Bancarotta
Oggi questi reati vengono chiamati reati dell’imprenditore
nell’ambito della liquidazione giudiziale e costituiscono il cuore
del diritto penale fallimentare. Per molto tempo la bancarotta
ha rappresentato il settore del diritto penale dell’economia con
il trattamento sanzionatorio più severo e con un numero molto
elevato di condotte criminose, un primato che è stato superato
solo negli ultimi anni dagli abusi di mercato.
La storia della bancarotta è molto antica: il termine risale al
Medioevo, quando il mercante insolvente subiva
simbolicamente la rottura del banco, segno della sua incapacità
di pagare i debiti. Nel tempo, però, la reazione dell’ordinamento
verso il debitore insolvente è profondamente cambiata. Il punto
di riferimento storico più importante è il Regio Decreto del
1942, che conteneva tutta la disciplina della crisi d’impresa e
del fallimento, sia sul piano civilistico sia su quello penale.
Questa disciplina è stata recentemente modificata dall’entrata
in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Qui
si nota un forte disallineamento: la parte civilistica è stata
trasformata radicalmente, mentre l’impianto penalistico è
rimasto quasi invariato. Prima del nuovo codice, infatti, il
fallimento era fondato su una logica liquidatoria e pubblicistica:
l’impresa insolvente era vista come un corpo “malato” da
eliminare dal mercato e l’imprenditore fallito veniva considerato
incapace di reggere la concorrenza, quindi destinato a uscire
dall’economia.
In questa prospettiva, la gestione della crisi aveva una forte
impronta pubblicistica perché il controllo dell’impresa passava a
soggetti terzi, in primo luogo il tribunale e il curatore
fallimentare. La procedura aveva un obiettivo essenzialmente
liquidatorio: recuperare il maggior numero possibile di beni,
crediti e risorse per soddisfare, per quanto possibile, i creditori.
La disciplina fallimentare è infatti un insieme di procedure che
gestiscono il patrimonio residuo di una società insolvente,
raccogliendo ciò che ancora può essere recuperato e
distribuendolo ai creditori. Un elemento essenziale è che la
procedura blocca le iniziative individuali dei singoli creditori:
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nessuno può più agire da solo per recuperare il proprio credito,
perché tutto viene concentrato nella procedura concorsuale,
che opera secondo il principio della par condicio creditorum,
cioè l’idea che i creditori debbano essere soddisfatti in modo
equo e proporzionale.
Questa regola conosce eccezioni legate ai privilegi e alle cause
di prelazione: alcuni creditori vengono pagati prima, mentre
altri, privi di tutela particolare, restano in fondo alla graduatoria
e vengono soddisfatti solo se rimangono risorse residue. Questo
spiega perché la procedura sia liquidatoria: l’impresa viene
sostanzialmente fatta uscire dal mercato, il patrimonio viene
“smontato” e distribuito ai creditori nei limiti del possibile.
Questa impostazione aveva anche un riflesso macroeconomico,
perché vedeva l’impresa come un’entità statica, destinata solo
a pagare i debiti, senza considerare gli effetti negativi della sua
scomparsa, come ad esempio la perdita di posti di lavoro. La
logica pubblicistica derivava dal fatto che, una volta dichiarato il
fallimento, la gestione passava al tribunale e al curatore.
Tradizionalmente si diceva “portare i libri in tribunale”:
l’imprenditore, riconoscendo l’insolvenza, si spogliava della
gestione e un soggetto terzo assumeva il compito di tutelare
l’interesse dei creditori.
Proprio questa visione drastica e punitiva del fallimento sul
piano civilistico spiega perché il legislatore abbia affiancato una
disciplina penalistica severa. I reati fallimentari puniscono infatti
comportamenti che arrecano pregiudizio ai creditori, e
prevedono pene elevate e pene accessorie che segnano l’ex
imprenditore, spesso impedendogli di esercitare funzioni
direttive nelle società.
Nel corso degli ultimi decenni, però, questa logica ha subito
un’evoluzione. Si è compreso che è preferibile tentare di salvare
l’impresa insolvente e lasciare la liquidazione come ultima
soluzione. Sono nati così strumenti di gestione negoziata e
privatistica della crisi, come il concordato preventivo, dove
l’imprenditore propone ai creditori un accordo, offrendo una
percentuale dei crediti per evitare una liquidazione che
produrrebbe risultati ancora peggiori. Si sono sviluppate anche
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forme di concordato in continuità aziendale, basate sull’idea di
mantenere in vita l’impresa e dilazionare i pagamenti.
Questa nuova impostazione è detta prevenzionistica perché
mira a introdurre meccanismi di allarme e intervento precoce,
così da salvare ciò che è recuperabile prima che la crisi diventi
irreversibile. Anche sul piano etico cambia la prospettiva: non si
parla più di fallimento, ma di liquidazione giudiziale, come
rimedio residuale da applicare solo nei casi estremi.
Il problema è che, mentre il mondo civilistico è cambiato
profondamente, la disciplina penale è rimasta sostanzialmente
uguale. Le modifiche sono state soprattutto topografiche,
perché i reati di bancarotta sono stati spostati dagli articoli della
legge del 1942 agli articoli del nuovo Codice della crisi, e
linguistiche, perché non si parla più di fallimento ma di
liquidazione giudiziale. Tuttavia le fattispecie sono rimaste le
stesse e tutta l’elaborazione giurisprudenziale di oltre
ottant’anni conserva piena validità.
L’analisi dei reati fallimentari ruota essenzialmente attorno a
due grandi forme: la bancarotta fraudolenta e la bancarotta
semplice. La bancarotta fraudolenta ha un disvalore maggiore e
punisce comportamenti particolarmente riprovevoli,
caratterizzati da un intenso coefficiente psicologico, cioè da una
volontà dolosa forte. Attorno a questo modello si costruiscono,
per aggiunta o per differenza, le altre fattispecie. La bancarotta
semplice, invece, riflette un atteggiamento soggettivo meno
intenso, con un dolo più debole e talvolta vicino alla colpa.
Spesso il confine tra le due non è netto, ma il criterio distintivo
fondamentale resta proprio l’elemento psicologico
dell’imprenditore.
A questa distinzione si affianca un’altra classificazione
essenziale: bancarotta propria e bancarotta impropria. La
bancarotta propria riguarda l’imprenditore individuale, figura
centrale per il legislatore del 1942, che aveva in mente un
modello economico diverso da quello attuale. La bancarotta
impropria o societaria riguarda invece le imprese collettive: qui
l’autore del reato non è l’imprenditore in senso stretto, ma chi
svolge funzioni gestorie all’interno della società, soprattutto
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l’amministratore. Le condotte tipiche della bancarotta
dell’imprenditore individuale vengono riprese e applicate anche
alla bancarotta societaria, con pene identiche.
Quindi la categoria della bancarotta si articola in due doppie
classificazioni: bancarotta fraudolenta e semplice, e bancarotta
propria e impropria. Troveremo così bancarotta fraudolenta
individuale e societaria, e bancarotta semplice individuale e
societaria.
Infine, si distingue anche tra bancarotta pre-fallimentare e post-
fallimentare, a seconda che i fatti avvengano prima o dopo
l’apertura della procedura. Molti comportamenti si realizzano
soprattutto prima, perché dopo la liquidazione giudiziale
l’imprenditore deve consegnare libri e documenti al curatore e
perde la gestione diretta della società.
La sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, che in
passato era chiamata sentenza dichiarativa di fallimento, è un
punto centrale per capire come sono costruiti i reati di
bancarotta. La ragione è semplice ma decisiva: l’imprenditore
risponde di bancarotta, sia nella forma fraudolenta sia nella
forma semplice, e sia nella bancarotta propria sia in quella
impropria, solo se viene pronunciata la sentenza di liquidazione
giudiziale. Questo significa che non basta compiere una delle
condotte descritte dalla legge, perché quelle condotte
diventano penalmente rilevanti solo quando si innestano dentro
la procedura concorsuale tramite la sentenza. In altre parole, la
bancarotta non è un reato che “vive da solo” nel momento in
cui l’imprenditore compie l’atto: per trasformarsi in reato ha
bisogno anche di quel provvedimento che apre la liquidazione
giudiziale.
Capire la collocazione dogmatica di questa sentenza non è un
esercizio teorico fine a sé stesso, perché produce conseguenze
molto concrete, soprattutto sul piano del tempo. Nei processi di
bancarotta è normalissimo che vengano contestati fatti molto
lontani dalla sentenza: può capitare che una sentenza di
liquidazione giudiziale pronunciata oggi porti a processo
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condotte avvenute sette, otto o nove anni prima. Questo
accade proprio perché la sentenza ha un ruolo particolare nella
struttura del reato e incide, tra l’altro, su quando inizia a
decorrere la prescrizione.
Per spiegare come la giurisprudenza ha inquadrato questo
elemento, è utile seguire gli orientamenti che si sono succeduti
nel tempo. Il primo approdo importante è delle Sezioni Unite nel
1958. Le Sezioni Unite intervengono quando c’è un conflitto
interpretativo tra diverse sezioni della Cassazione e devono
fissare una lettura unitaria della legge; si dice infatti che
svolgono una funzione nomofilattica, cioè garantiscono
l’uniformità dell’interpretazione. Nel 1958 la disciplina
fallimentare era relativamente “nuova”, perché risaliva al 1942,
e con i primi casi arrivati in Cassazione era emersa subito la
domanda: che cos’è, dal punto di vista della struttura del reato,
la sentenza dichiarativa?
In quella decisione del 1958 le Sezioni Unite elaborarono una
tesi particolare: dissero che la sentenza dichiarativa non era
una semplice condizione obiettiva di punibilità, ma una
“condizione di esistenza del reato”. Per capire perché questa
formula è problematica bisogna ricordare cosa sono le
condizioni obiettive di punibilità. Sono eventi futuri e
oggettivamente incerti, detti “obiettivi” perché non dipendono
necessariamente dalla volontà o dalla condotta dell’agente, e
detti “di punibilità” perché non costruiscono il reato, ma
decidono se quel reato, già completo in tutti i suoi elementi,
può essere punito. Il fatto, in sostanza, è già tipico, antigiuridico
e colpevole, ma la legge dice che la pena si applica solo se
accade anche qualcos’altro di esterno. Questa impostazione ha
un effetto pratico fortissimo: la prescrizione, invece di partire
dal momento della condotta, parte dal momento in cui si
verifica la condizione. Ecco perché, se si qualifica la sentenza
come condizione obiettiva di punibilità, è possibile punire
condotte molto vecchie: una dichiarazione intervenuta nel 2017
o nel 2018 può “agganciare” fatti del 2011 o del 2012 senza
che sia maturata prescrizione, perché il tempo inizia a contare
solo da quando c’è la sentenza. 5
Le Sezioni Unite del 1958, però, non usarono la categoria
classica delle condizioni obiettive di punibilità: parlarono di
“condizione di esistenza del reato”, sostenendo che senza la
dichiarazione non esiste nemmeno il reato. Questa è una tesi
singolare, perché nel sistema penale comune non esiste
davvero una categoria autonoma chiamata “condizione di
esistenza”, e molti hanno letto quella scelta come un tentativo
di costruire un diritto penale fallimentare quasi separato dalle
regole ordinarie. Di fatto, comunque, il risultato pratico era
simile: la sentenza diventava il perno che rende punibile e
“attivabile” penalmente la condotta, senza pretendere un
collegamento psicologico o causale tra comportamento
dell’imprenditore e dichiarazione.
Dopo il 1958 la giurisprudenza, più che cambiare davvero
impostazione, ha cambiato spesso parole. In un secondo
orientamento, alcune sentenze iniziarono a dire che la sentenza
dichiarativa non era una condizione di esistenza, ma un
elemento costitutivo del reato. Però questa variazione era
soprattutto lessicale, perché si continuava a sostenere che la
dichiarazione non fosse un evento in senso stretto e quindi non
dovesse essere coperta dall’elemento soggettivo e non dovesse
porsi in rapporto causale con la condotta. In pratica si diceva “è
un elemento del reato”, ma lo si sottraeva alle regole normali
con cui imputiamo gli elementi del reato, cioè causalità e dolo o
colpa. Così la sentenza restava un elemento anomalo:
oggettivo, esterno, capace di far scattare la punibilità senza
richiedere che l’imprenditore avesse previsto o voluto il
fallimento come conseguenza.
Un terzo orientamento, sempre con un linguaggio diverso ma
con un’idea simile, definì la dichiarazione come elemento
costitutivo “in senso improprio”: sarebbe il presupposto del
reato e la condizione che rende penalmente rilevante il
comportamento, ma ancora una volta senza bisogno di
ricostruire un nesso causale e senza bisogno di copertura
soggettiva. La continuità di fondo tra questi orientamenti è
evidente: al netto delle etichette, la giurisprudenza ha a lungo
mantenuto una visione per cui la dichiarazione di fallimento o
liquidazione giudiziale funziona come un meccanismo oggettivo
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che attiva la responsabilità penale. Questa impostazione era
coerente con la concezione civilistica tradizionale del fallimento,
vista come espulsione dell’impresa dal mercato e come
“marchio” dell’imprenditore, e quindi rendeva meno
sorprendente che il diritto penale trattasse la dichiarazione
come uno spartiacque oggettivo.
In questo quadro si inserisce un episodio importante ma isolato:
una sentenza del 2012, la n. 47502, in cui la Cassazione
sostenne un’impostazione diversa. In quel caso la Corte affermò
che la dichiarazione di fallimento, o meglio lo stato di
insolvenza che conduce al fallimento, costituirebbe un vero e
proprio evento del reato di bancarotta, e quindi dovrebbe
essere in rapporto causale con la condotta e dovrebbe essere
sorretta dal necessario elemento soggettivo. L’idea era: se il
fallimento è evento del reato, non basta che ci sia la condotta e
poi, anni dopo, una dichiarazione indipendente; bisogna
dimostrare che quella condotta ha causato il fallimento e che
l’imprenditore lo ha previsto o voluto nei termini richiesti dal
dolo.
Questa tesi però ha ricevuto molte critiche. Una critica molto
forte è che, quando il legislatore ha voluto davvero fare del
fallimento un evento in senso tecnico, lo ha detto
espressamente in una fattispecie specifica: la bancarotta per
operazioni dolose, dove la norma richiede che le operazioni
abbiano causato il fallimento. Proprio lì il fallimento diventa
evento e quindi serve il nesso causale e serve che l’evento sia
previsto o almeno prevedibile dall’agente. Questa scelta, tra
l’altro, è stata letta come un modo per rendere più determinata
una fattispecie altrimenti vaga, perché “operazioni dolose” è
un’espressione molto ampia: imponendo la causazione del
fallimento, il legislatore restringe l’area del penalmente
rilevante e la rende più controllabile.
Fuori da questa ipotesi specifica, però, la lettura dominante
resta diversa. In via generale la giurisprudenza è oggi
prevalentemente orientata a considerare la sentenza
dichiarativa di liquidazione giudiziale come una condizione
obiettiva di punibilità. Quindi non è vista come parte essenziale
del fatto tipico, non richiede che l’imprenditore la voglia o la
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preveda, e può anche dipendere da fattori non direttamente
riconducibili alla condotta incriminata. La sua funzione è far
sorgere, dal punto di vista dell’ordinamento, l’interesse a punire
quelle condotte già compiute che hanno pregiudicato i creditori,
perché con l’apertura della procedura emerge in modo pieno la
dimensione concorsuale del danno e diventa attuale la tutela
della massa. Questa soluzione è stata confermata anche in
tempi recenti dalle Sezioni Unite, che hanno rivisto e superato
l’impostazione peculiare del 1958 e hanno ricondotto la materia
a categorie più coerenti con il sistema generale.
L’idea di fondo oggi dominante è che la sentenza di liquidazione
giudiziale, che un tempo era la sentenza dichiarativa di
fallimento, abbia natura di condizione obiettiva di punibilità.
Questa impostazione è stata confermata in modo chiaro dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 22474 del 2016, nella quale si
afferma che, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale da
distrazione, non serve dimostrare un nesso causale tra i fatti di
distrazione e il successivo fallimento: è sufficiente che l’agente
abbia depauperato l’impresa destinando risorse a impieghi
estranei alla sua attività. In pratica, la condotta punita è il
depauperamento ingiustificato del patrimonio dell’impresa; la
liquidazione giudiziale serve a rendere punibile quel fatto, ma
non deve essere “causata” dalla distrazione, né deve essere
prevista o voluta dall’autore come conseguenza.
Dal punto di vista dogmatico questo significa che siamo davanti
a una condizione obiettiva di punibilità “estrinseca”, cioè un
elemento la cui realizzazione non dipende necessariamente
dalla condotta dell’agente e che non deve essere coperto
dall’elemento soggettivo. Perciò, nei reati di bancarotta più
tipici non è richiesta la consapevolezza o la volontà di cagionare
il dissesto: il dissesto viene accertato dal tribunale e
cristallizzato nella sentenza di liquidazione giudiziale, ma non
entra come evento del reato da imputare con un nesso causale
e con dolo o colpa. Questa soluzione viene spesso considerata
la più coerente perché valorizza la natura della sentenza come
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provvedimento giurisdizionale autonomo, frutto di una
valutazione del tribunale sulla base di dati e presupposti propri
della procedura concorsuale. Proprio perché è un atto del
giudice, appare forzato trattarlo come se fosse un “evento”
prodotto dalla condotta dell’imprenditore; è più lineare
considerarlo il fatto esterno che fa scattare l’interesse
dell’ordinamento a punire condotte che, prima, restavano prive
di conseguenze penali.
Detto questo, non mancano critiche, e all’orale è importante
farle capire bene. Si obietta che dare un ruolo così decisivo a un
elemento puramente oggettivo rischia di comprimere il principio
di colpevolezza e quello di personalità della responsabilità
penale, perché sembra che la sorte penale dell’imprenditore
dipenda da qualcosa che non deve aver voluto né previsto. Il
punto è delicato: la soluzione maggioritaria cerca di reggere sul
fatto che ciò che si rimprovera all’imprenditore non è “aver
causato il fallimento”, ma aver leso la garanzia patrimoniale dei
creditori con condotte tipiche; la sentenza serve solo a collocare
quella lesione dentro la cornice concorsuale, rendendo attuale e
qualificato l’interesse alla punizione.
Se si accetta questa impostazione, ne derivano conseguenze
molto concrete. La prima è che le condotte tipizzate dalla
disciplina attuale del Codice della crisi, che riproduce le vecchie
fattispecie, possono essere state commesse in qualunque
momento prima della sentenza, anche molti anni prima. Questo
spiega la retrospettiva molto ampia tipica dei processi di
bancarotta: quando arriva la sentenza, l’autorità può guardare
indietro nel tempo e contestare condotte lontane, perché la
punibilità si attiva con la dichiarazione. La seconda
conseguenza è che la sentenza non può essere “messa in
discussione” dal giudice penale: il giudice penale la prende
come un dato fermo, perché è un provvedimento giurisdizionale
autonomo che appartiene al circuito della procedura e
costituisce la condizione che il legislatore ha scelto per far
scattare la punibilità.
Tuttavia, se la retrospettiva fosse davvero illimitata, si
rischierebbe un effetto eccessivo: si potrebbe finire a valutare
penalmente decisioni imprenditoriali lontane, prese quando
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l’impresa era ancora sana o comunque non in una fase
patologica, con il pericolo di trasformare il diritto penale
fallimentare in un controllo a tappeto sulla gestione storica
dell’impresa. Per questo, pur mantenendo ferma l’idea che la
liquidazione giudiziale non sia l’evento del reato, si è sentita
l’esigenza di introdurre un criterio selettivo più sostanziale. Il
modo in cui lo si fa è valorizzare la situazione economica reale
che sta sotto la sentenza, cioè il dissesto o, più in generale, la
condizione di squilibrio che rende l’insolvenza probabile o poi
inevitabile. L’idea diventa allora questa: ha senso attribuire
rilevanza penale soprattutto alle condotte distrattive che, nel
momento in cui vengono compiute, hanno una concreta
idoneità offensiva nei confronti dei creditori, perché incidono
davvero sulla garanzia patrimoniale in un contesto in cui
l’impresa è già precaria o squilibrata. In questo modo si
introduce un “nesso di rischio” tra condotta e offesa: non si
pretende che la condotta causi giuridicamente la liquidazione,
ma si richiede che sia concretamente pericolosa per i creditori
nel quadro di una crisi già presente o incombente. Questo
criterio serve a limitare l’effetto retrospettivo p
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