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IL SISTEMA SANZIONATORIO
Il sistema sanzionatorio italiano è abbastanza complicato perché è diventato più articolato e prevede una
serie di strumenti alternativi (sanzioni alternative alla pena) che si sovrappongono e sostituiscono le
sanzioni classiche detentive e pecuniarie. Si può dire che l’impianto sanzionatorio è ancora quello
originario a cui si aggiunge un’altra tipologia di sanzioni, un po’ anomala: accanto alle pene troviamo le
misure di sicurezza come sanzioni criminali. E’ diviso in pene e misure di sicurezza:
- le pene sono applicabili solo a soggetti imputabili, o almeno parzialmente imputabili;
- le misure di sicurezza hanno come presupposto la pericolosità sociale, in certi casi sono l’unica sanzione
criminale applicabile a soggetti che sono completamente non imputabili, incapaci di intendere e di volere.
LA PENA
ARGOMENTO IN SINTESI. 33
Elemento costitutivo della norma incriminatrice che si affianca al precetto, è la sanzione prevista
dall’ordinamento per la violazione del precetto e consiste, in prima analisi, in una limitazione dei diritti del
soggetto colpevole.
La pena è una sanzione di carattere afflittivo. E’ stata interpretata come castigo divino, come ricompensa del
male compiuto, come esigenza della coscienza umana, riaffermazione dello Stato (teorie retributive), ovvero
come mezzo per distogliere i consociati dal compiere atti criminosi, o per evitare che il reo commetta
nuovamente un reato (teorie preventive).
La pena è infatti retribuzione, in quanto il carattere afflittivo comporta il rendere male per male; è
prevenzione in quanto è volta a riadattare il soggetto colpevole alla vita sociale.
La nozione di pena
Concettualmente la pena è la limitazione dei diritti del soggetto quale conseguenza della violazione di un
obbligo, che è comminata per impedire tale violazione e ha carattere eterogeneo rispetto al contenuto
dell’obbligo stesso.
La pena pubblica abbraccia non solo la pena criminale, ma anche la pena amministrativa. La pena criminale
è la sanzione afflittiva prevista dall’ordinamento giuridico per chi viola un comando di natura penale.
Il fondamento della pena
Le opinioni in materia sono riconducibili alle seguenti quattro teorie fondamentali, che rappresentano i
momenti di una dialettica mai superata.
Teoria della retribuzione.
Per questa teoria, compendiabile nell’assunto che il bene va ricompensato con il bene e il male con il
male, la pena è un valore positivo che trova in se stessa la sua ragione e giustificazione.
Essa è il corrispettivo del male commesso e viene applicata a cagione del reato commesso. Si
possono distinguere però, due diversi aspetti:
• la retribuzione morale, secondo la quale la pena è una esigenza etica profonda e insopprimibile della
coscienza umana. Chi bene opera ha diritto di ottenere dall’ordinamento giuridico un riconoscimento
sotto forma di un accrescimento delle sue possibilità giuridiche (diritto premiale). Chi viola gli
imperativi della legge deve sottostare ad una diminuzione di beni giuridici (diritto penale).
• la retribuzione giuridica, secondo la quale la pena trova il proprio fondamento non al di fuori, ma
all’interno dell’ordinamento giuridico. Poiché il delitto è ribellione del singolo alla volontà della
legge, come tale esige una riparazione, che valga a riaffermare la autorità della legge e che è data
dalla pena.
Caratteri coessenziali della pena retributiva sono:
1. la personalità, in quanto il corrispettivo del male non può che essere applicato all’autore del male;
2. la proporzionalità, in quanto il male subito costituisce il corrispettivo del male inflitto se ed in
quanto sia a questo proporzionato;
3. la determinatezza, in quanto la pena, dovendo essere proporzionata ad un male determinato, non
può non essere anch’essa determinata;
4. la inderogabilità, nel senso che la pena, in quanto corrispettivo, deve essere sempre e
necessariamente scontata dal reo;
Teoria della emenda.
Per questa dottrina la pena è protesa verso la redenzione morale del reo.
Per l’analoga teoria della espiazione, la pena ha funzione di purificazione dello spirito, operando come
antidoto contro la immoralità per la forza purificatrice del dolore.
Teoria della prevenzione generale (o della intimidazione).
Secondo questa teoria la pena ha invece un fondamento utilitaristico, costituendo un mezzo per distogliere i
consociati dal compiere atti criminosi.
Teoria della prevenzione sociale. 34
Per questa teoria la pena ha la funzione di eliminare o ridurre il pericolo che il soggetto, cui viene applicata,
ricada in futuro nel reato.
Le varie teorie peccano, tutte, di assolutezza.
La retribuzione e la prevenzione generale ignorano la realtà dei soggetti che cadono o ricadono nel delitto
nonostante la minaccia del castigo e la sua concreta esecuzione.
La prevenzione speciale dimentica, a sua volta, i soggetti che non abbisognano di una vera e propria opera
rieducativa, nei confronti dei quali la pena non può che avere una funzione retributivo-dissuasiva.
La teoria della retribuzione morale trova, poi, il proprio limite nel fatto che l’imperativo morale di punire
l’autore del male non vale rispetto ai reati che non possono ritenersi in contrasto con i postulati dell’etica.
La teoria della prevenzione generale trova il proprio limite nell’effettività della pena, per cui di fronte
all’aumento della criminalità o della cifra oscura si dovrebbe pervenire o al terrorismo penale o alla rinuncia
della pena.
Negli ordinamenti moderni la pena ha subito continue trasformazioni in cui l’idea centrale retributiva e
intimidativa si combina e si contempera con le istanze preventivo-rieducative, per cercare di conciliare le
varie e complesse esigenze della lotta contro il crimine, secondo le mutevoli necessità sociali.
La pena secondo la Costituzione
Anche per la pena, la Costituzione fissa dei precisi caratteri, che delineano un nuovo sistema punitivo e
rendono incostituzionali le pene che da esso si discostano.
• principio di necessità: per la Costituzione la pena è considerata elemento garantista non eliminabile
del nostro sistema giuridico e, perciò, non sostituibile con “misure di difesa sociale”;
• principio di legalità: anche per la pena il principio di legalità si articola nei sottostanti principi della
riserva di legge, della tassatività e della irretroattività;
• principio di proporzionalità: rappresenta il limite logico del potere punitivo nello stato di diritto;
• principio di personalità: con il sancire che “la responsabilità penale è personale”, l’art. 27 Cost. ha
statuito non solo la “personalità dell’illecito penale”, ma anche la “personalità della sanzione
penale”;
• principio dell’umanizzazione: sono banditi tutti i trattamenti disumani e crudeli, ogni afflizione che
non sia inscindibilmente connessa alla restrizione della libertà personale;
• principio del finalismo rieducativo: in quanto per l’art. 27/3, “le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato”.
I tipi di pena nei sistemi differenziati
Nei sistemi sanzionatori differenziati, la strategia contro il crimine si fonda, oltre che sulla pena detentiva, su
pene alternative o sostitutive ad essa. La genesi storica di tali sistemi è il punto di convergenza di due crisi:
della pena detentiva tradizionale e delle misure clemenziali.
La crisi della pena detentiva scaturisce dalla constatazione che tale sanzione:
a) non è sempre necessaria, poiché lo Stato moderno ha ampie possibilità di creare altri strumenti
sanzionatorio-dissuasivi;
b) può essere controindicata ai fini special preventivi ed è, talora, troppo disturbante per il soggetto
(oltre che troppo costosa per la collettività);
Alla crisi della pena detentiva si è accompagnata la crisi delle misure clemenziali che hanno indebolito la
prevenzione generale senza potenziare quella speciale, rivelandosi di scarsissimo valore emendativo quando
non anche degli autentici fattori criminogeni.
A questa duplice crisi si tende a rispondere attraverso il passaggio dal dualismo del diritto punitivo-diritto
clemenziale al dualismo del diritto punitivo-diritto premiale, da attuarsi nella duplice direttrice:
1. del rinvigorimento del sistema sanzionatorio-dissuasivo nel senso di recuperare quella concreta
punitività della sanzione penale che è andata disperdendosi;
2. del potenziamento del sistema premiale-promozionale, nel senso che la concessione e la
conservazione di ogni beneficio, di ogni misura special preventiva, devono fondarsi non su
35
pseudoscientifici o pseudoumanitari clemenzialismi legislativi ma su ben accertati presupposti di
merito: la fattispecie meritoria sanzionata dal premio.
Le misure alternative, che almeno in astratto cumulano il vantaggio di ridurre l’ambito applicativo della pena
detentiva tradizionale e delle misure clemenziali e di rafforzare la funzione general preventiva del sistema,
possono così classificarsi:
1. misure sostitutive della pena detentiva, che comprendono:
• le misure patrimoniali (pene pecuniarie, misure impeditive, cauzioni di buona condotta);
• pene paradetentive (arresto saltuario, semidetenzione, arresto domiciliare);
• pena del lavoro libero di pubblica utilità;
• misure interdittive;
• sanzioni morali (ammonizione, reprensione giudiziale);
2. misure sospensive in prova, che consistono nella rinuncia totale o parziale alla punizione detentiva,
condizionata al buon esito di un periodo di prova, controllata e assistita;
3. misure preparatorie alla liberazione, che presuppongono una condanna a pena detentiva e
intervengono nella fase esecutiva (comprendono l’ammissione al lavoro esterno al carcere, il regime
di semilibertà, licenze pre liberatorie).
I tipi di pena nel nostro diritto
Le pene previste dal nostro ordinamento si distinguono in:
1. pene principali, inflitte dal giudice con sentenza di condanna;
sono, per i delitti: ergastolo, reclusione e multa;
a) la pena di morte, oggi completamente abolita e assorbita nell’ergastolo sia per i reati previsti dal
codice penale e leggi speciali diverse da quelle militari (L. 224/44, D.Lgs. 21/48) sia per i reati
previsti dal codice penale militare di guerra (L. 589/94);
b) L’ergastolo: è una sanzione che dura per tutta la vita del soggetto condannato (non in via
assoluta) ed anche il soggetto condannato alla suddetta pena ha la possibilità di un percorso
riabilitativo che lo fa uscire dalla situazione di sottoposizione alla restrizione della libertà personale:
dopo circa un decennio