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L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE PENALE

Contrariamente a quanto si credeva in passato, ormai la dottrina è concorde nel ritenere che l'interpretazione della legge penale soggiace alle regole che valgono per tutte le altre leggi, salvo una limitazione nell'applicazione del procedimento analogico. Si tratterà soltanto quest'ultimo punto, rinviando per il resto alla teoria generale del diritto. Data, però, l'importanza fondamentale di quella operazione ed i dibattiti che in proposito si svolgono nella dottrina, verranno esposte alcune considerazioni sugli aspetti del problema che sono di maggiore importanza. È noto che l'interpretazione è quella operazione mentale, con la quale si ricerca e si spiega il significato della legge, senza questo processo di chiarificazione, evidentemente, non sarebbe possibile applicare la norma al caso particolare. Il processo in parola si rende necessario per tutte le leggi. È noto pure chel'interpretazione si distingue in autentica, giudiziale e dottrinale, secondo che provenga dallo stesso organo che è autorizzato ad emanare la norma oppure dai magistrati nell'esercizio della loro funzione giurisdizionale, ovvero dai giuristi, nella loro attività diretta allo studio del diritto. Solo la prima ha forza vincolante; essa anzi è obbligatoria non ex nunc ma ex tunc e cioè dal momento in cui è stata emanata la norma che viene interpretata. L'interpretazione giudiziaria ha efficacia soltanto rispetto al caso giudicato in concreto, mentre quella dottrinale non è mai obbligatoria. E noto altresì che, rispetto ai risultati, l'interpretazione dottrinaria viene distinta in indicativa, restrittiva ed estensiva. La prima specie non è rilevante, perché l'interpretazione è sempre dichiarativa, in quanto il suo scopo essenziale è di spiegare e, quindi, dichiarare il senso della legge.altre due (restrittiva ed estensiva) si hanno non quando, come generalmente si dice, il legislatore plus o minia dixit quam voluit, ma quando non è possibile attribuire alla norma quel significato che appare prima facie dalla dizione letterale di essa assumendo le parole nel senso più comune, e cioè allorché esiste un divario fra il significato apparente e quello effettivo della disposizione. Se questo significato apparente viene limitato, si ha l'interpretazione restrittiva, se viene ampliato, si ha l'interpretazione estensiva. Natura dell'atto interpretativo. Prescindendo da ogni indagine filosofica ed esaminando il problema sotto l'aspetto puramente empirico-scientifico, va notato che le norme penali spesso non precisano se non in parte il fatto che costituisce reato e gli elementi che lo compongono. Certe volte non lo precisano in alcun modo. Lo stesso dicasi per varie circostanze che aggravano o attenuano il reato. Della premeditazione (art.577),per citare un esempio, il codice non fornisce la minima precisazione. Si aggiunga che non è raro il caso che i compilatori della legge abbiano lasciato deliberatamente insolute delle questioni, come nella elaborazione del codice vigente è avvenuto per le condizioni di punibilità, per il reato di usura, ecc., demandando in modo esplicito la risoluzione di esse alla dottrina e alla giurisprudenza. Da questo insieme di rilievi è facile dedurre che esistono nella legge degli spazi vuoti che spetta all'interprete di colmare. Egli in tali casi deve continuare e condurre a termine l'opera del legislatore, trasformando la direttiva generica in compiuto comando dando cioè vita a imperativi precisi e nettamente delimitati. Quindi, l'attività dell'interprete non può considerarsi meramente conoscitiva. L'interprete certamente non crea il diritto, perché questo è compito della legge, ma concorre alla creazione di esso, integrando.dove occorra, comandi legislativi. Teoria soggettiva e teoria oggettiva dell'interpretazione. L'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ". Come deve intendersi l'espressione "intenzione del legislatore"? Due teorie si contendono il terreno: la teoria soggettiva e la teoria oggettiva dell'interpretazione. Per la prima l'interprete deve ricercare la volontà storica del legislatore, vale a dire l'intenzione che effettivamente hanno avuto i compilatori della legge; lo scopo che essi si sono posti di conseguire nel dettare quella determinata disposizione. Per la teoria oggettiva, invece, ciò che va ricercato non è già quello che gli artefici della legge in realtà hanno voluto, ma la

volontà obbiettivamente considerata. Nello Stato moderno la redazione delle leggi non è mai o quasi l'opera di un solo, ma il risultato della collaborazione di molte persone e vari organi. Fra tante persone, chi è il legislatore?

In secondo luogo, non poche volte si presenta la necessità di applicare la legge a casi che i compilatori non hanno considerato e persino a casi che non potevano considerare, perché la possibilità di essi è emersa in seguito.

Infine è da notare che la teoria soggettiva porta necessariamente alla rigidezza e immobilità della interpretazione. In effetti, se il senso della legge si identifica con l'intenzione dei suoi artefici, tale senso non può subire variazioni, né adattamenti: esso viene cristallizzato. Orbene, è un'esigenza della vita giuridica, particolarmente sentita nello Stato moderno, caratterizzato da un marcato dinamismo, che la legge sia, in certo modo, pieghevole.

flessibile, così da poter corrispondere alle condizioni che continuamente mutano e ai bisogni che via via affiorano nella comunità sociale. Per queste ragioni, conformemente all'opinione dominante, si ritiene che si debba dare la preferenza alla teoria oggettiva.

Mezzi di interpretazione. Generalmente l'interpretazione viene distinta in letterale (o grammaticale) e logica, secondo che ricerca il significato proprio delle parole, valendosi dell'elemento grammaticale e di quello sintattico, oppure accerta l'intimo significato della norma, risalendo allo spirito di essa. Tendendo ad accertare il vero significato della legge, l'interprete non può basarsi né sulle sole regole che governano la parola, né su quelle del pensiero, ma deve necessariamente fondarsi tanto sulle une quanto sulle altre. Stabilito il significato delle parole, infatti, non è ancora conseguito quello scopo, dal momento che il vero senso della legge non si

Può accertare senza far ricorso alle leggi della logica. L'interpretazione, quindi, è unica in sé: è nel tempo stesso letterale e logica.

Per l'accertamento di questo pensiero come è noto, soccorrono vari mezzi. In primo luogo i lavori preparatori: i progetti, le discussioni in seno alle commissioni che hanno esaminato i progetti medesimi e soprattutto le relazioni ministeriali che li accompagnano per illustrarli. Questo materiale certamente non vale come interpretazione autentica e non vincola l'interprete, anche perché spesso vi figurano concetti ed opinioni disparate che possono condurre alle conseguenze più diverse; ma può essere molto utile.

Per stabilire il vero significato della legge può giovare anche il così detto elemento storico, cioè la considerazione dell'evoluzione storica dell'istituto giuridico, la quale ci consente di risalire all'origine di esso e di seguirlo nello

sviluppo che ha avuto nel succedersi del tempo. Può inoltre essere utile la comparazione del diritto, vale a dire il confronto col diritto straniero, specialmente con quello dei paesi che hanno un grado di civiltà analogo al nostro e si uniformano alle stesse direttive.

Moltissimo giova l'inserzione della disposizione nel sistema: il così detto elemento-sistematico. Poiché l'ordinamento giuridico non è costituito da una miriade di norme indipendenti, slegate fra loro, ma da un complesso, nelle linee essenziali, unitario ed organico; poiché le varie norme sono collegate fra loro e si integrano a vicenda, se la norma si inserisce nel sistema il significato di essa il più delle volte balza in chiara luce.

Le direttive generali che debbono essere tenute presenti nell'interpretazione sono rappresentate dai criteri fondamentali a cui di regola si informa il nostro ordinamento positivo, come, ad esempio, il rispetto della coscienza etica.

del popolo, la salvaguardia della personalità umana, il principio di giustizia, inteso come pari trattamento di casi uguali, ragionevolezza e proporzione, e, nel campo specifico del diritto penale moderno, il canone "non c'è pena senza colpa", la prevalenza dell'elemento soggettivo sull'elemento oggettivo del reato, la considerazione della personalità del reo, ecc. I metodi dell'interpretazione. Due metodi si contendono il terreno: il metodo logico-costruttivo e Il metodo teleologico (o finalistico). Il metodo logico-costruttivo, detto anche "tradizionale", attribuisce alla lettera della legge un valore preponderante in confronto alla "ratio". Esso si manifesta con l'attaccamento alla parola, la quale d'ordinario viene considerata come elemento decisivo per la risoluzione dei dubbi che si presentano durante l'interpretazione. Per lo più ricerca la volontà storica del legislatore.

cioè l'effettiva intenzione degli artefici della legge ed in conseguenza è portato ad attribuire un peso risolutivo ai lavori preparatori.

È evidente che queste regole riducono nei più angusti limiti l'attività dell'interprete, che per effetto di esse rimane strettamente legato alla lettera della legge. Quanto alla forma dei ragionamenti che si fanno per accertare il contenuto e la portata della norma, nel metodo di cui trattasi prevale in modo assoluto la logica deduttiva.

Il metodo teleologico, al contrario, pur riconoscendo che la lettera della legge costituisce un limite che l'interprete non può in alcun caso superare, attribuisce un peso prevalente allo scopo (telos) della norma. Tale indirizzo porta a tener presente, da un lato, il fatto sociale che sta alla base della norma e che è regolato da essa; dall'altro a considerare le conseguenze che derivano da una data interpretazione, per respingere quelle che non

tura, analizzando il contesto, le finalità e gli obiettivi della norma. In questo modo, l'interprete può comprendere appieno il significato e l'efficacia della disposizione, andando oltre la sua semplice formulazione. Per fare ciò, l'interprete utilizza una serie di strumenti interpretativi, come ad esempio l'analisi del testo normativo, l'interpretazione teleologica, l'interpretazione sistematica e l'interpretazione storica. Ogni strumento ha il suo scopo specifico e contribuisce a fornire una visione completa e accurata della disposizione. L'analisi del testo normativo consiste nell'esaminare attentamente le parole e la struttura della disposizione, al fine di comprenderne il significato letterale. Questo approccio è particolarmente utile quando la disposizione è chiara e non lascia spazio a dubbi interpretativi. L'interpretazione teleologica, invece, si concentra sullo scopo e sulle finalità della disposizione. L'interprete cerca di individuare l'intento del legislatore e di interpretare la norma in modo da raggiungere tali obiettivi. Questo approccio è particolarmente utile quando la disposizione è ambigua o lascia spazio a diverse interpretazioni. L'interpretazione sistematica, invece, considera la disposizione nel contesto più ampio del sistema giuridico. L'interprete analizza le altre norme correlate e le relazioni tra di esse, al fine di comprendere come la disposizione si inserisce nel quadro normativo complessivo. Questo approccio è particolarmente utile quando la disposizione fa parte di un sistema normativo complesso e interconnesso. Infine, l'interpretazione storica si basa sull'analisi del contesto storico e sociale in cui è stata formulata la disposizione. L'interprete cerca di comprendere le circostanze e le motivazioni che hanno portato alla sua adozione, al fine di interpretarla nel modo più fedele possibile all'intento originario del legislatore. In conclusione, l'interpretazione delle disposizioni normative richiede un approccio completo e articolato, che vada oltre la semplice lettura del testo. L'interprete deve utilizzare una serie di strumenti interpretativi per comprendere appieno il significato e l'efficacia della disposizione, al fine di garantire una corretta applicazione del diritto.
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Publisher
A.A. 2006-2007
188 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale dell'organizzazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Troisi Roberta.