono stati fermati prima dalle FF.OO. o sono riusciti a scappare da un’altra parte.
- Ipotizziamo inoltre che ci sia stato un altro soggetto che ha fornito l’arma e un altro che ha dato indicazioni sulla presenza di somme di denaro importanti in un certo giorno della settimana contenute presso l’ufficio postale.
La platea da come si evince può essere molto ampia e il problema è capire fin dove si può estendere la capacità dell’art. 110. Può esserci qualche momento di incertezza perché ci sono dei contributi compartecipativi fondamentali, importanti ed effettivamente utilizzati nell’ambito del reato:
- Il soggetto che aspetta per allontanarsi insieme all’esecutore materiale del reato pone in essere un atto compartecipativo atipico, estremamente significativo per la buona riuscita del reato: ha agevolato la commissione del reato stesso con un contributo indispensabile.
- Oppure al mandante (compartecipante morale) che ha un ruolo fondamentale, perché è colui che progetta la vicenda. Facendo un processo di eliminazione mentale, quindi togliendo il basista, ciò probabilmente non avrebbe mai portato alla consumazione della rapina. Se non è stata perpetrata la rapina il reato non è commesso.
Quando il contributo compartecipativo appare indispensabile, fondamentale o particolarmente forte non si hanno dubbi che la norma (art. 110) consente di coinvolgere questi soggetti. Fino a che punto si estende il contributo compartecipativo?
Art. 114 (Circostanze attenuanti)
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena [c.p. 65, 70].
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