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Rispetto alla nostra Costituzione, il diritto scaturente dagli atti del terzo pilastro incontra il solo limite dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano e dei diritti inalienabili della persona umana, in quanto la Corte Costituzionale italiana ha esteso la garanzia costituzionale al diritto comunitario privo di efficacia diretta.
Il quadro delle fonti della cooperazione penale, tra l'altro, non si esaurisce con gli atti suddetti, essendo possibile emanare anche delle DIRETTIVE comunitarie nel caso in cui esse pongano obblighi d'incriminazione e di sanzione necessari a garantire il rispetto del diritto comunitario. Sono fonti, inoltre, anche i principi fondamentali del diritto comunitario, primi fra tutti i diritti fondamentali previsti dalle TRADIZIONI DEGLI STATI MEMBRI o quelli contenuti all'interno della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950.
4. Il coordinamento delle giurisdizioni penali
Sempre più spesso, dato il carattere
transazionale dei reati penali scaturito dalla libera circolazione, siverificano CONFLITTI POSITIVI DI GIURISDIZIONE, quando due giudici di diversi Stati membri siritengono competenti a giudicare su un reato, creando in tal modo un notevole conflitto che porta a nongarantire un giusto processo ed un’efficace diritto di difesa, o CONFLITTI NEGATIVI, quando invece duegiudici di diversi Stati membri ritengono che non ricada nella propria competenza giudicare un reato,lasciando così impunito il soggetto che l’ha commesso. Il problema, inoltre, è aggravato sia dall’assenza diun rispetto transazionale del principio del NE BIS IN IDEM, principio che prevede che non ci si possaesprimere due volte per un medesimo reato, sia da un’applicazione internista di tale principio, ossia gliStati la applicano all’interno, ma non nei rapporti internazionali con gli altri Stati.In un primo momento la cooperazione giudiziaria in materia penale si è
più stesso reato. Questo può portare a situazioni di duplicazione di procedimenti penali e a possibili conflitti di giurisdizione. Per affrontare questo problema, è necessario introdurre meccanismi di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri. Uno strumento importante in questo senso è l'istituzione di una rete di punti di contatto nazionali, che facilitano lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti. Inoltre, è fondamentale promuovere l'armonizzazione delle norme penali tra gli Stati membri, al fine di evitare differenze sostanziali che potrebbero favorire la scelta di un determinato Stato per l'avvio di un procedimento penale. Infine, è importante sottolineare l'importanza di una maggiore cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, al fine di favorire lo scambio di prove e di informazioni, nonché di facilitare l'esecuzione delle sentenze penali emesse in uno Stato membro da parte di un altro Stato membro. In conclusione, il problema dei conflitti di giurisdizione nell'ambito penale richiede una soluzione basata sulla cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, al fine di garantire una giustizia efficace e senza duplicazioni di procedimenti.norme penali degli Stati membri. Questo significa che gli Stati membri devono adottare misure legislative per garantire che determinati reati siano puniti in modo simile in tutti i paesi dell'Unione Europea. 6. La cooperazione giudiziaria in materia penale Oltre al ravvicinamento delle norme penali, l'Unione Europea ha anche promosso la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Ciò significa che i tribunali di uno Stato membro possono richiedere assistenza ad altri Stati membri per l'esecuzione di determinate indagini o per l'arresto di un sospetto criminale. Inoltre, è stata istituita Eurojust, un'agenzia dell'Unione Europea che facilita la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri. 7. Il mandato di arresto europeo Uno degli strumenti più importanti per la cooperazione giudiziaria in materia penale è il mandato di arresto europeo. Questo strumento consente a un tribunale di uno Stato membro di emettere un mandato di arresto che è valido in tutti gli altri Stati membri. Ciò significa che un sospetto criminale può essere arrestato e consegnato alle autorità del paese che ha emesso il mandato di arresto, senza la necessità di una procedura di estradizione lunga e complicata. In conclusione, l'Unione Europea ha compiuto notevoli progressi nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale. Il ravvicinamento delle norme penali e la cooperazione tra gli Stati membri sono strumenti fondamentali per garantire la sicurezza e la giustizia in Europa.norme interne in ambito penale, fissando però solo gli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni, ma evitando di preoccuparsi dell'armonizzazione delle norme procedurali. Inoltre lo strumento specifico per il ravvicinamento, individuato nelle decisioni-quadro, lascia ampio spazio di manovra agli Stati membri che introducono, nell'applicazione delle decisioni, diversità notevoli, oppure tardano ad attuare la disciplina delle decisioni. Inoltre, dedicandosi agli elementi della parte speciale del diritto penale (elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni), il Trattato non fissa gli elementi generali del diritto penale, inerenti le definizioni di reato, di reo, di pena, il che si ripercuote sulla parte speciale. Inoltre una dichiarazione allegata al Trattato prevede che NON ci sia l'obbligo di adozione di pene minime, escludendo così, prendendo in considerazione un'interpretazione restrittiva, l'obbligatorietà di introdurre ex
Si introduce un reato all'interno degli ordinamenti nazionali, qualora esso manchi nel diritto penale dello Stato membro.
Per quanto riguarda gli ambiti del ravvicinamento, non sono stati compiuti grandi passi dalla normativa europea.
Per quanto concerne l'armonizzazione delle norme procedurali, essa non è contemplata all'interno del Trattato UE ed una sola decisione-quadro ha ravvicinato il concetto di posizione della vittima nel procedimento penale.
Riguardo all'armonizzazione delle sanzioni, ben poco è stato fatto, in quanto i sistemi sanzionatori dei vari Stati presentano notevoli differenze inerenti la natura della sanzione (penale, amministrativa), il tipo ed il contenuto della stessa (sanzione detentiva, pecuniaria, interdittiva), i criteri di individualizzazione della pena (in base al grado di colpevolezza del loro autore, alle proprie capacità economiche, al comportamento di questi successivamente alla condanna), le differenze relative alle forme di.
Esecuzione della pena. Quanto alla armonizzazione delle incriminazioni, essa ha la limitata funzione di porre norme minime, nel senso che le disposizioni incriminatici dell'Unione non possono rendere meno severa una norma interna che abbia un contenuto più ampio, mentre possono integrare una norma interna incriminando comportamenti precedentemente da essa non previsti. È da escludere pertanto che dalla esecuzione di norme dell'Unione possa derivare l'abrogazione di elementi costitutivi di una norma interna perché non menzionati nella norma dell'Unione.
6. Il mutuo riconoscimento delle decisioni
Il PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI è stato introdotto nel 1999 per una migliore attuazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, data l'assenza del principio all'interno dei Trattati di Maastricht, Amsterdam ed addirittura Nizza. Il Consiglio di Tampere del 1999 lo definirà come la PIETRA ANGOLARE.
DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA, sia civile che penale. Il mutuo riconoscimento non fa altro che trasformare la semplice COOPERAZIONE in INTEGRAZIONE: per molte decisioni, infatti, occorreva l'intervento degli esecutivi, oggi sostituito dal riconoscimento dell'operato e delle decisioni che altri giudici nazionali hanno preso in altri Stati membri: se, per esempio, prima c'era bisogno di un'estradizione fondata sulla richiesta tramite esecutivi, adesso il mandato d'arresto emesso in un Paese membro viene riconosciuto anche dagli altri Paesi. Sappiamo, inoltre, che una decisione penale può comportare tanto effetti positivi, quanto negativi. Il mutuo riconoscimento vale solo per i primi, siano essi diretti o indiretti, nel senso che gli effetti positivi di una decisione giudiziaria si ripercuotono anche in altri ordinamenti, come se si trattasse di un ordinamento unico. Per quanto concerne, invece, gli effetti negativi vige pur sempre il principio del ne bis in idem.idem. Per quanto concerne l'oggetto, il principio del mutuo riconoscimento si può applicare a qualsiasi fase di un procedimento, ivi incluso il mandato d'arresto per persone indagate. Per quel che riguarda, invece, le autorità che emanano il provvedimento, esse possono essere anche autorità amministrative, essendo riconosciuto, sempre più frequentemente, il loro potere di applicare sanzioni sostanzialmente penali. Il mutuo riconoscimento, inoltre, può essere funzionale sia a fini repressivi, come nei casi di mandato d'arresto europeo, di mandato europeo di ricerca delle prove, di confisca, di sequestro probatorio, sia a fini protettivi, ed è questo il caso di tutte quelle misure che mirano a reintegrare il reo consentendogli di mantenere i legami linguistici, familiari e culturali. Il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni è molto spesso confuso con il principio, che porta lo stesso nome, elaborato in ambito economico.
per facilitare la libera circolazione dei beni, ma in realtà non si riscontrano l'esecuzione e l'efficacia della decisione indipendentemente da ogni controllo di essa, in quanto la stessa deve essere oggetto di valutazione, sebbene facilitata. Tutto ciò avviene per un semplice motivo: nella decisione presa all'interno di un diverso Stato membro, che deve essere riconosciuta in un altro Stato, potrebbero essere stati violati alcuni diritti fondamentali dell'uomo. 7. Le innovazioni del Trattato di Lisbona Il Trattato di Lisbona è stato firmato il 13 ottobre 2007, dopo il fallimento del Trattato costituzionale ed ha introdotto notevoli modifiche, sia direttamente sul piano della cooperazione giudiziaria, sia su molti altri fattori che indirettamente incidono sulla stessa (per esempio è stato affermato il primato del diritto dell'Unione sul diritto degli Stati membri). La cooperazione penale, venendo meno la struttura a pilastri.è5stata comunitarizzata, ossia sottoposta, sebbene con piccole differenze, alla medesima disciplina previstaper le materie un tempo considerate come comunitarie.
E’ stato anzitutto potenziato il ruolo della Commissione, aumentandone il potere d’iniziativa, non più sullostesso piano dell’iniziativa degli Stati membri: adesso l’iniziativa dei Paesi deve provenire da almeno 1/4degli stessi.
L’adozione degli atti tramite la neonata PROCEDURA LEGISLATIVA (simile a quella dicodecisione) prevede che il Consiglio ed il Parlamento siano sullo stesso piano e che il Consiglio deliberi amaggioranza, sebbene resti l’opportunità di ogni singolo Stato di porre il veto e l’opportunità di realizzareuna cooperazione rafforzata da parte di almeno 9 Stati.
Anche la Corte di Giustizia ha assunto, grazie al Trattato di Lisbona, un ruolo di rilievo. Essa è oracompetente per quanto riguarda l’intero settore della cooperazione.
giudiziaria in materia penale e pertanto è ammesso anche il ricorso per infrazione per l'accertamento giurisdizionale delle inadempienze statali. Il rinvio pregiudiziale, tra l'altro, non è più soggetto alla volontà