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Appunti: diritto penale

Prof. Angelo Carmona

Libro di testo: Fiandaca-Musco, Diritto penale

1° lezione: 1 marzo 2011 ore 15:00 / 17:00

La parte speciale del sistema penale è immensa. Nel codice sono raccolte le ipotesi di reato cristallizzate, essenziali rispetto al pensiero politico-criminale del legislatore che l’ha emanato. La legge è statica. Il legislatore non riesce a seguire l’evoluzione sociale e ancora più statico è il codice. Il codice penale è anche il frutto del combinarsi della parte generale e della parte speciale; se si modifica solo una si altera il corpo stabile. Tutto questo è fisiologico. È patologico che nel 2011 si abbia ancora un codice del 1930.

Incapacità di riscrivere un codice penale. Il più grande normatore che ci sia mai stato, Rocco, ha tradotto brillantemente il suo tempo in regole giuridiche; è il legislatore democratico e liberale che non riesce a farlo e non riesce ad avere un suo codice. Ciò provoca un aumento della legislazione speciale e una perdita di centralità del codice. Crescita parte speciale non codicistica => allontanamento dalle regole generali.

La parte speciale è il vero diritto penale perché si può immaginare un diritto penale composto della sola parte speciale basato sulla giurisprudenza che la applica. La giurisprudenza pone le regole e col tempo la regola si consolida e diventa parte generale. Logicamente viene prima la parte speciale. Il primo codice, quello di Ammurabbi, all’articolo 1 prevedeva una specie di delitto di calunnia.

Questo comporta un problema di orientamento, si percorre una mappa già tracciata. In parte speciale non c’è la mappa, non c’è un percorso logico da seguire. L’orientamento è il bene giuridico, l’unico dato è vedere qual è il bene giuridico tutelato. Bisogna stare attenti alla “frode delle etichette”. Il reato è un illecito a modalità di condotta o aggressione.

Relazione al re: “ogni articolo del codice è preceduto da una sua propria rubrica che ne sintetizza il contenuto. Innovazione questa che reputo assai utile … e possono avere valore esegetico … “ -> rubriche, titoli, capi, sezioni.

Il codice è costruito intorno alla tutela di beni giuridici. C’è una parcellizzazione del bene giuridico. -> modello di progressione discendente, ma questa classificazione secondo Rocco non vincola.

Art 402 cp, vilipendio alla religione dello Stato -> art 403. In alcuni casi la distinzione è fondata sulla modalità di condotta, come nei delitti contro il patrimonio, e non sul bene giuridico. Il carattere di frammentarietà non è un principio, perché il principio può esistere come non esistere mentre il diritto penale è per sua natura frammentario e non c’è l’esigenza di riempire le lacune come nel civile => divieto di analogia.

2° lezione: 2 marzo 2011 ore 16:00 / 17:00

Delitti contro il patrimonio mediante violenza. Archetipi: capo I furto; capo II truffa.

Art 392 cp: “Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose - Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione. (2) Agli effetti della legge penale, si ha “violenza sulle cose”, allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. (3) Si ha altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico”. Al comma secondo c’è la definizione di violenza sulle cose.

Art 624 cp: “Furto - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625. Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico”.

La violenza dov’è? Nel 392 si parla di violenza “sulle cose”, nel 624 di violenza “alle cose”. Il furto non è commesso con violenza e lo si capisce dal numero 2 dell’articolo 625.

Art 625 cp: “Circostanze aggravanti - La pena per il fatto previsto dall’art. 624 e’ della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 103,00 a 1032,00: 1) [se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione]; 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto e’ commesso con destrezza, [ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona]; 5) se il fatto e’ commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio; 6) se il fatto e’ commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi, ove si somministrano cibi o bevande; 7) se il fatto e’ commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 8) se il fatto e’ commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni”.

Artt 633, 636 cp. Questa classificazione non regge. Stessa cosa per i delitti contro il patrimonio mediante truffa.

Art 640 cp: “Truffa - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1549 €: 1) se il fatto e’ commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e’ commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.

Art 643 cp: “Circonvenzione di persone incapaci - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2065 euro”.

L’equivoco nasce già dal nome. La circonvenzione da l’idea di frode ma dall’articolo si ha una fattispecie di abuso non di frode. Anche nel 644, usura, non c’è la frode. Nell’appropriazione indebita il soggetto ha già il possesso. Ricettazione (648): ipotesi di chiusura del sistema. Sembra più un delitto contro l’amministrazione della giustizia. La classificazione secondo i canoni stabiliti da Rocco nel titolo XIII non funziona. Esiste un’altra classificazione usata anche se non è scritta nel codice.

I delitti contro il patrimonio hanno una tradizione millenaria. Biondi: diritto romano e marxismo: “sopprimiamo pure la proprietà individuale e il rapporto di obbligazione … non può esistere un vacum giuridico …” Maikosky: “comunismo vuol dire che ciò che è mio è tuo e ciò che tuo è mio, tranne lo spazzolino da denti”. Concetto di patrimonio orientato secondo il suum del nostro tempo e il ledere del nostro tempo. La Costituzione è la bussola.

Il concetto di patrimonio può comprendere anche i rapporti affettivi? Secondo Sgubbi, comprende solo i rapporti economici, secondo Carmona no perché altrimenti si toglierebbe lo scudo penale ai più deboli.

3° lezione: 9 marzo 2011 ore 16:00 / 17:00

Il titolo XIII è la cristallizzazione di una tradizione millenaria. Hume: in materia economica ci sono tre leggi fondamentali, la stabilità del possesso, il trasferimento per consenso, l’adempimento delle promesse. Gli articoli del titolo XIII mettono in pericolo una di queste tre leggi fondamentali. Il furto per esempio, viola la stabilità del possesso, come pure gli artt 627, 628.

Art 629 cp: “Estorsione – Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro […].”

641 -> adempimento delle promesse. Il concetto di patrimonio varia a seconda delle esigenze. Prima definizione del concetto di patrimonio: Binding, 1802 “il patrimonio consiste nel complesso dei diritti soggettivi patrimoniali che fanno capo a una persona”. Jhering: ciascun ramo del diritto è quello che è per lo scopo”. Ossia il diritto non si crea seguendo categorie dogmatiche ma perché ci siamo fissati uno scopo.

Oltre ai diritti soggettivi, i rapporti di fatto meritano una tutela di tipo penalistico? Si. Se ci fermassimo al complesso dei diritti soggettivi patrimoniali avrebbe rilevanza qualunque bene anche di scarsa rilevanza. In dottrina si è detto che tutto ciò non si applicherebbe alle aggravanti dell’articolo 61 m 7 e 62 n 4.

Seconda definizione del concetto di patrimonio: concezione cd economica, “il patrimonio è costituito dal complesso dei beni economicamente valutabile appartenenti ad un soggetto in forza di un diritto o per un discorso di fatto”. Questa definizione comporta una dilazione eccessiva perché non c’è nessuna limitazione. L’aggressione è valutabile solo se provoca una diminuzione economica => non si dovrebbero più punire le turbative del godimento.

Art 637 cp: “Ingresso abusivo nel fondo altrui – Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro”.

Il patrimonio è una realtà dinamica in qualunque modo la si pensi e non esiste una realtà statica. Ma se il patrimonio è oggetto di reato si crea un danno e quindi un profitto.

Terza definizione del concetto di patrimonio: 1927 Fallist “il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili che fanno capo a una persona”. La svolta è la visione diversa: dal complesso dei diritti soggettivi ai beni nella dimensione “cosale”. La libertà economica è al centro del patrimonio ed è misura di possibilità => patrimonio come relazione fra soggetti e cose.

4° lezione: 15 marzo 2011 ore 15:00 / 17:00

Terza definizione di patrimonio, concezione economica-giuridica: “complesso di rapporti valutabili economicamente facenti capo al soggetto”. Si cominciano a considerare le modalità di condotta. La tutela del patrimonio si configura intorno a una misura di suum, di libertà. Si sposta il punto di osservazione dagli oggetti ai soggetti. Elemento positivo di questa definizione è il rapporto di fatto che però non permette di abbracciare i rapporti illeciti perché il rapporto è giuridico.

Pugliatti: “La proprietà, le proprietà”. Quarta concezione, c.d. giuridica-funzionale: “complesso dei rapporti giuridici facenti capo ad una persona e aventi per oggetto cose; cose dotate di funzione strumentale, capaci cioè di soddisfare bisogni umani materiali o spirituali”.

Bisogna comunque porre un limite, non si può correre il rischio che questa concezione diventi gigantesca e soprattutto affidata alla valutazione del soggetto, specialmente se la cosa riguarda rapporti spirituali. Se non si definisce il concetto di patrimonio c’è il rischio che nel tipo possa rientrare qualunque cosa.

La funzionalità strumentale deve essere significativa ai fini penalistici, vi deve essere una reale funzionalità perché il valore viene determinato dalla strumentalità del rapporto.

Tema delle soglie: sopra un limite, sotto un limite. Il tema delle soglie è questione vecchia -> diritto penale rispetto al “male sostenibile”. Il male, per il diritto penale, non è assoluto ma relativo. La relatività del male si riduce man mano che aumenta la tutela.

Il problema delle soglie ritorna attuale nel 2001 in ambito societario in seguito alla depenalizzazione del falso in bilancio operata dal governo di centro-destra. Le critiche mosse alla riforma non sono condivisibili dal punto di vista di teoria generale penale, il legislatore è libero di stabilire una soglia. La commissione bilaterale del 1930 chiedeva al ministro di escludere la punibilità quando l’oggetto materiale del danno era lieve e vi sia stato il risarcimento del danno. Rocco disse no e stabilì che la lievità del danno poteva essere solo un’attenuante.

La dottrina tedesca di fine anni ’70 lavorò al c.d. progetto “alternativo tedesco al codice penale”. Venne introdotto un codice penale che alla dottrina non piacque e scrisse un codice penale alternativo mai entrato in vigore. Il problema riguardava le soglie e l’esempio della non punibilità del fatto corrispondente al tipo era il furto da parte di un operario di una matassa di fil di ferro dalla fabbrica per riparare un pollaio. Ci si chiese se era meglio perseguire il ladro o stabilire una soglia minima di punibilità. Fu indicata una soglia parti a 512 marchi, limite che valeva solo per alcuni tipi di furto: quelli senza violenza e in un sistema chiuso (tipologia di azienda). Nei sistemi chiusi si può avere un sistema disciplinare alternativo.

Il male relativo ha in realtà una sua serietà e ascendenza nelle tipologie “bagattellari autonome” ossia in ipotesi di reato già in astratto minime. Diversamente dalle ipotesi bagattellari non autonome che, come il furto, in astratto sono cose serie ma in concreto possono portare una offesa minima. Cosa è strumentalmente significativo? Bisogna fondarsi sulla costituzione.

Art 42.2 Cost: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

Art 2 Cost: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Art 3 Cost: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (2) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

L’uguaglianza delle condizioni personali e sociali deve essere tenuta presente anche nei rapporti spirituali. In base a quanto detto dalla Costituzione, si può escludere dal con...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Carmona Angelo.
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