Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Falsa testimonianza e false informazioni al PM: art. 372 cp
L'articolo 372 c.p. punisce "chiunque deponendo come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato".
Bene giuridico tutelato dalla norma è la veridicità e completezza di un mezzo di prova centrale per il processo penale, ossia la testimonianza. Per la giurisprudenza si tratta di un reato di pericolo e dunque ai fini della sua integrazione non occorre che la testimonianza abbia effettivamente deviato la decisione del giudice, ovvero abbia inciso sui contenuti della decisione.
Il delitto in esame si può realizzare sia mediante condotte commissive che omissive. Nel primo caso il testimone narra fatti non veri o ne tace alcuni. Nel secondo invece quando il testimone non risponde, violando dunque l'obbligo.
gravante su di lui. Le condotte sono equivalenti edunque è sufficiente la realizzazione di una sola di esse ai fini della configurazione dellafattispecie. (concorso) Il reato può assumere anche forma concorsuale, quando sono coinvolti più persone. Può assumere la qualità di concorrente anche il difensore nelle ipotesi in cui inducetaluno a fornire notizie false all'autorità giudiziaria. Favoreggiamento personale: L'art. 378 c.p. sanziona la condotta di coloro i quali intervengano ad ausilio del colpevole diun reato nella fase post delictum. È quindi punito colui il quale, dopo che fu commesso undelitto per il quale la Legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorsonel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolteda organi della Corte penale internazionale o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimisoggetti. Un particolare trattamentosanzionatorio è riservato per coloro i quali si rendano responsabili di favoreggiamento reale nell'ambito del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. E' un reato di pericolo, comune (può essere commesso da chiunque) e lesivo, e mira a tutelare il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. Come elemento soggettivo per la configurazione del delitto di favoreggiamento personale è richiesto il dolo generico, ovvero la volontà cosciente di coadiuvare il reo nella fase postdelictum. Il reato di favoreggiamento è punito, in caso di favoreggiamento per delitti puniti con la reclusione o con l'ergastolo, con la reclusione fino a quattro anni. Se il favoreggiamento ha ad oggetto il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la sanzione non è inferiore ad anni due. Per i delitti per cui la Legge prevede una pena diversa, ovvero per le contravvenzioni, è prevista la multa. Funzione specializzante del dolo specifico Il dolospecifico è una forma di dolo in cui il legislatore richiede, per la consumazione del reato, che l'agente agisca per un fine particolare, ad esempio nel caso del furto a voler trarre profitto, anche se ciò non occorre che si realizzi in concreto. La sua funzione specializzante è, il più delle volte, utile a limitare la punibilità di un fatto, in altri casi invece serve a rendere punibili fatti che altrimenti sarebbero leciti o ancora a determinare un cambiamento del titolo del reato. Funzione delle sanzioni civili: Il termine sanzione civile fa riferimento alla sanzione prevista per l'illecito civile, in contrapposizione alla pena, prevista per l'illecito penale o reato. Il dovere, posto in capo a un soggetto, di sottostare a una siffatta sanzione è detto responsabilità civile. La sanzione civile consegue alla violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato e ha natura risarcitoria, in quanto finalizzata aLa tutela del diritto prevede la possibilità di reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell'interesse tutelato. Essa si sostanzia nel risarcimento del danno, che può essere in forma specifica, quando il responsabile deve riprodurre la situazione di fatto corrispondente a quella che sarebbe sussistita se non fosse intervenuto il fatto illecito, o per equivalente, quando il responsabile deve pagare al danneggiato una somma di denaro corrispondente alla perdita subita (danno emergente) e al mancato guadagno (lucro cessante).
Giudizio sulle circostanze del reato:
Le circostanze attenuanti e aggravanti consistono in fattori o situazioni che attenuano o aggravano il disvalore del reato, incidendo sulla misura della pena.
Si tratta quindi di aspetti della vicenda che incidono su un reato già perfetto e che sono elementi accessori di esso; non a caso il nome deriva dal latino "circum stat" (che sta attorno), dando l'idea di qualcosa che si aggiunge ad una fattispecie completa.
Esse assolvono essenzialmente a due funzioni.
In primo luogo circoscrivono la discrezionalità del giudice nell'irrogazione della pena. In secondo luogo consentono di adeguare maggiormente la pena al disvalore del fatto concreto. Grado della colpa: Il grado della colpa consente al giudice di commisurare in concreto della pena, inoltre, è prevista una particolare circostanza aggravante per i delitti colposi commessi nonostante la previsione dell'evento. La graduazione della colpa si fonda sul criterio dell'intensità del legame psichico tra il soggetto e il fatto tipico, il grado di scostamento del comportamento inosservante rispetto alla norma e la misura di rimproverabilità dell'inosservanza. Illecito oggettivo: È costituito dagli elementi positivi (condotta, nesso causale, evento) che ci devono essere affinché il fatto sia tipico, e dall'assenza di elementi negativi, cioè le cause di giustificazione. La presenza di quest'ultimi esclude.l'illiceità. Immunità: L'Immunità consiste in un privilegio (o complesso di privilegi) assicurato a persone che, per le funzioni svolte o per l'ufficio ricoperto, godono di una speciale condizione di favore nei confronti della legge, e in particolare, relativamente ad eventuali procedimenti penali. Si differenziano in ASSOLUTE o RELATIVE, a seconda che comprendano tutti o soltanto alcuni reati.
Imputabilità: Secondo l'art. 85 cp "e' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere"
CAPACITÀ DI INTENDERE è l'attitudine dell'individuo a comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui agisce, quindi rendersi conto del valore sociale dell'atto che si compie.
CAPACITÀ DI VOLERE si intende come potere di controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire. Dal punto di vista della prova dell'imputabilità è un fattore molto difficile da imputabilità dimostrare nel processo.
per il quale è spesso richiesta una perizia sullo stato mentale del soggetto. Imputabilità e ubriachezza: Agli art.91 e successivi vengono disciplinati i casi di ubriachezza. ACCIDENTALE: ovvero per caso fortuito, va valutata se totale o parziale, e comporta nel primo caso una diminuzione della pena. VOLONTARIA: non diminuisce né aumenta la pena. ABITUALE: la pena è aumentata. CRONICA: si applicano gli art. 88 o 89 (vizio totale o parziale di mente) Imputabilità e minore età: SOTTO I 14 ANNI: il soggetto è sempre non imputabile, ma se il giudice accerta la sua pericolosità sociale può sottoporlo ad una misura di sicurezza. DAI 14 ai 18 ANNI: ai sensi dell'art. 98 cp è previsto l'esame, caso per caso, del soggetto al fine di accertarne la capacità di intendere o di volere al momento della commissione dell'illecito. Imputabilità e stati emotivi e passionali: L'art.90cp tratta gli stati emotivi e passionali (ira,gelosia, paura, sorpresa). Questi non diminuiscono ne escludono l'imputabilità; salvo che lo stato passionale sia di particolare intensità da sfociare nella malattia mentale.
Indulto: L'indulto consiste in un provvedimento generale che causa l'estinzione della pena. L'indulto è previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 79 della Costituzione e dell'art. 174 del Codice penale.
In senso proprio, è un provvedimento con il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi prima della presentazione del disegno di legge di indulto. La Costituzione richiede una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per l'approvazione della legge di concessione dell'indulto. La legge di concessione dell'indulto non può essere oggetto di referendum abrogativo, come previsto dall'art. 75 comma 2 della Costituzione.
Per l'applicazione dell'indulto è competente il giudice dell'esecuzione.
Il quale procede senza formalità, secondo la procedura prevista anche per l'amnistia. L'indulto è un provvedimento di indulgenza a carattere generale e si differenzia dall'amnistia perché si limita ad estinguere in tutto o in parte la principale, che viene condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge e pertanto non estingue le pene accessorie, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente e, a maggior ragione, lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna, mentre l'amnistia estingue il reato. Può essere condizionato, e spesso è appunto condizionato al non commettere altri reati in un periodo, anche abbastanza lungo, immediatamente successivo, pena la revoca del beneficio. Diversamente dalla grazia, che è un provvedimento individuale, l'indulto è un istituto di carattere generale e si riferisce a tutti i condannati che si trovino in determinate
condizione di pena, non osserva le pene accessorie ad essa collegate, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Infermità mentale: Nel diritto, per infermità mentale, si intendono quei disturbi mentali che comportano l'alterazione di una o più funzioni psichiche e l'agito in una particolare manifestazione sintomatica. Tale concetto è legato a quello di vizio (totale o parziale) di mente. VIZIO TOTALE: (art.88 cp) allorché colui che ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente, incapace di intendere e di volere, allora non è punibile. (il giudice può tuttavia disporre la misura di sicurezza presso la REMS) VIZIO PARZIALE: (art.89 cp) allorché colui che ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente, senza però escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde ugualmente del reato, ma la pena è diminuita. Inosservanza di pene accessorie: L'art. 389 cp sancisce che chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una condizione di pena, non osserva le pene accessorie ad essa collegate, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.