Estratto del documento

Introduzione al diritto penale dell'economia

Diritto penale: è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti che costituiscono reato. Il reato, dal punto di vista giuridico formale, possiamo definirlo ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali (pena e misura di sicurezza) che tendono all’obiettivo di difendere la società dal delitto e di risocializzare il reo, ovvero la persona che commette il reato.

Pilastri del moderno diritto penale

Reato, pena e misura di sicurezza costituiscono i pilastri su cui poggia l’edificio del moderno diritto penale, che vede il reato ruotare attorno a tre principi cardine:

  • Principio di materialità
  • Principio di necessaria lesività o offensività
  • Principio di colpevolezza

Il diritto penale dell'economia

Ci si è chiesti quali fossero i coefficienti che conferiscono al fenomeno criminale e alla disciplina normativa il requisito dell’economicità e si è cercato di dare una risposta attraverso due diversi approcci:

  • Approccio di tipo funzionale: è economico il reato strumentalmente connesso all’esercizio di un’attività economica. In quest’ottica assume rilievo il ruolo del soggetto agente nel processo economico-sociale. Basti pensare alla figura criminologica del white collar crime.
  • Approccio di tipo effettuale: è economico il reato che lede interessi economici secondo i criteri di classificazione consuetamente adottati dalla dottrina penalistica e dagli apparati codicistici. Secondo questa prospettiva occorre guardare all’incidenza offensiva del fatto reato.

Questi sono i due approcci che consentono di definire l'oggetto del diritto penale dell’economia.

Struttura del diritto penale

Il diritto penale si caratterizza per una parte generale contenuta nel Codice penale e una parte speciale contenuta in altre leggi speciali. Il tutto è unito da una norma cosiddetta cerniera:

  • Art.16 Codice penale (chiamato anche Codice Rocco): le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti. Secondo questa norma, quello che è stabilito nel Codice penale, parte generale, vale anche per quanto stabilito in altre leggi penali, salvo che queste leggi stabiliscano aspetti diversi dalla disciplina generale. Questo articolo è una cerniera tra la parte generale e la parte speciale.

Principi costituzionali del sistema penale

Questo sistema penale si caratterizza fondamentalmente per la centralità di due principi costituzionali: la legalità disciplinata dall’art. 25 comma 2 della Costituzione, e la personalità della responsabilità penale disciplinata dall’art. 27 comma 1 della Costituzione.

Principio di legalità

Inquadramento normativo

Il principio di legalità è frutto del pensiero illuministico ed è emblema del passaggio dallo Stato assoluto allo Stato di diritto. Esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo preveda come reato e ne stabilisca la relativa sanzione: "nessun crimine, nessuna pena senza nessuna legge".

Il principio di legalità si ricava da una serie di norme collocate a diversi livelli della gerarchia delle fonti che vede all’apice la Costituzione e poi la legge ordinaria. A livello della Costituzione, questo principio trova suo collocamento normativo nell’art. 25 comma 2, in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. A livello di legge ordinaria, dobbiamo far riferimento a due articoli:

  • Art. 1 c.p.: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
  • Art. 199 c.p.: nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dai casi della stessa preveduti.

Dalla lettura di tali disposizioni ne deriva che appartiene alla legge e soltanto ad essa il monopolio esclusivo nello stabilire il fondamento, i limiti e le conseguenze della responsabilità penale.

Funzione del principio di legalità

La funzione del principio di legalità è quella di garantire la libertà del singolo attraverso la sottrazione della competenza penale al potere esecutivo e al potere giudiziario. Il principio di legalità si caratterizza per tre altri principi o ulteriori corollari:

  • Principio della riserva di legge: ci mette al riparo da possibili arbitri del governo.
  • Principio di determinatezza e tassatività: ci mette al riparo da possibili arbitri del giudice.
  • Principio di irretroattività: ci mette al riparo da possibili arbitri dello stesso legislatore.

Questi tre principi sono funzionali alla medesima esigenza garantista. Il principio di legalità ha anche delle fonti a livello di legislazione sovranazionale:

  • Art. 7 della CEDU, la cui rubrica recita "nullum crimen sine lege".
  • Art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE "principi della legalità e proporzionalità delle pene".

Il principio di legalità, oltre a trovare la propria fonte a livello di Costituzione e legge ordinaria, trova regolamentazione anche nella CEDU e nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Principio della riserva di legge

Con riferimento alla natura della riserva di legge, la nostra Costituzione non chiarisce se si tratti di una riserva di legge assoluta o relativa. La differenza fra le due:

  • Riserva di legge assoluta: quando la Costituzione rimette la disciplina di una determinata materia solamente alla legge.
  • Riserva di legge relativa: se consente che la legge detti linee fondamentali della materia lasciando la specificazione concreta a norme di livello subordinato.

Secondo la tesi minoritaria, si tratterebbe di una riserva di legge relativa in quanto solo una collaborazione tra fonti regolamentari e fonti legislative consente al diritto penale di stare al passo con l’evoluzione della società e della tecnica. Secondo invece la tesi maggioritaria, si tratterebbe invece di una riserva di tipo assoluto e quindi si esclude che il legislatore possa rimettere anche in minima parte la disciplina della materia a fonti sub legislative, posto che la ratio garantista sottesa al principio di legalità non tollera alcuna interferenza da parte del potere esecutivo nella definizione delle figure criminose e delle relative pene.

Riserva assoluta di legge quindi significa che solo con la legge si può prevedere il precetto, cioè la regola di comportamento e la sanzione, cioè la conseguenza della violazione del precetto penale.

Norme penali in bianco

Cosa succede nel caso delle cd norme penali in bianco in relazione alle quali si pone il problema se è rispettata la riserva di legge che ha rilevanza costituzionale in quanto discende dal principio di legalità stabilito dall’art. 25 co 2 della Costituzione: le norme penali in bianco sono quelle norme che contemplano solo la sanzione e rinviano ad un'altra fonte normativa per il precetto, solitamente hanno questa formula "è punito con … chiunque viola il disposto di cui all’art. X della legge Y".

Si dice che tali norme superano il vaglio di legittimità laddove la fonte normativa richiamata per identificare il precetto sia una legge, viceversa se fosse un regolamento, una direttiva, una circolare, la previsione sarebbe incostituzionale perché andrebbe in contrasto con l’art. 25 co. 2.

Un esempio di norma in bianco è l’art. 650 c.p. che disciplina l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro". In relazione a tale disposizione, si è posta la questione del rispetto o meno della riserva di legge ed è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n°168 del 1971 che ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale, richiedendo che il precetto sia il provvedimento amministrativo e quindi sarebbe illecito penale la semplice inosservanza di quest’ultimo.

La norma specifica che questo provvedimento deve essere legalmente dato e deve riguardare determinate materie, richiedendo l’intervento legislativo a monte. Per questa ragione la Corte Cost. ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 650 con riferimento all’ipotizzata violazione della riserva di legge.

Cosa si intende per legge?

Con riferimento alla riserva di legge, si pone un’altra questione:

  • Cosa si intende per legge? È un concetto inteso in senso ampio comprensivo non solo della legge in senso tecnico ma anche degli atti ad essa equiparati. Sono quindi fonti del diritto penale le leggi formali, oltre alla Costituzione, gli atti normativi emanati dal parlamento quali le leggi costituzionali (art.138 della Cost.) e le leggi ordinarie (art.70 e seguenti della Cost).
  • Sono fonti del diritto penale anche le cd leggi materiali, cioè gli atti aventi forza di legge emanati da organi diversi del potere legislativo quali i decreti legislativi (art. 76 e 77 Cost.) e decreti legge (art. 77 Cost.) che sono emanati dal governo.

Atti aventi forza di legge:

  • La legge delega emanata dalle camere rappresenta la volontà espressa dal legislatore delegante che determina i principi e i criteri direttivi per tempo e oggetti definiti, poi sarà il governo che attuerà tale legge delega tramite l’emanazione del decreto legislativo.
  • Decreti legge: il controllo e l’attività parlamentare interviene ex post, perdendo efficacia se non vengono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Nel settore del diritto penale si fa grande uso sia di decreti Legge che di decreti legislativi. Basti pensare al dlgs n°74 del 2000 del diritto penale tributario o quello n°231 del 2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche e così via.

Ai fini dell’art. 25 co 2 della Costituzione per legge si intende la legge formale, la legge materiale e ci sono una serie di esclusioni: i regolamenti e le leggi regionali, anche se si tratta di regione a statuto speciale:

  • Sentenza della Corte Cost. n°387 del 2008 con riferimento al Trentino Alto Adige: con riferimento a disposizioni particolari come quella prevista all’art. 23 Statuto del Trentino ai sensi del quale la regione e le province utilizzano a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie. La Corte Cost. ha puntualizzato che questo art. 23 non consente né l’autonoma determinazione delle fattispecie né l’incorporazione delle stesse in una legge regionale o provinciale e quindi ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 22 della legge provinciale di Bolzano del 2007 sulla base del fatto che non si può attribuire alla disposizione citata una valenza derogatoria rispetto all’assetto generale, ritenendo possibile che la legge della provincia autonoma operi solo un mero rinvio alla legge penale statale ma non un’autonoma determinazione del precetto.

Quindi, leggi regionali come quella citata (anche se si tratta di regioni a statuto speciale) non possono intervenire in materia penale e non possono costituire quella legge ai fini del nostro principio di riserva di legge.

Principio di determinatezza e tassatività

Determinatezza e tassatività sono espressioni spesso utilizzate come sinonimi in quanto entrambe indicano che la fattispecie penale deve essere formulata in modo tale da offrire ai consociati un quadro normativo certo e ben definito, dovendosi identificare con chiarezza il confine tra ciò che è lecito e ciò che è illecito. In realtà si distinguono:

  • Determinatezza: attiene al modo di costruire la norma imponendo di redigere in modo puntuale il precetto.
  • Tassatività: riguarda l’effetto della norma impedendo che essa possa essere estesa per analogia a condotte non ricomprese nella sua costruzione astratta. Dalla tassatività deriva il divieto assoluto dell’analogia in "malam parte", cioè che abbia effetti sfavorevoli per il reo, mentre invece si ammette la possibilità di ricorrere all’analogia in bonam partem che a differenza della precedente esplica degli effetti favorevoli.

Il principio di determinatezza è rivolto al legislatore che deve costruire in modo chiaro e puntuale il precetto, la tassatività invece è diretta al giudice ed è il giudice che deve evitare di estendere una norma per analogia a condotte non ricomprese nella sua previsione astratta. Alcuni autori operano una triplice distinzione tra precisione, determinatezza e tassatività: secondo questa interpretazione la precisione impone al legislatore di disciplinare con precisione reato e sanzioni, la determinatezza impone al legislatore di descrivere i fatti in maniera corrispondente alla fenomenologia della realtà in modo che sia accertabile processualmente secondo i criteri della scienza dell’esperienza e la tassatività vieterebbe al giudice di estendere in maniera analogica oltre i casi espressamente previsti.

Con riferimento alla determinatezza bisogna segnalare un paio di sentenze della Corte costituzionale:

  • N°247 del 1989 intervenuta in ambito di diritto penale tributario: la Corte ha affermato che il requisito della determinatezza è assolutamente e rigorosamente necessario con riferimento a quelli che sono gli elementi costitutivi ed essenziali del reato. Mentre rispetto agli elementi accidentali come le condizioni e le circostanze può essere sufficientemente garantito da criteri oggettivi valevoli per tutti i consociati.
  • N°327 del 2008 la Corte ha evidenziato che i due obiettivi fondamentali sottesi al principio della determinatezza consistono in un verso nell’evitare che il contrasto con il principio della divisione dei poteri e della riserva assoluta di legge in materia penale il giudice possa assumere un ruolo creativo, individuando al posto del legislatore i confini tra il lecito e l’illecito e per altro verso nel garantire la libera autodeterminazione individuale permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori quelle che sono le conseguenze giuridico penali della propria condotta.

Principio di irretroattività della norma penale

Tale principio fa divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, assicurando quindi al cittadino che non sarà punito per fatti che al momento della loro commissione non erano puniti o lo erano in modo più mite. È chiaro che questo principio ha una funzione garantista, salvaguardando la libertà di azione del medesimo nei confronti delle decisioni di politica criminale assunte dal parlamento che invece sarebbe compromessa se si consentisse un’applicazione retroattiva di leggi successive al fatto commesso.

Il fondamento positivo del principio in esame è che non solo trova disciplina nell’art. 25 co.2 della Costituzione ma anche all’art. 11 delle disposizioni preliminari al c.c. il quale stabilisce, con riferimento non solo alla legge penale ma a tutte le leggi in generale, che la legge non dispone che per l’avvenire e che essa non ha effetto retroattivo. Inoltre, trova un fondamento positivo nell’art. 2 co.1 del c.p. il quale dispone che nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato.

Ecco che si comprende meglio la ratio di questo principio: assicurare la conoscibilità in capo al soggetto di ciò che è lecito o meno nel momento in cui decide di porre in essere delle condotte che possono per l’appunto avere rilevanza penale e costituire un reato. In altri termini, il soggetto deve essere messo in condizione, nel momento in cui decide di agire, di sapere prima ciò che costituisce reato. Una legge che introduce un trattamento sanzionatorio più grave per un fatto successivamente alla sua commissione non può allo stesso modo retroagire.

Qui si ha un’intersezione con la tematica della funzione rieducativa della pena stabilita all’art. 27 co.3 della Costituzione, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. La conoscibilità della norma penale consente il fine rieducativo della sanzione che altrimenti sarebbe avvertita come ingiusta senza la possibilità di redimersi.

Sentenza della Corte cost. del 1988 n°364 (vedi su e-learning) comma 1 27 della Cost. cioè la responsabilità penale e personale viene interpretato in relazione al comma 3 dello stesso articolo (rieducazione della pena) e agli art. della Costituzione:

  • Art. 2,3 commi 1° e 2°
  • Art 73 comma 3°
  • Art. 25 comma 2°

Non soltanto richiede la colpevolezza dell’agente rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica, e cioè una relazione psichica tra il soggetto e il fatto, ma richiede anche l’effettiva possibilità di conoscere la legge penale e cioè un rapporto tra soggetto e legge, possibilità che rappresenta ulteriore necessario presupposto della rimproverabilità dell’agente e dunque della responsabilità penale.

Questo vuol dire che il principio contenuto al comma 1 dell’art. 27 della Cost. (responsabilità penale) unitamente al comma 3 dello stesso art. (fine rieducativo della pena) implicano la cd colpevolezza dell’agente rispetto a quelli che vengono chiamati tecnicamente gli elementi più significativi della fattispecie.

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 203
Diritto Penale dell'economia Pag. 1 Diritto Penale dell'economia Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 203.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale dell'economia Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 203.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale dell'economia Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 203.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale dell'economia Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 203.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale dell'economia Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 203.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale dell'economia Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 203.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale dell'economia Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 203.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale dell'economia Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 203.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Penale dell'economia Pag. 41
1 su 203
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher magua_guns11 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto penale dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof D'Altilia Letizia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community