La chiusura delle indagini preliminari
La proroga delle indagini
La durata delle indagini preliminari è di sei mesi a decorrere dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato. In caso di reati di particolare gravità, come l'associazione a delinquere di stampo mafioso, i termini sono estesi a un anno.
I termini possono essere prorogati su richiesta del pubblico ministero (PM), che deve indicarne i motivi. La richiesta deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari (GIP) prima della scadenza dei termini. Il GIP notificherà tale richiesta ai controinteressati, i quali possono controdedurre presentando memorie.
Tutti i soggetti interessati possono discutere in camera di consiglio qualora sussistano dubbi sull'opportunità della proroga. Se il GIP rigetta la richiesta, il PM deve decidere immediatamente se archiviare il caso o rinviare a giudizio l'indagato.
Se il GIP accoglie la proroga, la durata massima è di sei mesi. Nei casi ordinari, la ripetizione delle proroghe ha un limite di diciotto mesi, mentre nei casi di criminalità organizzata arriva fino a due anni.
L'indagato può richiedere la proroga in accordo con il PM, se entrambi vogliono richiedere l'incidente probatorio.
Dopo la chiusura delle indagini
Dopo la chiusura delle indagini preliminari, il PM può continuare a svolgere indagini, anche se queste possono risultare inutilizzabili in fase dibattimentale a meno che l'imputato non sia d'accordo. Il PM, conclusi gli atti, può non decidere immediatamente per il rinvio a giudizio o per l'archiviazione, poiché i termini di prescrizione continuano il loro corso.
L'inerzia del PM può portare all'avocazione delle indagini da parte dell'indagato. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, si ha la trasmissione all'indagato della comunicazione di conclusione delle indagini (art. 415 bis). Questo atto deve essere spedito sia in caso di procedimento connesso ad udienza preliminare sia in caso contrario.
Contenuti dell'avviso
- Deposito degli atti del fascicolo
- Facoltà di presentare memorie
- Facoltà di produrre documenti
- Facoltà di depositare indagini difensive
- Richiesta al PM di ulteriori investigazioni
- Interrogatorio
L'indagato deve presentare gli atti elencati sopra con un termine perentorio di venti giorni, pena la nullità di tutto ciò che verrà fatto successivamente. Per il PM questo termine non esiste. La persona offesa può depositare memorie in qualsiasi momento.
Dopo la chiusura delle indagini preliminari
Si possono avere due casi:
- Archiviazione
- Rinvio a giudizio
L'archiviazione
La richiesta di archiviazione è rivolta al GIP da parte del PM qualora ritenga che la notizia di reato sia infondata, non sia stato identificato il colpevole o manchi una condizione di procedibilità (ad esempio, la mancanza di querela per reati procedibili per querela). Il reato può essere estinto a causa della morte del reo o per prescrizione. In caso di fatto non previsto dalla legge come reato, la richiesta di archiviazione non viene comunicata a tutti i soggetti. La persona offesa può opporsi all'archiviazione.
Se la persona offesa si oppone, deve essere avvisata se è stata proposta la richiesta, a patto che abbia fatto espressamente domanda di essere avvisata. Se non si è fatta richiesta, l'unica opportunità è recarsi nella cancelleria del tribunale per vedere se è stata depositata. Il limite massimo per l'opposizione è di dieci giorni per proporre impugnazione, e deve esserci una motivazione per l'opposizione, pena l'inammissibilità, secondo l'articolo 450 CPP.
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Procedura penale - Investigazioni difensive e chiusura delle indagini preliminari
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Procedura penale
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Procedura penale - seconda parte
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Procedura penale