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Art. 69 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa
luogo soltanto alle queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo diverso, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma.indipendente da quella ordinaria del comma, numero 4), per cui vi è divieto direato. prevalenza delle circostanze attenuantisulle ritenute circostanze aggravanti, ed aIn tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di qualsiasi altra circostanza per la quale lapena si operano a norma dell'articolo 63, legge stabilisca una pena di specie diversa ovalutata per ultima la recidiva . determini la misura della pena in modoindipendente da quella ordinaria del reatostabilisca una pena di specie diversa odetermini la misura della pena in modoindipendente da quella ordinaria del reato.In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni dipena si operano a norma dell'articolo 63,valutata per ultima la recidiva.
Art. 81 Art. 81- Concorso formale. Reato continuato - - Concorso formale. Reato continuato -È punito con la pena che dovrebbe infliggersi È punito con la pena che dovrebbe infliggersiper la violazione più grave aumentata fino al per la violazione più grave
aumentata fino altriplo chi con una sola azione od omissione triplo chi con una sola azione od omissione
viola diverse disposizioni di legge ovvero viola diverse disposizioni di legge ovvero
commette più violazioni della medesima commette più violazioni della medesima
disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni Alla stessa pena soggiace chi con più azioni
od omissioni, esecutive di un medesimo od omissioni, esecutive di un medesimo
disegno criminoso, commette anche in tempi disegno criminoso, commette anche in tempi
diversi più violazioni della stessa o di diverse diversi più violazioni della stessa o di diverse
disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena
non può essere superiore a quella che sarebbe non può essere superiore a quella che sarebbe
applicabile a norma degli articoli precedenti.
Applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuità con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Art. 99 - Recidiva
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
- se il nuovo reato è della stessa indole;
- se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
- se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.
Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte
di questo articolo, può essere fino pena è della metà. alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1) e Se il recidivo commette un altro delitto non2) del primo capoverso, può essere fino a due colposo, l’aumento della pena, nel caso diterzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello cui al primo comma, è della metà e, nei casistesso capoverso può essere da un terzo ai due previsti dal secondo comma, è di due terzi.terzi. Se si tratta di uno dei delitti indicatiall’articolo 407, comma 2, lettera a), delIn nessun caso l’aumento di pena per effetto codice di procedura penale, l’aumentodella recidiva può superare il cumulo delle della pena per la recidiva è obbligatorio e,pene risultante dalle condanne precedenti alla nei casi indicati al secondo comma, noncommissione del nuovo reato. può essere inferiore ad un terzo della penada infliggere per il nuovo delitto.In nessun casoL'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
Le circostanze del reato sono degli elementi esterni al reato, cioè se non ci sono il reato nondimeno sussiste, non sono elementi costitutivi del reato.
L'effetto tipico delle circostanze è quello di modificare il regime sanzionatorio, incidendo qualitativamente e quantitativamente sull'ammontare e anche sul tipo di pena.
Ratio della previsione legislativa delle circostanze: possiamo inquadrare le circostanze dal punto di vista del principio costituzionale della responsabilità penale personale espresso all'art. 27: orbene le circostanze incidono sul disvalore penale del fatto. Graduando, od anche escludendo la responsabilità penale le circostanze tendono a personalizzare la responsabilità, così come vuole la Costituzione. (es. altro)
è commettere un omicidio con premeditazione, altro è commettere l’omicidio in “stato diira”: il minor disvalore penale espresso nelle circostanze di fatto, viene riconosciuto dal legislatoreche in questo modo rende la pena più idonea al fatto si specie).
Ancora, dal punto di vista del principio di legalità: le circostanze che aggravano la pena debbonoessere espressamente previste dalla legge come vuole ancora una volta la Costituzione (art. 25, ilprincipio di legalità opera in questo senso in funzione “garantistica”).
Non bisogna dimenticare inoltre che va sempre rispettato il principio di tassatività: le circostanzedevono essere formulate in maniera chiara ed intellegibile, e devono avere per oggetto fattiempiricamente dimostrabili (giusta i principi esposti dalla importante sentenza della CorteCostituzionale 96/1981, che dichiarò incostituzionale per violazione dell’art. 25 e in particolare
del principio di tassatività o sufficiente determinatezza il delitto di plagio). Da qui deriva un "onere" per il legislatore di operare una tipizzazione rispettosa del principio di tassatività o sufficiente determinatezza.
L'imputazione delle circostanze
L'imputazione delle circostanze significa porre a carico o a favore dell'agente le circostanze. Prima della riforma del 1990 il criterio di imputazione delle circostanze era in ogni caso oggettivo: così le circostanze venivano poste a carico o a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, ovvero ignorate per errore.
La riforma del 1990 ha inteso porre il principio dell'imputazione soggettiva. Le circostanze aggravanti sono poste a carico dell'agente solo se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa, ovvero ritenute inesistenti per colpa. Va ricordato invece che le circostanze attenuanti e quelle che escludono la pena sono valutate a favore dell'agente oggettivamente.
cioè in virtù della loro presenza obiettiva, senza che l'agente sele rappresenti. La ratio della distinzione dei criteri di imputazione è evidente: le circostanze aggravanti aaggravano appunto la responsabilità penale per cui esse costituiscono "elementi significativi dellafattispecie tipica che concorrono a far accrescere il disvalore penale", per cui per essereaddebitati alla gente è necessario una connessione non solo materiale ma anche soggettiva, almenoal titolo di colpa. Sono questi i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 364/1988: il principio dicolpevolezza è inderogabile ed imprescindibile. Secondo alcuni infatti la riforma fu realizzata proprio per correggere l'impostazione eccessivamenteoggettivistica, e rigoristica, della disciplina dell'imputazione delle circostanze, in omaggio alprincipio di colpevolezza consacrato a livello costituzionale dalla detta pronuncia. Le attenuantiLe attenuanti generiche sono de