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Diritto penale commerciale

Introduzione al diritto penale

Il diritto penale si occupa dei reati, ossia gli illeciti penali. Il reato non è solo un fatto illecito, poiché esistono anche illeciti civili e amministrativi; così come un reato non è solo un fatto che lede diritti altrui. Gli studiosi hanno optato per una definizione formale: il reato è un fatto al quale l’ordinamento ricollega una pena.

Le pene previste

Le pene previste dal nostro ordinamento sono cinque e sono:

  • Ergastolo: pena detentiva senza una durata massima, che si protrae per la restante vita del soggetto giudicato colpevole, destinata alla punizione dei delitti.
  • Reclusione: pena detentiva con una durata minima di 15 giorni ed una massima di 24 anni, destinata alla punizione dei delitti.
  • Arresto: pena detentiva con durata minima di 5 giorni e massima di 3 anni, destinata alla punizione delle contravvenzioni.
  • Multa: pena pecuniaria che consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 50€ e non superiore a 50.000€, destinata alla punizione dei delitti.
  • Ammenda: pena pecuniaria che consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 20€ e non superiore a 10.000€, destinata alla punizione delle contravvenzioni.

Tipologie di reato

In base alla tipologia di pena possiamo distinguere due tipologie di reato:

  • Delitto, quando le pene previste sono l’ergastolo, la reclusione e la multa.
  • Contravvenzione, quando le pene previste sono l’arresto e l’ammenda.

La differenza quindi tra delitto e contravvenzione non è collegata alla gravità del reato commesso, ma alla differenza sanzionatoria. Infatti, risulta difficile trovare una definizione che distingua delitto e contravvenzione in modo sostanziale: comunemente i delitti sono ritenuti più gravi delle contravvenzioni, anche se nella realtà esistono contravvenzioni che prevedono pene più gravi di quelle previste per alcuni delitti.

La struttura del Codice Penale

La struttura reato-delitto-contravvenzione è riflessa anche nella struttura del Codice Penale, che è la seguente:

  • Libro I, artt. 1 – 240, Del reato in generale: detta una serie di regole che si applicano a qualunque reato.
  • Libro II, artt. 241 – 649, Dei delitti in particolare: descrive tutte le situazioni ed i fatti che il nostro ordinamento punisce con la reclusione, con la multa o con l’ergastolo.
  • Libro III, artt. 650 – 734-bis, Delle contravvenzioni in particolare: descrive tutte le situazioni ed i fatti che il nostro ordinamento punisce con l’arresto o con l’ammenda, anche utilizzate contemporaneamente.

Posto che il nostro codice è ancora quello approvato nel 1930, va detto che nonostante esso sia stato nel corso degli anni più volte limato e maneggiato per adattarlo all’evolversi dei tempi, risente ancora oggi del suo peso anagrafico e necessiterebbe dunque di un intervento deciso.

Principi del diritto penale

Il legislatore per poter utilizzare l’arma penale deve rispettare alcuni vincoli, imposti da questa materia. La norma principale in materia di limiti dell’azione legislativa in materia penale è contenuta nel secondo comma dell’art. 25 Cost., definito principio di legalità che recita:

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Da tale dettato costituzionale discendono ulteriori principi, definiti corollari del principio di legalità. Il primo corollario è detto principio della riserva di legge e riguarda la fonte normativa che può disciplinare la materia penale, che è la legge. La legge è l’atto dell’organo parlamentare, rappresentativo della volontà del popolo. Il legislatore costituente ha voluto assicurarsi che fosse atti del Parlamento a definire le norme che vietano certi comportamenti e minacciano una pena che li realizzi.

Occorre però chiedersi se per legge si intende solo la legge ordinaria, oppure anche quegli atti normativi ad essa equiparati quali i decreti-legge e i decreti legislativi. Dal momento che sia i decreti-legge che i decreti legislativi subiscono il controllo del Parlamento, sono da considerarsi come fonte normativa della materia penale.

Altro corollario del principio di legalità è il principio di irretroattività che riguarda la validità di una norma penale nel tempo. Il principio di irretroattività si estrinseca nel c.d. principio del favor rei, tale per cui non possono valere per il passato norme che introducono nuovi reati o che introducano un trattamento afflittivo per un reato già esistente mentre non vale il contrario, ed è dunque possibile che una norma introduca una disciplina più favorevole possa trovare applicazione.

Il principio di materialità riguarda con può legittimamente essere considerato reato. Posto che il principio di legalità parla di fatti, occorre chiedersi cosa si intende per tali, e quali limiti ponga la Costituzione alla discrezionalità legislativa in materia penale attraverso l’utilizzo di tale termine. In base al principio di materialità cogitazioni pena nemo patitur, ossia nessuno viene punito per i propri pensieri.

In base al principio della determinatezza, il diritto penale si occupa di fatti che siano possibili da provare in un processo. Qualora il legislatore, nel dettare una norma incriminatrice dovesse esprimersi in modo tale da non consentire di capire cosa andrà provato nel processo, non rispetterà il principio di legalità nel suo corollario della determinatezza. Prendiamo ad esempio l’art. 603 c.p. che sanzionava il delitto di plagio; l’art. recitava che era punito con reclusione da 5 a 15 anni chiunque sottoponesse una persona al proprio potere, in modo da ridurlo in totale stato di soggezione. Questa norma è stata ritenuta carente del principio di determinatezza in quanto il ridurre in totale stato di soggezione un soggetto non è un comportamento provabile processualmente. Non essendo individuato il comportamento penalmente rilevante sarà compito del giudice stabilire cosa lo sia e cosa no; questo ha reso illegittima la norma.

Un altro corollario del principio di legalità è il principio di tassatività, secondo cui non è consentita in materia penale l’interpretazione per analogia, ossia che la portata delle norme penali deve essere intesa in maniera tassativa, sia dal legislatore che dai giudici.

Ultimo corollario è il principio di offensività che seleziona all’interno della categoria dei fatti, i comportamenti penalmente rilevanti, determinando di conseguenza i confini del concetto di offesa penalmente rilevante. In altre parole, posso essere sanzionati penalmente solo fatti che siano offensivi di un bene giuridico meritevole di tutela.

Principio di personalità della responsabilità penale

La Costituzione prevede altre garanzie attinenti al diritto penale di cui in particolare, trattiamo quella prevista dall’art. 27, comma 1, Cost. che recita: «La responsabilità penale è personale.» Tale formulazione, che prende il nome di principio di personalità della responsabilità penale, significa innanzitutto il divieto di responsabilità per il fatto altrui. Esiste un altro profilo del principio di personalità, che prende il nome di principio di colpevolezza che non fa riferimento al soggetto colpevole, bensì ad un fatto, un comportamento colpevole, e si definisce quindi colpevole un fatto che possa essere rimproverato al soggetto autore dello stesso. Non solo dunque non si può rispondere del fatto commesso da altri, ma per rispondere del fatto commesso in prima persona è anche necessario che ci possa essere un rimprovero dell’ordinamento nei confronti dell’agente.

Elementi costitutivi del reato

Si arriva all’irrogazione di una pena solo all’esito di una serie di verifiche relative alla sussistenza nel caso concreto di tutti gli elementi costitutivi del reato. Elementi costitutivi sono:

  • Tipicità: il fatto compiuto può essere ricondotto ad una fattispecie penalmente rilevante? È tipico il fatto che può essere sussunto (ricondotto) ad una fattispecie penale.
  • Antigiuridicità: non è reato un fatto tipico autorizzato dall’ordinamento; in altre parole, non costituisce reato un fatto tipico che è giustificato dall’ordinamento.
  • Colpevolezza: un fatto tipico e antigiuridico è anche un fatto colpevole se può essere rimproverato ad un soggetto. Nel nostro ordinamento esistono vari elementi e forme di colpevolezza.
  • Punibilità in concreto

La teoria più diffusa esclude come elemento costitutivo quello della punibilità. Se nel corso del processo non si è in grado di dimostrare la contemporanea presenza di tutti questi elementi non si è in presenza di un reato e non può esserci quindi una condanna. Dati gli elementi costitutivi possiamo formulare una definizione sostanziale di reato che prevede che il reato è un fatto umano tipico, antigiuridico, colpevole e punibile.

Analisi della tipicità

Nel seguito analizzeremo nel dettaglio gli elementi costitutivi del reato. Come già detto, un fatto è tipico se può essere ricondotto ad una fattispecie penale. Questo elemento costitutivo distingue varie tipologie di reato cioè analizza una fattispecie di reato sulla base di come è descritto il fatto tipico all’interno della norma. Affinché questo elemento sia soddisfatto deve esserci corrispondenza tra fatto concreto e fattispecie astratta. A seconda degli elementi che il legislatore ha utilizzato per definire la fattispecie astratta si possono distinguere varie categorie di reato.

Elemento fondamentale di ogni fatto tipico è la condotta, che è sempre richiesta nella definizione di un fatto tipico. Esistono reati che si esauriscono nel tenere una certa condotta e altri reati che descrivono il fatto tipico diversamente richiedendo oltre alla condotta anche un evento. Distinguiamo quindi i reati di mera condotta e i reati di evento. I primi puniscono il soggetto che tiene un certo comportamento, mentre nei secondi la pena scatta a fronte della verificazione di un evento conseguente ad una certa condotta. I reati di evento prevedono una tipicità più complessa: dal comportamento deriva un evento lesivo descritto dalla norma, in altri termini, la condotta del soggetto è causa dell’evento lesivo.

Ad esempio, l’art. 646 c.p. prevede un reato di mera condotta, ossia il reato di appropriazione indebita:

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, [...], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro.

Mentre l’art. 640 c.p. prevede un reato di evento, ossia il reato di truffa:

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

Tipologie di condotta penalmente rilevanti

Quali tipologie di condotta sono penalmente rilevanti? Occorre effettuare una sotto-distinzione tra:

  • Reati commissivi (o a condotta attiva)
  • Reati omissivi (o a condotta omissiva)

Nei primi è previsto per il cittadino l’obbligo di astensione da un certo comportamento. Nel momento in cui questo obbligo viene violato, si è in presenza di una condotta penalmente rilevante; in altre parole, il soggetto fa qualcosa che gli era richiesto di non fare.

Nel secondo caso, l’obbligo posto a carico del soggetto non è un obbligo di astensione ma un obbligo di fare; si avrà una condotta penalmente rilevante quando il soggetto ometterà di mantenere un determinato comportamento.

Questa distinzione si incrocia con quella di reati di mera condotta e reati di evento. Abbiamo quindi i reati commissivi di mera condotta, i reati commissivi di evento, i reati omissivi di mera condotta (o reati propri) e i reati omissivi di evento (c.d. reati omissivi impropri).

Nei reati omissivi di mera condotta, non è richiesto che dalla condotta omissiva derivi una conseguenza lesiva, come ad esempio l’art. 593 c.p. che prevede che:

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni Dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Nei reati omissivi di evento invece dalla condotta omissiva deriva un evento lesivo. Per comprendere questa classificazione della tipicità dei reati occorre fare riferimento all’art. 40 c.p., secondo comma, che prevede che:

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

La tipicità rappresenta quindi un elemento oggettivo di costituzione di un reato. I reati di evento pongono il problema dell’accertamento del rapporto di causa-effetto, ossia si pone il problema di dimostrare che la condotta tenuta o meno dal soggetto sia stata la causa dell’evento lesivo.

Il nesso di causalità nei reati di evento

Com’è possibile affermare che un evento è conseguenza di una certa azione/omissione? Senza questo elemento di prova il soggetto accusato non potrà essere condannato. Ma cosa significa che c’è un legame causale? Il concetto di causa, in diritto penale, è individuato con il concetto di condizione necessaria: senza questa condizione non si verifica l’evento. È un ragionamento di tipo controfattuale (cosa sarebbe accaduto se non si fosse tenuto quel comportamento?). Dal giudizio circa la sussistenza di un nesso causale dipende il giudizio di sussistenza di un fatto tipico.

La causalità può essere definita secondo una doppia formula:

  • Causalità positiva: un comportamento è causale rispetto ad un evento se eliminando mentalmente questo comportamento anche l’evento viene meno.
  • Causalità negativa: un comportamento non è causale di un evento se eliminandolo mentalmente non viene meno l’evento lesivo.

Rispetto ad un giudizio controfattuale si pongono due ordini di difficoltà:

  • Non tutte le situazioni sono replicabili sperimentalmente.
  • Su cosa bisogna basare questo giudizio? In altre parole, come si può dire che il fatto non si sarebbe verificato se la condotta non fosse stata tenuta?

In relazione a questo secondo problema, è da rilevare che non si può affidare questo tipo di giudizio al giudice, perché si andrebbe contro i principi democratici del nostro sistema penale. Il giudizio controfattuale avvenire solo attraverso il ricorso a leggi scientifiche che sono frutto di ipotesi confermate. Le leggi scientifiche devono spiegare perché in assenza della condotta l’evento non si sarebbe verificato.

Una volta stabilito che il rapporto di causalità si verifica attraverso un giudizio controfattuale basato su leggi scientifiche bisogna chiedersi:

  • Quali leggi scientifiche il giudice può utilizzare?
  • Come si valuta il nesso di causalità nel caso di reati omissivi d’evento?

Per questa seconda valutazione, bisogna andare contro i fatti ipotizzando come non avvenuta un’omissione ossia ipotizzare avvenuta un’azione, ma di quale tipologia? Per effettuare questa valutazione, e in generale la valutazione del nesso di causalità, sono stati fissati alcuni principi. In particolare, il giudice è chiamato a giudicare solo in condizioni di certezza (ad esempio, non possono essere assunte come prove delle rilevanze statistiche), attraverso tre possibili percorsi:

  • Il giudice deve essere in grado di accertare l’accaduto in base a leggi scientifiche universali, ossia leggi senza eccezioni (leggi scientifiche di questo tipo sono rare in relazione alle vicende portate all’attenzione del giudice penale).
  • Dimostrare con certezza che il caso specifico rientra tra quelli che la legge scientifica non universale (statistica o probabilistica) spiega. Se si arriva ad una dimostrazione di questo tipo, il nesso causale può essere confermato con certezza.
  • Il giudice deve ricostruire l’intero meccanismo di produzione dell’evento lesivo (in caso di assenza di leggi scientifiche universali e non). In altre parole, si deve dimostrare come e perché la condotta è stata condizione necessaria dell’evento.

Ipotizzare mentalmente assente una condizione omissiva significa immaginare un comportamento attivo da parte del soggetto. Ma quale comportamento attivo dimostra che la condotta non omissiva è stata causata dall’evento? Per rispondere a questa domanda occorre fare riferimento all’art. 40, comma secondo, il quale stabilisce che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo; di conseguenza, la condotta da inserire al posto dell’omissione è la condotta diversa derivante da un obbligo giuridico.

Distinzioni ulteriori nei reati

È possibile effettuare altre distinzioni in relazione all’elemento costitutivo della tipicità. In particolare, è possibile distinguere i reati di pericolo e reati di danno. Nei reati di pericolo viene punito un fatto che non ha ancora leso il bene giuridico oggetto di tutela, è una sorta di anticipazione della tutela penale. Ad esempio, consideriamo l’art. 439 c.p., che stabilisce che:

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Nei reati di danno invece il fatto tipico descrive una fattispecie che arreca un danno al bene giuridico oggetto di tutela. È importante sottolineare che i reati di pericolo sono diversi dai reati di mera condotta; nei primi non è sanzionata la lesione ma la semplice messa in pericolo del bene, i secondi invece, in alcuni casi, comportano anche un danno per il bene.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesco.galafassi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Alessandro Francesco.
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