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FALSITA' IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI (ART. 484)

Risponde di tale reato chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette

all'ispezione dell'autorità di Pubblica Sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa

circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere

false indicazioni. 140

Trattasi di falsità ideologica realizzabile solo da chi ha l'obbligo di fare registrazioni o notificazioni

indicate nell'articolo.

Lasciar scrivere significa permettere, tollerare che altri scrivano quando si abbia il dovere

giuridico di impedirlo; il terzo che ha scritto la falsa indicazione risponde del reato a titolo di

concorso materiale o morale.

Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico.

Misure cautelari personali, arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.

FALSITA' IN SCRITTURA PRIVATA (ART. 485 E 493bis)

L'art. 485 punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad

altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura

privata vera, e poi ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso.

Attualmente, prevale la tesi secondo la quale la falsificazione di una scrittura privata offende

l'ordinamento giuridico, ledendo i mezzi destinati ad accertare la verità delle cose e dei fatti.

Analogo orientamento è pacificamente accolto in giurisprudenza, secondo la quali il bene tutelato

dal reato è costituito dalla fiducia che i consociati ripongono nella sicurezza della circolazione dei

documenti e nella protezione degli specifici interessi connessi con la loro genuinità ed integrità,

con conseguente configurazione della fattispecie come reato di pericolo, il quale non richiede

l'effettivo prodursi di un danno pubblico o privato.

Poiché il fatto materiale consiste nella contraffazione o nell'alterazione, escludendo, quindi, la

genuinità e non la veridicità di un documento, è evidente che il reato in esame è una figura di falso

materiale. L'uso necessario a consumare il reato si ha quando la scrittura privata falsa viene

concretamente utilizzata, è necessario, perciò, che il documento venga destinato in concreto a

produrre effetti nell'ambito di un particolare rapporto giuridico.

Il dolo richiesto è specifico: l'agente deve, infatti, avere l'intenzione di procurare a sé o ad altri un

vantaggio o di recare ad altri un danno.

La competenza è in ogni caso del Tribunale monocratico. Misure cautelari personali, arresto

in flagranza e fermo non sono consentiti.

FALSITA' IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PRIVATO (ARTT. 486 E 493bis)

Risponde del delitto di cui all'art. 486 chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio

o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il

possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere

un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o

autorizzato, e, quindi, ne fa uso o lascia che altri ne faccia uso.

Foglio firmato in bianco è il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato un qualsiasi spazio destinato

ad esser riempito. 141

Il possesso richiesto dalla norma deve dipendere da un titolo che importi l'obbligo o la facoltà

dell'agente di riempire il foglio; tale può essere un mandato o un contratto di riempimento di una

cambiale in bianco, etc. ovviamente, il titolo da cui deriva l'obbligo o la facoltà deve essere valido

ed efficace, non nullo.

La condotta può tradursi nel riempire il foglio in bianco scrivendovi o facendovi scrivere un atto

diverso da quello a cui il soggetto era obbligato o autorizzato, ovvero nel fare uso o lasciare che

altri faccia uso del foglio così abusivamente riempito.

Il dolo previsto è specifico, in quanto l'agente, oltre al riempimento abusivo ed all'uso, deve agire al

fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Si procede a querela; d'ufficio, nel caso di testamento olografo e la competenza è del

Tribunale monocratico. Le misure cautelari personali, l'arresto in flagranza e il fermo non

sono consentiti.

FALSITA' IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PUBBLICO (ARTT. 487 E 493)

Risponde di tale delitto il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che, abusando di un foglio

firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che

importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso

da quello a cui era obbligato o autorizzato.

La struttura della fattispecie è analoga alla precedente, ma si differenzia perché l'atto redatto

dall'agente deve essere un atto pubblico e perché non occorre l'estremo dell'uso, per cui il reato si

consuma con la redazione dell'atto pubblico diverso da quello a cui il soggetto era obbligato o

autorizzato.

Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico. Misure cautelari

personali, arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.

ALTRE FALSITA' IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO (ARTT. 488, 493bis)

Dispone l'art. 488 che ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli

preveduti nei due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti

pubblici o in scritture private.

Rientrano nella fattispecie in esame tutti i casi in cui l'agente sia venuto in possesso del foglio

firmato in bianco illegittimamente o per un titolo diverso da quello che importa l'obbligo o la facoltà

di riempirlo.

USO DI ATTO FALSO (ART. 489)

L'art. 489 punisce chiunque, senza esser concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

L'uso di atto falso si manifesta in qualsiasi utilizzazione giuridicamente rilevante del documento

che sia diretta al conseguimento dello scopo in vista del quale la falsificazione sia stata operata o

che, in qualsiasi modo, incida, attraverso il mutamento della realtà documentale, sull'affidamento

che il terzo faccia su questa realtà. 142

L'uso deve essere volontario. Il delitto si consuma con l'uso, senza che occorra il verificarsi di

nessun altro evento, come ad esempio un danno per un terzo: è, infatti, reato istantaneo.

Sotto il profilo soggettivo occorre distinguere:

- se l'atto falso di cui si fa uso è un atto pubblico, basta il dolo generico, cioè la coscienza e volontà

dell'uso con la consapevolezza della falsità dell'atto;

- se l'atto falso è una scrittura privata, occorre il dolo specifico, cioè il fine di procurare, con l'uso, a

sé o ad altri, un vantaggio o di cagionare ad altri un danno.

SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI (ART. 490)

A norma dell'art. 490, è punito chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un

atto pubblico o una scrittura privata veri.

Circa il bene giuridico tutelato, rileva la pubblica fede documentale, offesa, in tal caso, non dalla

falsificazione in quanto tale, ma dalla soppressione o dall'occultamento totale o parziale del valore

documentale di un atto pubblico o di una scrittura privata, con conseguente eliminazione del loro

valore probatorio. Per tale ragione, la dottrina considera tale reato una falsità impropria, dal

momento che l'agente non infirma né la genuinità né la veridicità del documento.

Presupposto del reato è l'esistenza di un obbligo giuridico di conservazione del documento.

Distruggere significa non far più esistere il documento nella sua materialità (es. bruciarlo);

sopprimere significa togliere la disponibilità del documento a colui che ne ha diritto oppure

operare in modo che il documento medesimo non possa più considerarsi tale, rendendolo

illeggibile o facendone sparire la firma.

Occultare, infine, significa nascondere il documento in modo da renderne impossibile

l'utilizzazione; nell'occultamento rientra anche la sottrazione.

Sono documenti tutelati gli atti pubblici in senso stretto, i certificati o le autorizzazioni

amministrative, le scritture private di cui all'art. 485.

Rientrano tra gli atti tutelati anche le copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Tali atti devono essere veri, cioè genuini.

L'antigiuridicità del fatto è esclusa soltanto quando l'agente aveva la piena disponibilità giuridica

del documento e non aveva alcun obbligo di restituirlo o di esibirlo.

Il delitto si consuma con la distruzione, soppressione od occultamento; non è richiesto che in

concreto danno vi sia stato, ma solo il nocumento potenziale.

Quanto all'elemento soggettivo, la dottrina dominante ritiene che il dolo del delitto in esame sia

sempre specifico, in quanto l'agente deve commettere il fatto al fine di eliminare un mezzo di

prova; è questo fine specifico che distingue, secondo la dottrina, il delitto in esame da quello di

danneggiamento. 143

FALSITA' DOCUMENTALI E DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART.

602ter)

Ai sensi dell'art. 602ter, se i fatti previsti dal Titolo VII, Capo III, Libro II, codice penale sono

commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 (riduzione o

mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi), le pene

ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

SEZIONE QUINTA: LE FALSITA' PERSONALI

Elemento caratterizzante i reati del Capo IV del Titolo VII è la lesione della fede pubblica

attraverso l'alterazione di contrassegni personali, per tali intendendosi i simboli inerenti

all'identificazione di un soggetto e alla determinazione delle qualità che ne condizionano la

posizione nella società civile e distinguibili in contrassegni d'identità (che distinguono il soggetto

dagli altri) e di qualità (qualificanti la posizione del soggetto nella società).

SOSTITUZIONE DI PERSONA (ART. 494)

Risponde di tale delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare

ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui

persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, un falso stato, ovvero una qualità a cui

la legge attribuisce effetti giuridici, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede

pubblica.

L'oggetto giuridico è la pubblica fede, sotto il profilo dell'offesa che a questa può derivare,

nell'ambito dei rapporti interpersonali, dal fatto che taluno si proponga con connotazioni personali

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
350 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher praticante11 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Gargani Alberto.