Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE PENE
L’art. 22 cp parla di obbligo al lavoro, tuttavia il lavoro non deve avere carattere
afflittivo, ma deve essere assunto come elemento necessario per il trattamento,
assicurando un lavoro al condannato. Il lavoro può essere prestato sia all’aperto, sia
all’esterno, ossia fuori dagli istituti di pena, alle dipendenze di imprese pubbliche o
private, o anche come lavoro autonomo, ma al lavoro esterno, il condannato può essere
ammesso dopo almeno 10 anni di pena scontata.
Gli stabilimenti destinati all’esecuzione della pena sono le “case di reclusione”.
La pena dell’ergastolo pone dubbi di legittimità costituzionale, perché il suo carattere di
perpetuità si porrebbe in contrasto col principio di rieducazione e risocializzazione posto
all’art. 27 comma 3 Cost.
La corte costituzionale ha più volte respinto la questione di legittimità, negando
innanzitutto che la funzione ed il fine della pena sia solo il riadattamento dei delinquenti,
e in secondo luogo, che l’istituto della liberazione condizionale consente il reinserimento
del condannato nella società civile. Infine è stato affermato dalla Corte che l’ergastolo
oggi non presenta più il carattere di perpetuità.
La Corte invece ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 17 e 22 cp, per contrasto con gli
c 3 e 31 c 2 Cost, nella parte in cui non prevedano l’inapplicabilità dell’ergastolo
artt. 27
nei confronti dei minorenni.
la reclusione e l’arresto: artt. 23e 25 cp
2.
costituiscono pene detentive temporanee, previste per i delitti (la reclusione) e per le
(l’arresto).
contravvenzioni
Un aspetto distintivo sta nella ripartizione dei detenuti, in quanto il cp e l’ordinamento
penitenziario, prevedono il principio della separazione dei condannati alla reclusione dai
condannati all’arresto, e a tal proposito si distinguono gli istituti per l’esecuzione delle
pene in “case di reclusione” ed in “case di arresto”; in realtà il sovraffollamento degli
istituti comporta che di fatto le due pene vengano scontate negli stessi istituti, perciò la
previsione di due tipi di pene detentive temporanee serve solo come elemento distintivo
dei reati in delitti e contravvenzioni.
Le due pene detentive temporanee sono sottoposte a limiti minimi e massimi:
- la reclusione si estende da 15 giorni a 24 anni,
l’arresto si estende da 5 giorni a
- 3 anni.
Questi limiti:
non vincolano il legislatore, il quale può prevedere minimi più bassi o massimi più
alti per singole figure di reato,
hanno la funzione di integrare le comminatorie indeterminate di pena, contenute in
alcune norme incriminatrici, come il delitto di associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti, per il quale il massimo coinciderà con il massimo generale dei 24 anni
di reclusione ex art. 23 cp;
fissano limiti invalicabili dal giudice, in sede di commisurazione della pena. Nei casi
espressamente previsti dalla legge il giudice può superare il massimo pero la
reclusione non può eccedere i 30 anni e l’arresto non può eccedere i 5 anni in caso di
concorso di più aggravanti e 6 anni in caso di concorso di più reati.
3. la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità
sono stati introdotti col d. lgs. 274/2000 e la relativa competenza è attribuita al giudice di
pace, per una serie di reati previsti dal cp o da leggi speciali (lesioni colpose, lesioni
2
LE PENE
dolose lievissime perseguibili a querela, percosse, ingiuria, diffamazione, minaccia
semplice, danneggiamento ed il reato di immigrazione clandestina).
Queste tipologie di pene hanno lo scopo di alleggerire il carico gravante sull’autorità
giudiziaria autonoma e ridurre l’applicabilità delle pene detentive per i reati più
frequenti, ma di modesta gravità.
L’art. 52 d. lgs. 274/2000 prevede,per i reati di competenza del giudice di pace, che:
quando il reato è punito con la reclusione o l’arresto in alternativa alla multa o alla
si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da 258 a 2582 €;
ammenda,
se la pena detentiva è superiore nel massimo a 6 mesi, si applica o la predetta pena
pecuniaria, o la permanenza domiciliare da 6 gg a 30 gg, o il lavoro di pubblica utilità da
10 gg a 3 mesi;
quando il reato è punito con la reclusione o l’arresto, si applica la pena pecuniaria
della specie corrispondente da 516 a 2582 €, o la permanenza domiciliare da 15 a 45 gg,
o il lavoro di pubblica utilità da 20 gg a 6 mesi;
reato è punito con la reclusione o l’arresto congiuntamente alla multa o
quando il
l’ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da 774 a 2582 €, o
la permanenza domiciliare da 20 gg a 45 gg, o il lavoro di pubblica utilità da 1 mese a 6
mesi.
La PERMANENZA DOMICILIARE comporta l’obbligo di rimanere presso la propria
abitazione o altro luogo di privata dimora o altro luogo di cura, assistenza o accoglienza.
Si esegue normalmente nei giorni di sabato o domenica, ma su richiesta del condannato
può essere eseguita continuamente e ha una durata compresa fra 20 e 45 gg; il giudice
può prevedere per il condannato il divieto di accedere a specifici luoghi.
Il LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, invece, consiste nella prestazione di un’attività
non retribuita a favore della collettività, da svolgersi presso lo Stato o altro ente
pubblico, o associazioni di volontariato o di assistenza sociale. E’ applicabile solo su
richiesta dell’imputato: se l’imputato ne fa richiesta il giudice di Pace,oltre alle funzioni
di giudice di cognizione, deve anche occuparsi delle modalità di esecuzione della pena.
La violazione degli obblighi inerenti configura una autonoma ipotesi di reato, che
comporta la riapplicazione della pena principale.
Le PENE PECUNIARIE sono:
e l’ammenda, artt. 24 e 26 cp
1. la multa
costituiscono le due sanzioni penali pecuniarie, una per i delitti (multa) l’altra per le
contravvenzioni (ammenda), che il legislatore distingue dalle altre sanzioni
amministrative di analogo contenuto.
Per quanto concerne la funzione delle pene pecuniarie, la Corte Costituzionale ha
escluso ogni contrasto fra queste sanzioni e il principio ex art. 27 c 3 Cost, (le pene
devono tendere alla rieducazione del condannato), affermando che non si può escludere
che la pena pecuniaria possa adempiere una funzione rieducativa, anzi la rieducazione
viene assicurata attraverso l’intimidazione-ammonimento.
Anche queste sanzioni sono sottoposte a limiti minimi e massimi:
la multa, tra 50 € e 50000 €,
- l’ammenda, tra 20 € e 25000 €.
- 3
LE PENE
Questi limiti:
hanno la funzione di integrare le comminatorie indeterminate di pena, contenute in
alcune norme incriminatrici,
fissano limiti invalicabili dal giudice, in sede di commisurazione della pena e
possono essere derogati dal giudice solo nei casi espressamente previsti dalla legge;
non vincolano il legislatore, il quale può prevedere minimi più bassi o massimi più
alti per singole figure di reato.
Per i delitti determinati da “motivi di lucro”, se la legge stabilisce solo la pena della
€.
reclusione, il giudice può aggiungere la multa da 50 a 25000
La multa e l’ammenda possono essere pagate anche in rate mensili, e tale possibilità può
essere concessa dal giudice in riferimento alle condizioni economiche del condannato, e
a tal fine egli deve considerare congiuntamente sia le condizioni economiche del
condannato, sia l’ammontare della pena inflitta.
La rateizzazione può essere concessa:
- a chi si trovi in temporanea difficoltà di pagamento,
- ai non abbienti, che ha un solo reddito;
sia nelle situazioni di totale impossibilità di pagare in un’unica
- soluzione,
- sia nei casi in cui la mancata rateizzazione rendi la pena eccessivamente gravosa.
Le rate hanno cadenza mensile, il n.° deve essere compreso fra 3 e 30 e l’ammontare di
inferiore a 15 €: la durata dell’esecuzione risulta quindi
ciascuna rata non può essere
compresa tra 3 mesi (3 rate) e 2 anni e 6 mesi (30 rate).
In qualunque momento il condannato può estinguere la pena in un unico pagamento.
Nel ns ordinamento le pene pecuniarie si distinguono in:
FISSE, se sono indicate dalla norma incriminatrice in una misura unica espressa in
termini puntuali;
PROPORZIONALI, che a loro volta si suddividono in:
- proprie, quando il legislatore stabilisce un coefficiente fisso o compreso tra un
minimo ed un massimo, edittalmente prefissato, moltiplicabili con entità variabili che
costituiscono la base e che sono stabilite nella fattispecie concreta (il triplo, il
quadruplo, il doppio come nell’art. 250 cp);
- improprie, quando la base del calcolo di proporzionalità è fissa o determinabile dal
giudice e la fattispecie concreta ha la funzione di individuare il coefficiente di
moltiplicazione, (come l’art. 18 legge Biagi, che punisce con l’ammenda di 50 € per
ogni lavoratore occupato o per ogni giornata di lavoro….).
inerente le pene pecuniarie riguarda l’insolvibilità del condannato, ossia la
Un problema
situazione oggettiva e permanente di assoluta impossibilità di adempiere, sia da parte del
condannato sia da parte del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
caso il codice prevede l’istituto della
In questo conversione della pena pecuniaria,
nella pena detentiva della specie corrispondente.
A seguito della l. 689/1981 le pene da conversione della pena pecuniaria non sono più la
reclusione e l’arresto, ma la libertà controllata ed il lavoro sostitutivo; (il quale si
configura come:
* pena principale per i reati di competenza del Giudice di Pace,
* obbligo al quale può essere subordinata la concessione della liberazione condizionale,
* sanzione sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria, 4
LE PENE
* sanzione amministrativa accessoria, per i reati commessi in violazione del codice della
strada.
L’art. 102 l 689/1981 stabilisce che:
25 € si convertono in 1 gg di lavoro sostitutivo su richiesta del condannato,
● 38 € si convertono in 1 gg di libertà controllata.
●
La sentenza 206/1996 ha stabilito che anche una pena pecuniaria superiore a 516 € può
essere convertita in lavoro sostitutivo, in caso di insolvibilità del condannato.
L’art. 103 l. 689/1981 fissa i limiti massimi di durata delle sanzioni da conversione:
- la libertà controllata non può eccedere:
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.