Estratto del documento

Diritto penale parte generale

Definizione e problematicità del diritto penale

Diritto penale = insieme delle norme che disciplinano i fatti costituenti reato, ossia un fatto umano a cui la legge riconnette una sanzione penale, ovvero la pena e la misura di sicurezza. È il ramo del diritto pubblico attraverso il quale lo Stato minaccia ed applica delle sanzioni più gravi che possono essere in quel momento storico irrogate. Sono leggi penali quelle che riconnettono sanzioni penali alla commissione di determinati fatti.

NB: la Dea della giustizia tiene in una mano la bilancia, nell’altra la spada.

Il diritto penale va a sanzionare l’uomo con il suo bene massimo: la vita (nei sistemi che prevedono la pena di morte); il diritto penale oggi può al massimo limitare la libertà personale. Il diritto penale va a dare soluzioni ai problemi, ma può generare problemi!

Problematicità interne al diritto penale

  • Quali fatti sono sanzionabili penalmente? Chi sceglie questi fatti?
  • Quale sanzione applicare? Quale sanzione massima è accettabile oggi?
  • Perché punire un soggetto?
    • Per rassicurare la società
    • Per dissuadere gli altri dal compiere lo stesso reato
    • Per rieducare la persona che compie il reato

La sanzione penale va a stigmatizzare chi viene punito, il reo, come nemico della società.

Problematicità esterne

  • Abuso del diritto da parte di chi detiene il potere
  • Problemi etici: rapporto tra diritto penale e religione – morale?
  • Eutanasia: per il nostro ordinamento è reato uccidere il consenziente.
  • Aborto
  • Implicazioni criminologiche: lo studio di chi viola le norme del diritto penale va a delineare molte problematicità
  • Problemi legati alla modernità: quello che oggi è reato, un tempo non lo era (es. amianto)
  • Problema di coordinamento con altri settori sanzionatori dell’ordinamento

Origine ed evoluzione del diritto penale moderno

Il c.d. diritto penale moderno nasce in coincidenza del pensiero illuminista. L’illuminismo (fine ‘700) ha creato le basi del moderno diritto penale => è il passaggio tra l’ancien regime e il nuovo diritto penale.

Nell’ancien regime (fino a metà 1700) il diritto penale era caratterizzato da:

  • Incertezza e caos normativo, mancava un codice penale; si sovrapponevano più testi normativi
  • Confusione tra crimine e peccato in ottica religiosa
  • Arbitrarietà delle pene a discapito del governante
  • Connotazione atroce delle pene, soprattutto delle pene corporali (Uso della tortura durante il processo)
  • Diritto penale veniva applicato a seguito di inquisizione, con una tendenza a tenere segreta la parte del processo e a tenere pubblica la pena. L’accusato era il nemico, lo si colpiva ancora prima della condanna.

Sec. XVII svolta con il giusnaturalismo laico: diritto naturale laico e terreno fondato sui principi di ragione (Grozio, Locke). Grozio teorizzò la necessità di cancellare la confusione tra delitto e peccato, sottolineando l’autonomia delle rispettive sfere del diritto e della morale.

Fase di secolarizzazione del diritto → illuminismo: (Bentham, Montesquieu, Voltaire, Beccaria)

  • Spinta alla razionalizzazione del diritto penale: diritto penale come strumento utile alla società per evitare la commissione di fatti socialmente indesiderabili [diritto penale come regola del contratto sociale]
  • Abbandono dell’arbitrio giudiziario
  • Mitigazione delle pene (umanizzazione) + rinuncia alla pena di morte (dialogo Beccaria-Verri)
  • Contrattualismo (istituzioni statali sono legittimate dal contratto sociale e devono salvaguardare i diritti naturali dei singoli) + Utilitarismo (utilità sociale è il risultato del miglior soddisfacimento dei diritti naturali)
  • Principi: legalità come garanzia della libertà personale + giudice come bocca della legge a cui è preclusa l’attività interpretativa + punibili solo azioni che arrecano un concreto pregiudizio a diritti altrui + irretroattività + tassatività + separazione diritto – morale + concetto di danno sociale + diritto penale come tutela del bene giuridico, ossia di un bene ritenuto importante per la società (es. vita)

1764 Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene → Beccaria fissa un sunto dei principi illuministici del diritto penale “da quanto si è veduto finora … perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadini dev’essere essenzialmente:

  • Pubblica → dello Stato
  • Pronta → la pena deve arrivare presto, in fretta
  • Necessaria → extrema ratio di tutela
  • La minima delle possibili nelle date circostanze
  • Proporzionata ai delitti
  • Dettata dalle leggi → solo la legge può dettare cosa è penale e cosa no

I principi influenzano già alcune riforme, alcune codificazioni moderne:

  • 1786: riforma leopoldiana (nel granducato di Toscana)
  • 1787 codice austriaco
  • 1789: Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: principio dannosità sociale + legalità + necessità + presunzione d’innocenza
  • 1791 Francia con codice penale che nasce dalla rivoluzione → giudice come bocca della legge, senza possibilità di interpretazione; c’è ancora la pena di morte, c’è ancora l’impiccagione [> svolta rispetto all’ancien regime] + principio di eguaglianza + classificazione reati in base alle qualità personali dell’autore e della vittima.

Ostacoli all’illuminismo penale

- Codice napoleonico 1810 = regresso: estensione della pena di morte + ritorno delle pene infamanti + irrigidimento delle pene a seguito di reato contro lo Stato

- 1900 e autoritarismo (DE + IT)

Italia 1889: scuole di diritto penale in Italia

Codice penale Zanardelli → due scuole del diritto penale dal 1850; rappresentante Francesco Carrara, professore di diritto penale.

Scuola classica

  • 1- Carrara poneva alla base una forte valorizzazione dei principi di razionalità e valorizzava la possibilità del giurista di richiamarsi a principi giusnaturalisti.
  • 2- Questo attribuisce al giurista un potere critico verso il diritto nel momento in cui ritiene che quella legge non rispetti quel principio pre-giuridico, giusnaturalistico. Es: sanzione che dovesse apparire atroce potrebbe essere ritenuta in contrasto con un principio di umanità della pena => il ruolo del giurista = studio del reato come se fosse un ente giuridico.
  • 3- Il fatto esemplificativo veniva sempre costruito su un uomo ideal tipico caratterizzato da libero arbitrio.
  • 4- Il reato viene scientificamente studiato dividendo l’illecito in due parti: forza fisica del reato (oggettiva) + forza morale del reato (soggettiva) [es. omicidio = fatto oggettivo; volontario o colposo = soggettivo]
  • La valutazione penalistica riguarda il singolo fatto delittuoso; la personalità del reo è irrilevante.
  • 5- Norma veniva intesa in un’ottica di tipo retributivo: la sanzione è un modo per ristabilire l’ordine esterno

Turbato dal reato: c’è una regola; viene violata; c’è una sanzione sanzione= conseguenza del male causato

Scuola positiva

Dal 1870; rappresentante Enrico Ferri, Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo. Lombroso dà il via all’antropologia criminale, secondo la quale il criminale è connotato da alcune caratteristiche. Grazie a Lombroso si capisce che non tutti gli uomini sono dotati di libero arbitrio: il criminale commette reali perché è pazzo (positivismo criminologico). Nasce una linea di pensiero: la scuola positiva.

  • 1- Il reato è un fatto concreto di un uomo specifico (criminale)
  • 2- Il criminale è un soggetto pericoloso → l’uomo dotato di libero arbitrio non andrebbe mai contro la norma
  • 3- Sanzione indeterminata nel tempo → La sanzione serve a rendere non pericoloso il reo; la sanzione dura finché il reo non viene “corretto”. La pena ha uno SCOPO.

LOMBROSO: determinismo biologico: il criminale è tale perché ha delle anomalie fisiche (CRIMINALE NEL DNA)

FERRI: sociologia criminale: criminale è tale perché influenzato dall’organizzazione economica della società (es. i disagiati sono più soggetti al crimine) SOLUZIONE = intervenire nei modi in cui la società istiga il criminale. [promuove le riforme sociali]

Il codice penale – Codice Rocco

È una legge ordinaria dello Stato, del 1930 (uno dei più vecchi) anche se riformato. È diviso in 3 parti:

  • 1- Libro primo: reati in genere + criteri di imputazione del reato ecc PARTE GENERALE
  • 2- Libro secondo: elenco dei fatti considerati reati PARTE SPECIALE
  • 3- Libro terzo: elenco dei fatti considerati reati PARTE SPECIALE

Le fattispecie penali descrivono solo una parte del reato → tutti i codici sono strutturati lasciando separate le regole generali che concorrono a stabilire quando c’è un reato e l’elenco dei reati stessi. Il diritto penale ha delle REGOLE GENERALI che sono uguali per tutti i reati.

Il codice Rocco deve il suo nome all’allora Ministro di Grazia e di Giustizia Alfredo Rocco (fratello di Arturo). Il codice nasce sotto un particolare ideale di diritto penale → la CONCEZIONE TECNICO-GIURIDICA DEL DIRITTO PENALE – scuola tecnico giuridica. Nel 1910, un professore di diritto penale Arturo Rocco (docente) prende posizione sul compito del giurista penale: il penalista deve prescindere dai problemi politici, morali, da possibili principi pre-giuridici: il compito del giurista è STUDIARE LE NORME POSITIVE dell’ordinamento. Il penalista deve confrontarsi con le norme, perché solo le norme di quel momento descrivono il diritto penale il qual momento.

Il codice Rocco nasce da un’esigenza di frenare la bipartizione classica - positiva del diritto penale. Il codice Rocco è influenzato dal momento storico in cui è stato pubblicato: il fascismo. Per quel tempo lo Stato aveva un’importanza maggiore → es. nel libro secondo vengono elencati i reati: i primi sono quelli contro lo STATO, poi vengono quelli contro la P.A. e alla FINE quelli contro le persone.

Modernizzazione e riforme del codice penale

La concezione tecnico-giuridica resiste fino agli anni ’60, quando si procede alla modernizzazione grazie alla COSTITUZIONE:

  • In un primo momento grazie al 25 e al 27 cost emergono i principi di legalità + irretroattività
  • In una seconda parte (’70) si sviluppa una teoria generale dell’illecito penale orientata in senso costituzionale (con la teoria costituzionale dei beni giuridici penalmente rilevanti)

I principali interventi riformatori al Codice Rocco

  • 1944: abolita la pena di morte (che verrà ribadita nell’art. 27 cost.)
  • 1975, riforma dell’ordinamento penitenziario con cui si armonizza l’esecuzione della pena con lo scopo rieducativo imposto dalla costituzione e con cui si potenziano le garanzie del condannato.
  • 1981, si introducono le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

Caratteristiche e funzioni del diritto penale

Funzione di garanzia del diritto penale: va a tutelare l’individuo che non ha commesso il crimine, oltre che tutelare il reo (es. art 1: Nessuno può essere punito) → il diritto penale vuole EVITARE la punizione se non corretta; stabilisce prima che NON deve essere punito, prima che dire chi DEVE essere punito.

Principi fondamentali ideal tipici del diritto penale moderno

  • Principio di materialità: il diritto penale può sanzionare solo FATTI MATERIALI (es. Si sanziona il furto, non il ladro! Questo funge come limite! Sanzionare il ladro amplierebbe la fattispecie). La volontà criminosa deve materializzarsi in un comportamento esterno.
    • ES. art. 290 c.p. → vilipendio allo Stato e alle sue istituzioni: fino a che punto un’opinione si trasforma in un fatto?
  • Principio di offensività o necessaria lesività: il fatto materiale deve essere offensivo di un bene giuridico; deve LEDERE un diritto (omicidio LEDE la vita); può essere offensivo perché DANNEGGIA il bene giuridico; un fatto potrebbe essere semplicemente PERICOLOSO per quel bene.
    • ES. art. 707 c.p. → detenzione di chiavi alterate o contraffatte da parte di chi ha già commesso reati ed è già stato punito per quelli → il fatto di reato è il solo possesso di questi beni (si lede il principio di materialità?); quale bene giuridico si protegge? Proprietà; ma il presunto reo sta ledendo la proprietà? No, ma si presume il pericolo.
  • Principio di colpevolezza: un fatto materiale lesivo di beni giuridici può essere attribuito all’autore soltanto a condizione che gli si possa muovere un RIMPROVERO per averlo commesso
    • ES. Tizio ha ucciso Caio (fatto oggettivo)
      • → punisco Tizio perché ha VOLUTO uccidere Caio (volontarietà del fatto);
      • → punisco Tizio perché ha ACCIDENTALMENTE ucciso Caio (Tizio poteva evitare il fatto con diligenza)
  • Principio di sussidiarietà: carattere sussidiario del diritto penale, esso deve essere l’ULTIMA strada percorribile dell’ordinamento per tutelare il bene giuridico, deve essere EXTREMA RATIO.
  • Principio di frammentarietà: trova riconoscimento a seguito di studi di Karl Binding, il quale sottolineò che: se il diritto penale deve essere estrema ratio, allora deve essere punito qualsiasi forma lesiva del bene giuridico. Rispetto a un bene di minore importanza, il legislatore non deve punire tutte le forme lesive, ma deve SPECIFICARE LE CONDOTTE LESIVE del bene (es. vita bene maggiore di proprietà: forme di lesione della proprietà devono essere ben specificate) => il legislatore FRAMMENTA l’intervento del diritto penale a seconda delle condotte.
  • Principio di meritevolezza della pena: la sanzione penale deve essere applicata nei soli casi in cui l’aggressione raggiunge un tale livello di gravità da risultare intollerabile.
  • Principio di autonomia: diritto penale ha una funzione secondaria/accessoria e sanzionatoria (Karl Binding), ossia di rafforzare con la propria sanzione i precetti e le sanzioni degli altri rami del diritto. La sanzione penale serve di completamento all’altra sanzione non penale stabilita dalla norma giuridica che antecedentemente al diritto penale ha vietato la stessa condotta.

Bene giuridico

  • = è l’oggetto di tutela del diritto penale; funge da ordine classificatorio dei reati; nella realtà i beni giuridici esistono solo se e nella misura in cui sono in funzione, ossia producono effetti utili nella vita sociale. Il bene giuridico ha un CARATTERE DINAMICO: si identifica con un’unità di funzione assurge a bene giuridico soltanto quell’interesse idoneo a realizzare un determinato scopo utile per il sistema sociale o per una sua parte.
  • = ha una funzione fondante, il bene giuridico fonda la legittimazione della pena in caso di violazione del bene stesso.

Evoluzione della teoria del bene giuridico

Difficile determinare i beni oggetto di tutela penale

  • 1834, Birnbaum sottoponeva a vaglio critico la concezione illuministica del reato come violazione di un diritto soggettivo, ma si finiva col riconoscere un catalogo più ampio di legittimi oggetti di tutela penale
  • Fine ‘800, V. Liszt valorizza l’idea di SCOPO nel diritto penale: il diritto penale serve alla soddisfazione di bisogni sociali che si impongono come dati preesistenti alla disciplina giuridica; Liszt propone un CONCETTO MATERIALE di bene giuridico basato su interessi preesistenti alla valutazione del legislatore; LIMITE= non riesce a prospettare precisi criteri per identificare i dati pre-giuridici.
  • 1913, Arturo Rocco privilegia la funzione dogmatico-ricostruttiva della categoria del bene giuridico sul terreno del diritto vigente. Teorizza la TRIPLICE DISTINZIONE tra:
    • Oggetto giuridico formale – diritto dello Stato all’obbedienza alle norme da parte dei cittadini
    • Oggetto giuridico sostanziale generico – interesse dello Stato alla sicurezza della propria esistenza
    • Oggetto giuridico sostanziale specifico – bene o interesse di pertinenza del soggetto passivo del reato
  • Anni ’30, CONCEZIONE METODOLOGICA che riduce il bene giuridico al risultato di una interpretazione c.d. di scopo; LIMITI = incertezza nella determinazione dello scopo della norma incriminatrice
  • Anni ’40 CONCEZIONE NAZIONAL-SOCIALISTICA: il reato centrale è quello commesso contro la fedeltà dello Stato etico, impersonato dal Fuhrer; criterio di dannosità sociale diventa il sano sentimento popolare.
  • Anni ’60 DE, anni ’70 IT → dottrina vuole tornare ad un CONCETTO PRE-POSITIVO e CRITICO (Liszt); si vuole emancipare il diritto dalla morale. Sono oggetto di tutela solo le entità REALI ledibili materialmente; LIMITE = è troppo generica
  • (1973-74) TEORIA COSTITUZIONALE DEL BENE GIURIDICO con cui si valorizza, nel nostro ordinamento (in cui abbiamo un codice del ’30 nato sotto regime autoritario e mai modificato), la COSTITUZIONE nell’ottica di interpretazione del codice penale. Negli anni ’70 Bricola rielabora il codice penale alla luce della costituzione.

La costituzione entra in vigore DOPO il codice penale! → il diritto penale deve essere accettato in toto salvo che non contrasti con la costituzione (costituzione = limite) oppure il codice penale deve essere rielaborato alla luce della costituzione (costituzione = FONTE del diritto penale).

  • → ART. 25 co2 => spetta al parlamento e al governo legiferare
  • → ART. 13 => Libertà personale come diritto inviolabile dell’individuo, ma anche come massima pena che si può infliggere al reo
  • → ART. 2 + 3 => tutela individuo + eguaglianza + dignità sociale
  • → ART. 27 => pene non contrarie al senso di umanità + carattere personale della resp. Penale + funzione rieducativa della pena

Per Bricola il diritto penale serve solo...

Anteprima
Vedrai una selezione di 19 pagine su 87
Diritto penale Generale Pag. 1 Diritto penale Generale Pag. 2
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 6
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 11
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 16
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 21
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 26
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 31
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 36
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 41
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 46
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 51
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 56
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 61
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 66
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 71
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 76
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 81
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale Generale Pag. 86
1 su 87
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valemag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Melchionda Alessandro.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community