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La chiusura delle indagini preliminari

Proroga delle indagini

La durata delle indagini preliminari è di sei mesi a decorrere dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato. È un anno se si procede per reati di particolare gravità come associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 407/2).

I termini sono suscettibili di proroga, affidata al PM, il quale deve indicarne i motivi e può chiedere la proroga al GIP prima della scadenza dei termini. Il GIP provvede a notificare tale richiesta ai contro interessati, i quali possono controdedurre presentando memorie.

Tutti i soggetti interessati possono partecipare in camera di consiglio per discuterne qualora sussistano dubbi sull'opportunità della proroga stessa. Se il GIP rigetta, impone al PM di prendere subito la decisione se archiviare il caso o rinviare a giudizio l'indagato. Se accoglie, la proroga è di massimo sei mesi. La ripetizione delle proroghe incontra un limite di 18 mesi nei casi ordinari e 2 anni nei casi di criminalità organizzata.

L'indagato può richiedere la proroga in accordo con il PM se entrambi vogliono richiedere l'incidente probatorio. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, il PM può continuare a svolgere indagini anche se queste possono risultare inutilizzabili in fase dibattimentale, a meno che l'imputato non sia d'accordo.

Conclusione delle indagini

Il PM, dopo aver concluso le indagini preliminari, può non decidere subito per il rinvio a giudizio o per l'archiviazione, poiché i termini di prescrizione continuano il loro corso. L'inerzia del PM può portare all'avocazione delle indagini da parte dell'indagato.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari, si ha la trasmissione all'indagato/imputato della conclusione delle indagini preliminari (415 bis). Questo deve essere spedito sia in caso di procedimento con udienza preliminare sia no.

Questo atto deve contenere:

  • Deposito degli atti del fascicolo.
  • Facoltà di presentare memorie.
  • Facoltà di produrre documenti.
  • Facoltà di depositare indagini difensive.
  • Richiesta al PM di ulteriori investigazioni.
  • Interrogatorio.

L'indagato deve presentare gli atti elencati sopra con un termine perentorio di 20 giorni, a pena di nullità di tutto ciò che verrà fatto successivamente. Per il PM questo termine non esiste e, per quanto concerne la persona offesa, questa può depositare memorie in qualsiasi momento.

Esiti delle indagini preliminari

Dopo la chiusura delle indagini preliminari si possono avere due casi:

  • Archiviazione.
  • Rinvio a giudizio.

Archiviazione

La richiesta di archiviazione è rivolta al GIP da parte del PM qualora quest'ultimo ritenga che la notizia di reato sia infondata, non si identifichi il colpevole (esempio: mancanza di querela per reati procedibili per querela), il reato sia estinto per morte del reo o prescrizione del reato, o il fatto non sia previsto dalla legge come reato.

La persona offesa può non essere d'accordo con l'archiviazione. L'archiviazione per legge non va comunicata a tutti i soggetti, si può opporre e comunque deve essere avvisata se viene proposta, a patto che abbia espressamente fatto domanda di essere avvisata.

Nel caso in cui non si sia fatta la richiesta, l'unica opportunità è recarsi nella cancelleria del tribunale per vedere se è stata depositata. Il limite massimo per l'opposizione è di 10 giorni per proporre impugnazione e deve esserci una motivazione per l'opposizione a pena di inammissibilità.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Ronco Mauro.
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