Capitolo I: La legge penale
Sezione I: Il principio di legalità
Definizione
Il principio di legalità si sostanzia nel divieto di punire qualsiasi fatto che, al tempo della sua commissione, non costituiva reato secondo la legge penale in quel momento vigente. Finché un fatto non è previsto dalla legge come reato, quel fatto deve ritenersi penalmente lecito. L'agire delle persone è libero fino al punto in cui la norma non stabilisce che una determinata condotta, e solo la condotta sanzionata dalla norma penale, costituisce reato.
La Costituzione sancisce il principio di legalità all’art. 25, commi 2 e 3, stabilendo che: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.” “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”
Riconoscimenti internazionali
A livello internazionale, il principio di legalità è accolto da:
- Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo all’art. 11:
- Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
- Trattato internazionale dei diritti civili e politici all’art. 15:
- Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.
- Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo all’art. 7:
- Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
- Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di un'azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Sotto-principi del principio di legalità
Il principio di legalità si articola in tre sotto-principi:
1) Principio di riserva di legge
Esso attiene alle fonti del diritto penale e significa che le norme penali possono essere dettate solo con la legge dello Stato. Con questo principio si stabilisce che solo le leggi emanate dal Parlamento possono elevare un fatto a reato, escludendo così dalle fonti del diritto penale:
- Le fonti non scritte, come la consuetudine.
- Gli atti normativi diversi dalla legge statale, come i regolamenti e le leggi regionali.
Le funzioni di garanzia date dalla riserva di legge statale consistono nel fatto che:
- La legge è emanata dal Parlamento, che rappresenta l’organo rappresentativo, in quanto eletto direttamente dal popolo.
- La legge è controllabile dalla Corte Costituzionale, attraverso il giudizio di legittimità costituzionale.
La riserva di legge statale in materia penale ha carattere tendenzialmente assoluto, in quanto si riconosce una limitata funzione integratrice e di specificazione di alcuni elementi della fattispecie penale. Pertanto, mentre da un lato il precetto di norma penale può essere integrato da atti regolamentati dal potere esecutivo, la pena può essere determinata solo dalla legge dato che: “Personale sono (…) beni troppo preziosi perché si possa ammettere che un’autorità amministrativa disponga di qualche potere di scelta in ordine ad essi (…)” (Corte Costituzionale, sentenza n. 26 del 1966).
Riserva di legge rispetto ai decreti-legge e alle leggi delegate
La riserva di legge è sufficientemente rispettata anche quando le norme penali sono contenute in decreti-legge (art. 77 Cost.) o in leggi delegate (art. 76 Cost.). Sebbene questi atti normativi siano emanati dal Governo, essi sono equiparati alle leggi formali e subordinati al controllo e alla volontà delle Camere legislative: i decreti-legge diventano definitivi solo se convertiti in legge dal Parlamento nel termine perentorio di 60 giorni dalla loro pubblicazione; le leggi delegate devono essere conformi ai principi e ai criteri direttivi espressi dal Parlamento con la legge di delegazione.
Riserva di legge rispetto alle leggi regionali
La riserva di legge stabilita dall’art. 25 Cost. deve essere riferita solo alla legge statale e non può essere estesa alle leggi regionali, le quali non possono contenere norme penali. Data la molteplicità degli ordinamenti regionali e la loro autonomia, si potrebbe verificare il rischio che uno stesso fatto dia luogo a un reato per una Regione e sia lecito per altre, con grave pregiudizio verso il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) il quale deve trovare un’applicazione inderogabile in ambito penale, dov’è in gioco la libertà personale dei cittadini. Perciò, l’art. 120 Cost. fa divieto alle Regioni di adottare provvedimenti che siano di ostacolo al libero esercizio dei diritti fondamentali.
2) Principio di determinatezza e tassatività
Non è espresso nell’art. 25 Cost., ma si ritiene contenuto in modo implicito nella norma costituzionale in quanto, se la legge che eleva a reato un fatto non determinasse la condotta penalmente illecita, sarebbe sostanzialmente elusa la funzione di garanzia del principio di legalità.
Esso impone che la norma penale sia formulata in maniera chiara, precisa, e determinata in ogni suo elemento, in modo che sia possibile stabilire con certezza quali sono i comportamenti vietati e quali quelli leciti. Garanzie di eguaglianza (art. 3 Cost.), il principio di indeterminatezza esprime il valore della certezza giuridica contro gli eventuali arbitrii del potere giudiziario, tali da consentire qualunque interpretazione e da permettere disparità di trattamento tra condotte uguali diversamente valutate da giudici.
La determinatezza costituisce il presupposto stesso dell’esercizio del diritto di difesa, il quale non potrebbe efficacemente esplicarsi senza che il confine tra il lecito e l’illecito fosse esattamente delineato.
Il reato è essenzialmente tipico in quanto determinato dalla legge in tutti i suoi elementi costitutivi.
La determinatezza rispetto alla pena
Il principio della determinatezza non riguarda solo la formulazione della fattispecie penale, ma comprende anche la pena, cioè la sanzione che accompagna la violazione del precetto. La pena indeterminata viola il principio di eguaglianza in quanto si presta a favorire disparità di trattamento.
D’altro lato, però, la pena legislativamente fissa può essere fonte di disuguaglianze sostanziali in quanto non consente di tener conto di elementi che esprimono un diverso indice di disvalore del fatto. Pertanto il legislatore determina sì la pena, ma entro un minimo e un massimo edittale, lasciando poi al potere discrezionale del giudice di adeguarne la misura al caso concreto, in base agli elementi indicati dall’art. 133 c.p. Tale possibilità di adeguamento della pena al caso concreto, consente di attuare non solo una responsabilità il più possibile “personale,” in base all’art. 27 comma 1 Cost., ma anche di realizzare al meglio le finalità rieducative cui la pena deve tendere (art. 27 comma 3 Cost.).
La tassatività delle norme penali
Con il principio di tassatività si pone il divieto di applicare la norma penale oltre i casi da essa espressamente previsti (art. 1 c.p.). Da ciò deriva il divieto di analogia (art. 14 disp. prel. al codice civile). L’analogia è un meccanismo interpretativo che consente di colmare le lacune presenti nell’ordinamento estendendo ai casi, per i quali non risulta applicabile alcuna norma giuridica, la disciplina prevista per i casi simili.
Coerentemente al principio di tassatività e determinatezza, il divieto di analogia ha un contenuto di garanzia nei confronti di coloro che sono assoggettati all’osservanza della norma penale, imponendo al giudice di considerare lecito ogni comportamento che non è espressamente vietato dalla legge.
3) Principio di irretroattività
Il principio di irretroattività, sancito all’art. 25 Cost. e disciplinato all’art. 2 c.p., si sostanzia nel divieto di applicare la legge penale a fatti anteriori alla sua entrata in vigore: “La legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo.” (art. 11 disp. Prel.).
Il principio di irretroattività è disciplinato dall’art. 2 c.p. che ne prevede le tre ipotesi fondamentali:
- Nuova incriminazione di un fatto (art. 2 c. 1 c.p.): ciò si verifica quando un fatto penalmente lecito diviene reato a seguito dell’emanazione di una nuova legge penale. In tal caso opera il principio di irretroattività, “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.”
- Abrogazione di una norma penale incriminatrice (art. 2 c. 2 c.p.): ciò si verifica quando un fatto costituente reato diviene pienamente lecito a seguito dell’abrogazione o dell’annullamento della norma incriminatrice. In tal caso si applica il principio della retroattività della legge penale favorevole, per cui: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituiva reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.”
- Successione di leggi modificative (art. 2 c. 4 c.p.): ciò si verifica quando uno stesso fatto continua ad essere reato sia per una legge anteriore sia per quella successiva, ma ne viene cambiata la disciplina e, di conseguenza, anche il trattamento sanzionatorio. In questo caso, il comma 3 impone di distinguere a seconda che il trattamento previsto dalla legge successiva sia peggiorativo o migliorativo della condizione del reo rispetto alla legge anteriore:
- Se la modificazione è sfavorevole al reo, vale il principio di irretroattività per cui la nuova legge non sarà applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
- Se la modificazione è favorevole al reo, allora vale l’opposto principio della retroattività del trattamento, che sarà applicabile anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge modificativa, a meno che non sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, in qual caso il trattamento più favorevole previsto dalla legge posteriore non retroagisce.
Articoli citati
Art. 3 Cost, comma 1: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
Art. 25 Cost: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”
Art. 27 Cost, comma 1: “La responsabilità penale è personale.”
Comma 3: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”
Art 2 c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
c. 2 Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
c. 3 Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art 135. (Comma inserito dall’art. 14 della L. 24 febbraio 2006 n. 85).
c. 4 Se la legge del tempo in cui fu commesso reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
c. 5 Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Sezione II: L’ambito di efficacia spaziale e personale
Il principio di territorialità
L’ambito di efficacia nello spazio; l’applicabilità della legge penale è determinata dallo spazio secondo il principio di territorialità, per il quale: “La legge italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato…” (art. 3 comma 1 c.p.); “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana” (art. 6 comma 1 c.p.).
Quando il reato è commesso nel territorio italiano, è, dunque, sempre applicabile la legge penale italiana, anche nei confronti di stranieri e apolidi.
La nozione di territorio dello Stato è fornita dall’art. 4 comma 2 c.p.: “Agli effetti della legge penale è territorio dello Stato il territorio della Repubblica…ed ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato”; esso comprende: la superficie terrestre determinata nei suoi confini geografico-politici; il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante.
Stabilito cosa si intende per territorio dello Stato occorre vedere quand’è che un reato può dirsi commesso in Italia. L’art. 6 comma 2 c.p., pone due criteri alternativi ai reati che vengono effettivamente commessi nel territorio dello Stato:
- Quando in Italia è avvenuta tutta o in parte l’azione o l’omissione che lo costituisce.
- Quando nel territorio dello Stato ha luogo l’evento.
Sono esclusi, di regola, dalla giurisdizione italiana quei reati in cui sia l’evento sia la condotta del reo si sono interamente verificati al di fuori del territorio dello Stato.
Le eccezioni al principio di territorialità: i reati commessi in territorio estero
I reati commessi in territorio estero sono punibili secondo la legge italiana solo nei casi previsti dagli art. 7-10 c.p.:
- Sono puniti, innanzitutto:
- Quei reati che, siano essi compiuti da un cittadino italiano, che da uno straniero, pregiudicano interessi direttamente riferibili all’esercizio di funzioni sovrane dello Stato italiano, indicati all’art 7 c.p.
- Sono puniti secondo la legge italiana i cittadini o gli stranieri che in territorio estero abbiano commesso delitti così detti politici. In tali casi è necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia e, se il delitto è perseguibile a querela di parte, la querela della persona offesa. L’art. 8 c.p. fornisce la nozione di reato politico ponendo 2 criteri alternativi. L’uno oggettivo, l’altro soggettivo;
- È oggettivamente politico il delitto che offende un interesse politico dello Stato (spionaggio militare) o il delitto che offende un diritto politico del cittadino (reati previsti dalle leggi elettorali);
- È soggettivamente politico il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici (omicidio esponente politico per motivi ideologici).
- Sono puniti i delitti comuni commessi all’estero da un cittadino italiano quando per essi sia prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni. In tali casi, la punibilità è subordinata alla presenza del reo in Italia. Sono punibili negli altri casi previsti all’art. 9 c.p.
- Sono punibili i delitti comuni commessi all’estero da un cittadino straniero se il reo si trovi in Italia, vi sia richiesta del Ministro della Giustizia, non sia stata richiesta o accettata l’estradizione e ricorrano le altre condizioni previste dall’art 10 c.p.
L’estradizione
L’estradizione è una forma di collaborazione internazionale contro il crimine attraverso la quale si cerca di evitare che il reo possa sfuggire alla sanzione penale rifugiandosi all’estero. L’estradizione trova la sua fonte nelle convenzioni internazionali tra gli Stati che decidono di cooperare nella lotta contro la criminalità.
Si distingue l’estradizione processuale (che si ha quando un individuo viene richiesto da uno Stato ad un altro per sottoporlo ad un processo), dalla estradizione esecutiva (si ha quando la richiesta ha per oggetto la consegna di un individuo ormai già condannato, per eseguire nei suoi confronti la pena irrogata).
Presupposti dell’estradizione sono:
- Principio della doppia incriminazione in base al quale: “l’estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera” (art. 13 comma 2 c.p.).
- Principio di specialità in base al quale lo Stato che ha ottenuto l’estradizione non può né procedere per fatti anteriori diversi da quelli per cui fu...
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