Parte prima
1.1 Caratteristiche e funzioni del diritto penale.
Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. Da un punto
di vista giuridico-formale si definisce reato ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge collega
sanzioni penali. Nel nostro ordinamento sono “sanzioni penali” la pena e la misura di sicurezza: sia
l’una che l’altra tendono, infatti, al comune e duplice obiettivo di difendere la società dal delitto e di
risocializzare il delinquente. Il riferimento alla natura della sanzione comminata serve anche a
distinguere le leggi penali dalle altre leggi contenute nell’ordinamento: le leggi penali sono solo
quelle a cui è riconnessa una determinata sanzione ad un determinato fatto.
Reato, pena e misura di sicurezza costituiscono, dunque, i tre pilastri su cui poggia l’edificio del
moderno diritto penale.
1.2 I tre principi cardine del diritto penale.
Chiariamo fin d’ora che il reato, così come disciplinato in seno ai moderni ordinamenti
d’ispirazione liberal-democratica, ruota essenzialmente intorno a tre principi- cardine:
1) Principio di materialità: non è punibile una volontà criminosa che non si materializza in un
comportamento esterno.
2) Principio di offensività o di necessaria lesività): poiché, come vedremo, il diritto penale
trova legittimazione soltanto nella tutela dei beni socialmente rilevanti, ai fini della
sussistenza del reato, non è sufficiente la realizzazione di un comportamento materiale, ma è
necessario che tale comportamento leda o ponga in pericolo beni giuridici.
3) Principio di colpevolezza: un fatto tradotto in concreta realizzazione, lesivo ( perché mette
in pericolo o danneggia) un bene giuridico oggetto di tutela può essere penalmente attribuito
all’autore soltanto a condizione che sia possibile muovere un rimprovero per averlo
commesso.
Alla luce di questi tre principi consideriamo gli esempi che seguono e proviamo a offrirne un
commento.
1) Art. 272 c.p.: Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione
violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre o per la soppressione violenta di
una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e
sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione do ogni ordinamento
politico e giuridico della società è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è
della reclusione da sei mesi a due anni – comma abrogato )
La ragione dell’abrogazione del secondo comma sta nella violazione del principio di materialità.
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale (sent. 6/7/1966 n. 87), in sostanza, la propaganda
diretta a distruggere un “etereo” sentimento nazionale, fa parte esclusivamente del mondo del
pensiero e della idealità, quindi totalmente privo di una anche minima materialità. Non violerebbe il
principio di materialità, invece, il primo comma della disposizione in esame, perché, nonostante
1
pareri contrari, per una parte consistente della giurisprudenza le associazioni sovversive, la
propaganda e l’apologia sovversiva rappresenterebbero ”comportamenti materiali “ in violazione
della linea direttiva costituzionale consistente nel ripudio della violenza e della minaccia come
strumento di risoluzione della competizione e dell’antagonismo sia in sede internazionale che
interna.
Alla luce di queste osservazioni un braccio alzato in segno di saluto fascista, rappresenta o meno “
apologia di reato “? 2
2) Il furto di un acino d’uva o di un chiodo arrugginito o il peculato per appropriazione di un
foglio di carta appartenente alla Pubblica Amministrazione e il falso cd. grossolano ( non in
grado di trarre in inganno nessuno per le modalità utilizzate per la commissione )
rappresentano esempi in cui alla traduzione in realizzazione del fatto ed alla sua esteriore
conformità ad una fattispecie incriminatrice non si accompagna una effettiva lesione del
3
bene protetto . Siamo in presenza di fatti materiali, apparentemente tipici , ma non offensivi
perché manifestamente privi dell’idoneità a pregiudicare gl’interessi rispettivamente tutelati
dalle norme che incriminano il furto, il peculato ed il falso.
3) Si vedranno in seguito i contenuti e le funzioni della colpevolezza. Per ora il lettore rifletta
su questi esempi e li metta a confronto:
a) Tizio, maggiorenne, armatosi di pistola, spara ed uccide Caio.
b) Tizio, tredicenne, armatosi di pistola, spara ed uccide Caio.
c) Tizio nel corso di una fase di sonnambulismo, spara ed uccide Caio.
d) Tizio uccide una persona sotto minaccia di propria morte ad opera di terzo.
1 Per “ giurisprudenza “ intendiamo le pronunce degli organi giudicanti, in particolare di grado superiore al primo.
2 314 c.p. : Peculato- Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficioo
servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con
la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo
della cosa e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
3 Come si vedrà in seguito, per tipicità s’intende la conformità tra il fatto concretamente verificatosi e la fattispecie
incriminatrice che prevede quel comportamento.
e) Tizio uccide più persone sotto minaccia di propria morte ad opera di terzo.
1.3 Il diritto penale “ male necessario”
La necessità di ricorrere al diritto penale come strumento di tutela, si spiega su un dato
incontestabile : i mezzi di protezione offerti dagli altri settori dell’ordinamento non risultano sempre
altrettanto idonei a prevenire la commissione di fatti socialmente dannosi, comunque da impedire in
vista della garanzia delle condizioni della pacifica convivenza . Inoltre, ricorrere alla sanzione più
drastica, rappresentata dalla sanzione penale per antonomasia – la pena detentiva-, risulta ancora
oggi inevitabile per scoraggiare le azioni dannose di coloro i quali non avvertirebbero, o perché
“possono permettersi tutto” o perché, al contrario, “non posseggono nulla”, l’effetto di sanzioni
pecuniarie come il risarcimento del danno. In aggiunta, le sanzioni penali si dotano, per il loro
contenuto di particolare afflittività, di una naturale capacità di prevenzione, in due particolari forme:
attraverso la minaccia della sanzione tendono a distogliere la generalità dei consociati dalla
commissione di reati ( prevenzione generale, vedi oltre per approfondimenti), attraverso la concreta
inflizione della pena mirano ad impedire che il singolo autore torni a delinquere (prevenzione
speciale, vedi oltre per approfondimenti). Questa attitudine preventiva appartiene, giova
sottolinearlo, in senso esclusivo alle sanzioni penali.
Proprio perché il diritto penale si avvale dell’inflizione delle sanzioni più drastiche - fungendo da
arma a doppio taglio, tutela i beni giuridici attraverso la lesione di altri beni giuridici ( es. attraverso
la previsione del reato omicidio si tutela il diritto alla vita, sanzionando l’autore del reato con una
pena limitativa dei diritti di libertà )- si è soliti raccomandarne un impiego il più possibile
ponderato, vale a dire circoscritto alla salvaguardia dei beni fondamentali della vita in comune:
chiariamoci, perciò, le ragioni ed i criteri che legittimano l’intervento del diritto penale in un
moderno Stato di diritto.
2 Funzioni di tutela del diritto penale: la protezione dei beni giuridici.
Secondo una concezione ad oggi dominante nella scienza penalistica, il diritto penale contribuisce
tendenzialmente ad assicurare le condizioni essenziali della convivenza, predisponendo la sanzione
più drastica a difesa dei beni giuridici : per questi s’intende i beni socialmente rilevanti considerati
in ragione della loro importanza, meritevoli di protezione giuridico-penale. Si tratta di una
definizione molto diffusa ma molto generica al tempo stesso. Quando ci si imbatte nel concreto
significato di questa definizione, essa sembra presentare scarso contenuto informativo: da qui i
tentativi di prospettare concetti meno generici e più idonei a riflettere le caratteristiche che gli
oggetti della tutela penale dovrebbero presentare.
La definizione che tendenzialmente meglio riflette il carattere dinamico del bene giuridico nel
senso predetto è quella che lo identifica come una unità di funzione: ciò sta a dire che il
riconoscimento della tutela penale non dipende dal fatto che una cosa o un interesse abbiano valore
in se stesso, quanto piuttosto dal fatto che tali beni giuridici sono in funzione, cioè producono effetti
utili nella vita sociale. Da questo punto di vista non si riconosce l’inviolabilità assoluta dei beni
giuridici, anzi, in date circostanze, è possibile sacrificarne taluno per il perseguimento di altri
vantaggi sociali: Ciò spiega come mai la tutela penale sia spesso “ frammentaria “ ( vedi oltre).
Il sistema dei delitti e delle pene non ha per scopo la realizzazione di un ideale di giustizia
ultraterrena o astratto, ma persegue l'obiettivo pratico e utile di proteggere quei beni alla cui tutela
dipende la garanzia di una convivenza pacifica. Nello stesso tempo la prospettiva della protezione
dei beni giuridici circoscrive la funzione del diritto penale nei limiti della stretta necessità.
La concezione del diritto penale come strumento di tutela dei beni socialmente rilevanti
riflette soltanto fino a un certo punto le caratteristiche dell'ordinamento vigente. Da un lato, non
poche fattispecie sono attualmente poste a tutela di beni di incerta consistenza; dall'altro sono puniti
comportamenti che non raggiungono la soglia di una percepibile aggressione all'interesse protetto.
Da questo punto di vista si assiste dunque ad una non lieve divaricazione tra la concezione teorica
del diritto penale e la realtà dell'ordinamento.
La concezione del reato come lesione di un bene giuridico ha ricevuto in Italia una prima
compiuta esposizione nella celebre opera di Arturo Rocco a proposito di oggetto del reato e della
tutela giuridica penale, apparsa nel 1913 :in particolare risale al Rocco la discutibile distinzione tra
oggetto giuridico formale (diritto dello Stato all'obbedienza alle proprie norme da parte dei
cittadini), oggetto giuridico sostanziale genetico (interesse dello Stato alla sicurezza della propria
esistenza e conservazione) e oggetto giuridico sostanziale specifico (bene o interesse di pertinenza
del soggetto passivo del reato): si tratta, infatti, di una distinzione priva di utilità sotto il profilo
tecnico, con un unico concetto pertinente, quello dell’oggetto giuridico sostanziale specifico.
La tormentata e complessa vicenda della teoria del bene giuridico risulta contrassegnata
dall'oscillazione tra orientamenti che ne privilegiano ora la funzione dogmatico- sistematica in
rapporto ad un determinato ordinamento positivo, ora la funzione politico criminale anche in
prospettiva de jure condendo.
Un esempio ulteriore di ricostruzione del bene giuridico totalmente criticabile rimanda alla
concezione metodologica del bene giuridico, elaborata dalla dottrina tedesca degli anni trenta.
Questa concezione è costruita su un completo disinteresse nei confronti del sostrato materiale del
bene giuridico, nel convincimento che questo sia estraneo al processo strettamente interpretativo
delle norme. Questa concezione finisce con l'identificare il bene oggetto di protezione con la ratio
legis in questo modo lo stesso concetto di oggetto di tutela sfuma, bastando giustificare la
protezione penale qualsiasi motivazione liberamente assunta dal legislatore.
L’erosione della teoria del bene giuridico di ispirazione liberale raggiunge la soglia massima
con l'attacco sferrato dagli studiosi tedeschi di orientamento nazionalsocialista. I teorici
nazionalsocialisti aborriscono la circostanza per cui il bene giuridico riflette una visione
individualistico liberale ormai superata. Criterio di determinazione della “densità criminale” dei
comportamenti punibili diventa il sano sentimento popolare, intriso di valori etici:si assiste, in
questo modo, ad un tendenziale assorbimento della sfera del diritto in quella dell'etica.
L'idea della protezione dei beni giuridici come scopo del diritto penale ritorna sulla scena del
dibattito teorico nei primi anni 60. La progressiva conquista di maggiori spazi di libertà e di
democrazia infatti impose sul terreno realistico un ripensamento critico di criteri di legittimazione
dell'intervento punitivo nell'ambito di un moderno Stato di diritto. In questa prospettiva di
ripensamento, parte della dottrina si fece carico dell'esigenza di tornare ad un concetto positivo e
critico di bene giuridico: si tratta in sostanza del tentativo di aggiornare la concezione di ispirazione
liberale. Proprio l'esigenza di prospettare teorie sul bene giuridico che riparassero dai rischi di
arbitrio da parte di un legislatore onnipotente ha indotto la dottrina successiva a compiere un passo
avanti ed assumere la Costituzione a fondamento o comunque a criterio di riferimento nella scelta
di ciò che può legittimamente assurgere a reato. Si sono così poste le basi di una teoria
costituzionalmente orientata del bene giuridico: questa impostazione persegue il duplice obiettivo di
elaborare, da un lato, un concetto di bene giuridico che preesista alla valutazione del legislatore
ordinario e di prospettare, dall'altro, criteri di determinazione del bene medesimo finalmente dotati
di vincolatività nei confronti del legislatore penale.
L’approccio costituzionale si fonda sulla rilettura di norme che la Costituzione dedica alla materia
penale, in particolare:
a) articolo 25 comma 2 Cost. - che, affidando interamente al Parlamento o, in date circostanze, al
Governo il potere di legiferare in materia penale, esprime l'esigenza di una riduzione del campo
di dell'illiceità penale limitando le possibili fonti del diritto penale;
b) articolo 27 comma 1 Cost. - attraverso il quale, sancendo il principio del carattere personale
della responsabilità penale, sono posti dei limiti strutturali alla tecnica penalistica di tutela, tale
da ridurne le possibili utilizzazioni in settori in cui risulta più funzionale il ricorso a forme
diverse di tutela come la responsabilità dell'illecito civile o la responsabilità civile per rischio
estensibili anche ai terzi;
c) articolo 27 comma 3 Cost. - che, attribuendo alla pena una funzione rieducativa, presuppone una
delimitazione dell'area dell'illecito penale ai soli fatti lesivi di quei valori che, all'interno di uno
Stato democratico, possono senza obiezioni di principio essere assunti a meta del processo di
rieducazione del condannato.
Il quadro dei principi costituzionali richiamabili può integrarsi anche con riferimento
all'articolo 13 Cost. che, sancendo il carattere inviolabile della libertà personale riprova
ulteriormente che l'uso della coercizione penale va limitato in rapporto a quei soli casi che lasciano
apparire inevitabile il ricorso alla restrizione della libertà come effetto dell'imposizione della
sanzione.
Proprio l'accennata attitudine della pena a incidere negativamente sui beni di rango
costituzionale primario, impone di rinvenire un carattere di legittimazione dello strumento
penalistico ricavabile, a sua volta, dallo stesso ordinamento costituzionale: in questo senso, il
ricorso alla pena trova giustificazione soltanto se serve a tutelare beni socialmente apprezzabili
dotati di rilevanza costituzionale.
L'assunto della necessaria rilevanza costituzionale dei beni oggetto di tutela penale non deve
essere inteso in senso eccessivamente letterale. La tutela penale è legittimamente estensibile anche a
beni che trovano nella Costituzione un riconoscimento soltanto implicito e ciò in duplice senso.
Da un lato, può accadere che più beni siano avvinti da un «nesso funzionale di tutela»; per cui
la tutela offerta ad un bene privo di rilevanza costituzionale è finalizzata a salvaguardare un bene
dotato di rilevanza costituzionale ( ad es. la tutela della fede pubblica, bene non previsto nella carta
costituzionale, è strumentale alla tutela di altri beni, quali, ad esempio, il patrimonio, l’economia,
l’amministrazione della giustizia ) dall’altro esistono beni che, pur non menzionati dalla
Costituzione, rientrano nondimeno nel sistema sociale dei valori che fa da sfondo alla dimensione
effettuale dell'ordinamento costituzionale: si pensi ad un bene (seppure per certi versi
controvertibile come oggetto di tutela penale) quale la “pietà dei defunti”.
L'idea di assumere a legittimi oggetti di tutela penale i soli valori dotati di rilevanza
costituzionale non comporta, peraltro, l'ulteriore assunto che la rilevanza costituzionale faccia
sorgere l’obbligo di creare fattispecie penali finalizzate alla sua salvaguardia. Il riferimento alla
rilevanza costituzionale offre solo un criterio di legittimazione dell’intervento punitivo delimitando
l’area di ciò che non potrebbe mai assurgere a materia di reato.
Il catalogo degli oggetti di tutela recepiti nel sistema penale vigente è ben lungi dal soddisfare
le rigorose pretese della teoria costituzionale dei beni giuridici fin qui esposta.
L'individuazione del bene giuridico quale entità specifica e facilmente afferrabile, diventa
progressivamente meno agevole man mano che si passa dalle fattispecie poste a tutela dei classici
beni individuali (vita, integrità fisica, patrimonio), a quelle finalizzate alla protezione di interessi
«superindividuali», o ad ampio raggio, specie se di p
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