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SUCCESSIONI DI LEGGI PENALI NEL TEMPO
Il principio generale è l’irretroattività, una regola di diritto intertemporale.
La sua traduzione in regola dice che la norma penale è irretroattiva.
art 2
Si parla di questo argomento nell’ (dopo che l’art 1 esprime la riserva di legge).
Il comma 1 è il caso della nuova incriminazione, es. nel 2010/2011 è stato introdotto il reato di
stalking e non può ovviamente retroagire.
Nuova incriminazione significa un fatto che prima non era rilevante penalmente, ma poi lo diviene.
Negli ultimi anni il reato di corruzione ha subito diversi inasprimenti: il fatto non cambia, ma
cambiano le pene.
La nuova pena più alta può essere applicata ai casi avvenuti in precedenza?
16 novembre 2017
nuova incriminazione
Per i casi di vale il principio dell’irretroattività, come stabilito dall’art 25 e l’art
7 CEDU.
O anche il caso in cui la stessa sanzione aumentasse non può certo andare ad aggravare la
situazione del reo.
L’art 7 della CEDU prevede che anche altre sanzioni punitive non qualificati come penali sono
E’ infatti successo con le misure di sicurezza per cui
sottoposte come principi di irretroattività.
vale la regola, tempus regis actum, sono state sottoposte al vaglio costituzionale.
Quando le misure di sicurezza assumono un carattere punitivo sono sottoposte alle regole del
diritto penale.
La sentenza 196 del 2010 in materia di confisca di un autoveicolo ha dichiarato illegittima la norma
che prevedeva questa misura.
La CEDU non ha applicabilità diretta nel nostro sistema a differenza del diritto dell’UE, quando c’è
una norma direttamente applicabile che permette di disapplicare la norma interna sempre che non
sia a sfavore del reo.
Attraverso l’art 117 entrano come parametro anche le norme della CEDU. E’ per questo che nella
sentenza del 2010 si parla di questo articolo che permette di andare davanti alla Corte
costituzionale. criminis.
Il secondo comma dell’art 2 prevede il caso dell’abolitio
Decriminalizzazione si passa dal penalmente rilevante a giuridicamente lecito, mentre la
depenalizzazione quando si passo da una illiceità penale ad una illiceità amministrativa.
Legge 689 del 1981: è la legge che disciplina gli illeciti amministrativi, sempre più vicini anche
riguardo ai principi agli illeciti penali.
In teoria questi dovrebbero avere più elasticità rispetto al penale, tuttavia man mano si
aggiungono delle garanzie facendo quasi un’osmosi con il penale.
Quando le misure amministrative sono punitive rientrano anche loro nell’art 7 della CEDU
(guardando i criteri Engel).
Ad esempio l’adulterio viene criminalizzato o invece la bestemmia in luogo pubblico viene
depenalizzata.
L’abolitio crimis è retroattiva. il giudicato viene revocato.
Se sto scontando una pena,
Il codice di procedura penale dà al reo la possibilità di chiedere la revoca del giudicato e quindi
tutti gli effetti penali della condanna, cioè tutte quelle conseguenza derivate automaticamente
come effetto della condanna penale.
Ad esempio non può più essere tenuto conto di quella condanna ai fini della recidiva.
Ciò che rimangono però sono gli effetti civili, ad esempio il risarcimento del danno alle vittime.
Un’altra cosa che posso chiedere è la disiscrizione dal casellario giudiziario.
Se si tratta di una pena pecuniaria che non ho ancora pagato?
Se ho già pagato non posso richiedere in dietro (così come non posso chiedere indietro la libertà).
A questa domanda c’è una certa incertezza, non posso trarre beneficio dal mio ritardo.
In teoria devo ancora pagare perché l’obbligazione di pagamento all’amministrazione è
ormai indipendente dallo scontare la pena.
L’abolitio criminis grazie al non avere il limite del giudicato si dice che ha la caratteristica
dell’iper retroattività o irretroattività illimitata, proprio perché non travolge il giudicato.
Se cambia la pena in bonam partem?
retroattività favorevole.
Vale il principio della
Il 4 comma ne parla e fa due ipotesi. Se interviene dopo si applica quella favorevole.
Se invece si mette quella più favorevole e poi torna quella sfavorevole allora devo guardare
l’ambito temporale in cui è stato compito il fatto.
Nel nostro ordinamento la pena più grave è sempre quella privativa della libertà.
problema
Il nasce sulle sanzioni accessorie, queste hanno il principio di irretroattività, mantre su la
pena principale c’è effettivamente il principio della retroattività favorevole, avendo così una
“nuova norma”. Quindi si deve adottare la retroattività per entrambe.
trova il limite del giudicato.
Il cambiamento della pena comunque
L’unica eccezione inserita nel 2006, è quando la pena cambia in senso qualitativo, cioè
quando si passa da pena detentiva a pena pecuniaria (possono chiedere la conversione in
sede esecutiva della pena).
Se una fattispecie viene rimodellata e riscritta in maniera diversa?
C’è una riformulazione del reato. C’è modifica della pena o abolitio?
L’art 323 parla di abuso d’ufficio (vedere la nota per capire come è stata cambiata).
Prima bastava abusare delle proprie funzioni, oggi invece bisogna dimostrare che c’è una
violazione di regolamento e deve creare un danno e quindi un corrispondente vantaggio per sé o
per altri.
Per esserci abolitio deve esserci discontinuità del tipo di illecito, ci deve essere una
fortissima differenza tra prima e dopo. contenuta strutturalmente
Quello che bisogna fare è andare a vedere se la norma successiva è
nella norma precedente.
E’ un criterio di specialità, che va fatto in maniera astratta non in concreto.
Il giudice quando deve riesaminare deve basarsi sul fascicolo precedete non può chiedere ulteriori
indagini.
22 novembre 2017
Non fare il capitolo sulle cause di giustificazione o antigiuridicità.
Esercitazioni sull’art 2.
Il primo comma prevede una nuova incriminazione e il comma due prevede l’irretroattività.
Nei commi 3 e 4 abbiamo disciplinate la successione modificativa della legge penale: retroagisce
la norma più favorevole. E’ una irretroattività limitata, cioè salvo ciò che è passato in giudicato
(però in casi in cui la pena da sentiva diventa pecuniaria non ci sono limiti per la richiesta della
conversione).
Principio supremo dell’ordinamento: irretroattività della legge sfavorevole (recentemente stabilito
dalla corte costituzionale). L’altro è quello che se la legge è in bonam partem deve essere
retroattiva.
Anche questo secondo è un principio costituzionale?
No perché non c’è nessun riferimento in costituzione (art 25), e nemmeno l’art 7 della CEDU.
rei)
La ratio della retroattività favorevole (favor è quasi una benevolenza del legislatore,
naturalmente è bilanciato con l’interesse della certezza del diritto (limite del giudicato, art 2).
Quando c’è una legge di depenalizzazione, oggi ad esempio è stato depenalizzato il
danneggiamento, non si prevede più il danneggiamento della mera cosa altrui, ma si aggiunge il
requisito di violenza o minaccia, però aumenta la pena.
abolitio criminis
Prima si considerava quando si aboliva tutto il reato in toto, o c’è per tutto o non
c’è, non esisteva un’ipotesi parziale.
Giordano del 2003
Poi dopo la sentenza si è affermata la teoria strutturale, quindi considerare le
fattispecie nella loro struttura.
Quando una norma da una generale si passa ad una norma speciale (cioè tutti i fatti che sono
punti nella norma speciale erano già puniti nella norma generale), quindi quando si passa da
abolitio criminis
generale a speciale c’è un parziale, quindi i fatti commessi prima se ricadono
nella nuova norma si applicherà la regola più favorevole.
Se invece la nuova norma seleziona alcuni fatti e li punisce di più si applica la vecchia norma cioè
quella più favorevole, quindi c’è il principio di irretroattività.
23 novembre 2017
Nel caso di riformulazione della norma incriminatrice per capire gli effetti occorre fare un raffronto
strutture: verificare che tipo di rapporto esiste. criminis parziale.
Se c’è un rapporto di specialità allora siamo nel caso dell’abolitio
Questo approdo è stato frutto di un’evoluzione giurisprudenziale, il legislatore non ha mai pensato
a questo tipo di figura.
Soprattutto il problema era l’accertamento, si doveva guardare il giudicato.
Nel caso invece del passaggio da norma speciale a norma generale si applicano i commi 3 e 4,
non c’è nessuna abolitio criminis.
abrogazione di una norma speciale.
Altro caso può essere quello di
Pensiamo all’ingiuria (privato) e l’oltraggio a pubblico ufficiale (art 342, non sto offendendo non
solo la persona, ma anche l’istituzione di cui è parte).
Ad un certo punto l’oltraggio è stato depenalizzato (era addirittura stato abolito).
Tizio sta scontando una pena per il vecchio oltraggio, quali sono gli effetti?
La sentenza viene revocata. Se sono in processo questo viene sospeso secondo l’art 2 perché
siamo nel caso dell’abolitio criminis.
Il caso invece dell’infanticidio d’onore (norma speciale dell’omicidio) che era punito meno e viene
poi abrogato, significa che passa dalla speciale alla generale.
In questo caso si riespande la norma generale.
abrogatio sine abolitio, cioè si abroga una norma senza però
In questi casi si parla di
eliminare il reato.
Nel caso dell’oltraggio si rientra nell’ingiuria.
Tutti i reati commessi in precedenza rimangono sotto quella norma, non si travolge il giudicato.
In caso di processo in corso posso invece chiedere la nuova norma.
Se invece è in malam partem, si applica la pena favorevole nel caso del processo.
Nel 1999 l’oltraggio è stato abrogato, in seguito dopo 10 anni è stato reintrodotto.
Se io commetto l’oltraggio un mese prima dell’abrogazione?
Io sono sotto processo durante il cambiamento. Il processo dura fino al 2009 con una pena a
metà tra oltraggio (3 anni) e ingiuria (1 anno), 2 anni.
Io la garanzia di irretroattività l’ho rispetto ai 3 anni. Applico il nuovo oltraggio o l’ingiuria?
L’ingiuria non è la fattispecie né al momento del fatto né al momento del