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I REQUISITI DEL FATTO TIPICO
Laddove il garante non ha poteri di fatto non si potrebbe nemmeno sostenere realizzata unavera e propria condotta, quindi risulterebbe violato il principio di materialità se attribuissimo una responsabilità al garante.
C'è una categoria chiamata suitas, un latinismo che si potrebbe tradurre come suità ma non esiste, significa che io posso rispondere di una azione o omissione solo se è davvero una mia azione od omissione, solo se davvero ciò si può ritenere una condotta umana.
Se Bud Spencer prende una sedia e mentre la fa roteare prende in pieno più persone, e poi fa la stessa cosa solo che al posto della sedia prende una persona e la usa come oggetto facendola roteare e butta per terra una serie di persone procurando loro delle lesioni, questo usato da Bud Spencer ha commesso una condotta di lesioni? È stato usato che è stato come uno strumento, la sua non è una condotta umana, gli.
manca quello che l'articolo 42 definisce coscienza e volontà, quel requisito minimo di dominio psicologico sul fatto che consente di dire che quella è una condotta umana. L'art. 42 primo comma codice penale per l'appunto pretende questa suitas. Senza questa suitas potremmo avere un'apparenza di condotta, apparentemente è stato il passante entrato nel potere di Bud Spencer ad aver ferito quelle persone, ma in realtà non è stata la sua condotta, e nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà. È necessario che il soggetto avesse un minimo dominio psicologico sulla condotta, sulla minima possibilità di controllare i propri atti, altrimenti non si può dire che ha agito o omesso. Questa è la suitas. La suitas fa venir meno lo stesso fatto tipico, perché se non c'è una condotta umana
Non c'è un elemento fattuale, minimale che ci consente di individuare il fatto tipico. Uno dei principi che stanno alla base del principio di tipicità è quello di materialità. È qualcosa di diverso dalla colpevolezza, premesso che ci sia una condotta umana, se è comunque rimproverabile oppure no? Se invece manca la suitas manca qualcosa di preliminare alla rimproverabilità. Ha senso domandarsi se quel passante finito nelle mani di Bud Spencer è rimproverabile soggettivamente per quello che ha fatto? Ovviamente no. Questo vale anche per l'omissione, quale può essere un caso di omissione privo di suitas? La madre non ha dato l'omogeneizzato al figlio e non lo ha nutrito perché era legata a una sedia da un rapinatore. Questo è il caso di esclusione della suitas e quindi della tipicità per difetto di una condotta nell'omissione è considerato nell'art. 45 dove si parla di forza maggiore.
che è quella situazione che ti impedisse fattualmente di fare qualcosa e quindi è una causa di esclusione della suitas nei reati a condotta omissiva. Per i reati di condotta attiva, invece, è sufficiente quello che ci dice l'art. 42: è necessaria la coscienza e la volontà, tutto quello che esclude la coscienza e volontà esclude la suitas, ergo esclude la possibilità di configurare un fatto tipico perché esclude la possibilità di configurare una condotta umana. Es.: se io sapendo che soffro di epilessia e che posso tenere sotto controllo questa epilessia con dei farmaci, mi metto alla guida di una macchina senza aver preso quei farmaci. Mi viene una crisi epilettica mentre guido, e causo un incidente. In questi casi si risponde per colpa, era prevedibile quello che è accaduto, era evitabile. Il fatto che in questi casi si risponda per colpa dimostra che in questi casi il cp. presuppone che la suitas ci sia. Non ti farebbeRispondere per colpa altrimenti.
Art. 43 3 comma cp: il reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non era voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza e imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Siccome in questi casi lo stesso ordinamento ci dice che si risponde, la suitas c'era altrimenti non sarebbe concepibile questa responsabilità penale.
Correggiamo il concetto di suitas: la suitas c'è tutte le volte in cui c'è una possibilità di dominare il proprio impatto sulla realtà, anche laddove questa dominabilità derivi o sia riconducibile a momenti e comportamenti antecedenti.
Tutte le volte che quello che è accaduto era dominabile da parte mia, fosse pure nel senso che previamente avrei potuto compiere quello che era necessario per evitare quello che è poi successivamente accaduto e quindi anche per prevenire situazioni future di mancanza.
dicoscienza e volontà, allora si può dire che la suitas c'è. Coscienza e volontà devono intendersi possibilità di un dominio dell'impatto del mio comportamento sulla realtà. Chi fuma ha l'impulso di buttare i mozziconi di sigaretta per terra. Il manuale fa l'esempio del fumatore che come moto spontaneo getta il mozzicone non essendosi accorto che fosse ancora acceso in un bosco, e divampa un incendio boschivo. Risponderà per colpa. Non si può dire che manchino coscienza e volontà, anche se quel moto è tendenzialmente incontrollato nel senso che è quasi meccanico. Sussiste comunque il requisito della dominabilità facendo più attenzione. Quindi si parla anche di coscienza e volontà potenziale: nel momento specifico fase di incoscienza o impossibilità fisica, ma quello che conta è una valutazione che trascende anche dal momento specifico per valutare se.c'era o meno dominabilità, se c'era si può dire che quel comportamento è umano e ascrivibile, fatto da me commesso o omesso. Abbiamo finito il tema della condotta e anche il tema degli elementi necessari del fatto tipico. Come abbiamo visto ci sono poi degli elementi che invece a volte ci sono, a volte no. Allora andiamoli a vedere più nel dettaglio. All'evento: ci sono dei reati di evento e di mera o di pura condotta. Reati di evento: reati il cui fatto tipico è costruito in modo tale da potersi dire realizzato completamente solo nella misura in cui si verifichi un certo evento, una certa conseguenza della condotta, un certo impatto della condotta sul mondo esterno inteso come modifica del mondo esterno, e ci sono dei reati invece di mera condotta, cioè che non richiedono la verifica di nessuna conseguenza della condotta. L'incendio boschivo e l'omicidio sono reati di evento.mentre come reati di pura condotta possiamo immaginare quello dell'art. 385, evasione: qui il reato è la condotta di evadere. Violazione di domicilio: mera condotta.
Stiamo parlando di un evento in senso naturalistico, con cui ci si riferisce a conseguenze materiali esteriormente percepibili nella condotta, che in certi casi possono essere elemento del fatto tipico e in certi casi no.
Abbiamo visto che i reati omissivi impropri si possono costruire solo su reati di evento, si incentrano sul mancato impedimento di un evento.
Mentre i reati omissivi propri sono reati di mera condotta, il semplice fatto di non aver soccorso una persona in cui mi sono imbattuto per strada è reato. Mera condotta. Reato omissivo proprio. Art. 593.
Normalmente, nell'evento si concentra l'offesa tipica, è nell'evento normalmente l'offesa, sia essa un danno o un pericolo per il bene giuridico tutelato.
Nell'omicidio è evidente che l'offesa è nella
Morte di un uomo. Però questo non è sempre vero, ci possono essere eventi costitutivi naturalistici che non sono offensivi, così come ci possono essere eventi offensivi che però non sono costitutivi.
Art. 642 cp: qui si fa riferimento a chi, per frodare l'assicurazione, distrugge o disperde, occulta cose di sua proprietà. Qui dov'è l'evento? Il danneggiamento alle cose. Ma l'offesa non sta lì, l'offesa sta nella misura in cui tutto questo è finalizzato a frodare l'assicurazione. Quindi in certi casi l'offesa non sta nell'evento ma come casomai questo evento si correla ad altri elementi della fattispecie.
In altri casi è offensivo ma non costitutivo. Questo lo capiremo meglio nel secondo modulo. In certi casi un evento che offende dei beni non è costitutivo nel senso che è una mera circostanza aggravante, una circostanza per definizione non è un elemento.
costitutivo. È un qualcosa che può anche non esserci, e il fatto tipico comunque c'è. Se però si verifica incide sulla pena. Reati aggravati dall'evento: es. art. 572. maltrattamenti contro familiari e conviventi.
L'ipotesi di evento più problematica è data per altro dalle ccdd. condizioni obiettive di punibilità, sono dei requisiti di cui parla l'art. 44 del cp., il quale dice che quando per la punibilità di un reato la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato anche se l'evento da cui dipende il verificarsi della condizione non è da lui voluto.
Cosa sono queste condizioni obiettive di punibilità?
Sono degli eventi al cui verificarsi il legislatore subordina la punibilità, ma che non c'entrano niente con il fatto tipico, non sono profili del fatto tipico, perché non c'entrano niente con la ratio di incriminazione, non incidono
soggetto. L'incesto è punito perché viola gli equilibri familiari e può causare problemi nella generazione dei figli. L'offesa consiste nel fatto che persone legate da un rapporto di parentela intrattengano rapporti sessuali, ma la norma richiede che da ciò derivi un pubblico scandalo per poter essere incriminati.suo zampino.