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FALSITA' IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI (ART. 484)
Risponde di tale reato chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette
all'ispezione dell'autorità di Pubblica Sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa
circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere
false indicazioni. 140
Trattasi di falsità ideologica realizzabile solo da chi ha l'obbligo di fare registrazioni o notificazioni
indicate nell'articolo.
Lasciar scrivere significa permettere, tollerare che altri scrivano quando si abbia il dovere
giuridico di impedirlo; il terzo che ha scritto la falsa indicazione risponde del reato a titolo di
concorso materiale o morale.
Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico.
Misure cautelari personali, arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.
FALSITA' IN SCRITTURA PRIVATA (ART. 485 E 493bis)
L'art. 485 punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad
altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura
privata vera, e poi ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso.
Attualmente, prevale la tesi secondo la quale la falsificazione di una scrittura privata offende
l'ordinamento giuridico, ledendo i mezzi destinati ad accertare la verità delle cose e dei fatti.
Analogo orientamento è pacificamente accolto in giurisprudenza, secondo la quali il bene tutelato
dal reato è costituito dalla fiducia che i consociati ripongono nella sicurezza della circolazione dei
documenti e nella protezione degli specifici interessi connessi con la loro genuinità ed integrità,
con conseguente configurazione della fattispecie come reato di pericolo, il quale non richiede
l'effettivo prodursi di un danno pubblico o privato.
Poiché il fatto materiale consiste nella contraffazione o nell'alterazione, escludendo, quindi, la
genuinità e non la veridicità di un documento, è evidente che il reato in esame è una figura di falso
materiale. L'uso necessario a consumare il reato si ha quando la scrittura privata falsa viene
concretamente utilizzata, è necessario, perciò, che il documento venga destinato in concreto a
produrre effetti nell'ambito di un particolare rapporto giuridico.
Il dolo richiesto è specifico: l'agente deve, infatti, avere l'intenzione di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno.
La competenza è in ogni caso del Tribunale monocratico. Misure cautelari personali, arresto
in flagranza e fermo non sono consentiti.
FALSITA' IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PRIVATO (ARTT. 486 E 493bis)
Risponde del delitto di cui all'art. 486 chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio
o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il
possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere
un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o
autorizzato, e, quindi, ne fa uso o lascia che altri ne faccia uso.
Foglio firmato in bianco è il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato un qualsiasi spazio destinato
ad esser riempito. 141
Il possesso richiesto dalla norma deve dipendere da un titolo che importi l'obbligo o la facoltà
dell'agente di riempire il foglio; tale può essere un mandato o un contratto di riempimento di una
cambiale in bianco, etc. ovviamente, il titolo da cui deriva l'obbligo o la facoltà deve essere valido
ed efficace, non nullo.
La condotta può tradursi nel riempire il foglio in bianco scrivendovi o facendovi scrivere un atto
diverso da quello a cui il soggetto era obbligato o autorizzato, ovvero nel fare uso o lasciare che
altri faccia uso del foglio così abusivamente riempito.
Il dolo previsto è specifico, in quanto l'agente, oltre al riempimento abusivo ed all'uso, deve agire al
fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
Si procede a querela; d'ufficio, nel caso di testamento olografo e la competenza è del
Tribunale monocratico. Le misure cautelari personali, l'arresto in flagranza e il fermo non
sono consentiti.
FALSITA' IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PUBBLICO (ARTT. 487 E 493)
Risponde di tale delitto il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che, abusando di un foglio
firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che
importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso
da quello a cui era obbligato o autorizzato.
La struttura della fattispecie è analoga alla precedente, ma si differenzia perché l'atto redatto
dall'agente deve essere un atto pubblico e perché non occorre l'estremo dell'uso, per cui il reato si
consuma con la redazione dell'atto pubblico diverso da quello a cui il soggetto era obbligato o
autorizzato.
Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico. Misure cautelari
personali, arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.
ALTRE FALSITA' IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO (ARTT. 488, 493bis)
Dispone l'art. 488 che ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli
preveduti nei due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti
pubblici o in scritture private.
Rientrano nella fattispecie in esame tutti i casi in cui l'agente sia venuto in possesso del foglio
firmato in bianco illegittimamente o per un titolo diverso da quello che importa l'obbligo o la facoltà
di riempirlo.
USO DI ATTO FALSO (ART. 489)
L'art. 489 punisce chiunque, senza esser concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.
L'uso di atto falso si manifesta in qualsiasi utilizzazione giuridicamente rilevante del documento
che sia diretta al conseguimento dello scopo in vista del quale la falsificazione sia stata operata o
che, in qualsiasi modo, incida, attraverso il mutamento della realtà documentale, sull'affidamento
che il terzo faccia su questa realtà. 142
L'uso deve essere volontario. Il delitto si consuma con l'uso, senza che occorra il verificarsi di
nessun altro evento, come ad esempio un danno per un terzo: è, infatti, reato istantaneo.
Sotto il profilo soggettivo occorre distinguere:
- se l'atto falso di cui si fa uso è un atto pubblico, basta il dolo generico, cioè la coscienza e volontà
dell'uso con la consapevolezza della falsità dell'atto;
- se l'atto falso è una scrittura privata, occorre il dolo specifico, cioè il fine di procurare, con l'uso, a
sé o ad altri, un vantaggio o di cagionare ad altri un danno.
SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI (ART. 490)
A norma dell'art. 490, è punito chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un
atto pubblico o una scrittura privata veri.
Circa il bene giuridico tutelato, rileva la pubblica fede documentale, offesa, in tal caso, non dalla
falsificazione in quanto tale, ma dalla soppressione o dall'occultamento totale o parziale del valore
documentale di un atto pubblico o di una scrittura privata, con conseguente eliminazione del loro
valore probatorio. Per tale ragione, la dottrina considera tale reato una falsità impropria, dal
momento che l'agente non infirma né la genuinità né la veridicità del documento.
Presupposto del reato è l'esistenza di un obbligo giuridico di conservazione del documento.
Distruggere significa non far più esistere il documento nella sua materialità (es. bruciarlo);
sopprimere significa togliere la disponibilità del documento a colui che ne ha diritto oppure
operare in modo che il documento medesimo non possa più considerarsi tale, rendendolo
illeggibile o facendone sparire la firma.
Occultare, infine, significa nascondere il documento in modo da renderne impossibile
l'utilizzazione; nell'occultamento rientra anche la sottrazione.
Sono documenti tutelati gli atti pubblici in senso stretto, i certificati o le autorizzazioni
amministrative, le scritture private di cui all'art. 485.
Rientrano tra gli atti tutelati anche le copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.
Tali atti devono essere veri, cioè genuini.
L'antigiuridicità del fatto è esclusa soltanto quando l'agente aveva la piena disponibilità giuridica
del documento e non aveva alcun obbligo di restituirlo o di esibirlo.
Il delitto si consuma con la distruzione, soppressione od occultamento; non è richiesto che in
concreto danno vi sia stato, ma solo il nocumento potenziale.
Quanto all'elemento soggettivo, la dottrina dominante ritiene che il dolo del delitto in esame sia
sempre specifico, in quanto l'agente deve commettere il fatto al fine di eliminare un mezzo di
prova; è questo fine specifico che distingue, secondo la dottrina, il delitto in esame da quello di
danneggiamento. 143
FALSITA' DOCUMENTALI E DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART.
602ter)
Ai sensi dell'art. 602ter, se i fatti previsti dal Titolo VII, Capo III, Libro II, codice penale sono
commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 (riduzione o
mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi), le pene
ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
SEZIONE QUINTA: LE FALSITA' PERSONALI
Elemento caratterizzante i reati del Capo IV del Titolo VII è la lesione della fede pubblica
attraverso l'alterazione di contrassegni personali, per tali intendendosi i simboli inerenti
all'identificazione di un soggetto e alla determinazione delle qualità che ne condizionano la
posizione nella società civile e distinguibili in contrassegni d'identità (che distinguono il soggetto
dagli altri) e di qualità (qualificanti la posizione del soggetto nella società).
SOSTITUZIONE DI PERSONA (ART. 494)
Risponde di tale delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui
persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, un falso stato, ovvero una qualità a cui
la legge attribuisce effetti giuridici, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede
pubblica.
L'oggetto giuridico è la pubblica fede, sotto il profilo dell'offesa che a questa può derivare,
nell'ambito dei rapporti interpersonali, dal fatto che taluno si proponga con connotazioni personali