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Il diritto penale dell’economia nasce per contrastare la criminalità economica.
Criminalità economica, anche gente apparentemente per bene commette crimini. Quindi non
solo chi ha un cranio strano come le scimmie.
Comportamenti illegali che però non vengono criminalizzati in pratica perché ci sono dei
meccanismi di immunizzazione, proprio perché si tratta di persone che si delinquano che però
hanno posizioni elevate, riescono a garantirsi una sorta di immunità. Proprio dal fatto di essere
in quella posizione.
Questa. Ricerca apre lo sguardo su un ambito di delinquenza che riguarda il mondo degli affari.
Quindi non solo soggetti strani, ma anche per bene. Quindi delinquenza in posti insospettabili.
Riconosce per primo che può essere pericoloso per la società. Può uccidere la criminalità
economica, sia direttamente che indirettamente.
Altra caratteristica, riesce a nascondersi, perché si camuffa come personaggi per bene, per
vertice, non è il classico tipo di autore come personaggio di bassifondi napoletani. Cosiddetta
cifra oscura, cioè un concetto da molti anni che rappresenta il numero di reati commessi e non
denunciati. Divario tra realtà di crimini intesi come comportamento delinqunziali posti in essere
e denuncia di questi. Non scoperti e neanche denunciati. Perché tutti hanno interessi a celare
questi interessi legali, il falso bilancio.
Le imprese che operano nella legalità subiscono concorrenza sleale da chi opera con slegalita.
Esempio impresa che smaltisce correttamente rifiuti, e chi invece risparmia. Non smaltendoli
correttamente. Si parla di costi notevoli.
I reati economici si distinguono da quelli del patrimonio proprio perché hanno un impatto anche
sul sistema economico. Che va oltre quel singolo interesse del singolo fatto.
Va a braccetto con la corruzione perché sembra che copra la criminalità, costa meno questo
che adeguarsi a certe regole.
Non c’è il codice penale con delitti contro economia, anche se codice Rocco inserisce al titolo
ottavo delitto contro economia pubblica.
Codice zanardelli non era liberale quindi non pensava che codice penale riguardasse
l’economia. Tutelando un interesse nazionale viene introdotta l’economia pubblica, ma in senso
nazionale. Per salvaguardarlo. Per questo nasce questo titolo ottavo. Inizia a dimostrare
sull’evoluzione del sistema economico di criminalità economica.
Bisogna andare a vedere fuori dal cp quali altri reati interessano in questa materia.
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DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA
Economia pubblica, visione nel 1930 economia=bene pubblico NO libera concorrenza.
Titolo ottavo si divide in tre capitoli, il primo abbastanza ristretto, i primi tre articoli si
preoccupano di potrebbero l’interesse nazionale, cioè qualcosa che è sopra la singola impresa,
e il reato viene creato in questa prospettiva, cioè andando a ledere un interesse nazionale.
Questo gigantismo si esprime nell’evento consumativo o in una situazione di pericolo che ha
una dimensione tale che è quasi impossibile accertare. Perché pensare di danneggiare l’intera
economia nazionale e una dimensione così gigante quasi impossibile concepirla, allora ci si
chiede perché si introducono queste disposizioni quasi inapplicabili. C’è chi dice che è una
finzione strumentale politica del regime e chi dice che è una conseguenza di questa visione che
il regime voleva portare avanti senza rendersi conto che rimaneva legata ad unicità nazionale
che non è mai esistita.
Il fascismo credeva di dare una risposta alla crisi economica guidando l’economia, quindi c’era
l’idea di arrivare ad un’economia nazionale, ad esempio con le grandi opere pubbliche, ma non
fu così.
Prima norma 499: mai stata applicata. Analizzazione—> chiunque può commettere questo
reato, e può distruggendo (condotta) cagiona (cuore all’indicativo indica la condotta nelle
fattispecie di reato) e una condotta aperta, lascia aperta qualsiasi cassazione di un evento.
Cioè in questo caso un grave innocumento alla produzione nazionale o …… quindi solo se si
cagiona questo evento il reato si consuma. Poi occorre cagionare un mega evento. Che è
praticamente impossibile da provare, che si verifichi.
Distruggere, qualcosa bene di più che danneggiare, condotta ampia che abbia la capacità di
provocare questo mega evento.il secondo modo di realizzare questo reato e meno gigantesco,
perché sempre distruggendo materie prime ecc ecc (vedi norma) fa venir meno merci di
comuni o consumo non è mega evento che faccia venir meno in misura notevole.
Non solo condotta deve essere voluta, ma anche la conseguenza. DOLO!
Questa norma ancora vigente, e poi emblema di come diritto penale riflette la situazione
sociale del tempo.
Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzo di
produzione Art. 499
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di
produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in
misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da 3 a 12 anni
e
con la multa non inferiore a euro 2.065.
Diffusione di una malattia delle piante o degli animali Art. 500
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa
all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la
reclusione da 1 a 5 anni.
Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.
È viziato da gigantismo, tuttavia è già un po’ più ridotto di dimensione. Chiunque può essere
l’autore. La pena è più bassa, e qui però manca, il grave nocumento. Ma c’è la parola basta,
quindi è un reato di evento pericoloso ma non evento vero e proprio. Quando diffondo malattia
già il reato si consuma non occorre il nocumento come il 499, qui basta il pericolo per
l’economia rurale forestale.
Oltre al solo del primo comma, occorre dolo di cagionare con la consapevolezza nel territorio
rurale ecc.. quindi è punibile anche per colpa.
Perché la colpa deve essere preceduta e in questo caso lo è. Quindi qui non c’è volontà di
diffondere il danno, ma basta la negligenza, imprevidenza, imperizia, anche incosciente.
Il fatto che sia punibile per doppia rende la norma applicabile.
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di
commercio Art. 501 c 1,2
Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti
divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un
aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di
borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa
da euro 516 a euro 25.822.
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono
aumentate.
È una norma che si applica molto si più, si abbandona l’ambito gigantista, pur restando in una
prospettiva di mercato nazionale. Il legislatore del ’30 coglie un fenomeno abbastanza diffuso.
Commi 3,4 e 5 Le pene sono raddoppiate:1) se il fatto è commesso dal cittadino per
favorire interessi stranieri;2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei
titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso
all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Aggiotaggio comune. Trova una sua applicazione perché non ha una consumazione così
difficile da raggiungere. Qui è un reato formulato abbastanza complessa. Al fine di turbare dolo
specifico, non occorre realizzarlo. Basta il fine anche se non raggiungi lo scopo. In ogni caso
devono essere pericolosi, NON OCCORRE CAGIONARE REALMENTE MA BASTA LA PERICOLOSITÀ
DI CAGIONARLO. Reato a consumazione anticipata. Il momento consumativo e prima che si
realizzi il dolo specifico, non occorre che cagioni, perché è già finalizzata con lo scoop, e non
occorre che poi veramente si verifichi l’effetto. Più semplice punire perché non occorre punire
basta che ci sia questa volontà.
Questo comportamento punito anche se le notizie sono esagerate, cioè oltre di un limite vero.
Quindi c’è una notizia di base vera ed io esagero. Tendenziose, cioè che tendono a qualcosa,
che non sono oggettive, che cercando di prospettare i fatti, le circostanze in una luce tale da
portare a un possibile aumento di falsare. In questo caso aumento di produzione, in questo
caso se fraudolento dovuto a queste informazioni manipolano il gioco della domanda e
dell’offerta. È un reato importante perché già nel 30 ma anche nelle nuove norme.
È un reato contro l’economia pubblica, norma diventa applicabile quando la sganciamo da
un’economia pubblica, ma la leggiamo in una prospettiva di economia di mercato. Tu mi punisci
perché falsifico il gioco di mercato mica c’entra l’economia pubblica, qui si vede la
contraddizione. Laddove norma diventa comunque corrispondente a comportamenti reali e
anche basta za frequenti è proprio dove abbandona la logica dell’economia pubblica nazionale.
Qui si indirettamente si può danneggiare, ma no direttamente!
Perché economia pubblica mica lascia la libertà al mercato, lo controllerebbe!
Penale interviene quando gioco viene così falsato da diventare fraudolento, raggiunto il limite
accettabile e a quel punto interviene la norma penale.
Secondo comma importante perché dice che non occorre evento, perché se si verificasse pena
aumenta, quindi circostanza gravante. Per la pena base non occorre che si verifichi, occorre
che sia pericolo, se si verifica, aumento pena.
Quindi … anticipata.
Manovre speculative su merci (L.787/1976) Art. 501 bis commi 1,2
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività
produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od
incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in
modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la
reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul
mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio
delle medesime attività,
ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità
Commi 3 e 4 L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme
sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata
delle merci stesse nelle forme di cui all'art. 625 [ora: 264] c.p.p.
La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le
quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza
da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza.
È importante perché è una norma introdotta nel 76. In questo anno prima crisi petrolifera,
guerra dei sei giorni, blocco di Suez, difficoltosa di approvvigionamento di prodotti petroliferi. E
in momenti di crisi ci sono comportamenti di accaparramento. Emano una norma, per punire
norme speculative su merci. Le condotte sono completamente diverse. Condotte sempre in
giallo. Reato è davvero un reato proprio, perché dedicato solo ai commercianti e produttori,
sono loro presi di mira, non chiunque. Compie manovre speculative, termine vago, ovvero
caparre o incetta ecc.. quindi ci sono condotte che sono molto materiali in questo caso.
Pericolo, non occorre che ci sia veramente la rarefazione o rincaro ma che condotta sia idonea
di determinare la rarefazione o ricado. Basta la condotta pericolosa. Il dolo e un dolo generico.
Riguarda dolo generico e specifico.
Seconda ipotesi, stessa pena, però diversa, reato proprio, perché anche qui chi esercita stessa
professione. La condotta qui diventa un presupposto del resto, cioè rarefazione o rincaro, c’è
già stata e in presenza di questa situazione il commerciante produttore basta che sottragga al
consumo rilevante quantità. Condotta meno grave ma equiparata perché c’è già una situazione
di rincaro. Rafforzo la rarefazione e rincaro.
Non ha una iena esagerata. Nei commi successi ha voluti dare ai magistrati e polizia strumenti
immediato. Leggere comma 3-4.
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Seconda parte del capo uno, ambito dei delitti antisciopero.
502-512
Delitti contro lo sciopero e delitti di serrata, emerge idea chiara la ideologia del sistema
corporativo dell’epoca.
Sciopero e serrata vietati dalla carta del lavoro e penalmente sanzionati, spiega perché caduto
regime fascista sono i reati più caducati dalla c’è giurisprudenza.
Due ragioni perché vanno studiati, per via di ordine storico del diritto penale in relazione al
cambiamento dello stato. E poi perché alcuni reati sopravvivono. E talvolta ancora applicati,
servono a capire differenza con la nuova disciplina che riguarda soprattutto cioè che era
regolamentazione dei servizi pubblici essenziali.
Serrata o sciopero per fini non contrattuali [Art. 502, comma 1, c.p.] Illegittimo ex C.
cost. 29/1960]
Il datore di lavoro, che,
col solo scopo d'imporre
ai suoi dipendenti
modificazioni ai patti stabiliti, o
di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero
di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti,
sospende in tutto o in parte il lavoro
nei suoi stabilimenti, aziende o uffici,
è punito con la multa non inferiore a lire due milioni.
502, comma 2, c.p.] Illegittimo ex C. cost. 29/1960]
[Art.
I lavoratori, addetti a stabilimenti, aziende o uffici che, in numero di tre o più
abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero
lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità,
col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero
di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa
applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire duecentomila.
Libertà sindacale e diritto di sciopero Parte I - Diritti e doveri dei cittadini – Titolo III Rapporti
economici
Art. 39, comma 1, Costituzione (1947)
L’organizzazione sindacale è libera.
Art. 40 Costituzione (1947)
Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano.
NB. Legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali»
Causa di giustificazione o illegittimità? Art. 51 codice penale Esercizio di un diritto
o adempimento di un dovere.
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un
ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il
pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto
di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato
sulla legittimità dell'ordine.
In un codice fatto bene c’è, se no può non comparire.
Questo reato va ricordato in quanto non tutti gli scioperi sono stati aboliti. Pur essendo
dichiarato illegittimo dalla c continente ancora definizione di serrata e al comma due di
sciopero.
Sciopero era vietato sempre, tutti gli altri reati di sciopero si agganciano a questo primo
articolo tutte le altre fattispecie di sciopero devono collegarsi a questo articolo. Perché
comunque è il pilastro del sistema.
Si tratta di reato proprio, perché serrata solo datore mentre sciopero solo lavoratori!
Articolo:
Questi parti sono stabiliti dalla collaborazione. Non sono Patti privati. Quindi non si poteva agire
contro questi Patti ecc.
Comma due
Analizzare condotta: due elementi importanti, e due modalità. Qui è caratterizzata da tre o più,
e poi avverbio collettivamente, deve esserci un qualcosa di organizzato. Effetto ti tipicità ione
del fatto. Non si può chiamare sciopero una estensione che non sia organizzata.
Quando arriva la costituzione: rovescia la prospettiva, nella parte prima dopo i diritti generali
colloca dirittti e doveri dei cittadini e colloca due norme importanti, il 39 e 40, afferma
l’organizzazione sindacale libera, e butta via l’idea del sistema corporativo. E articolo 40
proclama lo sciopero come diritto. Che va al di sopra della legge ordinaria, si esercita
nell’ambito delle leggi che lo regolano. Cassazione con la sentenza del 60 si pongono il
problema, e dottrina si divide, se ha un’ipotesi più radicale, si parla di abrogazione tacita, e non
si vogliono abolire queste norme tutte insieme.
Come giurisprudenza risolve questione
Richiama articolo 51 del codice penale
Esercizio di un diritto va riempito con norme del diritto, articolo 40 e combinandolo con articolo
51 già la cassazione fin dagli anni cinquanta ritiene non punibile sciopero perch&eacu
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