Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 187
Appunti corso Diritto commerciale Pag. 1 Appunti corso Diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti corso Diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti corso Diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti corso Diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti corso Diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti corso Diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti corso Diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti corso Diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti corso Diritto commerciale Pag. 41
1 su 187
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CONCETTO DI INCORPORAZIONE

L'incorporazione è una metafora volta a indicare il peculiare collegamento che esiste tra documento e diritto in esso menzionato. Il diritto esterno sul titolo porta con sé il diritto interno alla prestazione menzionata nel titolo. È diversa quindi l'incorporazione dalla semplice rappresentazione documentale, che dice solamente che il diritto è sorto. In virtù di tale collegamento:

  • l'acquirente del documento acquista automaticamente il diritto che è in esso indicato, nei termini riportati sul documento medesimo;
  • il possessore è legittimato all'esercizio del diritto incorporato nel titolo senza dover dare la prova della validità ed efficacia del rapporto inerente tra debitore e possessore del titolo ma fondandosi sulla unilaterale dichiarazione di impegno trascritta sul documento e sul possesso dello stesso in conformità con la legge di circolazione del titolo.
funzione dilegittimazione. Nonostante l'incorporazione, il diritto menzionato nel titolo non si estingue in caso di distruzione del titolo stesso, anche se volontaria. Il diritto rimane e si eserciterà nelle forme ordinarie.

RAPPORTO CARTOLARE E RAPPORTO SOTTOSTANTE

Nel momento dell'emissione del titolo di credito si ha un'operazione complessa, poiché in questo momento nascono due rapporti giuridici: rapporto cartolare (incorporato nel titolo) e rapporto sottostante.

Rapporto fondamentale: relazione tra chi emette il titolo e il primo prenditore.

  • Rapporto cartolare: relazione tra chi possiede il titolo che ha diritto alla prestazione indicata e il debitore della prestazione.
  • Il debitore, nel redigere e sottoscrivere il documento, crea un estratto unilaterale del rapporto giuridico sottostante ridotto agli elementi essenziali e letterali più semplici.
  • Il collegamento è dato dal contratto di rilascio: accordo tra debitore e primo prenditore.

prenditore in base al quale la soddisfazione dell’obbligazione contenuta nel titolo determina l’estinzione dell’obbligazione nascente dal rapporto sottostante.

  • Il contratto di rilascio può essere contenuto in un autonomo contratto ovvero in una clausola del negozio fondamentale.
  • Fonte del rapporto cartolare: dichiarazione del debitore contenuta nel titolo.
  • Contenuto del rapporto cartolare: quello indicato dal titolo, anche se non coincide con l’obbligazione sottostante.
  • Circolazione del rapporto cartolare: attraverso la circolazione del documento che lo contiene. Circola attraverso la cessione del documento.
  • A seguito dell’incorporazione il diritto diviene insensibile rispetto al rapporto sottostante. L’insensibilità del rapporto cartolare rispetto al rapporto sottostante viene definita astrattezza del titolo di credito.
  • Il debitore è insensibile rispetto alle vicende relative alla circolazione.
del titolo: una volta che il titolo circola, il debitore dovrà pagare a chi porta in mano il documento in quel momento • Il terzo acquirente del titolo è insensibile rispetto alle vicende circolatorie precedenti nonché al rapporto tra debitore e primo prenditore. • A seguito dell'emissione di un titolo di credito il debitore ha un'obbligazione cartolare che si aggiunge all'obbligazione derivante dal rapporto fondamentale. • Il portatore del titolo ha 2 tipologie di azioni: • azione cartolare • azione causale (che può essere esperita alternativamente o cumulativamente a quella cartolare nei confronti del precedente portatore o, se primo portatore, nei confronti del debitore). Le due azioni possono essere portate avanti in via cumulativa o in via esclusiva. Requisito per proporre l'azione cartolare o causale è il deposito del titolo in cancelleria o la sua offerta in restituzione (art. 66, comma 3, r.d. 1669 del 1933). Si

Il principio generale volto ad evitare che il debitore possa essere esposto ad ulteriori pretese cartolari ovvero al rischio di circolazione del titolo.

Il debitore può legittimamente rifiutare l'adempimento in via stragiudiziale dell'obbligazione cartolare se non viene offerta la restituzione del titolo.

L'estinzione dell'obbligazione cartolare determina anche l'estinzione dell'obbligazione causale.

In caso di cessione del credito nelle forme ordinarie circola non l'obbligazione cartolare ma l'obbligazione scaturente dal rapporto fondamentale.

LETTERALITÀ

Ciò che fa fede è ciò che è letteralmente scritto nel titolo.

Il contenuto del diritto, e dunque la prestazione del debitore, è esattamente quello indicato nel titolo, che limita dunque l'impegno del debitore a prescindere dal rapporto sottostante. È questa la cosiddetta letteralità del titolo di credito. Sulla

La base della letteralità si distingue tra:

  • Titoli completi, quando tutti gli elementi del rapporto cartolare sono indicati nel titolo, che dunque consente di individuare compiutamente l'obbligazione del debitore (es. cambiale).
  • Titoli incompleti, quando alcuni elementi del rapporto cartolare sono individuabili in altri documenti (es. obbligazioni emesse da una SpA, per cui occorre fare riferimento alla delibera assembleare di emissione).

Anche in caso di titoli incompleti vale il principio della letteralità per cui il contenuto del diritto è quello che risulta dal titolo e dai documenti cui esso rinvia, che si hanno per riportati nel titolo stesso. Per tale ragione è necessario che i documenti siano soggetti a pubblicità legale o agevolmente accessibili affinché il contenuto del rapporto cartolare possa essere facilmente individuato.

L'interpretazione dei titoli di credito deve essere oggettiva, cioè basata sul significato letterale delle parole.

parole contenute nel titolo e non sulle intenzioni dell'emittente (salvo nei rapporti con il primo prenditore).

AUTONOMIA

Significa che chiunque acquista un titolo di credito, per effetto dell'incorporazione, è insensibile rispetto alla posizione dei precedenti possessori e questo avviene poiché chi acquista lo fa in via originaria. È questa la cosiddetta autonomia del titolo di credito. È questa la vera differenza con la cessione del credito: l'autonomia comporta che l'acquisto in buona fede dal non proprietario è tutelato come per i beni mobili, poiché l'acquisto avviene in via autonoma.

L'acquisto a titolo originario viene espresso con l'art.1993 che distingue eccezioni reali e eccezioni personali relative ai precedenti possessori sono inopponibili dal debitore (al riguardo secondo alcuni vi sarebbe una preventiva rinuncia del debitore ad opporre le eccezioni, compresa quella di compensazione, e dunque una

preventiva accettazione della possibile circolazione del credito). Le contestazioni che il debitore può proporre nei confronti di colui che gli presenta un titolo di credito per il pagamento sono di due tipi:

  1. Eccezioni reali: sono quelle eccezioni che posso proporre nei confronti di qualunque possessore
  2. Eccezioni personali: sono quelle eccezioni che si riferiscono al rapporto personale con uno dei precedenti possessori. Non è opponibile nei confronti di coloro che vengono successivamente.

A questa regola si ha un'eccezione che è l'eccezione di dolo: se il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore questa regola non si applica.

TITOLI ASTRATTI E TITOLI CAUSALI

Titoli astratti: sono astratti in assoluto. L'obbligazione cartolare può essere riferita ad una serie indefinita di rapporti sostanziali (es. cambiale o assegno). Il rapporto fondamentale non viene neanche menzionato.

Titoli causali: l'obbligazione cartolare è

Riferita ad un determinato rapporto sostanziale (es. polizza di carico, riferita ad un contratto di trasporto; fede di deposito, riferita ad un contratto di deposito; libretto di risparmio, riferito ad un determinato contratto di deposito bancario).

Entrambi sono autonomi rispetto al rapporto fondamentale e in entrambi il contenuto della prestazione del debitore viene desunto esclusivamente dalla lettera del titolo.

Nei titoli causali è però possibile per il debitore opporre eccezioni ex causa relative al rapporto sottostante (non eccezioni personali). Si dubita pertanto della riferibilità di tali titoli alla categoria titoli di credito e alla ricorrenza del principio di autonomia.

TITOLI PRESENTATIVI DI MERCE

Fra i titoli causali ci sono i titoli rappresentativi di merce che hanno delle particolari caratteristiche, poiché sono titoli che non danno diritto al pagamento di una somma di denaro, ma danno il diritto di ottenere la consegna di una certa quantità di

merceIn questa categoria di titoli al portatore – da qualificarsi come causali – è riconosciuto oltre al diritto alla restituzione di un determinato bene e, dunque, al diritto di disporne mediante il trasferimento del titolo, anche una posizione reale consistente nel possesso dei beni medesimi (art. 1996). Chi sottoscrive il documento ha solo la detenzione del bene ed ha soltanto la possibilità di adempiere l’obbligo di consegna. La circolazione del titolo determina dunque la circolazione del possesso della merce e del diritto alla riconsegna della stessa. La possibilità per il debitore di opporre eccezioni ex causa fa sì che in caso di mancata consegna della merce o di consegna di merce diversa da quella indicata nel titolo il debitore può rifiutare l’adempimento dell’obbligazione cartolare attraverso un’eccezione relativa al rapporto sottostante. Sono emessi nell’ambito dei contratti di trasporto come polizza dicarico o lettera di vettura (consegno le merci al trasportatore il quale mi rilascia una polizza di carico e questo comporta che quando la merce arriverà a destinazione, colui che avrà in mano la polizza di carico potrà andare a ritirare la merce nel punto di ritiro). Sono titoli causali perché in questi titoli di credito risulta la ragione per la quale sono stati emessi. Un tipo di eccezione opponibile a questo tipo di credito è l'eccezione ex recepto. PRIMO PRENDITORE Quando il titolo non circola, abbiamo una situazione particolare, poiché diritto cartolare e diritto fondamentale si sovrappongono, per cui nei confronti del primo prenditore saranno opponibili tutte le eccezioni dei rapporti sottostanti. Qualora il titolo sia in possesso del primo prenditore non si verificherà insensibilità del rapporto cartolare rispetto al rapporto sottos
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
187 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nicole210 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Righini Elisabetta.