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CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
L’art. 110 c.p. nel disciplinare il concorso di persone nel reato prevede che “quando più persone concorrono nel
medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”.
Tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del reato ne assumono la corresponsabilità.
La responsabilità deve essere legata al principio di legalità e deve essere per ogni concorrente personale per fatto
proprio colpevole.
Per stabilire la responsabilità penale, bisogna partire dalla norma incriminatrice di parte speciale. E' autore del reato
chi ha tenuto la condotta tipica del reato, e/o ha cagionato l'evento.
I problemi sorgono quano si tratta di condotte che non sono peienamente corrispondenti alla fattispecie di reato
descritta dalla norma penale. Il problema del concorso di persone ha a che are con l'estensione della responsabilità
penale: responsabilità a titolo di concorso significa responsabilità per un fatto che è anche di altri.
Nel concorso di persone si distinguono: -l'autore del reato, cioè colui che la condotta tipica e cagiona personalmente
l'evento; -il concorrente, cioè colui che, in base all'art.110, ha realizzato un' atipicità.
Ma in base a cosa posso dire che due persone concorrono? Chi ha assunto un ruolo nell'esecuzione del reato è
compartecipe di esso, indipendentemente dall'utilità del suo contributo.
Gli elementi che costituiscono il concorso di persone sono:
1) la pluralità di persone, dove sono sufficienti anche due soli soggetti;
2) la realizzazione di un fatto illecito, per cui assume rilievo la accessorietà ovvero la condotta atipica di
partecipazione acquista rilievo in quanto accede ad un fatto di reato materialmente realizzato da altri. Possono venire
in rilievo solo condotte che accedono ad un fatto tipico di reato.
3) contributo causale, si distinguono tre orientamenti:
-può essere considerata tipica solo una condotta che abbia dato un contributo causale alla realizzazione del reato.
Secondo altri, questo criterio causale sarebbe troppo restrittivo, per cui si sviluppano altri criteri:
-teoria della causalità agevoltrice o di rinforzo, per cui sarebbe rilevante non solo l'ausilio necessario, ma anche
qualsiasi contributo che abbia agevolato o o facilitato l'esecuzione dle reato.
-aumento del rischio, cioè l'idoneità della condotta, valutata ex ante, a favorire la realizzazione del reato.
4) soggettività, cioè la consapevolezza e volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del fatto
Si può distinguere generalmente tra due tipi di concorso:
1) se si interviene personalmente nella serie degli atti che danno vita all’elemento materiale del reato
MATERIALE
2) se si dà un impulso psicologico alla realizzazione di un reato materialmente commesso da altri. E' il
MORALE
contributo di chi, con comportamenti diretti a influire su altri, fa nascere in altri il poposito di commettere il reato
(determinazione), o rafforza un proposito già esistente, ma non ancora consolidato (istigazione).
CONCORSO OMISSIVO Un concorso nel reato può essere realizzato anche mediante omissione, da parte di chi
ha una posizione di garanzia il cui contenuto consiste nell'impedire la comissione di reati.
Al di fuori di questi ipotesi, chi si trova ad assistere alla comissione di un reato, non ha l'obbligo di impedirne la
realizzazione. Quindi la mera presenza sul luogo del delitto non fonda una responsabilità per concorso.
AUTORE MEDIATO Questa figura si verifica quando taluno, per la realizzazione di un reato, si avvale dell'attivitò
di un soggetto non punibile per incapacità, o perchè vittima i violenza o frode.
Il codice prevede alcuni casi : art.46 costringimento fisico " 48 determinazione
del reato medinte inganno " 54 minaccia
" 86 messa in stato
di incapacità