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Capitolo III - La validità della norma penale nel tempo
Quali sono i principi dettati dalle fonti normative sulla validità della norma penale nel tempo? Vediamo rispettivamente:
Art. 25 - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 11 - Efficacia della legge nel tempo. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo[...].
Art. 2 - Successione di leggi penali. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una
legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo (5), salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti [...] irretroattività della legge
L'art. 25 dà rilevanza costituzionale alla in materia penale. Rilevanza che negli altri rami del diritto non esiste. Vi è, infatti, solo quanto stabillito dall'art. 11. Disposizione che non ha rilevanza costituzionale; essendo dettata dalla legge ordinaria, essa costituisce esclusivamente un criterio ermeneutico. Al di fuori del diritto penale, quindi, il legislatore potrà sempre intervenire con una disciplina che, chiaramente ed espressamente, abbia efficacia retroattiva.
L'art. 2 pone,
Invece, problemi rilevanti. Il comma I si limita a ribadire quanto espresso anche nell'art. 25 II comma. Nel retroattività della legge favorevole al reo: II comma, invece, si sancisce la nessuno può essere punito se vi è stata abolitio criminis, cessano l'esecuzione ed i suoi effetti penali. E se vi è stata condanna, tali disposizioni devono essere integrate con quelle dell'art. 25. Non sono con esse in contrasto: la norma costituzionale della legge incriminatrice – da una parte – sancisce l'irretroattività "nessuno può essere punito"; la norma codicistica afferma che se una legge posteriore è favorevole al reo, sarà applicata questa. Soffermiamoci ora sul III comma dell'art. 2. E poniamolo accanto al II comma dell'art. 25 della Costituzione, per rilevare un apparente insanabile contrasto – almeno prendendo in considerazione il tenore letterale dei due articoli.
— Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Art. 2 comma III. — Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore PRIMA del fatto commesso; il reo potrà essere condannato anche in forza di una legge SUCCESSIVA alla commissione del fatto, se questa prevede disposizioni a lui più favorevoli rispetto a quella del tempo in cui fu commesso il fatto. Contrasto insanabile sul piano letterale. È, scrive Gallo, un contrasto insanabile sul piano letterale. Ma, ad un'analisi della ratio, si può giungere a conclusioni di certezza: la ratio che sottintende all'art.
25 è infatti una il costituente si sarebbe limitato a garantire l'impossibilità di creare, mediante un disposto di legge ordinaria o successiva, una situazione penale più sfavorevole. In altri termini, le due discipline dettate dagli artt. 2 e 25 sarebbero, comunque, compatibili. moralità. Le motivazioni sono molteplici. Anzitutto, perché sottesa all'esigenza di certezza del diritto ve n'è una di Ed è moralmente inaccettabile punire qualcuno per un fatto che non costituisce più un illecito penale. E, seppure il tenore del legislatore. letterale dei due articoli sembra contrastare, bisogna anche tenere presente l'intenzione Quanto emerso dai lavori preparatori corrisponde, infatti, a quanto appena scritto. storico. C'è anche un altro argomento che avvalora la tesi della compatibilità: l'argomento Nel momento in cui la carta parte del corpus delle regole della fu redatta, i costituenti eranoconsapevoli dell'esistenza dell'art. 2. Questo era la costituzione sostanziale vigente prima del 1948: una costituzione flessibile (lo Statuto Albertino), compenetrata da disposizioni ulteriori quali questa. Trapani, in materia di ratio di certezza ha idee simili a quelle di Gallo; ma le motiva diversamente. Tale ratio sarebbe infatti rinvenibile non solo nell'art. 25 della Costituzione, ma anche nell'art. 13 e nei diritti civili o politici, sottoscritto dall'Italia e che, in quanto patto internazionale, ha rango sovraordinato alla legge. Dispone, in particolare, il suo art. 15: Articolo 15 1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente allaCommissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.
Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti o omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.
Posta questa tesi, dobbiamo ora soffermarci sempre sul III comma dell'art. 2. Questo dispone che al reo si applicano le disposizioni favorevoli, sentenza di condanna salvo che sia pronunciata sentenza irrevocabile.
Ma cosa si intende per "sentenza irrevocabile"? È, per Gallo, tanto la che quella di proscioglimento. Per quest'ultima, si pensi, ad una data formula di proscioglimento che si sostituisca ad altra di maggior favore per il soggetto cui va riferita.
Tuttavia, se abbiamo scritto che è moralmente ingiusto continuare a punire un soggetto in forza di un fattispecie
che nonlimite della irrevocabilità della sentenza?costituiscono più reato, perché dovremmo accettare il È veramente ilgiudicato un limite imprescindibile? È opportuno derogarvi?Gallo arriva alle seguenti conclusioni: l'irretroattività in caso di sentenza irrevocabile non è un principio difendibile,anche in virtù dei principi costituzionali. Andrebbe, tuttavia, evitato l'appesantimento e l'ingorgo processuale chepotrebbero sopravvenire ove, ad una regola più favorevole, il processo già concluso andasse rifatto.In particolare sulla nozione di legge più favorevoledisposizione più favorevole?Ma cosa significa Tra due disposizioni diverse, quale si può dire sia la più favorevole perquella che assicura al soggetto destinatario un trattamento meno severo,il reo? Essa è tanto sotto il profilo deldiritto sostanziale che di quello processuale. In rapporto a cosa va effettuatoIl giudizio di favorevolezza? Sicuramente, dice Trapani, non può consistere in un mero confronto fra i limiti edittali: una disposizione potrebbe avere limiti edittali più bassi di un'altra, ma prevedere - ad esempio - la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Nei paesi di Common Law in casi simili è lo stesso imputato a poter scegliere la pena da applicarsi; Trapani auspica che un giorno accada anche da noi (anche se i magistrati finirebbero con lo strapparsi le vesti. Non significa che tutte le nuove in rapporto a ciascuna di esse presedisposizioni vadano considerate globalmente. Il giudizio dovrà essere fatto singolarmente. Ad esempio, in presenza di una nuova legge complessivamente più severa, si continuerà ad applicare quella vecchia. Ma se questa contiene tra le sue disposizioni una attenuante prima non prevista, l'applicabilità di quest'ultima circostanza non può essere negata.
problemi di arbitrio del giudice,Tuttavia, anche se effettuato in concreto, il giudizio pone sempre soprattutto quando
pene o misure incommensurabili, si deve scegliere fra quale può essere, ad esempio, l'interdizione dai pubblici uffici.
tempus commissi delicti
Determinazione del definire un criterio
Parlando di successione di leggi penali nel tempo, è altrettanto necessario alla stregua del quale
puntualizzare il momento della commissione del reato.
Il problema non è di poco conto. Prendiamo come esempio una fattispecie complessa quale la seguente: Tizio spara a Caio. Caio muore in seguito al colpo ricevuto, dopo aver agonizzato per sei mesi. Durante il periodo d'agonia, il
Qual'è il momento in cui il reato
legislatore interviene con una disciplina che inasprisce il trattamento per gli omicidi.
di omicidio potrà dirsi commesso? Il problema è rilevantissimo. Vediamo come è risolto:
Teoria dell'evento: il reato può dirsi
Compiuto nel momento in cui tutti gli elementi della fattispecie si sono verificati. Ne consegue che, secondo l'art. 25, sarà applicata la legge (più aspra) che, secondo questa teoria, è entrata in vigore dopo la commissione del fatto (leggi come completamento della fattispecie).
Criterio della condotta: al contrario, quello in cui il fatto criminoso si è verificato. Tizio non potrà che essere punito con la legge più lieve: quella entrata in vigore dopo violerebbe, in base a questo criterio, il principio di irretroattività.
Si può escogitare un criterio univoco? Gallo sostiene di no. Sarà, invece, necessario distinguere tra i vari tipi di reati.
REATI DI AZIONE (ISTANTANEI)
Possiamo distinguerli fra:
Reati a forma vincolata: sono quei reati la cui fattispecie è delineata con precisione dal legislatore per quello che riguarda la condotta: quest'ultima si verifica quando corrisponde allo schema legislativo.
A.e., un reato di furto. Questo tipo è il Reato a forma libera: qui il legislatore si limita a puntualizzare la causazione di un certo risultato, o