Abolitio criminis
Abolitio criminis significa abrogazione di una fattispecie di reato ad opera del legislatore. Se una legge penale successiva abroga un reato che era considerato tale dalla legge vigente al tempo in cui fu commesso, si applica il principio del "favor rei", salvo sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile.
Aberractio delicti mono e plurilesiva
Il reato aberrante è quello commesso per un errore di esecuzione che va a colpire un soggetto diverso dal previsto o che viene eseguito con modalità diverse. In particolare, ricorre una aberratio delicti monolesiva quando si cagiona un evento diverso, si parla di pluri lesiva quando oltre a cagionare l’evento voluto, ne cagiona un altro imprevisto.
Aberractio ictus mono e plurilesiva
Il reato aberrante è quello commesso per un errore di esecuzione che va a colpire un soggetto diverso dal previsto o che viene eseguito con modalità diverse. In particolare, ricorre una aberratio ictus monolesiva quando l’evento colpisce una persona diversa da quella a cui era indirizzato, si parla di pluri lesiva quando oltre a cagionare l’evento nei confronti di altro soggetto non interessato, si cagiona lo stesso anche nei confronti del diretto interessato.
Accertamento del dolo
L’accertamento del dolo consiste nella necessità della sua provata esistenza, poiché coscienza e volontà di agire e nella difficoltà di accertamento, poiché è arduo accertare i fatti puramente psichici e interni. Per procedere all’accertamento del dolo, bisogna innanzitutto considerare tutte le circostanze esterne che in qualche modo possono essere espressione degli atteggiamenti psichici, verificare volontà e movente in relazione alle circostanze che hanno contribuito alla sua realizzazione e valutare eventuali circostanze che lascino supporre modalità diverse.
Adempimento di un dovere (art. 51 cp)
È una scriminante che esclude la punibilità in caso di adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine dell'Autorità. Per il principio di non contraddizione, non si può punire un fatto che una norma impone di fare.
Amnistia
L'amnistia è una causa di estinzione del reato e consiste nella rinuncia, da parte dello Stato, a perseguire determinati reati. Si tratta di un provvedimento generale di clemenza, ispirato, almeno originariamente, a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale. Mentre l'amnistia estingue il reato, che quindi è come non fosse mai stato commesso, l'indulto estingue solo la pena. L'amnistia in Italia è prevista dall'art. 79 della Costituzione, e normata dall'articolo 151 del codice penale. Come fissato dalla Costituzione, l'amnistia si applica ai reati commessi anteriormente alla data di presentazione del disegno di legge in Parlamento.
A partire dal 1992 l'amnistia viene disposta con Legge dello Stato, votata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Precedentemente era prerogativa del Presidente della Repubblica. L'amnistia non si applica, salvo espressa previsione di legge, ai recidivi aggravati o reiterati, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Analogia
L'analogia è un procedimento d'integrazione dell'ordinamento, volto a colmare le lacune normative presenti attraverso l'adozione di ipotesi in essa non presenti. In ambito penale, l'art. 14 delle preleggi vieta il ricorso a tale procedimento in relazione al principio di legalità per il quale le norme non si applicano al di fuori dei casi da esse stesse espressamente stabiliti.
Art. 384 cp "Casi di non punibilità"
L'esimente in questione rappresenta una causa soggettiva di esclusione della punibilità, in quanto il legislatore ha ritenuto non esigibile una condotta diversa da quella scusata tramite la presente disposizione. La condotta è imposta dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un danno grave e inevitabile alla libertà e all'onore. L'elencazione dei reato oggetto di esimente è tassativa, e la norma non può dunque trovare applicazione per il reato di falso giuramento (art. 371) o per il reato di calunnia (art. 368). Il fatto può essere commesso a vantaggio proprio e di un prossimo congiunto e si richiede l'inevitabilità del danno, che esso sia futuro, ovvero non ancora verificatosi. Non è sufficiente un pericolo genericamente temuto, essendo necessaria la prova di un pericolo attuale e concreto.
Il secondo comma si applica solo per i reati di cui agli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373 e sono previste due distinte ipotesi:
- La prima è l'ipotesi di chi ha commesso i fatti di cui agli articoli citati, ma non è punibile in quanto non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o non avrebbe dovuto essere sentito come testimone, perito, consulente tecnico o interprete per incompatibilità.
- La seconda è l'ipotesi di chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.
Atti idonei ed univoci nel tentativo
Nel delitto tentato, gli atti si ritengono idonei quando, sulla base di un giudizio concreto ex ante, possiedono la capacità di realizzare il delitto; sono univoci quando il grado di sviluppo degli stessi consente di prevedere come concreta la realizzazione del delitto ideato.
Autocalunnia e falso giuramento
L’art. 369 punisce chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’art. 368, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione dinanzi all’autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri. Mentre la norma sulla calunnia tutela non solo il buon andamento dell’amministrazione della giustizia, ma anche l’individuo da condotte volte a recargli un pregiudizio tramite la strumentalizzazione della macchina giudiziaria (tant’è che si parla di reato plurioffensivo), nel delitto di autocalunnia invece lo scopo della norma è quello di tutelare il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali. In particolare, essa è tesa a tutelare la genuinità delle sentenze che potrebbe essere messa a rischio da ipotesi in cui un determinato soggetto si autoaccusi di un reato che in realtà non ha commesso, ma è stato commesso da altri, ovvero di un reato che non è mai avvenuto. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell’agente di accusare se stesso di un reato che sa di non aver commesso.
Il delitto di falso giuramento (art. 371 cp) punisce chiunque giura il falso dinanzi all’autorità giudiziaria. Va subito precisato che, nonostante l’utilizzo del pronome chiunque, si è – in verità – dinanzi ad un reato proprio di chi è chiamato dinanzi all’autorità giudiziaria a giurare. Solo costui infatti può compiere il reato in esame. Il dolo richiesto è generico e consiste nella coscienza e volontà di prestare il giuramento con la consapevolezza della sua falsità. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.
Azione civile nel processo penale
È quel meccanismo che consente di accertare la responsabilità di un soggetto in relazione ad un fatto penalmente rilevante ottenendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale conseguente al summenzionato reato. Si può agire civilmente oppure si può esercitare l'azione civile nel procedimento penale purché il pubblico ministero eserciti prima l'azione penale.
Calunnia e simulazione di reato
La calunnia (art. 368 cp) è quel reato che commette chi, con una qualsiasi tipologia di istanza diretta all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità, incolpa di un reato taluno che egli sa essere innocente, o simula a suo carico le tracce di un reato. Simile alla calunnia è la simulazione di reato (art. 367 cp), che si ha quando, fatte le stesse premesse, afferma falsamente essere avvenuto un reato, o simula le tracce di un reato, la cui credibilità è tale da far iniziare un procedimento penale volto ad accertarlo. La differenza sta nel fatto che, mentre con la calunnia si accusa di un reato una persona innocente, con la simulazione di reato l’accusa è rivolta contro ignoti.
Circostanze attenuanti generiche
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze attenuanti comuni, può prendere in considerazione altre circostanze (le cosiddette circostanze attenuanti generiche) qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. In effetti, a differenza delle circostanze attenuanti comuni (che vengono applicate quando sussistono delle condizioni oggettive specifiche, già predeterminate dalla legge), le generiche cercano di garantire al giudice la possibilità di ridurre la pena anche al solo fine di adeguarla al caso concreto. Poniamo il caso che sia stato commesso un furto da parte di un soggetto già gravato da precedenti penali e, dunque, recidivo. A causa della recidiva la pena dovrà essere aumentata di due terzi o, addirittura della metà: per evitare che per un banale furto la pena aumenti in maniera spropositata il giudice può applicare le circostanze attenuanti generiche e, in tal modo, ridurre la pena stessa fino ad un terzo in modo da renderla proporzionata al furto concretamente realizzato. Il giudice, ai fini della valutazione e della concessione di tali attenuanti, deve tenere conto della gravità del reato, della capacità criminale del reo, dei suoi precedenti penali e di altri parametri previsti dal legislatore.
Colpa specifica
La colpa specifica è quella forma di volontà colpevole che viene posta in essere, quando l'agente pone in essere un reato a causa dell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Consiste nel cagionare l’evento dannoso in violazione di regole che abbiano fonte scritta, in sostanza la violazione di veri e propri doveri stabiliti dalla legge intesa in senso ampio.
Colpa impropria
La colpa si dice propria nella maggior parte dei casi, nei quali è riscontrabile la maggiore caratteristica della colpa in sé, la non volontà dell'evento. Viceversa si dice impropria, quando non è caratterizzata dal predetto elemento, e quindi l'evento appariva voluto dall'agente ma, ciò nonostante, è trattato a titolo di colpa perché non voluto il fatto materiale tipico. Ad esempio:
- Eccesso colposo nelle cause giustificatrici: lo stesso articolo 55 del c.p. sancisce che l'esercizio sproporzionato di un diritto o di un adempimento, così come in una situazione di legittima difesa o di stato di necessità, comporta non il dolo ma la colpa dell'agente.
- Erronea supposizione della presenza di una causa giustificatrice: si verifica quando l'agente ritiene erroneamente che al verificarsi di un fatto, ricorrano i presupposti di una causa giustificatrice.
- Errore di fatto determinato da colpa.
Consenso dell'avente diritto
È una causa di giustificazione che prevede la non punibilità di colui che lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne. (art. 50 cp) La ragione va individuata nel disinteresse dello Stato a tutelare un bene al quale rinuncia lo stesso titolare. Affinché il fatto non sia punibile, occorrono tre requisiti:
- Che il consenso abbia ad oggetto un diritto disponibile;
- Che il consenso sia validamente prestato dal titolare;
- Che il diritto sussista al momento del fatto;
Sussistono due ipotesi:
- La prima in cui la legge prevede che il consenso dell'avente diritto faccia venir meno il reato, assolvendo così il soggetto;
- La seconda che il consenso non fa venir meno il reato ma il fatto tipico, in tal caso il soggetto viene assolto perché il fatto non sussiste.
Concetti di interesse e vantaggio nella responsabilità da reato degli enti
Tale concezione identifica la colpevolezza nel legame psicologico che unisce il reato all'autore nella forma e nei limiti di dolo o della colpa, e tende a circoscriverla all'atto di volontà relativo al singolo reato, indipendentemente dalla personalità del reo e dal processo che ha motivato tale condotta.
Concezione normativa della colpevolezza
La concezione normativa, fondamentalmente, quale critica alla concezione psicologica, afferma che è colpevole un soggetto che abbia realizzato con dolo o colpa la fattispecie prevista dalla legge come reato, in assenza di circostanze tali da rendere necessitata l'azione illecita.
Concezione eclettica della colpevolezza
Questa teoria integra le teorie della concezione normativa della colpevolezza con quella psicologica, ritenendo sia necessario accertare la sussistenza del dolo o della colpa di fattispecie per imputabili e non, stabilendo se il fatto sia stato realizzato secondo l’intenzione e quindi con dolo, oppure contro l’intenzione e di conseguenza con colpa.
Concorso di reati
Con tale espressione ci si riferisce all'ipotesi in cui un unico soggetto è al contempo responsabile di più reati, realizzabili attraverso due tipologie di reato, quella materiale quando l’agente con più azioni od omissioni commette più reati e al quale si applicano tante pene quanti sono i reati. Oppure quella formale, secondo la quale il soggetto con una sola azione od omissione, commette più reati, al quale invece si applica la pena per il reato più grave.
Concorso anomalo di persone nel reato
È disciplinato all'art. 116 cp. Si tratta di una particolare forma di aberratio delicti (art. 83 cp), in cui, a differenza di quest'ultima, non vi è un errore nei mezzi di esecuzione del reato, dato che qui il reato deve essere voluto da uno dei correi. La disposizione in oggetto è subito apparsa come un'ipotesi di responsabilità oggettiva, visto che difetta il dolo di concorrere nel reato diverso realizzato dal concorrente. Al fine di correggere una soluzione eccessivamente oggettivistica, oramai ripudiata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ossequio al principio di responsabilità personale della pena sancito dall'art. 27 della Cost, vengono comunque richiesti i seguenti requisiti:
- Vi deve essere un nesso causale tra la condotta del compartecipe e l'evento diverso da quello da lui voluto;
- Il reato diverso deve essere stato concretamente prevedibile da parte del compartecipe;
- L'evento diverso non deve essere voluto, neanche nella forma del dolo eventuale;
- L'evento diverso da quello voluto non deve essere connotato da atipicità, con ciò intendendosi che non deve essere frutto di circostanze eccezionali e ricollegabili all'azione del compartecipe, venendo in questo caso meno il nesso causale di cui sopra.
La disciplina di cui al presente articolo si applica sia nel caso in cui il reato diverso sia più grave, sia nell'opposta ipotesi in cui sia meno grave. Cionondimeno, se il reato diverso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita, senza alcun potere discrezionale in capo al giudice.
Cooperazione colposa
Art. 113 cp La norma in esame fa chiarezza in merito al fatto che, nel nostro sistema penale, viene punita anche la cooperazione colposa. Per aversi cooperazione colposa è innanzitutto necessaria la coscienza e volontà di concorrere con altri alla condotta violatrice delle regole cautelari, mentre ovviamente non deve sussistere la volontà di concorrere al reato vero e proprio, ricadendosi altrimenti nella classica ipotesi di cui all'art. 110 (pena per coloro che concorrono nel reato). In secondo luogo, vi deve essere la previsione, o quantomeno la prevedibilità dell'evento, in ossequio al tradizionale canone di imputazione dei delitti colposi.
Criteri di imputazione delle circostanze
La legge 7 febbraio 1990 n. 19, in ottemperanza al cosiddetto principio di colpevolezza, ha introdotto nel sistema penale italiano un regime di imputazione differenziato delle circostanze a seconda che esse siano aggravanti o attenuanti.
Per le circostanze attenuanti vale un principio di imputazione oggettiva in forza del quale esse sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o ritenute per errore inesistenti. Per le circostanze aggravanti è stato introdotto un criterio soggettivo di imputazione, tale che esse sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Se un soggetto suppone per errore l'esistenza di una circostanza attenuante al livello delle sue rappresentazioni sarà giustificata la pena diminuita, ex articolo 59 comma III.
Danneggiato dal reato
Il danneggiato dal reato è la persona che ha subito il danno (ad esempio un danno economico) che deriva dal reato ma non è il titolare dell’interesse giuridico tutelato dalla norma che disciplina quel reato. Ad esempio: nel delitto di falso in atto pubblico il danneggiato è chi ha subito il danno cagionato dal falso, mentre la Persona Offesa è la Pubblica Amministrazione perché il Legislatore ha voluto garantire l’interesse pubblico della fedeltà degli atti. Anche se nella maggior parte dei casi la persona offesa dal reato è anche il danneggiato dal reato, la distinzione è rilevante per fini processuali.
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