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SCHEMA DI TIPOLOGIE DI BANCAROTTA

Propria

Impropria

Fraudolenta

Semplice

Prefallimentare

Postfallimentare

OM patrimoniale

Documentale

Preferenziale

1) criterio che tiene conto del soggetto attivo del reato, che può essere:

1.1. l'imprenditore commerciale (individuale) parliamo di bancarotta propria

1.2. amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori (impresa in forma societaria) artt. 223-224 parliamo di bancarotta impropria

2) criterio che tiene conto della denominazione del reato, del nomen iuris del reato:

2.1. bancarotta fraudolenta

2.2. bancarotta semplice

3) criterio che ha tenuto conto della eventualità che le condotte di bancarotta possano essere realizzate:

3.1. prima del fallimento bancarotta pre-fallimentare

3.2. dopo il fallimento bancarotta post-fallimentare

4) criterio variegato che da un lato ha tenuto conto dell'oggetto materiale del reato [=oggetto sul quale ricade la condotta attiva], distinguendo tra:

4.1. ...

casi in cui le condotte hanno come oggetto i beni dell'imprenditore (bancarotta patrimoniale) -> 4.2. casi in cui l'oggetto materiale sono documenti, scritture contabili (bancarotta documentale) -> 4.3. dall'altro tenendo conto delle caratteristiche del fatto tipico: 4.3. c'è un caso di bancarotta nel quale le condotte ricadono sui beni dell'imprenditore (ipotesi patrimoniale), ma c'è una differenza. Mentre le condotte che abbiamo visto finora sono condotte potenzialmente lesive di tutti i creditori, ci sono casi in cui l'imprenditore soggetto attivo commette condotte che non ledono tutti i creditori, ma che ledono solo alcuni dei creditori; sono condotte che in questo modo vanno a preferire alcuni creditori rispetto ad altri (bancarotta preferenziale). Questa griglia è la griglia di denominazione di tutte le ipotesi di bancarotta. Per definire una ipotesi di bancarotta dovete adottare tutti questi 4 criteri; quindi ogni volta.

dovete dire se è propria-impropria, fraudolenta-semplice ecc. → Questa griglia genera una serie di concatenazioni possiamo quindi avere:

  • bancarotta propria, fraudolenta, prefallimentare, patrimoniale
  • bancarotta propria, fraudolenta, prefallimentare, documentale
  • bancarotta propria, fraudolenta, prefallimentare, preferenziale
  • bancarotta propria, semplice, prefallimentare, patrimoniale

ATTENZIONE! Questa griglia astratta non trova riscontro in tutti i casi. Vedremo che ci sono casi che non possono esserci, ES non esiste la bancarotta propria, semplice postfallimentare. La griglia serve ad avere l'idea della classificazione, ma tenete presente che non tutte le concatenazioni della griglia trovano riscontro nelle fattispecie prescritte.

Perché vi dico questo? Perché la distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta è prevista dalla legge (artt. 216-217), ma tutte le altre non ci sono! Eppure se prendete una sentenza in tema di

bancarotta la Cassazione dice "Nel caso di bancarotta fraudolenta/prefallimentare ecc": sono criteri consolidati.

ESEMPIO:
- art. 216 comma 1 nr. 1 che bancarotta è? Propria, fraudolenta, prefallimentare, patrimoniale
- art. 216 comma 1 nr. 2 che bancarotta è? Propria, fraudolenta, prefallimentare, documentale
- art. 216 comma 1 nr. 3 che bancarotta è? Propria, fraudolenta, postfallimentare, patrimoniale per la prima parte / documentale la seconda
- art. 216 comma 3: bancarotta propria, fraudolenta, pre o post fallimentare, preferenziale

Come si studia un reato?

Innanzitutto va analizzata la fattispecie; poi va inquadrato in ragione del BENE GIURIDICO TUTELATO. Questo elemento/passaggio di identificazione ha una funzione articolata; serve per:
1- classificare i reati: nel cp nel libro II i reati non sono in ordine alfabetico, ma sono distinti a seconda che si tratti di delitti contro la personalità dello Stato, contro l'amministrazione, contro il patrimonio ->bene giuridico come criterio classificatorio sistematico; 2- capire se il reato va classificato come reato di danno, di pericolo concreto o presunto / astratto; -> bene giuridico come criterio classificatorio strutturale:
  • se è di danno serve un'effettiva lesione del bene per integrare il reato;
  • se di pericolo concreto serve una concreta situazione di pericolo per il bene giuridico tutelato per integrare il reato;
  • se pericolo presunto è sufficiente integrare la condotta perché è presuntivamente considerata pericolosa per il bene.
NB: su questa differenza si giocherà il cambio di interpretazione del reato di bancarotta! 263- per ricostruire l'offensività, principio in forza del quale possiamo affermare che non c'è reato se non c'è offesa del bene giuridico tutelato, è rinvenuto: →⤷ per Marcello Gallo (concezione realistica del reato) nell'art. 49 comma 2 cp dove si prevede

Il c.d. reato impossibile secondo Gallo quando la legge dice che non è punibile il soggetto quando per la inidoneità dell'azione o l'inesistenza dell'oggetto è impossibile la realizzazione del reato, in quell'articolo la parola oggetto deve essere interpretata non come inesistenza dell'oggetto materiale, ma come inesistenza dell'oggetto giuridico del reato. Nell'art. 49 co 2 si trova il riconoscimento positivo del principio di offensività.⤷ per Federico Stella il 49 comma 2 ha una funzione diversa perché parla di oggetto materiale; il 49 comma 2 allora a cosa serve? Secondo una prima teoria era una norma inutile, perché c'è già l'art. 56 cp che ci dice che è punibile per tentativo solo chi compie atti idonei. Se l'art. 56 ci dice che se non c'è idoneità degli atti, non c'è punibilità, allora l'art. 49 comma 2 è un

doppione in negativo del 56. Questa era la prima teoria. Poi arriva Gallo e dice che il 49 è la concezione realistica del reato, è il fondamento del principio di offensività. Reazione: no! L'oggetto non è l'oggetto giuridico ma è l'oggetto materiale. Allora come si interpreta il 49 comma 2? Chi si ricorda la differenza tra l'accertamento ex-ante e ex-post dell'idoneità? Tra l'accertamento a base parziale e totale dell'idoneità? Se Tizio introduce la mano nella borsetta della signora e la borsetta è vuota, risponde di tentato furto? La giurisprudenza dice di sì, sempre; ma a livello dottrinale risponde? Secondo l'art. 56 chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto risponde di delitto tentato; secondo l'art 56 l'idoneità va interpretata come idoneità ex-ante e quindi c'è un tentato furto. Ma l'art. 49 comma 2

quando ci dice “l’inidoneità dell’azione” (e quindi ci fa capire che dobbiamo guardare non solo al frazionamento degli atti ex-ante, ma dobbiamo guardare la situazione complessiva ex-post) serve a dire che non c’è punibilità quando ex-post si rivela l’inidoneità dell’azione a commettere il delitto. Non c’era l’oggetto materiale (il portafoglio della signora nella borsa), quindi il tentativo c’è ma non è punibile; è reato impossibile. Questa è la funzione che oggi la dottrina riconosce al 49 comma 2.

L’offensività allora che fine ha fatto? Federico Stella propone una tesi che valorizza un criterio di tipo logico –> quando il legislatore descrive una fattispecie di reato che va classificata come fattispecie di danno (es. furto) sta pensando a un fatto dannoso per il patrimonio o a un fatto non dannoso? È evidente che sta pensando ad un fatto dannoso.

Ecco che allora l'offensività diventa un requisito implicito della tipicità. Nei reati di danno il fatto conforme a fattispecie ma non offensivo è solo un fatto apparentemente tipico: la tipicità richiede l'offensività: - nei reati di danno l'offensività richiede come requisito implicito che il fatto sia dannoso; - nei reati a pericolo concreto stessa cosa: la tipicità richiede implicitamente che il fatto sia concretamente pericoloso; - nei reati a pericolo presunto l'offensività non funziona. La concezione realistica del reato, ritenendo sempre l'offensività alla base di una asserita illegittimità dei reati a pericolo presunto, riteneva incostituzionali i reati a pericolo presunto. Se il principio di offensività non trova fondamento nell'art. 49 comma 2 e quindi non ha un riscontro costituzionale non possiamo dire che i reati a pericolo presunto sono.

incostituzionali perché non sono offensivi. L'unico criterio valido allora qual è?

  1. La colpevolezza? NO: i reati a pericolo presunto possono essere anche dolosi (io voglio commettere una condotta tipizzata dal legislatore come presuntivamente lesiva; es reato di incendio: bene tutelato è l'incolumità pubblica → se io appicco un incendio nel deserto, chi diavolo può bruciare? Nessuno, però io voglio appiccare un incendio; c'è dolo, ma il fatto non è offensivo).
  2. Per ammettere la punibilità bisogna che il bene sia particolarmente rilevante. Sì, ma non basta.
  3. Occorre verificare che la presunzione del pericolo sia basata su criteri di ragionevolezza; deve essere una presunzione ragionevole. La ragionevolezza è un vaglio di legittimità molto labile.

Quindi:

  1. deve trattarsi di un bene che davvero legittima questa anticipazione.
  2. la presunzione di pericolosità deve basarsi su criteri di ragionevolezza.

Dati di ragionevolezza. Questi aspetti sono centrali per vedere ogni singolo reato innanzitutto attraverso l'identificazione del bene giuridico tutelato. Questo è un criterio di metodo che vale per qualunque ambito del diritto penale. Quindi ogni volta che nasce una nuova fattispecie devo subito saper inquadrare il bene giuridico tutelato: a seconda di quello che dico devo classificarlo come reato di danno, di pericolo concreto, di pericolo presunto. Questo dobbiamo fare con la bancarotta.

08-10 LEZ 8 La settimana scorsa ho cercato di portarvi dentro la parte speciale e soprattutto dentro al settore dei reati fallimentari. Ho cercato di guidarvi nel percorso storico che non è fine a se stesso ma serve proprio per capire la struttura, la ratio della fattispecie: come e perché la fattispecie ha preso quelle caratteristiche particolari che rendono unica la fattispecie nel contesto penalistico. E abbiamo visto come si è venuta a creare una fattispecie penale di

tradurre in un linguaggio comprensibile per tutti. Il reato in questione è caratterizzato da diversi elementi che emergono fin da subito. Questi elementi sono il risultato di una serie di esperienze passate che ho cercato di interpretare e spiegare nel modo più chiaro possibile.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
112 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valemag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Melchionda Alessandro.