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Secondo il prof il primo obbiettivo delle fattispecie del titolo XIII è produrre un danno. E che il
danno sia un elemento implicito lo si capisce dagli articolo 61 n 7 e 62 n 4 (danno di rilevante
gravità e di particolare tenuità).
Il secondo scopo è il profitto che può essere conseguito o semplicemente sperato come dolo
specifico.
Prima chiave di classificazione di questi diritti: fattispecie di impoverimento e fattispecie
di trasferimento. Nelle prime al profitto non si accompagna il danno, l’archetipo è il
danneggiamento ma ne fanno parte anche le figure agli articolo 633, 632, 638, 639.
Nelle seconde il trasferimento avviene con specifiche modalità che ci permette di sub
classificare. Nel furto il soggetto si impossessa, nella truffa è la vittima che consegna il bene
quindi abbiamo fattispecie di aggressione unilaterale e fattispecie a cooperazione
della vittima.
Art 646 cp: “Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro
o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della
persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. (2) Se il fatto e'
commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede
d'ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze
indicate nel n. 11 dell'articolo 61”.
L’appropriazione indebita è un delitto ad aggressione unilaterale.
In quelli con cooperazione della vittima le modalità sono l’inganno, la minaccia, la violenza e
l’abuso. 5
Art 643 cp: “Circonvenzione di persone incapaci - Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un
profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore,
ovvero abusando dello stato d’infermita’ o deficienza psichica di una persona, anche se non
interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per
lei o per altri dannoso, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro
a 2065 euro”.
Questa classificazione non è positivizzata ma sarà alla base di un futuro codice penale.
Restano fuori il 648, 648bis, 648ter che non sono riconducibili ma questo non dimostra che la
classificazione sia sbagliata ma che è sbagliata la sede. Il riciclaggio è affiancato alla
ricettazione per somiglianza.
Fattispecie di chiusura per impedire che il delitto abbia ulteriori conseguenze. In realtà riguarda
qualunque delitto non solo quelli contro il patrimonio per cui si è detto che è un delitto contro
l’amministrazione e non contro il patrimonio. lezione: 16 marzo 2011 ore 16:00 / 17:00
5 °
Archetipo delitto a partecipazione della vittima è la truffa.
Art 640 cp: “Truffa - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 51 a euro 1.032. […]”
Artifici e raggiri, cioè inganno che determina l’errore. L’errore deve derivare dall’inganno (primo
rapporto causale).
Dissimulazione è ciò che non è artificio o raggiro.
Mentre nella truffa l’errore è il risultato dell’inganno, nell’insolvenza fraudolenta l’errore non
deriva dall’inganno.
L’evento è procurare un profitto e il danno che devono verificarsi per integrare la fattispecie
secondo rapporto causale).
Dall’errore al danno c’è “un buco”. Nella fattispecie vi è un elemento implicito: l’atto di
disposizione patrimoniale. È un elemento in più non scritto -> triplice causalità, terzo
rapporto causale. Così si fissa la cooperazione della vittima.
Concetto di cooperazione: (esempio antiquario) il problema è quello di fissare la
consapevolezza. Per avere la cooperazione è necessario che il trasferimento del bene (traditio)
deve essere consapevole. Non è un cooperazione in senso meccanico. La volontà non deve
essere aggirata ma piegata.
Art 612 cp: “Minaccia – Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della
persona offesa, con la multa fino a 51 euro. (2) Se la minaccia è grave, o è fatta in una dei
modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio”.
Già l’inganno che la minaccia interferiscono con i processi decisionali. La minaccia può anche
avere note ingannatrici e l’inganno può avere note di timore.
Art 629 cp: “Estorsione – Chiunque, mediante violenza, o minaccia, costringendo taluno a fare
o ad omettere qualche cosa, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 516 euro a 2065 euro. […]”.
Capire il fatto.
Esempio: il danno ingiusto non è che i briganti possano attaccare ma che la guida se ne vada.
-> minaccia. lezione: 22 marzo 2011 ore 15:00 / 17:00
6 °
Delitti contro il patrimonio.
Il danno è elemento esplicito in alcune fattispecie (640, truffa) ma sarebbe comunque un
elemento implicito in tutti i delitti contro il patrimonio perché producono una deminutio
patrimoni. Ogni elemento di fattispecie deve essere realizzato.
I limiti del concetto di danno si ricavano dalla concezione di patrimonio adottata che è un’entità
ontologicamente dinamica.
Il danno è un evento naturalistico che assume la sua dimensione a seconda della dimensione
del patrimonio in quanto costituisce sempre una deminutio del patrimonio.
6
La giurisprudenza arriva alla de materializzazione del concetto di patrimonio per il quale c’è
truffa anche quando tecnicamente non c’è danno, considerandolo come una lesione della
libertà contrattuale. Ma questa concezione ha profili di debolezza. Ogni elemento deve essere
provato (“il soggetto con quei soldi avrebbe potuto fare altro”, bisogna dimostrarlo). Il concetto
di danno non può essere smaterializzato se poi viene inserito in fattispecie come elemento
naturalistico, perché non avrebbe più quella funzione selettiva che dovrebbe avere. => non si
distingue più il danno come evento dell’offesa.
La truffa ha subito una grande dilatazione, sfumando il contenuto dell’evento e prevedendo che
si possa realizzare anche con omissioni di nozioni dovute.
Letteralmente si parla di “artifici e raggiri” e non è sempre facile operare la conversione =>
discrasia tra dottrina e giurisprudenza, a volte la giurisprudenza viola il principio di legalità o
tende ad ottenere risultati che siano di giustizia sganciandosi dalla dogmatica, mentre la
dottrina è autoreferenziale.
Il profitto.
Può essere previsto in fattispecie come evento (truffa) o come oggetto di dolo specifico (furto).
Il profitto è qualificato quando la fattispecie lo definisce “ingiusto”. Più è connotato minore è lo
spettro di incriminazione.
Contenuto del profitto, qualunque soddisfazione anche morale che il soggetto si ripromette o
ottenga.
Pochissime sentenze che limitano lo spazio di rilevanza del profitto; quelle legate all’animus
jocandi (caso dei profilattici).
Concezione strumentale del patrimonio ma prima ancora c’è la tradizione romana che parlava
di “lucro”.
In alcune fattispecie il profitto è sicuramente ed esclusivamente economico.
Art 636 comma 2 codice penale:
artt 642, 645 (sul quale il prof ha qualche dubbio perché si amplia l’altra attività che potrebbe
avere contenuto economico).
Ingiustizia.
Ogni profitto è ingiusto o lo è solo dove il legislatore esplicitamente lo qualifica ingiusto?
Seconzo Manzini (sempre considerato come l’anima nera di Rocco. Tutte le cattiverie del codice
Rocco vengono attribuite a lui) è sempre ingiusto anche se così non si direbbe dalla lettera
degli articoli. Si ha un solo livello di ingiustizia.
La dottrina dice che non si può mirare a un profitto giusto con mezzi penalmente rilevanti,
perché diversamente non si avrebbe reato ma al massimo un illecito civile.
L’ingiustizia del profitto deve essere considerato di per se ingiusto a prescindere dalle modalità
con cui viene perseguito e crea una illiceità speciale che diviene oggetto del dolo.
Se è scritto deve essere oggetto di dolo.
Tutte le ipotesi di apparente dolo specifico devono avere una funzione selettiva. Nel furto, dolo
specifico o generico, il campo d’azione non cambia.
Il dolo specifico è un fine extrafattuale che deve essere provato.
lezione: 23 marzo 2011 ore 16:00 / 17:00
7 °
Caso concreto:
Tizio amministratore delegato della società X ottiene da Caio, presidente del CDA della società
Y, un falso riconoscimento di debito di euro 2 milioni che quest’ultimo rilascia senza informare
la sua società. Tizio pone tale riconoscimento alla base di una richiesta di ingiunzione al
tribunale di Roma. Ottenuto il decreto procede a pignoramento dei terreni per il valore
corrispondente.
Quale reato contesta il PM?
Art 646 cp: “Appropriazione indebita - Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto
profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso,
e’ punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
lire due milioni” 7
Art 627 cp: “Sottrazione di cose comuni - Il comproprietario, socio o coerede che, per
procurare a se’ o ad altri un profitto, s’impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la
detiene, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la
multa da lire quarantamila a quattrocentomila (1). Non e’ punibile chi commette il fatto su cose
fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante”.
Art 640 cp: “Truffa - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se’ o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da 51 € a 1032 €. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni e della multa
da 309 € a 1549 €: 1) se il fatto e’ commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o
col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e’ commesso
ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo
convincimento di dovere eseguire