Introduzione
Sezione I - Il diritto penale
1. Nozione
Il diritto penale è un ramo dell'ordinamento giuridico dello Stato e può essere definito come quell'insieme di norme giuridiche con le quali lo Stato proibisce, mediante la minaccia di una pena, determinati comportamenti umani (azioni od omissioni). La pena è una sofferenza che lo Stato infligge alla persona che ha violato un dovere giuridico: consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale (libertà, vita, patrimonio) ed è irrogata dall'autorità giudiziaria mediante processo. Il reato è il fatto che viene proibito dallo Stato con la minaccia della pena, ovvero il comportamento che contrasta coi precetti della legge penale. Scopo del diritto penale è di impedire la commissione dei reati, combattendo il fenomeno della criminalità.
2. Funzione dell'ordinamento penale nel quadro della Costituzione
L'ordinamento giuridico penale ha la funzione di assicurare le condizioni fondamentali della vita in comune, nonché di promuovere lo sviluppo ed il miglioramento della società. Lo Stato armonizza gli interessi degli individui, in particolare quelli legati ai diritti costituzionalmente garantiti, e dirime i conflitti, ma esplica anche una funzione attiva, intesa a trasformare condizioni di vita e la coscienza del popolo per assicurarne il progresso, spesso indirizzandolo a determinate finalità. Lo Stato moderno, oltre che tutelare l'ordine pubblico, è e vuole essere maestro e educatore del popolo.
3. Il diritto penale come ramo del diritto pubblico. Rapporti col diritto amministrativo
Il diritto penale fa parte del diritto pubblico interno. I beni che esso protegge, pur se di pertinenza diretta degli individui (vita, libertà, onore, ecc), vengono sempre tutelati in vista di un interesse pubblico; l'azione diretta alla repressione dei reati è sempre pubblica e spetta allo Stato, anche quando il suo esercizio dipende da una manifestazione di volontà del privato (reati perseguibili a querela di parte).
Difficile determinare i rapporti fra il diritto penale e il diritto amministrativo: quest'ultimo contiene delle norme che stabiliscono, come conseguenza di violazioni, sanzioni che in sostanza sono pene, in quanto implicano una diminuzione di beni dell'individuo.
- Pene disciplinari: sono pene che vengono inflitte in seguito alla violazione di norme giuridiche che regolano rapporti di subordinazione particolari, quindi norme che hanno per scopo l'obbedienza e, quindi, la disciplina non già di tutti i cittadini, ma di alcune persone verso altre che esercitano nei loro confronti uno speciale potere di supremazia;
- Pene pecuniarie per la violazione di precetti generali: sono colpiti da queste pene i fatti già costituenti contravvenzioni per lo più punite con la sola ammenda e poi depenalizzate per effetto di leggi, tra le quali la n. 706/1975, 950/1967 ecc;
- Pene fiscali e di finanza: trattasi di sanzioni dirette ad assicurare l'osservanza delle disposizioni che mirano a procurare allo Stato e agli enti pubblici minori i mezzi economici per il soddisfacimento dei pubblici bisogni (es. pene pecuniarie ed amministrative, chiusura di un pubblico esercizio, negozio ecc);
- Pene o misure di polizia: sono pene, meglio definite misure di prevenzione, mediante le quali la polizia, nel campo dell'amministrazione interna, limita l'attività privata per prevenire i danni sociali che dalla stessa possono derivare (es. divieto di soggiorno, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ecc).
La differenza tra le pene ora indicate e quelle che caratterizzano il reato è fondata sul fatto che le prime non sono necessariamente collegate alla realizzazione di reati (che anzi mirano a prevenire) e per esse la proposta spetta, oltre che al procuratore della repubblica, al questore, mentre la decisione è affidata all'autorità giudiziaria.
4. Diritto penale sostanziale e diritto penale processuale
La definizione di diritto penale sopra formulata riguarda il diritto sostanziale, da distinguere dal diritto penale processuale, ramo del diritto che disciplina il processo e, più precisamente, l'attività degli organi dello Stato diretta a stabilire se la legge penale è stata violata e quale pena deve essere inflitta al trasgressore, fissando le forme, i modi, i termini ecc., dell'attività medesima.
5. Partizioni del diritto penale
Nel diritto penale si possono fare le seguenti distinzioni:
- Diritto penale fondamentale, contenuto nel codice penale, che è la legge fondamentale, e diritto penale complementare, costituito da norme speciali che integrano o modificano il codice penale;
- Diritto penale comune e diritto penale speciale, secondo che valga per tutti i sudditi o si applichi soltanto ad una classe o categoria di persone per le qualità o condizioni in cui vengono a trovarsi (es. codice penale militare);
- Diritto penale generale e diritto penale particolare o locale: il primo ha validità su tutto il territorio dello Stato, mentre il secondo si applica soltanto ad una parte di questo;
- Diritto penale finanziario: è costituito da disposizioni che reprimono con pena i fatti che ledono un interesse finanziario dello Stato e degli altri enti minori.
6. Notizie storiche sulla legislazione penale italiana
Il codice penale fu varato dopo l'unificazione, cioè il 30 giugno 1889; fu denominato codice Zanardelli dal nome del ministro proponente. Il codice penale vigente è stato pubblicato con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398: è entrato in vigore il 1° luglio 1931. È denominato "Codice Rocco" dal Guardasigilli che lo propose.
Sezione II - La scienza del diritto penale
7. Oggetto, scopo e natura
La scienza del diritto penale è la disciplina che studia il diritto penale, alla ricerca del significato delle disposizioni che lo costituiscono, determinando la natura e la portata degli obblighi che ne derivano, le condizioni che li fanno sorgere ed estinguere, i limiti di tempo e di luogo della loro validità, i soggetti rispetto ai quali gli obblighi medesimi sono posti, nonché le conseguenze che derivano dalla loro violazione. La disciplina che studia il diritto ha anche uno scopo pratico, in quanto fornisce al giudice e a coloro che collaborano con lui i criteri per applicare la legge nel modo più rispondente alle esigenze del diritto.
8. Il procedimento per lo studio del diritto
Lo studio del diritto presuppone l'interpretazione della legge per determinarne il senso e la portata, per costruire degli istituti alla ricerca dei caratteri comuni a gruppi di norme, per giungere a formulare concetti superiori volti a determinarne esattamente i contenuti e ad illustrarne i reciproci rapporti. Infine si costruisce un sistema in quanto le norme dipendono da criteri direttivi di ordine superiore che ne rendono possibile il coordinamento, la classificazione, la distribuzione in modo gerarchico ed organico.
9. Rapporti con la filosofia del diritto e la politica criminale
La scienza del diritto non ha bisogno di risalire a concezioni universali, dal momento che muove dal dato normativo come dato di fatto; di conseguenza, non ci soffermeremo sui problemi posti dalla filosofia del diritto. La scienza del diritto penale va tenuta distinta anche dalla politica criminale, la quale si propone il compito di ricercare i mezzi più idonei per combattere la delinquenza.
10. Rapporti con le cd. scienze ausiliarie
La dogmatica penale va tenuta distinta dalle scienze che studiano la delinquenza quale fenomeno naturale, ricercandone le cause e le forme di manifestazione. Tra queste scienze ci sono l'antropologia criminale, la psicologia criminale, la sociologia criminale. Altre discipline ausiliarie del diritto penale sono la medicina legale, la psicologia giudiziaria, la polizia scientifica.
11. Il problema del metodo
Si è discusso molto in passato sul metodo per quanto attiene all'oggetto della dogmatica penale, alla distinzione dalle discipline affini, al procedimento per lo studio del diritto. Tra gli indirizzi proposti quello "realistico o teologico", che tiene in particolare rilievo lo scopo della norma e sottolinea l'esigenza di porre il fulcro dello studio sulle controversie che si presentano nell'interpretazione della legge, in modo da fornire ai magistrati criteri conformi alle esigenze dell'ordinamento.
12. Notizie storiche sulla scienza criminalistica italiana
Gli indirizzi criminalistici di maggior importanza risalgono alla metà del secolo diciannovesimo con la Scuola classica del diritto penale, il cui principale esponente fu Francesco Carrara. Poco dopo l'unità d'Italia, un importante movimento, che prese le mosse dal medico legale Cesare Lombroso, affermò che il delinquente era sempre un anormale, riconoscibile anche esteriormente per speciali caratteristiche psichiche e somatiche. Critiche a questo indirizzo vennero dagli scritti di Raffaele Garofalo ed Enrico Ferri, i quali fondarono la Scuola positiva. Con l'entrata in vigore del codice Rocco vi è stata una larga fioritura di scritti.
Parte I - La legge penale
Capitolo I - La norma penale
13. Generalità
Le norme che compongono il diritto penale, chiamate "norme penali", sono contenute nel codice penale, in altri codici e in molte leggi speciali. Carattere generale della norma penale è la imperatività: quale regola di condotta, posta dallo stato, è intrinsecamente obbligatoria. Inoltre, ha una funzione valutativa, cioè qualifica come contrari ai fini dello Stato determinati comportamenti. Solo lo Stato può creare una norma penale.
14. Precetto e sanzione
Le norme penali sono costituite dal precetto, comando di tenere una certa condotta, ovvero di non fare una determinata cosa (divieto) o di compiere una determinata azione (comando), e dalla sanzione, cioè la conseguenza giuridica che deve seguire l'infrazione del precetto. La sanzione implica la minaccia di un male identificabile con la pena; questa minaccia è diretta ad esercitare una coazione psicologica sui consociati per indurli, con la prospettiva della sofferenza, al rispetto del precetto penale.
15. Le varie specie di norme
Si parla di disposizioni incomplete quando una norma non contiene il precetto e la sanzione ma soltanto uno di essi. La disposizione, in tal caso, contiene un piccolo frammento della norma (o soltanto il precetto o soltanto la sanzione), che è compito dell'interprete ricostruire nella sua unità. Da queste norme si distinguono le norme penali in bianco nelle quali, mentre la sanzione è determinata, il precetto ha un carattere generico, dovendo essere completato con un elemento futuro, come, ad esempio, quando si prescrive di osservare determinati ordini o provvedimenti, che saranno emanati dall'autorità in una data materia e contenuti in alcuni determinati atti. Il precetto, dunque, esiste ma difetta di concretezza ed attualità.
Le norme fornite di precetto e sanzione sono le norme incriminatrici, in quanto determinano il contenuto di un reato e la relativa sanzione; le norme destinate a precisare la portata di altre norme o a disciplinarne l'applicabilità si dicono norme integratrici o di secondo grado (es. dichiarative, interpretative, di attuazione ecc). Esse non sono autonome ma, nonostante ciò, hanno carattere imperativo.
16. I destinatari delle norme penali
Destinatari delle norme penali sono i consociati, quali che siano le loro condizioni psichiche (bambini, infermi di mente), e gli organi dello Stato che debbono farle osservare.
17. Il cd. rapporto punitivo
Negli anni ha perso importanza il c.d. rapporto punitivo, ovvero il diritto dello Stato di infliggere una pena al reo e di esigere che esso soggiaccia alla stessa.
Capitolo II - Le fonti del diritto penale
18. Generalità
Nell'attuale momento storico unica fonte di produzione del diritto penale è lo Stato; la norma penale è sempre manifestazione del potere sovrano statale, anche quando promana da altri soggetti giuridici, poiché è, in ogni caso, lo Stato che conferisce ai medesimi le facoltà relative. Lo Stato manifesta la sua volontà con numerosi mezzi (leggi, decreti, regolamenti ecc): sono le cd. fonti di cognizione, che vengono distinte in immediate o mediate, secondo che consistano in una manifestazione diretta della volontà statuale, avente per contenuto un vero e proprio comando o divieto, oppure in altri atti dello Stato che integrano o precisano le leggi penali o ne determinano le condizioni ed i limiti di validità.
19. Il principio di stretta legalità
Il principio di stretta legalità, o anche semplicemente di legalità, che domina la materia delle fonti, è contenuto nell'articolo 1 del codice penale: "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite". La Costituzione riafferma il principio con la seguente formula "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" (art. 25, c. 2, Cost).
Dall'articolo 1 c.p. discendono importanti conseguenze:
- Un fatto non può considerarsi reato, né sottoporsi a pena, se una legge dello Stato non lo prevede come tale (principio della riserva di legge);
- Al fatto preveduto dalla legge come reato possono applicarsi solo le pene fissate dalla legge nei singoli casi;
- Il fatto che dà luogo all'applicazione di una pena deve essere previsto dalla legge in modo "espresso", quindi non può desumersi implicitamente da norme che concernono fatti diversi e la fattispecie che lo descrive deve essere formulata con sufficiente determinatezza (principio di tassatività).
Il principio, a livello pratico, consiste nel divieto al giudice di estendere le norme che sanciscono l'applicazione di pene per via analogica, cioè di irrogare tali sanzioni al di fuori dei casi che sono stati espressamente previsti dal legislatore. Il giudice non può applicare sanzioni se non ai casi considerati dalla legge, né applicare pene diverse da quelle in essa contemplate. La massima nullum crimen, nulla poena sine lege (solo la legge può prevedere reati e sanzioni) costituisce una garanzia per i cittadini, in quanto li assicura che non saranno puniti se non nei casi preventivamente fissati dalla legge e che anche in questi casi non subiranno restrizioni ai loro diritti all'infuori di quelle che la legge medesima stabilisce. Il principio di stretta legalità è esteso anche alle misure di sicurezza: art. 119 c.p., art. 25, c. 3, Cost.
20. Sul divieto di analogia
È stata sostenuta la necessità di abolire il divieto di analogia in materia penale; per le caratteristiche del nostro paese (accentuata litigiosità, timore di arbitrio dei giudicanti), non pare opportuna quest’abolizione.
21. Le fonti
Sono fonti immediate o dirette del diritto penale:
-
Le leggi in senso proprio o formale: trattasi dei provvedimenti emanati dagli organi dello Stato che per la Costituzione esercitano la funzione legislativa.
- Costituzione;
- Leggi costituzionali emanate dall'Assemblea costituente, oppure approvate col procedimento speciale stabilito nel 1° comma dell’art. 138 della Costituzione;
- Le leggi ordinarie approvate dalle due Camere con la procedura ordinaria o abbreviata, ovvero dalle Commissioni parlamentari in sede legislativa (artt. 70 e 72 Cost.).
Si propende, in generale, ad escludere dall'ambito delle fonti le leggi emanate dalle Regioni ex art. 117 Cost.; in accordo a tale indirizzo, la Corte Costituzionale ha più volte negato che le Regioni possano legiferare in materia penale;
Leggi in senso materiale: sono i provvedimenti emanati, per delega del potere legislativo, da organi dello Stato diversi da quelli sopra indicati.
- Decreti del Capo dello Stato su delega parlamentare al Governo (decreti legislativi) o su responsabilità del Governo (decreti legge) nei casi straordinari di necessità ed urgenza (artt. 76 e 77 Cost.);
- Ordinanze e bandi emanati durante lo stato di guerra dalle autorità militari, aventi efficacia soltanto nella zona territoriale in cui la stessa esplica il comando.
Per quanto riguarda i decreti legislativi e i decreti legge si è discusso se essi possano contemplare reati o se il principio della riserva di legge si riferisce solo alla legge in senso formale. Quest'ultimo limite non è stato recepito né dalla dottrina dominante, né dalla Corte Costituzionale; inoltre, il richiamo delle fonti alla "legge" con formula generica non consentirebbe di escludere la legge in senso materiale, pur sempre soggetta al controllo del Parlamento, titolare della potestà normativa. Non possono contenere norme incriminatrici le leggi regionali, che possono, però, incidere in concreto sulla sfera di operatività delle norme penali qualora queste ultime contemplino l'accertamento di requisiti affidati alla competenza delle regioni (es. in materia di determinazione dei limiti di tollerabilità di immissioni inquinanti nell'ambiente).
Tra le fonti immediate non possono collocarsi i regolamenti formativi (cd. delegati) i quali possono, nei casi in cui la legge lo prevede, precisare gli elementi normativi di un illecito penale determinato, oppure trattasi di regolamenti ai quali la legge commette genericamente la determinazione delle singole fattispecie che verranno a costituire reato. Perplessità sono state avanzate per altre ipotesi: si tratta di quelle in cui la legge considera reato la violazione di ogni provvedimento legalmente dato dall'autorità amministrativa (es. artt. 329 e 650 c.p.). Si tratta di situazioni tipiche nelle quali la dottrina suole parlare di norme penali in bianco.
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