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RESTA SULLO SFONDO LA PROSPETTIVA DI TUTELA DELLA "ECONOMIA NAZIONALE"

TUTELA DEL LIBERO E REGOLARE ESERCIZIO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO:

  • TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA;
  • TUTELA DELLA "BUONA FEDE COMMERCIALE";
  • TUTELA DEI DIRITTI DI "ESCLUSIVA";
  • TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DEI CONSUMATORI E DEL PUBBLICO;
  • INCIDENZA SU CONCRETI RAPPORTI ILLECITI CON:
    • CONCORRENTI;
    • CONSUMATORI;
    • TERZI;

MODALITÀ DI CONDOTTA:

  • VIOLENZA;
  • FRAUDOLENZA;
  • CONTRAFFAZIONE.

PECULIARITÀ DEI REATI

a) Miglior adattabilità al nuovo sistema economico e costituzionale ed ai nuovi valori (art. 41 Cost.): es. art. 513 c.p. > "libertà industria o commercio" come bene individuale (querela)

b) Beni giuridici più concreti: alcuni disponibili (artt. 513 e 517-ter: procedibili "a querela della persona offesa") o facenti capo a singoli soggetti

("acquirente": art. 515) o categorie limitate(potenziali acquirenti o "consumatori": es. art. 517-quater, ecc.)

C) Significative novelle legislative: contro criminalità organizzata (L. 646/1982 Rognoni La Torre:art. 513 bis) e contraffazioni (L. 99/ 2009 c.d. pacchetto sicurezza: artt. 517-bis a 517-quater)

D)Reati di mera condotta spesso solo "prodromica" o in sé lecita: "porre/offrire in vendita" o "incircolazione" >> salvo art. 514 è di (macro) evento > "nocumento all'industria nazionale"

E) Struttura con "elementi normativi": rinvio a regole extrapenali"integrative" ad es. su diritti esclusiva e denominazioni controllate

PECULIARITA' DELLE PENE

A) Tenuità pene: detentive brevi ("fino 6 mesi, 1 anno, 2 anni...") salvo art. 513-bis (da 2 a 6 anni) e art. 514 (da 1 a 5 anni) nonché molte circostanze aggravanti

B) Pene pecuniarie

non severe, anche "alternative" (artt. 515 e 516)ad hoc

C) Pene accessorie: interdittive (chiusura stabilimento, revoca licenze: art. 517-biscomma 2, richiamato da artt. 517-ter e 517- quater)

D)Enfatizzato valore simbolico della pubblicazione della sentenza: "intero" capo III - art. 518 -che richiama artt. 501, 514, 515, 516 e 517 (e "dimenticanza" legislatore 2009?)

E) Sequestri per "confisca speciale": richiami ad art. 473 bis c.p.

F) Circostanza attenuante speciale della "collaborazione" in materia di contraffazione (art. 517- quinquies)

TURBATA ATTIVITA' DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO Art. 513[È punito "a querela della persona offesa"con reclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a 1.032] turbarel'esercizio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolentiper impedire odi un'industria o di un commercio [...], se il fatto non costituisce un più grave reato.

Salvo 514 economia nazionale sparisce, e i beni giuridici sono molto più dimensionati all'economia di mercato. Non quindi come economia pubblica. Ma una dimensione collettiva, sistemica, viene in rilievo il concetto di libero e regolare esercizio nel commercio, che non sia turbato da fattori estranei di ciò che deve regolare il mercato. Articolo 2598 concorrenza sleale. Buona fede commerciale, cioè il commercio onesto, dove entrano in gioco non solo rapporti tra imprenditori ma anche con i consumatori. E quindi affidamento nella correttezza dei comportamenti dell'imprenditore, del commerciante. Tutela dei diritti esclusiva: brevetti, diritti di autore, diritti sulle pensioni ecc. cioè proteggere chi ha una produzione, un commercio di qualità, o comunque con delle caratteristiche, pregio propri, per cui non può essere abusato questo nome, questo marchio. Attenzione rivolta anche a livello europeo, mondiale. Esclusiva comunque vuol dire.aumento del prezzo. La concorrenza lo abbassa. Non ci sono reati di evento, ma reati di mera condotta, consumati con semplice condotta. A volte estremamente pericolosa, e a volte sono condotte in sé apparentemente lecite ma riguardano un oggetto illecito. Esempio: consegnare all'acquirente, che normalmente sono lecite, ma nel momento in cui io consegno questo prodotto contraffatto ad esempio, questo è illecito. A volte il verbo indica una cosa lecita ma che però riguardo quella cosa è illecita, appunto consegno un prodotto contraffatto. A volte la norma penale rimanda ad una norma extrapenale. Pene pecuniarie che possono essere alternative, quindi si monetizza la pena. Conviene non rispettare le regole e prendere una multa. Molte critiche sulle scelte sanzionatore. Pesa di più la pubblicazione della sentenza che non la multa. La previsione di sequestri, ad hoc preventiva per prodotti di contraffazione. Dimenticanza 2009: chi collabora ha una cosa speciale, che

consente sequestri e altro, quindi non tanto per il pentito ma ciò che può fare dicendo il pentito. due condotte abbastanza diverse, una frode e una violenza, convergono nell'essere finalizzate a turbare nell'essere io dell'uso del commercio. C'è un evento, no. Ma c'è la condotta. Caratterizzato da un dolo specifico, basta la finalizzazione. Leggere articolo 392 -> si estende a tutto. Il reato deve aggiungere Agli atti di concorrenza sleale. Che sono il limite di lecita civile aggiunge un pluris è un fino specifico di impedire e turbare. AGGIUNTO DAL L. 646/1982 ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA -> Art. 513 bis [È punito con reclusione da 2 anni a 6 anni] commerciale, industriale produttiva, Chiunque nell'esercizio di un'attività o comunque compie atti di concorrenza con violenza o minaccia La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in

Tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Norma nuova, non ci sono problemi di confine con concorrenza civilistica. Qui c'è spesso limitazione di concorrenza per esempio mafia. Spesso sono gli stessi imprenditori o protetti dall'associazione criminosa, o sono loro stessi. Lo si colpisce in capo all'imprenditore che svolge attività illecita e sleale. È un reato comune non proprio. Dolo generico. Basta la consapevole volontà di usare la minaccia come concorrenza illecita. È un reato più grave del 513. Seo da parte accaparramento sovvenzioni dello stato, regioni, ue. Si può usare la minaccia per scoraggiare la domanda, ed avere comodo libero una certa attività sovvenzionato da enti pubblici. Quindi accaparrata attraverso mezzi illeciti e non attraverso la concorrenza lecita.

FRODI CONTRO L'INDUSTRIA NAZIONALE. Art. 514. È punito con reclusione da 1 anni a 5 anni e multa fino

ad euro 516]Chiunque, ponendo in vendita omettendo altrimenti in circolazione,sui mercati nazionali o esteri,prodotti industriali,con nomi,all'industria nazionale.marchi o segni distintivi contraffatti o alterati,cagiona un nocumentoComma due Circostanza aggravante (aumento di un terzo)Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interneo delleconvenzioni internazionalisulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentataenon si applicano le disposizionidegli artt. 473 e 474. unico reato che risente, del gigantismo del codice Rocco. Reato di evento. Si parla di frodi main realtà è una contraffazione del nome marchio e segno distintivo.Concordata base porre in vendita o mettere in circolazione. Termini che ricorrono nelcommercio, perchè sono di per se lecite. Prore in vendite, non è vendere ma esempio apporresugli scaffali. O renderli disponibili sul sito. Mettere in circolazione, cioè trasferire.

far circolare il prodotto. Qui prodotto solo prodotto industriale, non agricolo, non sono servizi. Può nuocere alla clientela, nuocere all'immagine. Nome contraffatto viene associato al suo nome. Dolo generico non specifico. Articolo mai stato applicato.

FRODE IN COMMERCIO Art. 515[è punito con la reclusione fino a 2 anni o con la multa fino ad euro 2065] Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, all'acquirente consegna una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, [...], qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Comma due circostanza aggravante speciale reclusione fino a 3 anni o multa non inferiore a euro 103 < se si tratta di oggetti preziosi>.[confronto con truffa comune ex. art. 640 c.p.] Chiunque, con artifizi o raggiri inducendo taluno in errore, procura a

sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. Co. 3: procedibile a querela della persona offesa. Norma chiara, una delle più applicate, non ha una grande pena. Pena detentiva o multa. Però è uno di quei reati che portano alla pubblicazione della sentenza, ed è un reato ricorrente. Ha una portata molto ampia, reato di pura condotta, nessun evento richiesto. Che riguarda specificamente i commercianti. La essenza di questo illecito è che nell'eseguire un contratto di vendita, consegna e successiva necessariamente a un contratto di compravendita già perfezionatosi. E l'esecuzione di un contratto. Si parla di acquirente quindi che ha già acquistato. Questa consegna che ha un presupposto a monte che è decisivo, rappresenta lo standard rispetto a cui va valutata la conformità o meno della cosa mobile. Sono

Caratteristiche del prodotto che riguardano la produzione: se dico mozzarella campana deve essere campana, e la provenienza riguarda la provenienza dell'azienda. Vino di quell'azienda è invece diversa. Qui il prodotto può anche essere migliore.

640 cp. 19/10 VENDITA DI SOSTANZA ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE -> Art. 516 è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino ad euro 1032. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. È una fattispecie particolare (per il tipo di prodotto) che riguarda gli alimenti. È una specie di frode in commercio, ma la sanzione è minore rispetto alla frode in commercio. È un reato di pura condotta. Genuità o meno di queste sostanze alimentari, non beni mobili. Non si deve per forza arrivare alla vendita, ma basta solo porre in vendita o in commercio. Non c'è un evento, c'è dolo generico.

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BiSofia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Strano Ligato Silvano.