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Oggetto del corso e diritto penale

L’oggetto del corso, il nostro studio riguarda lo studio dei principali illeciti penali che riguardano l’attività dell’impresa: i reati fallimentari, societari, tributari e gli altri tipi di reati.

La disciplina del diritto penale è però caratterizzata da un aspetto peculiare: l’ordinamento prevede, attraverso singole disposizioni normative, singoli illeciti penali: il reato di omicidio, il reato di bancarotta, il reato di violenza sessuale, di corruzione ecc.

L’art. 575 dice: Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Questo è il reato di omicidio, è un illecito penale.

Quando c’è questo reato? Quando qualcuno cagiona la morte di un uomo, lo dice la norma. Io posso uccidere un uomo con una pistola, dico anche muori, oppure posso anche prendere una pistola, iniziare a farla saltellare, parte un colpo e uccido una persona.

Vi è una netta differenza: nel primo caso c’è una volontarietà, nella seconda no. Questa norma quale fatto punisce? Tutte e due le situazioni? La risposta giusta sarebbe a tutte e due, perché è una norma che valorizza solo il fatto oggettivo: hai cagionato la morte di un uomo.

Ma come è possibile che si applica a tutti e due? Infatti vedremo che si applica solo al primo caso e al secondo no. Nel nostro ordinamento gli illeciti penali sono descritti in modo parziale, in modo di dare conto solo dell’aspetto oggettivo, ma quella norma che dice che “chiunque cagiona la morte…” va integrata, collegata a tutta un’altra serie di norme, di carattere più generale che dicono: attenzione, quando la legge prevede un illecito, così e cosa, sarà punito solo se è commesso volontariamente.

Questa è la caratteristica del diritto penale.

Le norme generali del codice penale

Il diritto penale ha un insieme di norme generali che valgono per tutti gli illeciti penali previsti dall’ordinamento, li troviamo nel codice penale nel libro primo. Il codice è entrato in vigore nel 1930, è una legge come tutte le altre.

Questa legge è suddivisa in 3 parti. Nella prima parte noi troviamo l’insieme delle regole generali che valgono per tutti gli illeciti penali previsti dall’ordinamento. Nella seconda parte troviamo un elenco dei principali delitti ecc.

La caratteristica del diritto penale è quella di dover dedicare un primo studio introduttivo all’insieme delle regole generali e valgono per tutti gli illeciti, per quelli economici e di altro tipo, quelle dell’omicidio valgono per la frode fiscale. Se non conosci quella parte non puoi andare a studiare i singoli reati.

Il diritto penale è il ramo dell’ordinamento che dà disciplina ai fatti illeciti che hanno la caratteristica di essere sanzionati con la pena massima che in un certo momento storico è accettata dall’ordinamento.

Nel nostro ordinamento italiano l’illecito penale ha un nome, reato. È un concetto che da un punto di vista formale può essere così formulato: è reato qualunque fatto, non c’è una predeterminazione, vietato dalla legge che sia punito con sanzioni penali.

Un reato è tale se è un fatto vietato dalla legge punito con sanzioni penali. È un paradosso, perché se un fatto è reato devo sapere quelle che sono le sanzioni penali.

Sanzioni penali

Nell’ordinamento italiano le sanzioni penali si dividono in due sottocategorie:

  • Sanzioni detentive: quelle che colpiscono la libertà personale. Reclusione, arresto, temporaneamente, ergastolo, a vita.
  • Sanzioni pecuniarie: quelle che colpiscono il portafoglio. Multa e arresto.

È reato e quindi illecito penale qualunque fatto che sia vietato dalla legge e sanzionato con: ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda. Se c’è una di queste sanzioni, quel fatto è un reato, se c’è un’altra parola, allora quel fatto non è reato, ma sarà qualcos’altro.

Nella stampa, nei giornali si sente dire: ha commesso reato penale, ma in realtà la frase giuridicamente è errata, perché il reato può essere solo penale, è come dire io sono un uomo essere umano. Il reato può essere solo penale, e può essere quello che è vietato dalla legge e sanzionato con una delle sanzioni penali che possono essere solo 5.

Ergastolo: è la limitazione della libertà personale per tutta la vita. Entri dentro, fine pena mai. È la pena massima prevista dall’ordinamento.

Multa: se io parcheggio la macchina in divieto di sosta quando arrivo e vedi il biglietto, non mi hanno fatto la multa, perché se davvero il parcheggiare la macchina in divieto di sosta prevede la multa, allora sarebbe un reato, avrei bisogno di un processo penale ecc. In realtà quella è una sanzione pecuniaria amministrativa. Il concetto di multa è un concetto tecnico, è una delle sanzioni penali pecuniarie.

Delitti e contravvenzioni

Che differenza c’è tra reclusione e arresto? Che differenza c’è tra multa e ammenda? Perché ci sono sanzioni uguali nel contenuto con nomi diversi: perché il nostro ordinamento divide il mondo dei reati, è reato qualunque fatto, non c’è una predeterminazione, vietato dalla legge che sia punito con sanzioni penali, in due sottocategorie.

  • I reati più gravi che vengono chiamati delitti, che sono quelli puniti con ergastolo, reclusione e multa.
  • I reati meno gravi che si chiamano contravvenzioni, che sono quei fatti vietati dalla legge e sanzionati con arresto e ammenda.

Questa divisione perché il nostro ordinamento prevede regole comuni per tutti i reati, ma in certi casi prevede delle regole diverse per i delitti e per le contravvenzioni. Questa distinzione di fondo è fondamentale per capire se quel reato che stiamo guardando rientra nelle regole che valgono per i delitti e quelle che riguardano le contravvenzioni.

Questa distinzione formale è alla base dell’identificazione dell’area di diritto penale. Non bisogna dire che è reato quello che prevede la legge penale, perché è una risposta sbagliata, nel codice penale ci sono degli illeciti che non sono più reato: perché magari la pena iniziale è stata trasformata in sanzione amministrativa.

Es. Art. 664. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da settantasette euro a quattrocentosessantaquattro euro.

In origine c’era scritto ammenda ed era un reato, adesso è depenalizzato, basta cambiare una voce e da reato diventa un illecito amministrativo. Non è importante dove è previsto, ma come è sanzionato: i reati che noi andremo a studiare non sono nel codice penale: i reati fallimentari sono nella legge fallimentare, i reati societari sono nel codice civile, i reati tributari sono in un decreto legislativo specifico.

Il mondo del diritto penale è dato dall’insieme delle norme che prevedono una sanzione penale. La legge vieta quel fatto, se la sanzione è penale, sei nel penale.

Regole che disciplinano il diritto penale

Quali sono le regole che disciplinano il diritto penale?

Il diritto penale è il ramo dell’ordinamento con cui lo Stato colpisce il cittadino con la sanzione massima, cioè noi comunità decidiamo di colpire un nostro simile con la pena massima: l’abbiamo data noi.

Storicamente non era così, il diritto penale ha regole generali che affondano nella storia della società: vedi la sanzione penale della morte. Ci sono degli Stati in cui la morte è stata usata come forma di coercizione di chi non la pensa come me, nel Medioevo è stata usata la morte come pena.

Verso la fine del 700 c’è un movimento chiamato illuminista e che, in reazione a quelli che erano le forme, i poteri del sovrano, reagisce ed evidenzia dei principi di garanzia fondamentali. In passato il reato e le pene erano di una violenza inaudita.

In questo contesto c’è una reazione fondamentale: vengono consolidati i principi fondamentali del diritto penale, quello che noi troviamo nella nostra Costituzione. È nell’illuminismo che viene riconosciuto il primo principio: nello scritto di Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, lì si dice: affinché la pena non sia più una reazione violenta di uno contro gli altri, questa deve essere…

Principio di legalità

  • Applicata ad un fatto che sia previsto dalla legge. Il cosiddetto principio di legalità o principio di riserva di legge. Nella nostra Costituzione all’art. 25, 2 comma si legge: nessuno può essere punito se non in forza di una legge. Dove la parola punito richiama la sanzione penale. Trattandosi di una violenza che noi scarichiamo su un altro di noi, questa può essere accettata e condivisa solo se decisa dalla comunità, tramite i rappresentanti della comunità in Parlamento, che producono legge. Non ci può essere reato se non è previsto dalla legge e questo ha una forte valenza democratica, lo troviamo nella Costituzione, ma anche all’articolo 1 del codice penale: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge.

La legge penale inizia con: nessuno può essere punito, singolare, il diritto penale dovrebbe dire chi va punito, eppure dice nessuno. È una visione garantistica del diritto penale: è sì quel ramo che fissa i reati, ma anche le garanzie per non subire una violenza che non sia considerata corretta e lecita.

Ci si preoccupa prima di dire chi non può essere punito. È una violenza accettata come necessaria, ma della quale siamo consapevoli che può colpire qualcuno in modo ingiusto. Questo è il primo principio.

Principio di irretroattività della norma penale

  • Dice l’art. 25 secondo comma della Costituzione: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Se lo Stato stabilisce che oggi con una legge quel fatto è reato, quella legge può essere applicata e il reato è punito solo se hai violato la legge solo dopo l’entrata della legge, non prima. Prima dell’illuminismo invece eri punito. Questo è il principio di irretroattività della norma penale. Lo dice anche il codice penale all’art. 2: nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato. Se mi dicono che un fatto da oggi è vietato, io sono punito solo se da oggi in poi questo è reato.

Questo principio prevede anche delle deroghe in senso favorevole: Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Nessuno può essere punito se la nuova norma posteriore abroga, cancella, depenalizza un reato. Cioè io ho commesso un reato che prima veniva considerato, ma poi l’opinione cambia. Caso di depenalizzazione, la nuova norma più favorevole può essere applicata retroattivamente.

Un effetto più favorevole si potrebbe avere anche se la legge non cancella il reato, ma se lo disciplina in modo più favorevole: ergastolo a vita, no massimo 10 anni. Il fatto rimane reato, ma viene trattato in modo più favorevole. Secondo il codice penale anche in questo caso la nuova norma più favorevole si può applicare retroattivamente.

Quale è la differenza tra il caso in cui la legge dice che il reato non c’è più e il caso in cui la legge dice che il reato c’è ancora ma che viene disciplinato in modo più lieve? La differenza sta che nel caso di abolizione se c’è stata condanna questa perde efficacia, nel caso di una norma successiva più favorevole, ma che si limita a modificare, può applicarsi a reati commessi prima, salvo che sia intervenuta una sentenza definitiva.

Se il processo si è chiuso con la sentenza definitiva, ti tieni la pena irrogata. Es. nuova disciplina del falso in bilancio: fatti depenalizzati questi non sono più reati anche con sentenza di condanna, se invece non c’è abolizione, ma solo modifica della sanzione, i processi chiusi non si riaprono più.

Principio di tassatività o determinatezza

  • Non è così specificamente previsto ma si evince dall’insieme dell’ordinamento che è il principio di tassatività o determinatezza. Ossia nel diritto penale proprio per la gravità massima delle sanzioni, non basta che la legge vieti un fatto, lo deve fare specificando in modo chiaro, preciso, tassativo qual è quel fatto. Nel diritto privato, l’illecito civile è disciplinato dal 2043, che disciplina la responsabilità da fatto illecito civile. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La legge penale deve dire qual è il fatto vietato. In alcuni casi i concetti non sono chiari, c’è la giurisprudenza che aiuta però questo è un altro. L’articolo uno della legge penale, dice proprio che: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge. Cioè deve essere espressamente previsto dalla legge.

Principio di materialità

  • Alcuni vedono come requisito anche il principio di materialità, il diritto penale può colpire solo dei fatti, non pensieri, non opinioni, non stati d’animo, non atteggiamenti. L’art. 25 secondo comma lo dice: per un fatto. Solo un fatto può essere sanzionato.

Questi sono sia nella Costituzione che nel codice penale, che derivano dall’illuminismo e sono i principi generali, che limitano il legislatore: che non può violare e non deve rispettare, per il rispetto della costituzionalità.

Altro principio fondamentale, molto complesso, perché nel 1930 quando è stato emanato era in un particolare momento storico.

Principio di colpevolezza

  • Principio di colpevolezza. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge, rispetto al quale non possa essere accertato un minimo di colpevolezza. Il concetto di colpevolezza si identifica con il concetto di rimproverabilità. Io posso essere punito con una sanzione penale solo se lo Stato mi può muovere un rimprovero, che può essere massimo quando si dice che tu hai ucciso una persona e non dovevi ucciderla, la volontarietà del fatto è il massimo del rimprovero, tu sai che è vietato e tu volontariamente l’hai fatto. Poi c’è una forma inferiore: tu non l’hai voluto uccidere, ma non sei stato attento, se consideravi che la tua azione potesse cagionare la morte, e potevi evitarla, il rimprovero è di colpa. Questo principio dice che l’ordinamento vieta alcune situazioni particolari.

L’articolo 27, 1 comma della Costituzione, dice che: la responsabilità penale è personale. Questo vuol dire che 1) che nessuno può essere punito per un fatto commesso da altri, responsabilità per fatti altrui, è importante perché in passato c’era ad esempio la famosa decimazione dei tedeschi.

La responsabilità penale personale viene oggi interpretata anche in questo modo, ossia deve essere collegata ad un fatto della persona, ad un fatto rispetto al quale quella persona può essere rimproverata.

Questo si evince anche dall’articolo 27 della Costituzione: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il condannato è rieducato da una colpa.

Funzione del diritto penale e bene giuridico

A cosa serve il diritto penale? Perché minaccio la pena? Il diritto ha una funzione: vietiamo dei fatti perché è un modo attraverso cui lo Stato protegge e tutela dei diritti individuali.

La funzione del diritto penale è quella di proteggere dei valori. Ad esempio la vita è un valore importante per l’individuo, come facciamo a tutelarla? Prevediamo la pena a chi cagiona la morte.

La norma penale nel momento in cui vieta un fatto e stabilisce una pena, deve servire a tutelare quello che noi chiamiamo un bene giuridico. Ad esempio il furto tutela il diritto di proprietà, la norma che punisce chi offende, tutela l’onore.

Il diritto penale tutela diritti, ma ci sono dei valori meritevoli di tutela che però non si identificano in un diritto, ad esempio la tutela dell’ambiente. Ma c’è un interesse della comunità da tutelare.

Il diritto penale ha la funzione di tutelare dei beni giuridici, e li chiamiamo così perché non sono solo diritti, ma anche valori generali, interessi generali, ma la funzione è questa. Questa nozione del bene giuridico è importante per un’altra distinzione dei reati, quella del.

Principio di offensività

  • Principio di offensività: secondo alcuni il nostro ordinamento tutela anche questo: nessuno può essere punito per un fatto, previsto dalla legge ecc. che non sia offensivo. Ossia che non sia tale da ledere o quantomeno da mettere in pericolo il bene tutelato. Guardando ogni singolo reato, ogni cosa che dobbiamo vedere qual è il bene tutelato, e a seconda dobbiamo dire se il reato è di danno perché lede il bene, o il reato è di mero pericolo, cambia. Es. chiunque cagione la morte di un uomo, è punito… è un reato perché è prevista una sanzione penale. Ora qual è il bene tutelato? La vita. Questo è un reato di danno, la lesione del bene è necessaria perché vi sia reato. Art. 423 del codice penale: Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. Sì, è un reato perché reclusione. È di danno o pericolo? È di pericolo. Per stabilire se è di danno o pericolo dobbiamo vedere qual è il bene tutelato. In questo caso il bene da tutelare potrebbe essere la proprietà altrui e allora sarebbe il danno, ma esiste un altro reato che punisce il danneggiamento mediante incendio. Questo iniziale è previsto in un ambito d
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher piski94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Melchionda Alessandro.
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