Estratto del documento

Non tutti gli atti unilaterali creano norme internazionali di contenuto non predeterminato. Alcuni atti hanno

effetti giuridici prestabiliti dal diritto consuetudinario. Ad esempio:

• →

Protesta dichiarazione unilaterale di opposizione a un atto o azione di un altro Stato, impedendo

l'acquiescenza.

• →

Riconoscimento atto unilaterale che legittima una situazione o condotta, impedendo allo Stato di

contestarla successivamente (estoppel).

• →

Rinuncia abbandono volontario di un diritto, che deve essere chiara e volontaria.

• →

Notifica informazione ad un altro Stato di un'azione intrapresa, che preclude comportamenti

come se l'azione non fosse conosciuta.

• →

Promessa unico atto unilaterale che crea obblighi internazionali, impegnando lo Stato a un certo

comportamento.

La CIG ha confermato l'importanza degli atti unilaterali in vari casi, sottolineando che le promesse devono

essere fatte con l'intenzione chiara di creare obblighi giuridici e devono essere pubbliche.

Esistono anche atti unilaterali previsti da accordi, come la denuncia o il recesso da un trattato, che fanno

perdere allo Stato la qualità di parte del trattato o di membro di un'organizzazione internazionale. Questi atti

sono regolati da clausole specifiche contenute nei trattati stessi.

3. L’equità e le sentenze dispositive

Alcuni trattati conferiscono ai tribunali internazionali il potere di emettere sentenze basate non solo sul

diritto esistente, ma anche su principi di equità (ex aequo et bono). Questo potere è previsto dall'art. 38, par.

2, dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), ma non è mai stato esplicitamente autorizzato

dagli Stati. Diritto internazionale

Quando un tribunale internazionale utilizza principi di equità per risolvere una controversia, esso crea diritto

per le parti coinvolte, emettendo sentenze dispositive. Un esempio è il Tribunale arbitrale degli Accordi di

Dayton/Parigi del 1995, che, nel caso Dispute over Inter-Entity Boundary in the Briko Area, ha potuto

ricorrere a principi giuridici e di equità. Nella sua prima sentenza del 1997, il Tribunale si è basato su "esigenze

di imparzialità, giustizia e razionalità". La seconda sentenza del 1998 ha mantenuto un controllo

internazionale provvisorio, giustificandolo come conforme a principi di equità. La terza sentenza definitiva

del 1999 ha istituito il distretto permanente di Broko, dotato di autogoverno e gestito congiuntamente dalle

due entità sotto la sovranità della Bosnia-Erzegovina.

Nonostante questi esempi, l'equità non può essere considerata una fonte autonoma di norme internazionali,

a meno che non sia prevista da un accordo generale come l'art. 38, par. 2, dello Statuto della CIG o da accordi

specifici tra le parti di una controversia che stabiliscano le regole per il funzionamento di un tribunale

arbitrale.

4. Le sentenze che non si fondano su principio di equità

Le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) hanno efficacia vincolante solo per le parti coinvolte

nel caso specifico, secondo l'art. 59 del suo Statuto. L'art. 38, par. 1, lett. d, stabilisce che la Corte utilizzi le

decisioni giudiziarie come strumento sussidiario per determinare norme giuridiche, confermando una pratica

consuetudinaria. Questo significa che le sentenze dei tribunali internazionali non creano nuove norme di

diritto, a meno che non si basino su principi di equità.

Nonostante ciò, le sentenze dei tribunali internazionali, in particolare della CIG, sono fondamentali per la

valutazione delle norme consuetudinarie, la definizione del loro ambito e lo sviluppo di nuovi concetti. Ad

esempio, la sentenza "The Alabama" del 1872 ha stabilito principi sulla neutralità, e il caso "Isola di Palmas"

del 1928 ha chiarito la nozione di sovranità territoriale.

La CIG ha emesso sentenze significative come "Barcelona Traction", che ha elaborato la nozione di obblighi

erga omnes, e il caso "Nicaragua" del 1986, che ha precisato le regole sull'imputazione di comportamenti

statali e sull'uso della forza.

In alcuni casi, la CIG ha di fatto creato norme internazionali, applicando la dottrina dei poteri impliciti,

stabilendo un nuovo regime sulle riserve ai trattati, e affermando che ciò che conta nel diritto alla protezione

diplomatica è il legame effettivo tra l'individuo e lo Stato.

In pratica, le sentenze della CIG e di altri tribunali internazionali influenzano profondamente il diritto

internazionale, nonostante la loro natura non vincolante oltre le parti coinvolte.

5. La soft law

Negli ultimi anni, si è sviluppato un nuovo fenomeno nel diritto internazionale noto come "soft law", in

contrapposizione all'"hard law". La soft law comprende parametri, impegni, dichiarazioni congiunte e

politiche che non impongono obblighi vincolanti per gli Stati. Esempi includono l'Atto finale di Helsinki del

1975 della CSCE (ora OSCE) e risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU.

Gli strumenti di soft law condividono tre caratteristiche principali:

1. Riflettono tendenze emergenti nella comunità internazionale e sono spesso promossi da

organizzazioni internazionali.

2. Riguardano nuovi interessi della comunità internazionale, come i diritti umani, le relazioni

economiche internazionali e la protezione dell'ambiente.

3. Trattano questioni su cui è difficile per gli Stati raggiungere un consenso sufficiente per stipulare

accordi vincolanti.

Sebbene non creino obblighi legali vincolanti, la soft law può facilitare la formazione di norme

consuetudinarie o contribuire alla stipulazione di trattati internazionali, trasformandosi così in diritto

vincolante. Per distinguere tra soft law e hard law, è essenziale considerare l'intenzione dei redattori e

verificare se lo strumento sia stato concepito come vincolante o solo esortativo. Diritto internazionale

In alcuni casi, la soft law può indicare l'esistenza di una norma consuetudinaria o contribuire alla sua

cristallizzazione, a condizione che vi siano i requisiti di diuturnitas (pratica costante e uniforme) e opinio iuris

ac necessitatis (convinzione che la pratica sia legalmente obbligatoria). Diritto internazionale

13. Diritto internazionale e ordinamenti giuridici interni

1. Le principali impostazioni dottrinali

Nel campo dei rapporti tra diritto internazionale e ordinamenti giuridici interni, esistono tre principali teorie:

1. Monismo nazionalista propugna la supremazia del diritto interno su quello internazionale,

considerandolo come un "diritto statale esterno" non vincolante se contrario agli interessi dello

Stato. Questa teoria riflette un estremo nazionalismo e autoritarismo ed è stata avanzata nel XVIII

secolo da Johann Jakob Moser.

2. Dualismo distingue nettamente tra ordinamento giuridico internazionale e sistemi giuridici

interni, ognuno con i propri soggetti, fonti normative e contenuti. Il diritto internazionale è vincolante

a livello interno solo se accettato dalle autorità nazionali. Questa teoria, ispirata al moderato

nazionalismo, fu formalizzata nel 1899 da Heinrich Triepel e ulteriormente sviluppata da Dionisio

Anzilotti. →

3. Monismo internazionalista sostiene l'esistenza di un ordinamento giuridico unitario, con il diritto

internazionale al vertice, conferendo o negando validità agli atti degli ordinamenti giuridici interni.

Le norme internazionali non necessitano di trasformazione per essere applicate internamente e

prevalgono su quelle nazionali in caso di conflitto. Questa teoria, avanzata da Wilhelm Kaufmann e

sviluppata da Hans Kelsen, enfatizza il ruolo del diritto internazionale nel controllare gli ordinamenti

nazionali.

Attualmente, la concezione dualista non appare più pienamente convincente, mentre alcuni postulati del

monismo internazionalista stanno gradualmente affermandosi. Il diritto internazionale ha infatti effettuato

incursioni nei sistemi giuridici interni, producendo effetti rilevanti e ponendo obblighi e diritti direttamente

agli individui. Questo indica un'evoluzione verso una comunità internazionale che comprende individui, Stati

e aggregati interstatali, trasformandosi da un diritto inter partes a un diritto super partes.

Nonostante queste teorie, molte regole internazionali devono essere applicate dagli organi degli Stati e dagli

individui all'interno dei vari ordinamenti statali. Il diritto internazionale stabilisce che gli Stati non possono

invocare il loro diritto interno per giustificare il mancato adempimento degli obblighi internazionali, ma lascia

loro la libertà di decidere come adattare il proprio ordinamento interno per consentire la piena applicazione

delle norme internazionali.

2. L'assenza di un obbligo generale di adattamento

Nel caso "Scambio di popolazioni greche e turche" (1925), la Corte Permanente di Giustizia Internazionale

(CPGI) ha sostenuto che gli Stati sono generalmente obbligati a conformare il proprio diritto interno agli

obblighi internazionali. Tuttavia, la prassi internazionale non avvalora l'esistenza di un simile obbligo come

specifico e autonomo: gli Stati si preoccupano principalmente del rispetto delle norme internazionali nel caso

concreto, senza prestare attenzione alle ragioni interne della loro eventuale violazione. Questo riflette la

struttura individualistica della società internazionale e l'importanza del principio di non ingerenza negli affari

interni degli Stati.

Esistono comunque eccezioni. Alcuni trattati internazionali richiedono espressamente agli Stati di emanare

la legislazione necessaria per attuare le norme stabilite dal trattato. Esempi includono le Convenzioni di

Ginevra del 1949, vari trattati sui diritti umani e lo Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI). Inoltre,

alcune norme generali di ius cogens richiedono che gli Stati adottino normative di adattamento necessarie

alla loro attuazione. Nel caso Furundzija, l'ICTY ha affermato che la natura imperativa della norma

internazionale che proibisce la tortura obbliga gli Stati ad emanare una legislazione interna conforme.

Gli Stati considerano che certe disposizioni internazionali siano così importanti da richiedere una garanzia di

attuazione nei sistemi giuridici interni, per prevenire possibili violazioni. Se uno Stato non emana la

necessaria normativa di adattamento, può incorrere nella responsabilità internazionale. Tuttavia, nella

prassi, è raro che gli Stati richiedano ad altri Stati l'emanazione della legislazione interna di adattamento,

rimanendo ancorati al principio del rispetto degli affari interni. Diritto internazionale

Fortunatamente, per alcune norme internazionali, esistono meccanismi di verifica per assicurare che gli Stati

abbiano adottato le misure interne necessarie. L'Italia, ad esempio,

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 93
Diritto internazionale Pag. 1 Diritto internazionale Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 93.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 91
1 su 93
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ruben.merletti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Relazioni internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Chiara Magni.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community