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DISPOSIZIONI LEGALI SUFFICIENTEMENTE DETERMINATE
IN QUESTO PRINCIPIO SICOGLIE UN TRATTO COSTITUTIVO DEGLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI DEGLISTATI MEMBRI DI CIVILLAW. ESSI NON AFFIDANO ALGIUDICE IL POTERE DI CREAREUN REGIME LEGALE PENALE, IN LUOGO DI QUELLO REALIZZATO DALLA LEGGEAPPROVATA DAL PARLAMENTO, E IN OGNI CASO RIPUDIANO L'IDEA CHE ITRIBUNALI PENALI SIANO INCARICATI DI RAGGIUNGERE UNO SCOPO, PURLEGALMENTE PREDEFINITO, SENZA CHE LA LEGGE SPECIFICHI CON QUALI MEZZI EIN QUALI LIMITI CIÒ POSSA AVVENIRE.
La Corte costituzionale riuniti i giudizi,1) dispone disottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effettidell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni diinterpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato: se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, delTrattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di
imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata. Se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per.Le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona.
Riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro. 21 In sintesi: la corte con questa ordinanza sospende il giudizio di legittimità costituzionale e opera un rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia chiedendo le 3 questioni appena elencate, chiede di chiarire l’interpretazione dell’art.325 par 1 e 2. La corte evidenzia che il diritto dell’UE può essere sì meglio solo se esso rispetti i principi supremi dell’ordine costituzionale italiano applicato in Italia4. La corte di giustizia quindi interviene con la decisione del 5 dicembre 2017 con la cd sentenza Taricco 2 pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sottoposte dalla Corte costituzionale e riconosce che il primato del diritto dell’UE deve cedere di fronte all’osservanza del principio di legalità penale, il rispetto da parte dei giudici nazionali del principio di legalità penale prevale sull’obbligo di disapplicazione del diritto interno incompatibile con
Il diritto dell'unione: competenti dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE e disapplicare disposizioni interne, in particolare riguardanti la prescrizione, che, nell'ambito di un procedimento relativo a reati gravi in materia di IVA, ostino all'applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per combattere le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione. Resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l'unità o l'effettività del diritto dell'Unione. Secondo il giudice del rinvio, tali diritti non sarebbero rispettati in caso di disapplicazione delle disposizioni del codice penale in questione, nell'ambito dei procedimenti principali.
dato che, da un lato, gli interessati non potevano ragionevolmente prevedere, prima dell'apronuncia della sentenza Taricco, che l'articolo 325 TFUE avrebbe imposto al giudice nazionale, alle condizioni stabilite in detta sentenza, di disapplicare le suddette disposizioni. Dall'altro, secondo detto giudice, il giudice nazionale non può definire il contenuto concreto dei presupposti in presenza – ossia nell'ipotesi in cui esse impediscano di dei quali esso dovrebbe disapplicare tali disposizioni – senza infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave violare i limiti imposti alla sua discrezionalità dal principio di legalità dei reati e delle pene. Si deve ricordare l'importanza del principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale applicabile. Inoltre, il principio di legalità deireatie delle pene appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il diritto garantito all'articolo 49 della medesima ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU. L'articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, che, in base a tale principio, le disposizioni penali devono rispettare determinati requisiti di accessibilità e di prevedibilità per quanto riguarda tanto la definizione del reato quanto la determinazione della pena. Il requisito della determinatezza della legge applicabile, che è inerente a tale principio, implica che la legge definisca in modo chiaro i reati e le pene che li reprimono. Tale condizione è soddisfatta quando il singolo può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua.RESPONSABILITÀ PENALE (passo indietro rispetto alla sentenza del 2015). SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE VERIFICARE SE LA CONDIZIONE RICHIESTA DAL PUNTO 58 DELLA SENTENZA TARICCO, SECONDO CUI LE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE IN QUESTIONE IMPEDISCONO DI INFLIGGERE SANZIONI PENALI EFFETTIVE ED ISSUASIVE IN UN NUMERO CONSIDEREVOLE DI CASI DI FRODE GRAVE CHE LEDONO DELL’UNIONE, CONDUCA A UNA SITUAZIONE DI GLI INTERESSI FINANZIARI. INCERTEZZA NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO QUANTO ALLA DETERMINAZIONE DEL REGIME DI PRESCRIZIONE APPLICABILE, INCERTEZZA CHE CONTRASTEREBBE CON IL PRINCIPIO DELLA DETERMINATEZZA DELLA LEGGE APPLICABILE. SE COSÌ EFFETTIVAMENTE FOSSE, IL GIUDICE NAZIONALE NON SAREBBE TENUTO A DISAPPLICARE LE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE IN QUESTIONE.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: L'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di
unprocedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato. 5.La Corte costituzionale interviene con la sentenza n°215 del 2018 prendeatto di Taricco 2 eafferma che indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l'8 settembre 2015, il giudice comune non può applicare loro la "regola Taricco", perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall'art. 25, secondo comma, Cost. La prescrizione e riconosce l'evidente pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, il deficit di determinatezza che caratterizza, sia l'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE (per la parte da cui si evince la "regola Taricco"), sia la "regola Taricco" in sé irrimediabilmente indeterminata nella definizione del "numero considerevole di casi" in presenza dei quali può operare. Ancor prima, è indeterminato l'art. 325 TFUE, per quanto qui interessa, perché il suo testo non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della "regola Taricco". La consulta dichiara
infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate ribadendo chel’autorità competente a svolgere il controllo sollecitato dalla corte di giustizia è la Corte costituzionaledi controllare se il diritto dell’unione è in contrasto con i principicui spetta in via esclusiva il compitocostituzionale e in particolare con i dirittisupremi dell’ordine inalienabili della persona e che il ruoloessenziale che riveste il giudice comune consiste nel porre il dubbio sulla legittimità costituzionaledella normativa nazionale che da ingresso alla norma europea generatrice del preteso contrasto.
La vicenda Taricco è un esempio di dialogo tra corti nazionali e sovranazionali.
10/03Rapporti tra diritto penale interno e CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia deidiritti fondamentali dell’uomo e delle libertà fondamentali)
Il diritto penale nazionale non subisce soltanto l’influenza esterna delle norme dell’ordinamentocomunitario,
persona sottoposta a indagine penale) dal principio di presunzione di innocenza. Tale principio, sancito dall'articolo 27 della Costituzione italiana, stabilisce che ogni imputato è da considerarsi innocente fino a prova contraria. Questo significa che spetta all'accusa dimostrare la colpevolezza dell'imputato, e non all'imputato dimostrare la propria innocenza. Il principio di presunzione di innocenza è fondamentale per garantire un processo equo e imparziale. Essenzialmente, implica che l'imputato non può essere trattato come colpevole finché non viene emessa una sentenza di condanna definitiva. Questo significa che l'imputato ha diritto a tutte le garanzie processuali, come il diritto di essere informato delle accuse a suo carico, il diritto di essere assistito da un avvocato, il diritto di presentare prove a suo favore e il diritto di essere ascoltato. Inoltre, il principio di presunzione di innocenza implica che l'imputato non può essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti durante il processo. Questo significa che non può essere oggetto di violenze fisiche o psicologiche, né può essere sottoposto a trattamenti umilianti o umilianti. In conclusione, il principio di presunzione di innocenza è un pilastro fondamentale del sistema penale italiano. Garantisce che ogni imputato venga trattato in modo equo e imparziale, proteggendo i suoi diritti fondamentali durante il processo.