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Diritto penale - concorso di persone nel reato Pag. 1
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CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

L’art. 110 c.p. nel disciplinare il concorso di persone nel reato prevede che “quando più persone concorrono nel

medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”.

Tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del reato ne assumono la corresponsabilità.

La responsabilità deve essere legata al principio di legalità e deve essere per ogni concorrente personale per fatto

proprio colpevole.

Per stabilire la responsabilità penale, bisogna partire dalla norma incriminatrice di parte speciale. E' autore del reato

chi ha tenuto la condotta tipica del reato, e/o ha cagionato l'evento.

I problemi sorgono quano si tratta di condotte che non sono peienamente corrispondenti alla fattispecie di reato

descritta dalla norma penale. Il problema del concorso di persone ha a che are con l'estensione della responsabilità

penale: responsabilità a titolo di concorso significa responsabilità per un fatto che è anche di altri.

Nel concorso di persone si distinguono: -l'autore del reato, cioè colui che la condotta tipica e cagiona personalmente

l'evento; -il concorrente, cioè colui che, in base all'art.110, ha realizzato un' atipicità.

Ma in base a cosa posso dire che due persone concorrono? Chi ha assunto un ruolo nell'esecuzione del reato è

compartecipe di esso, indipendentemente dall'utilità del suo contributo.

Gli elementi che costituiscono il concorso di persone sono:

1) la pluralità di persone, dove sono sufficienti anche due soli soggetti;

2) la realizzazione di un fatto illecito, per cui assume rilievo la accessorietà ovvero la condotta atipica di

partecipazione acquista rilievo in quanto accede ad un fatto di reato materialmente realizzato da altri. Possono venire

in rilievo solo condotte che accedono ad un fatto tipico di reato.

3) contributo causale, si distinguono tre orientamenti:

-può essere considerata tipica solo una condotta che abbia dato un contributo causale alla realizzazione del reato.

Secondo altri, questo criterio causale sarebbe troppo restrittivo, per cui si sviluppano altri criteri:

-teoria della causalità agevoltrice o di rinforzo, per cui sarebbe rilevante non solo l'ausilio necessario, ma anche

qualsiasi contributo che abbia agevolato o o facilitato l'esecuzione dle reato.

-aumento del rischio, cioè l'idoneità della condotta, valutata ex ante, a favorire la realizzazione del reato.

4) soggettività, cioè la consapevolezza e volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del fatto

Si può distinguere generalmente tra due tipi di concorso:

1) se si interviene personalmente nella serie degli atti che danno vita all’elemento materiale del reato

MATERIALE

2) se si dà un impulso psicologico alla realizzazione di un reato materialmente commesso da altri. E' il

MORALE

contributo di chi, con comportamenti diretti a influire su altri, fa nascere in altri il poposito di commettere il reato

(determinazione), o rafforza un proposito già esistente, ma non ancora consolidato (istigazione).

CONCORSO OMISSIVO Un concorso nel reato può essere realizzato anche mediante omissione, da parte di chi

ha una posizione di garanzia il cui contenuto consiste nell'impedire la comissione di reati.

Al di fuori di questi ipotesi, chi si trova ad assistere alla comissione di un reato, non ha l'obbligo di impedirne la

realizzazione. Quindi la mera presenza sul luogo del delitto non fonda una responsabilità per concorso.

AUTORE MEDIATO Questa figura si verifica quando taluno, per la realizzazione di un reato, si avvale dell'attivitò

di un soggetto non punibile per incapacità, o perchè vittima i violenza o frode.

Il codice prevede alcuni casi : art.46 costringimento fisico " 48 determinazione

del reato medinte inganno " 54 minaccia

" 86 messa in stato

di incapacità

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher blond93cm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Zanchetti Mario.