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TRASFERIBILITA’ DELLE QUOTE S.R.L. (art.2469)
Le quote di s.r.l. non sono titoli di credito e non possono essere offerte sul mercato dei capitali, ad eccezione delle quote speciali
che adesso le start up possono emettere. Il socio può recedere portando via i conferimenti e quindi togliendo capitale sociale oppure
può decidere di trasferire la quota lasciando il capitale sociale inalterato.
La partecipazione è in linea di principio liberamente trasferibile, la posso vendere, cedere, donare.
Lo statuto può fissare limiti alla circolazione delle quote, anche con divieto di trasferimento della quota o clausola di mero
gradimento o divieto di trasferimenti a causa di morte. Però in tali casi è riconosciuto il diritto di recesso, limitabile per due anni
dalla costituzione della società o dall’assunzione della qualità di socio.
Il trasferimento della quota può avvenire attraverso la vendita, la donazione, eredità.
Il trasferimento della quota è valido fra le parti con il mero consenso ma efficace nei confronti della società solo con l’iscrizione nel
libro dei soci. Il trasferimento avviene con scrittura privata autenticata, e il notaio entro 30 giorni deve depositarla per l’iscrizione
nel registro delle imprese. E’ vietato in modo assoluto l’acquisto di proprie quote da parte della società.
TRASFERIBILITA’ NELLA START UP INNOVATIVA Il diritto di trascinamento consiste nel
fatto che il soggetto che acquista la
partecipazioni di un determinato socio che
ha un peso determinante è obbligato ad
acquistare anche le quote degli altri soci.
DIRITTO DI RECESSO
Se il socio non può trasferire la quota o c’è la presenza di clausole di mero gradimento deve essere riconosciuto il diritto di recesso.
Sussiste quindi il problema di dover trovare un acquirente e bisogna determinare il vero valore della quota. La quota rappresenta il
valore del conferimento solitamente anche se non è detto. Il valore della quota quando la trasferisco non è il valore nominale ma è
il valore economico.
Non esiste un mercato sul quale una quota di s.r.l. può agevolmente essere liquidata. Assenza di informazioni sul vero valore della
quota. In generale la circolazione è limitata e intuitus personae. Deve esserci un equilibrio tra diritto della maggioranza di modificare
il profilo di rischio e del socio a non vedersi imporre tale cambiamento a non svendere la sua quota.
LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
Il valore della quota si determina con riferimento al valore del patrimonio sociale (non della partecipazione), tenendo conto del suo
valore di mercato al momento del recesso. Il valore di “particolari diritti” viene inevitabilmente perso.
In caso di disaccordo la valutazione è affidata ad un esperto nominato dal tribunale, impugnabile presso il tribunale che ha nominato
il perito solo se manifestamente iniqua o erronea.
La liquidazione avviene entro 180 giorni dal recesso.
IL RECESSO (art.2473)
Le cause di recesso sono stabilite nell’atto costitutivo, salvo il diritto dei creditori di opporsi al rimborso quando comporti una
riduzione del capitale sociale.
Il recesso avviene per legge quando:
• A tutela della minoranza
• A garanzia del disinvestimento
• Come correttivo della durata illimitata della società
Il recesso è inderogabilmente stabilito dalla legge in caso di:
• Cambiamento dell’oggetto sociale o tipo di società, spetta ai soci che non ci hanno consentito.
• In caso di fusione, scissione, trasferimento all’estero, spetta ai soci che non vi hanno consentito.
• Società a tempo indeterminato, con preavviso di sei mesi ( o maggiore ma mai superiore ad un anno). Spetta a tutti.
TECNICHE DI ESECUZIONE DEL RIMBORSO
• Acquisto da parte dei soci
• Acquisto di un terzo
• Se le due ipotesi precedenti non sono possibili:
- Si utilizzano le riserve disponibili
- Si riduce corrispondentemente il capitale sociale
L’ESCLUSIONE DEL SOCIO (NEL MODELLO)
È possibile prevedere che i soci possano escludere uno dei soci. L’esclusione del socio nel modello della s.r.l. non è previsto da un
punto di vista legale ma lo statuto lo può prevedere.
MODALITA’ DI ESCLUSIONE
L’esclusione del socio è decisa dall’assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino (percentuale; maggioranza
assoluta, i 2/3, i ¾) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
L’esclusione è comunicata al socio escluso tramite posta elettronica certificata e ha effetto decorsi trenta giorni da quello della sua
ricezione. Entro tale termine il socio escluso può attivare la procedura di arbitrato amministrato presso la seguente camera
arbitrale...
Nel caso ci fossero solo due soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno di essi deve essere accertata mediante la procedura
di arbitrato amministrato indicata al punto sopra, attivata su domanda dell’altro.
FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA’
Il finanziamento delle società può avere 3 caratteristiche.
• Finanziamento indiretto: la società si rivolge a chi concede crediti. Si intendono tutte quelle forme di credito concessi da
intermediari finanziari.
- Microcredito
- Finanziamenti bancari: non vengono erogati solo dall’intermediario bancario ma anche da unione europea e
governo italiano.
• Finanziamento diretto interno:
- Finanziamenti in conto capitale
- I prestiti dei soci
• Finanziamento diretto esterno (solo s.r.l.):
- Divieto di offerta al pubblico delle quote
- Emissione di titoli di debito
- Crowdfunding
IL MICROCREDITO
Il microcredito si distingue in microcredito di diritto italiano e microcredito europeo. E’ una forma di finanziamento indiretto.
La microimpresa è l’impresa che occupa meno di dieci persone e un fatturato annuo per un totale non superiore a 2.000.000 di
euro. La microimpresa può accedere al finanziamento del microcredito.
Il microcredito europeo ha delle caratteristiche simili a quelle italiane e si rivolge a persone fisiche o microimprese ai sensi della
definizione appena vista, specie se “sociali” (con chiara finalità sociale o che presta servizi ai membri della comunità a fini non
lucrativi). Il prestito che può essere concesso ha un valore massimo di 25.000 euro.
Sono prestiti destinati a soggetti che non hanno accesso al credito tradizionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente
una microimpresa o un’attività autonoma.
Il programma “Asse 3” microfinanza e imprenditoria sociale dell’unione Europea prevede soldi da destinare a questo tipo di
finanziamento al fine di promuovere un elevato livello di occupazione di qualità e sostenibile, la garanzia di un’adeguata e dignitosa
protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale, la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Più di un miliardo di euro è stato erogato a supporto di oltre centomila microimprese in 23 stati dell’Unione.
Il microcredito Italiano è un microcredito che ha le caratteristiche del prestito finalizzato, anche in Italia il microcredito ha una
consistenza di 25.000 euro di base che possono essere estesi a 35.000 euro in presenza di corretto avvio e regolarità nei pagamenti.
Il soggetto che riceve un finanziamento di microcredito lo deve poi restituire. Il microcredito si eroga sostanzialmente nella forma
del mutuo chirografario (non assistito da garanzia patrimoniale). Chi riceve il microcredito non viene valutato in base ai normali
criteri del merito creditizio. E’ finalizzato all’avvio e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e l’inserimento nel mercato del lavoro, a
favore di soggetti in stato di bisogno.
Chi può accedere al microcredito?
Possono accedere:
• Microimprese individuali o in forma di associazione.
• Società di persone, s.r.l.s. o coop
Sono escluse le ipotesi:
• I titolari di partita IVA da più di 5 anni
• Imprese individuali con più di 5 dipendenti
• Società con più di 10 dipendenti
• Di dimensioni superiori a quelle previste dalla legge fallimentare per l’esclusione dalle procedure previste, a parte il
requisito del debito che non deve essere superiore a 100.000 euro.
Il microcredito non serve per riparare situazioni di indebitamento.
Con prestito finalizzato si intende che i finanziamenti devono essere indirizzati ad una delle seguenti attività:
• L’acquisto di beni o servizi strumentali all’attività d’impresa
• La retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori
• Il pagamento di cosi di formazione, anche “di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel
mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento”.
• Operazioni di liquidità
I SOGGETTI EROGANTI E LE CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI
Il microcredito può essere erogato da banche e intermediari finanziari convenzionati con l’ente nazionale Microcredito. Possono
essere erogati anche da altri soggetti pubblici e privati, convenzionati con banche e intermediari finanziari. Il soggetto che richiede
il prestito viene affiancato da un tutor.
L’ente nazionale microcredito è un ente pubblico che svolge la funzione di controllo e implementazione delle operazioni di
microcredito.
• →
Emilia Romagna BPER – Banco di Sardegna (Parma)
• →
Mutuo i prestiti vengono erogati nella forma del mutuo
• Durata compresa tra 24 e 60 mesi
• Alcuni sono assistiti da una garanzia pubblica per le PMI
• La richiesta deve essere del tutto gratuita: solo il costo del tassi di interesse previsto ( gli interessi sono solitamente
agevolati)
I SERVIZI AUSILIARI
Questa forma di credito è affiancata da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
I servizi di assistenza possono anche non essere usufruiti dal prenditore del prestito se esso dispone delle competenze necessarie.
Devono essere assicurati i servizi di monitoraggio, l’impresa che ha ricevuto il prestito deve essere monitorata per controllare che
non si trovi in difficoltà comportando il non pagamento del debito.
I servizi di supporto sono volti allo sviluppo ed al miglioramento dell’attività compresa l’individuazione di eventuali criticità e alla
soluzione di problemi legali e fiscali.
I servizi di formazione nelle materie aziendali (contabilità, gestione finanziaria, gestione del personale, marketing) sia nell’uso delle
tecnologie più avanzate.
Questi prestiti possono anche essere finalizzati ad un percorso di studio, si prescrive il supporto alla definizione de