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Concorso di persone nel reato

L’art. 110 c.p. nel disciplinare il concorso di persone nel reato prevede che “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”. Tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del reato ne assumono la corresponsabilità. La responsabilità deve essere legata al principio di legalità e deve essere per ogni concorrente personale per fatto proprio colpevole.

Per stabilire la responsabilità penale, bisogna partire dalla norma incriminatrice di parte speciale. È autore del reato chi ha tenuto la condotta tipica del reato, e/o ha cagionato l'evento. I problemi sorgono quando si tratta di condotte che non sono pienamente corrispondenti alla fattispecie di reato descritta dalla norma penale. Il problema del concorso di persone ha a che fare con l’estensione della responsabilità penale: responsabilità a titolo di concorso significa responsabilità per un fatto che è anche di altri.

Distinzione nel concorso di persone

Nel concorso di persone si distinguono:

  • L'autore del reato, cioè colui che la condotta tipica e cagiona personalmente l'evento;
  • Il concorrente, cioè colui che, in base all'art. 110, ha realizzato un'atipicità.

Ma in base a cosa posso dire che due persone concorrono? Chi ha assunto un ruolo nell'esecuzione del reato è compartecipe di esso, indipendentemente dall'utilità del suo contributo.

Elementi del concorso di persone

Gli elementi che costituiscono il concorso di persone sono:

  • Pluralità di persone, dove sono sufficienti anche due soli soggetti;
  • Realizzazione di un fatto illecito, per cui assume rilievo la accessorietà ovvero la condotta atipica di partecipazione acquista rilievo in quanto accede ad un fatto di reato materialmente realizzato da altri. Possono venire in rilievo solo condotte che accedono ad un fatto tipico di reato;
  • Contributo causale, si distinguono tre orientamenti:
    • Può essere considerata tipica solo una condotta che abbia dato un contributo causale alla realizzazione del reato.
    • Secondo altri, questo criterio causale sarebbe troppo restrittivo, per cui si sviluppano altri criteri:
      • Teoria della causalità agevolatrice o di rinforzo, per cui sarebbe rilevante non solo l'ausilio necessario, ma anche qualsiasi contributo che abbia agevolato o facilitato l'esecuzione del reato;
      • Aumento del rischio, cioè l'idoneità della condotta, valutata ex ante, a favorire la realizzazione del reato.
  • Soggettività, cioè la consapevolezza e volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del fatto.

Tipi di concorso

Si può distinguere generalmente tra due tipi di concorso:

  • Se si interviene persona...
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher blond93cm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Zanchetti Mario.
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