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Estratto del documento

CONDOTTA.

Il soggetto garante risponde dell’evento se ha violato l’obbligo giuridico di impedirlo; qual è la condotta che doveva realizzare?

Nei reati omissivi propri è la norma che descrive la condotta; nei reati omissivi impropri, la condotta si ricava dall’accertamento

della causalità attraverso le varie teorie:

- se prendiamo la condicio sine qua non → attraverso l’eliminazione mentale; in questi casi però dovrei AGGIUNGERE più

che togliere, perché dovrei aggiungere l’azione che il garante avrebbe dovuto compiere ma che invece ha omesso.

Il giudizio controfattuale presuppone un giudizio che il giudice deve ricostruire tenendo conto di quale poteva essere la

condotta impeditiva → il giudizio è molto ESTESO: qual è l’azione che poteva impedire l’evento? (giudizio ipotetico)

- se noi prendiamo la lettura più moderna della condicio sine qua non (Stella – sussunzione sotto leggi scientifiche) il

giudizio probabilistico diventa ancora più delicato perché l’accertamento causale è molto improbabile (certi eventi

possono causare una condotta, ma non c’è certezza al 100%). La sent. Franzese diceva che ci sono situazioni in cui non

ci sono leggi di copertura certe al 100%; la sentenza suggeriva di rifarsi alla probabilità logica che si basava

sull’esclusione logica di qualunque altra causa alternativa. COME APPLICARLO nell’omissione?

ES- una persona di 80 anni va in pronto soccorso in crisi respiratoria; gli viene somministrato un ansiolitico e viene

rimandato a casa, dove muore perché la crisi ricompare. QUINDI è morto in modo naturale, ma qualcuno aveva

l’obbligo giuridico di impedire l’evento: il medico dell’ospedale. Qual è la condotta attiva che avrebbe dovuto tenere il

medico? Egli avrebbe dovuto ricoverarlo e tenerlo sotto controllo. Il medico è stato condannato proprio per questo.

In queste situazioni in cui la responsabilità penale è legata ad una omissione, TUTTE le teorie si traducono in teorie

PROBABILISTICHE (probabilità vicina alla certezza).

Preso atto che nel campo dell’omissione la causalità è ipotetica e sempre basata su ipotesi probabilistiche, qualche autore

propone altre tesi:

1- art. 40 rispetto all’omissione non obbliga all’accertamento della causalità; obbliga solo a determinare CHI aveva

l’obbligo di impedire l’evento. Secondo questa lettura del 40, si deve abbandonare la ricerca della causalità sul piano

dell’omissione. La valutazione probabilistica sulla capacità impeditiva che avrebbe potuto avere una determinata azione

viene spostata dal piano del tipicità al piano della colpevolezza (nella COLPA) → c’è colpa quando un evento era

PREVEDIBILE ed EVITABILE.

 La probabilità NON è causalità! Il 40 non richiede la causalità‼

PROBLEMA: il medico dovrebbe essere assolto perché non responsabile per la morte dell’uomo per mancanza di nesso

di causalità tra l’evento e la condotta del medico.

ES- treno deraglia a causa della forte velocità; velocità che non era controllata da nessuno, perché i blocchi erano stati

tolti per poter recuperare dei minuti nella corsa. C’è causalità omissiva O colpa?

2- Altri autori danno spazio ai reati costruiti sulla causazione del pericolo di evento; si dovrebbero ampliare i reati di

pericolo (e quindi anticipare la punibilità) per aggirare l’ostacolo della causalità.

ESEMPI

 di posizioni di protezione penalmente rilevanti:

- LEGGE

a- Vincolo di protezione tra genitori e figli minori art. 30 Cost + 147 cc

b- Obbligo di reciproca assistenza tra coniugi art. 143 cc

c- Obbligo a carico dei dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria di tutela della vita e dell’incolumità personale

dei detenuti e internati negli istituti di pena

- CONTRATTO

a- Genitori che affidano il figlio alla baby-sitter

b- Individuo inesperto nel nuoto che prima di immergersi in acqua obbliga un bagnino ad intervenire se c’è necessità

- ASSUNZIONE VOLONTARIA

 di posizioni di controllo su fonti di pericolo

- proprietario, possessore o custode di cose immobili potenzialmente lesive di beni altrui che è obbligato ad apprestare

le misure di sicurezza idonee ad impedire il verificarsi di eventi dannosi

- datore di lavoro che deve tutelare l’incolumità dei suoi lavoratori e talora la stessa incolumità pubblica

- funzione di prevenzione dello Stato a mezzo delle forze dell’ordine per impedire la commissione di illeciti

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ANTIGIURIDICITA’ e reati commissivi dolosi

= verifica se un fatto, che è già accertato come tipico, sia anche un fatto ILLECITO. Un fatto tipico può essere LECITO se,

guardando a tutto l’ordinamento complessivo, quel fatto non è in contrasto con l’ordinamento, perché GIUSTIFICATO da altre

regole dell’ordinamento.

In questa categoria vengono inseriti quegli istituti detti cause di giustificazione che rendono LECITO un fatto tipico. NB. Il

legislatore non parla mai di cause di giustificazione, ma di circostanze che escludono la pena ex. art. 59cp.

La teoria della tripartizione è più coerente alle norme positive perché il codice prevede alcune regole generali che valgono per

TUTTE le cause di giustificazione. Altri ordinamenti invece non avevano regole in materia di errore, che obbligavano ad

estendere alle cause di giustificazione le regole generali.

DIFFERENZA TRA:

a- Cause di giustificazione: elidono l’antigiuridicità e rendono inapplicabile qualsiasi sanzione es- art. 51 o 52

b- Cause di esclusione della colpevolezza o scusanti: lasciano integra l’antigiuridicità o l’illiceità oggettiva del fatto, e

fanno venir meno solo la possibilità di muovere un rimprovero al suo autore es- fatto realizzato per effetto della

coazione morale esercitata da altri → il soggetto agisce sotto la pressione di circostanze coartanti che rendono

difficilmente esigibile un comportamento diverso conforme al diritto.

c- Cause di esclusione della pena: lasciano sussistere sia l’antigiuridicità sia la colpevolezza; esistono per valutare

l’opportunità circa la necessità o la meritevolezza della pena; queste circostanze NON sono estensibili ad eventuali

concorrenti nel reato; es- art. 384cp

Le cause di esclusione dell’antigiuridicità o cause di giustificazione o esimenti (c.d. comuni), nel nostro ordinamento, sono:

CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO art. 50

ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN DOVERE art. 51

LEGITITMA DIFESA art.52

USO LEGITTIMO DELLE ARMI art. 53

STATO DI NECESSITA’ art. 54

≠ cause di giustificazione speciali → si applicano soltanto a specifiche figure di illecito penale e non ad altre es- reazione

legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale ex. art. 4 d.l. lt. 288/1944.

Come spiegare le cause di giustificazione?

a. MODELLO MONISTICO: tutte le scriminanti vanno ricondotte ad uno stesso principio, di volta in volta ravvisato nel

criterio del mezzo adeguato per il raggiungimento di uno scopo approvato dall’ordinamento giuridico, ovvero della

prevalenza del vantaggio sul danno, o ancora del bilanciamento tra beni in conflitto.

b. MODELLO PLURALISTICO: si riconducono le esimenti a principi diversi:

I. Principio interesse prevalente spiega le scriminanti esercizio del diritto + adempimento del dovere + difesa

legittima + uso legittimo delle armi

II. Principio interesse mancante spiega le scriminanti consenso dell’avente diritto + stato di necessità

REGOLE GENERALI artt. 55 + 59

 RILEVANZA PURAMENTE OGGETTIVA. Le cause di giustificazione sono regole che operano OGGETTIVAMENTE, ossia

vengono valutate a favore dell’agente in virtù della loro sola esistenza, a prescindere dalla consapevolezza che

quest’ultimo ne abbia; questa regola si ricava dall’art. 59 co 1 cp; il codice parla solo di cause che escludono la

punibilità, mai di cause di giustificazione.

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per

errore ritenute inesistenti.

Le cause di giustificazione operano anche nei confronti di chi non le conosce.

↪ NB. Questa regola vale anche in caso di concorso di persone nel reato!

 ERRORE PUTATIVO: chi erroneamente crede di essere in una situazione di giustificazione non è punibile. Il codice

equipara quindi chi effettivamente agisce in presenza di una causa di giustificazione A chi confida erroneamente nella

sua esistenza. art. 59 co 2 parte 1. L’ERRORE deve investire:

a) i presupposti di fatto che integrano la causa di giustificazione stessa

b) una norma extra-penale integratrice di un elemento normativo della fattispecie giustificante.

E, per la giurisprudenza, l’errore deve essere ragionevole e deve apparire scusabile sulla base di dati di fatto.

NON rileva l’errore di diritto, sfociante nell’erronea convinzione che la situazione nella quale l’agente si trova ad

operare rientri tra quelle cui l’ordinamento giuridico attribuisce efficacia scriminante ignorantia legis non excusat.

 ERRORE COLPOSO: se l’errore è dovuto a colpa dell’agente, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla

legge come delitto colposo art. 59 co 2 parte 2. Disciplina analoga all’art. 47 co1 (erronea credenza che sussistano

situazioni scriminanti). 56

 ECCESSO COLPOSO: ricorre allorché sussistono i presupposti di fatto di una causa di giustificazione, ma l’agente per

COLPA ne travalica i limiti (es. chi uccide invece di percuotere solamente) art. 55 cp. NB: qui la scriminante ESISTE, ma

l’agente supera colposamente i limiti (≠ erronea supposizione di una scriminante, dove la scriminante NON ESISTE).

↪ ≫

il superamento dei confini viene valutato grazie all’art. 43cp il superamento deve dipendere dal difetto

inescusabile di conoscenza della situazione concreta da parte dell’agente, ovvero da altre forme di inosservanza di

regole di condotta a contenuto precauzionale relative all’uso di mezzi o alle modalità di realizzazione del

comportamento → DUE FORME di eccesso colposo per la dottrina:

1- Quando si cagiona un determinato risultato volutamente perché si valuta erroneamente la situazione di fatto;

2- Quando la situazione di fatto è valutata esattamente, ma per un errore esecutivo si produce un evento più grave

di quello che sarebbe stato necessario cagionare;

QUINDI: ciò che conta è che la volontà dell’agente sia sempre tesa a realizzare quel fine che nella situazione concreta

rende giustificato il comportamento e che l’evento che sia realizza sia, per errore, sproporzionato.

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valemag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Melchionda Alessandro.