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Principio di tassatività o sufficiente determinatezza

Come il principio di riserva di legge, ha un aspetto che investe problemi di tecnica normativa, in questo caso c'è anche un problema per quanto concerne le tecniche di costruzione della fattispecie incriminatrice.

Queste ultime sono essenzialmente categorizzabili in tre tipologie:

  1. Normazione casistica;
  2. Normazione per clausole generali;
  3. Normazione sintetica.

La normazione casistica è quella più rispettosa del principio di tassatività e di sufficiente determinatezza, implica che nella descrizione delle fattispecie incriminatrici il legislatore contempli tutti i casi di rilevanza penale. Problematica, è rispettosa del principio di precisione, più facilmente destinata a garantire alla norma penale un ambito applicativo che potrebbe determinare per il futuro problemi ermeneutici. Tipizzazioni molto dettagliate, ma limita della normazione casistica: richiede un continuo aggiornamento.

da parte del legislatore per evitare l'obsolescenza. Rischio Ipotesi più frequente: norma così precisa da non riuscire a integrare tante fattispecie. La normazione per clausole generali è, invece, l'esatto contrario di quella casistica, in contrasto esplicito col principio di tassatività. La normazione sintetica fa riferimento alle norme in bianco (vedi i tre tipi). Fattispecie incriminatrice, distinzione relativa tra: - Elementi descrittivi quelli che rinviano a dati della realtà → sensibile (es. omicidio, causazione della morte di un uomo, sicuramente è qualcosa di sensibile). Puntualizziamo che gli elementi descrittivi non hanno necessariamente natura tassativa; - Elementi normativi quelli che possono essere concepiti solo sul presupposto logico di una norma diversa da quella in cui sono contenute. Questa norma potrà essere di natura penale (normazione casistica), giuridica-extrapenale (normazione per clausole generali) o

etico-sociale (normazione sintetica). Per quanto attiene alle prime due, non sussiste alcun problema per quanto concerne il principio di tassatività. Per quanto attiene invece la terza (pochi casi), es. oscenità di alcuni atti fatti in pubblico, potrebbe portare qualche problema con la tassatività (atti osceni in luogo pubblico reato fino al 2016, poi intervento di depenalizzazione).

Nel XX secolo, la dottrina negava che la distinzione tra questi due elementi fosse possibile, che tutti gli elementi di una fattispecie incriminatrice dovessero considerarsi come normativi.

7. DIVIETO DI ANALOGIA

Esso ha gli stessi referenti normativi ed in parte la stessa ratio del principio di tassatività o sufficiente determinatezza, ma si differenzia per altri. Art. 25 II comma Cost. include anche il divieto di analogia in materia Art. 1 cp Art. 14 Preleggi penale. (leggi). delle (leggi), analogia vietata per le leggi penali e le leggi speciali. Analogia non è un procedimento ermeneutico,

Bensì di integrazione, e si fonda sull'identità di ratio. Se un caso particolare non trova particolare disciplina, l'analogia consente di far ricorso a casi simili (analogia legis) o materie analoghe (analogia iuris). In materia penale, legittimare l'analogia significherebbe comprimere le libertà dei cittadini. I rapporti tra analogia e diritto penale non sono chiarissimi: dove è il confine tra il procedimento ermeneutico (legittimo) e l'analogia (vietata)? Si può derogare al divieto di analogia solo qualora la norma sia favorevole per il reo, a condizione che la norma di favore non sia una norma eccezionale. Abbiamo due diversi livelli di interpretazione. Nel primo livello abbiamo:

Interpretazione autentica, che non è un vero e proprio procedimento ermeneutico, è un atto normativo con cui il legislatore chiarisce alcuni elementi della fattispecie;

Interpretazione ufficiale, che è quella rimessa agli organi.

amministrativi (marginale in materia penale);16 Interpretazione dottrinale e giudiziale, che consiste in un settore ermeneutico attivissimo, di solito è la giurisprudenza, ancora prima della dottrina (anche se siamo in un Paese di civil law, quindi il precedente giudiziario non è vincolante).

Il secondo livello comprende tipi di interpretazione importantissimi rispetto alla materia penale. Dinanzi ad un testo normativo, possiamo condurre:

Interpretazione letterale o restrittiva, che si limita al significato delle parole secondo la loro connessione logica (significato lessicale evidente);

Interpretazione estensiva o teleologica, che è indispensabile in moltissime fattispecie incriminatrici, amplia l’ambito del significato palese del testo. analogia

Confine tra analogia ed interpretazione estensiva è evidente: l’interpretazione va oltre i possibili significati della disposizione, nell’espansiva invece si ha quando l’interprete, pur

Dilatando la portata lessicale della disposizione, rientra comunque in uno dei suoi possibili significati. Come tutte le articolazioni del principio nullum crimen nullapoena sine lege, anche l'analogia ha i suoi effetti favorevoli per il reo: si può derogare al divieto di analogia solo qualora la norma sia favorevole per il reo, a condizione che la norma di favore non sia una legge eccezionale. La non è la stessa di quella che tratteremo all'art. 2 cp per quanto riguarda l'efficacia della legge penale nel tempo, ma essa fa eccezione ai principi generali dell'ordinamento. Affinché la norma di favore per il reo sia suscettibile di applicazione in via analogica, bisogna accertarsi che la norma sia eccezionale. Quali sono queste norme eccezionali: Cause di giustificazione sono tutte tassative, quindi di regola non suscettibili di applicazione in via analogica in bonam partem (sono pochissimi i casi in cui ciò può accadere).

Queste non sono normeeccezionali, ma sono esse stesse espressione dei principi generaliimmanenti all'ordinamento (es. legittima difesa);Cause di esclusione della colpevolezza anche l'applicazione di

queste è rigorosamente tassativa. Tra le cause di esclusione dellacolpevolezza abbiamo in primis deroga alla fattispecie di cui all'art.ignorantia legis5 cp, deroga individuata dalla Corte Costituzionale,non excusat, in linea di principio, a meno che non si tratti dil'ordine illegittimoignoranza inevitabile. In secondo luogo abbiamovincolante, nei rapporti di subordinazione gerarchica di dirittopubblico, quindi del reato rispondono sia chi dà l'ordine, sia chi loesegue. Abbiamo due eccezioni, l'esecutore è esentato dallaresponsabilità se per errore di fatto avesse creduto alla legittimitàdell'ordina o se l'ordine è manifestamente criminoso (può astenersistato di necessitàdall'eseguirlo).

Infine, abbiamo lo (art. 54 cp), quando si agisca in stato di necessità per salvare se stessi (e non altri), solo scopo di salvarsi la vita; Cause di esclusione della punibilità sono davvero norme eccezionali ai sensi dell'art. 14. Esse sono eccezionali perché derogherebbero al principio nullum crimen nulla poena sine lege.

8. EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE NEL TEMPO (art. 2 cp)

Leggi art. 2 cp. Si ribadisce il principio fondamentale di garanzia di irretroattività della legge penale, fondato sull'art. 25 II comma Cost. e sull'art. 7 CEDU, oltre che dall'art. 11 delle Preleggi. Se la legge penale fosse retroattiva, nessuno avrebbe mai certezza delle proprie azioni: domani un legislatore potrebbe bollare come crimine a suo piacimento una cosa che oggi crimine non è. Art. 2 cp ha 6 commi, leggilo tutto.

comma ipotesi che la legge configuri come reato un fatto che quando II comma è stato compiuto reato non era. si occupa dell'ipotesi opposta,

cioè che per una legge posteriore un fatto di reato venga abrogato. II comma saltiamo (magari per completezza vedi che dice). comma se la legge del tempo in cui è stato commesso reato e quella attuale sono diverse, si applica la legge più favorevole al reo. leggi eccezionali o temporanee (diverse da quelle eccezionali di prima), che vengono varate in contingenze straordinarie, natura extraordinem è dovuta alla contingenza con la quale sono collegate. Per le norme eccezionali o temporanee non si applicano le disposizioni dei commi sopra, esse si applicano ai fatti e solo ai fatti commessi sotto la loro vigenza. problema della conversione mancata in legge dei decreti legge (se non convertiti perdita di efficacia ex tunc come se non fossero mai esistiti). Quella dell'irretroattività è l'articolazione più significativa del principio nullum crimen nulla poena sine lege ratio di garanzia che trova il suoproprio nell'art. 25 II comma Cost. vincolante della retroattività favorevole per il reo, "retroattività nell'art. 3 in bonam partem" (guarda art. 2 cp), trova legittimazione Il divieto di applicazione retroattiva della legge penale è assolutamente inderogabile. La retroattività in bonam partem, favorevole al reo, può essere in presenza di istanze obiettivamente 2, I comma rapporto tra irretroattività e misure di sicurezza, art. 200 cp, misure di sicurezza dono considerate altre dalla pena, sebbene abbiano natura afflittiva e comprimano la libertà dell'individuo. Interpretazione estensiva dell'art. 25 II comma Cost. proposta dalla dottrina, non si riferirebbe solo alle pene ma, estensivamente, a tutti i tipi di sanzione penale. La maggior parte della dottrina propone una interpretazione restrittiva dell'art. 200 (I e II comma), che mitiga tantissimo la Formattazione del testo

deroga al principio di irretroattività della legge penale costituita dalle misure di sicurezza. La giurisprudenza Art. 2, II comma, tendenzialmente, di avviso opposto. leggi, il fondamento politico è garantista. Abolitio criminis, letteralmente "abolizione di un crimine", essa può essere totale o parziale (più frequente). Può esserci abolitio criminis anche in assenza dell'espressa abrogazione integrale della norma:

  • Abolitio criminis immediata o diretta, si ha quando è il legislatore a prevedere l'abrogazione espressa di una norma o una sua formulazione;
  • Abolitio criminis mediata o indiretta, si ha quando la norma viene interpretata in modo tale da escludere la punibilità di un determinato comportamento.

Note: Art. 2, II comma - testo dell'articolo.

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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ila_mercury di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Risicato Lucia.