Diritto penale (parte speciale)
Introduzione
Il codice penale italiano dedica i libri secondo e terzo alla disciplina dei reati, classificati secondo il bene giuridico tutelato. In particolare, il libro secondo, dedicato ai delitti, comprende i seguenti titoli:
- Delitti contro la personalità dello Stato
- Delitti contro la pubblica amministrazione
- Delitti contro l'amministrazione della giustizia
- Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti
- Delitti contro l'ordine pubblico
- Delitti contro l'incolumità pubblica
- Delitti contro la fede pubblica
- Delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio
- Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume
- Delitti contro il sentimento per gli animali
- Delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe
- Delitti contro la famiglia
- Delitti contro la persona
- Delitti contro il patrimonio
Il libro terzo, dedicato alle contravvenzioni, è ripartito in tre titoli:
- Delle contravvenzioni di polizia
- Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione
- Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
All'interno di ciascun titolo, poi, i singoli reati sono variamente ripartiti in capi e sezioni in relazione a particolari criteri quali l'oggetto dell'offesa, la qualità del soggetto attivo, l'elemento psicologico, ecc.
L'attribuzione di competenza penale al giudice di pace
In attuazione della delega contenuta nella L. 468/1999, è stato emanato il d.lgs. 274/2000, con cui si sono devolute alla competenza del giudice di pace talune fattispecie codicistiche e di fonte legislativa. In questa sede, si fa rilievo a peculiarità disciplinari, quali la sostituzione del tradizionale impianto sanzionatorio penale (fondato su pena pecuniaria e detentiva) con uno specifico sistema che, salvando la sola pena pecuniaria, sostituisce le pene privative della libertà personale con sanzioni alternative, quali la prestazione di lavoro di pubblica utilità e l'obbligo di permanenza domiciliare; l'esclusione della disciplina della sospensione condizionale della pena; l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive della detenzione.
La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Il d.lgs. 231/2001 ha predisposto un articolato sistema sanzionatorio connesso al sorgere di situazioni tipizzate di responsabilità amministrativa diretta di persone giuridiche, società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi, nell'interesse dell'ente, da soggetti in posizione apicale (con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione) o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.
Parte I: I delitti
Capitolo I: I delitti contro la personalità dello stato
Sezione prima: Considerazioni generali
Il nostro codice, al Titolo I, del libro II, distingue i delitti contro la personalità dello Stato in cinque capi:
- Delitti contro la personalità internazionale dello Stato
- Delitti contro la personalità interna dello Stato
- Delitti contro i diritti politici del cittadino
- Delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti o emblemi
- Disposizioni comuni ai capi precedenti
I delitti contro la personalità dello Stato sono delitti oggettivamente politici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 c.p., poiché offendono un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. Per personalità dello Stato, come si legge nella relazione al codice, deve intendersi non solo la sicurezza dello Stato, ma tutto quel complesso di interessi politici fondamentali di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità.
L'elemento comune a tutte le figure ricomprese nel capo primo è l'incriminazione di tutti gli atti che ledono la sicurezza dello Stato mediante aggressioni esterne, e, quindi, si tutela lo specifico aspetto della sua sopravvivenza. Nel capo secondo, invece, si incriminano tutti quei comportamenti capaci di turbare l'ordinamento costituzionale mediante sovvertimenti interni. Oggetto della tutela penale sono, da un lato, la sicurezza interna ed il prestigio nazionale, dall'altro lato, i vari organi costituzionali, i cui membri sono rappresentanti diretti o indiretti della popolazione.
Gli autori che più di recente si sono occupati di tali reati ritengono che le norme in esame debbano essere lette come finalizzate alla tutela non già di un'astratta ed imprecisata personalità dello Stato, bensì degli elementi essenziali della fisionomia costituzionale dell'ordinamento. All'interno dello Stato, tale tutela deve essere accordata al c.d. metodo democratico di lotta politica previsto dall'art. 49 Cost., che consente di acquisire ed esercitare legittimamente il potere e garantire allo stesso tempo le forme per un'eventuale trasformazione del sistema; nei rapporti internazionali, invece, dovranno essere tutelate le condizioni basilari di esistenza dello Stato, nella sua attuale struttura territoriale ed istituzionale.
Nozioni di cittadino, militare, stato in guerra e segreto di stato
La nozione di cittadino è ricavabile dalle norme che regolano la cittadinanza. Quanto ai militari, si distinguono quelli in servizio, che prestano effettivo servizio alle armi, ed in congedo, i quali, non essendo in servizio alle armi, non hanno tuttavia cessato di appartenere alle forze armate. Per alcuni reati commessi da militari, poi, l'applicabilità delle disposizioni è subordinata all'esistenza di uno stato di guerra. Per stato di guerra si intende non solo quello di effettiva belligeranza, ma anche il tempo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Quanto al segreto di Stato, sono coperti da esso gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. La medesima previsione precisa, altresì, che sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità anzidette. L'apposizione e la tutela del segreto di Stato sono attribuiti, in via esclusiva, al Presidenti del Consiglio dei Ministri. Quanto alla competenza relativa ai reati in esame, spetta alla Corte d'Assise, sempre che sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Sezione seconda: Delitti contro la personalità internazionale dello stato
Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello stato (art. 241)
L'art. 241 c.p. sanziona penalmente chiunque compie atti violenti diretti ed idonei:
- A sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero
- A menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato
La disciplina in oggetto delinea le condotte criminose, introducendo i requisiti tipici della fattispecie tentata e, cioè, l'idoneità e la direzione degli atti, pretendendo, altresì, la natura violenta della condotta. Sono oggetto della tutela giuridica della norma l'integrità (intesa come fisionomia territoriale), l'indipendenza (intesa come assenza di vincoli di soggezione ad altro Stato) e l'unità dello Stato (intesa come unità ed indivisibilità dello Stato costituzionalmente proclamata). Quanto alla condotta, viene punito qualunque atto violento diretto e concretamente idoneo a porre in pericolo uno dei beni tutelati dalla norma. L'elemento soggettivo richiesto nell'agente è il dolo generico intenzionale, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di porre in essere uno dei fatti incriminati dalla norma. Trattandosi di fattispecie tipizzata come reato di attentato, esso è a consumazione anticipata e, dunque, non è configurabile il tentativo, di per sé già idoneo a perfezionare il reato. Si procede d'ufficio e la competenza spetta alla Corte d'Assise. L'arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo consentito.
Cittadino che porti le armi contro lo stato italiano (art. 242)
L'art. 242 punisce il fatto del cittadino, o dell'ex cittadino, che porti le armi contro lo Stato o presti servizio militare nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato Italiano. Quanto al bene giuridico tutelato, alcuni ritengono si tratti di violazione di un obbligo di lealtà o fedeltà verso lo Stato; altri ritengono che l'oggetto giuridico sia semplicemente la personalità dello Stato, messa in pericolo da operazioni militari. È un reato di mera condotta a carattere permanente. È sufficiente il dolo generico. La pena prevista è l'ergastolo; la competenza è della Corte d'Assise e si procede d'ufficio; sono applicabili le misure cautelari personali; l'arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito.
Intelligenze e relazioni illecite con gli stranieri (artt. 243-246)
- L'art. 243 sanziona chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commetta altri fatti diretti a tale scopo. Il bene giuridico specificamente tutelato è l'interesse al mantenimento della pace.
Per intelligenze occorre intendere le intese di qualunque genere, gli accordi comunque tenuti (orali, per iscritto, etc.); tali intelligenze devono essere serie. È un reato di pericolo. Il reato è aggravato se sia seguita la guerra o ostilità a seguito di tali intelligenze. Il solo richiesto è specifico e la specificità si evince dalla stessa dicitura della disposizione ("affinché uno Stato estero..."). Per il reato semplice la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni; per quello aggravato, la pena è l'ergastolo. La competenza è della Corte d'Assise; si procede d'ufficio; possono applicarsi misure cautelari personali; l'arresto in flagranza è obbligatorio e il fermo consentito.
- L'art. 244 punisce chiunque, senza l'approvazione del governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di guerra. Anch'esso è un reato di pericolo. Il delitto è aggravato se la guerra avviene. È previsto anche il caso in cui gli atti ostili turbino soltanto le relazioni con un governo estero ovvero espongano lo Stato o i cittadini al pericolo di rappresaglie o ritorsioni, nel qual caso il reato è attenuato. È sufficiente la volontà di compiere gli atti ostili, sapendo di compierli senza l'approvazione del governo ed avendo coscienza della loro ostilità. La competenza è della Corte d'Assise, salvo che nella prima ipotesi attenuata, che è di competenza del Tribunale collegiale. Si procede su autorizzazione del Ministro della Giustizia. Possono sempre applicarsi le misure cautelari.
- L'art. 245 punisce chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti ad impegnare lo Stato Italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità o alla dichiarazione di guerra. L'elemento psicologico è il dolo specifico. Valgono gli istituti processuali della figura di cui all'art. 243.
- L'art. 246 punisce il fatto del cittadino che si lasci corrompere dallo straniero accettando danaro o altra utilità o la semplice promessa di danaro o altra utilità, per compiere atti contrari all'interesse nazionale. Commette il reato anche lo straniero che dà o promette l'utilità o il danaro. Il reato è aggravato se il fatto è commesso in tempo di guerra o se il danaro o l'utilità sono promessi per una propaganda col mezzo della stampa. Anche qui, valgono gli istituti processuali della figura di cui all'art. 243.
Favoreggiamento del nemico (artt. 247-250)
Il codice prevede quattro ipotesi di favoreggiamento.
A) Favoreggiamento bellico (art. 247)
Commette tale reato chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi.
Il delitto è aggravato se va a buon fine il favoreggiamento o il nocumento che l'autore si era prefisso; è, quindi, un reato di pericolo, pertanto, per la sua consumazione, è sufficiente tenere le intelligenze o compiere gli altri fatti previsti dalla norma. Il dolo richiesto è specifico, in quanto il fatto deve esser commesso al fine di favorire le operazioni militari del nemico o nuocere a quelle dello Stato italiano. La pena per l'ipotesi semplice è della reclusione non inferiore a dieci anni; per quella aggravata è dell'ergastolo. Possono applicarsi le misure cautelari personali; l'arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito. Si procede d'ufficio se il reato è in danno dello Stato italiano; su autorizzazione del Ministro della Giustizia se è in danno di uno Stato estero.
B) Somministrazione al nemico di provvigioni (art. 248)
L'art. 248 punisce chi, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano. Per provvigioni, si intendono i viveri. Il dolo richiesto è generico. Il reato si consuma con la somministrazione. Possono applicarsi le misure cautelari personali; l'arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito. Per la procedibilità vale quanto detto sub A).
C) Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249)
La fattispecie punisce chi, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relativi. Per partecipazione, deve intendersi una precipua modalità di condotta, ovvero il prendere parte, indipendentemente da qualsiasi intesa, a prestiti o versamenti in favore dello Stato nemico. Il dolo richiesto è generico. Il reato si consuma col compimento del fatto di partecipazione. Possono applicarsi le misure cautelari personali e l'arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito. Per la procedibilità, vale quanto detto sub A).
D) Commercio col nemico (art. 250)
Commette il delitto in esame il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato che, in tempo di guerra, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico. Scopo della norma è quello di evitare che, attraverso il commercio con sudditi dello Stato nemico, questo veda incrementate le proprie disponibilità economiche, in modo da aumentare le capacità di lotta e di resistenza. Poiché almeno due devono essere le parti del rapporto commerciale previsto dalla norma (il cittadino o lo straniero che vende e il suddito dello Stato nemico o altro soggetto dimorante nel territorio dello Stato nemico che compra), il reato si configura come plurisoggettivo. Commerciare è qui inteso in senso ampio e prescinde dalla qualità di commerciante dell'agente; oggetto del commercio possono essere tutte le merci, lecite o vietate. Il delitto si consuma quando l'atto di commercio è stato concluso, indipendentemente dalla consegna della cosa commerciata. Il dolo è generico; possono applicarsi le misure cautelari personali; l'arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito. Per la procedibilità, vale quanto detto sub A).
Inadempienze e frodi nelle forniture in tempo di guerra (artt. 252 e 252)
Il codice prevede due distinte figure criminose.
A) Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (art. 251)
Consiste nel fatto di chiunque, in tempo di guerra, non adempie, in tutto o in parte, gli obblighi che derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione. Soggetto attivo del reato può essere il fornitore che ha assunto gli obblighi contrattuali nascenti dal contratto di fornitura, il subfornitore, il mediatore e il rappresentante del fornitore. Presupposto del reato è l'esistenza di un contratto di fornitura, anche di diritto privato, tra l'agente ed uno dei soggetti pubblici indicati nella norma. La fornitura di cose o di opere deve essere finalizzata al soddisfacimento dei bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione civile; ne discende, secondo parte della dottrina, la punibilità dei soli inadempimenti di forniture necessarie ai fini di guerra, sia pure per assicurare la resistenza della popolazione. Il fatto è punibile anche a titolo di colpa, quando, cioè, l'inadempienza è conseguenza di negligenza o imprudenza. Per l'ipotesi colposa la competenza è del Tribunale monocratico. Nell'ipotesi dolosa sono previsti l'arresto obbligatorio in flagranza e il fermo, nonché le misure cautelari personali.
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