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CAP VI: L'IMPUTABILITÀ

La nozione di imputabilità

Secondo il primo comma dell'art. 85 c.p. "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento del fatto, non era imputabile". L'imputabilità è la capacità alla pena: i soggetti ritenuti non imputabili non sono assoggettati alla pena.

La nozione di imputabilità è fornita dal secondo comma dell'art. 85: "è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere". "Capacità di intendere" e "capacità di volere" sono entrambe le attitudini risultando comprensivo di qualora difetti anche una sola di tali capacità, il soggetto dovrà essere ritenuto non imputabile e andrà esente da pena.

I presupposti dell'imputabilità vanno individuati:

capacità

di conseguenza. Empirico, perché la sua determinazione si basa su valutazioni scientifiche e psicologiche. L'imputabilità si riferisce all'attitudine del soggetto di comprendere la realtà esterna e di rendersi conto delle conseguenze positive e negative del proprio comportamento. Inoltre, implica la capacità di volere, cioè il potere del soggetto di agire in modo conforme a un motivo ragionevole e di esercitare un controllo sulle pulsioni istintuali. La determinazione dell'imputabilità è complessa, poiché coinvolge sia la scienza psichiatrica e psicologica, sia il diritto penale. È considerato un concetto normativo perché spetta al diritto penale stabilire il suo fondamento e la sua funzione, nonché determinare in quali casi un soggetto debba essere considerato non imputabile e quale trattamento debba essere applicato di conseguenza.già individuato il fondamento giuridico dell'imputabilità nel concetto di capacità di intendere e di volere. Questa capacità è determinata attraverso l'analisi delle acquisizioni scientifiche nel campo della psichiatria e della psicologia. Il legislatore, infatti, si basa su queste discipline per individuare i requisiti bio-psicologici, gli attributi e le attitudini che permettono di stabilire se un soggetto è capace di intendere e di volere. Solo se il soggetto non possiede questa capacità, viene considerato non imputabile e non viene sottoposto a pena. In conclusione, il fondamento giuridico dell'imputabilità si basa sulla valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto, che viene determinata attraverso le conoscenze scientifiche nel campo della psichiatria e della psicologia.

individuato 3:

  1. la Costituzione, all'art. 27, afferma che "la responsabilità penale è personale". Da tale norma si ricava il principio secondo cui risponde penalmente delle proprie azioni soltanto colui che poteva comprendere il valore del proprio agire e liberamente determinarsi. Esistono un gruppo di soggetti immaturi o, comunque, incapaci di autodeterminarsi, i quali devono essere considerati non imputabili ed esentati dalla pena, in quanto incapaci di comprendere il significato delle proprie azioni e di agire diversamente nel caso concreto.

  2. funzione della pena. La pena ha 3 funzioni fondamentali:

    1. retributivo-afflittiva, poiché tesa ad un "castigo" giuridico per il male commesso;

    2. general-preventiva, poiché tesa ad esercitare un efficacia dissuasiva sui consociati, inducendoli a non delinquere tramite minaccia di una sanzione punitiva;

    3. special-preventiva, poiché tesa ad impedire che reo commetta nuovi reati (pena)

    4. rieducativa

art. 27 cost.). tali funzioni possono essere svolte dalla pena soltanto rispetto a dei soggetti che risultino capaci di rendersi conto del valore sociale (positivo o negativo) dei propri atti e di valutarne le possibili conseguenze, nonché di autodeterminarsi e scegliere liberamente come comportarsi. connessione l'imputabilità, bisogna tener conto della stretta esistente tra intesa come capacità di colpevolezza, intendere e di volere, e del concetto di inteso come un giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso della volontà. Uno dei principi cardine è quello di colpevolezza, secondo il quale l'individuazione della responsabilità penale comporta l'accertamento non soltanto del compimento del fatto materiale, ma anche della volontà illecita, cioè della colpevolezza. La colpevolezza viene tradizionalmente definita come l'insieme dei requisiti necessari per l'imputazione soggettiva.

del fatto all'autore del reato ed è una categoria che comprende in sé gli elementi del dolo e della colpa, essenziali per configurare una responsabilità penale, cui si aggiunge oggi anche la necessità che l'autore abbia agito con la conoscenza o la rimproverabile ignoranza del precetto penale. Quest'ultima se intesa nella sua concezione normativa, presuppone la capacità individuale di cogliere il significato di disvalore che è insito nella norma penale. Soltanto nel caso in cui il fatto compiuto sia conseguenza di una libera e consapevole volontà potrà essere individuata una responsabilità, in quanto il soggetto, nel caso concreto, avrebbe potuto e dovuto scegliere di comportarsi in modo diverso. La colpevolezza in senso normativo è quindi un concetto graduabile: il giudice potrà e dovrà accertare se e quanto la volontà del reo sia stata antidoverosa nel caso concreto.dovrà essere individuato nella capacità del soggetto attivo sia di rendersi conto del valore sociale dei propri atti e di autodeterminarsi, sia di recepire e comprendere il giudizio di disapprovazione che l'ordinamento giuridico riconnette ad un determinato fatto costituente reato. L'imputabilità, presupposto necessario della colpevolezza. Di conseguenza, viene ad essere, per avere colpevolezza, è necessario che l'autore del reato abbia raggiunto un certo sviluppo intellettuale e sia sano di mente. Proprio in questo stretto rapporto di connessione tra il principio di colpevolezza e l'imputabilità, quest'ultima trova una nuova base fondante, quale necessario presupposto per l'attribuibilità del fatto all'autore del reato e per la sua rimproverabilità. L'elementosoggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). 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L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.). L'accertamento giudiziale dell'imputabilità è il principale soggetto del reato che deve essere accertato dal giudice insieme con il fatto materiale non è necessariamente la colpevolezza, ma l'appartenenza psichica del fatto all'autore del reato, che si pone in maniera differente a seconda che si tratti: 1. soggetti imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste appunto nella colpevolezza: il soggetto imputabile che agisce con colpevolezza, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione penale. 2. soggetti non imputabili, di per i quali l'appartenenza psichica consiste nella possibilità di ricondurre il fatto alla personalità dell'autore del reato. Il soggetto non imputabile peraltro, anche qualora sia accertato che il fatto gli apparteneva psichicamente, non sottostà a pena, ma potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso (art. 202 c.p.).

Il problema è quello di stabilire come possa il giudice appurare se un soggetto, nel momento in cui ha commesso un reato, era capace di intendere e di volere. Tale libertà di autodeterminazione viene ricavata in negativo presumendola sempre presente in assenza delle cause che valgono ad escluderla e che sono predeterminate dalla legge penale stessa. Più precisamente possiamo affermare che:

  1. Normalmente esistente, l'imputabilità è considerata in quanto il nostro sistema penale è:
    1. Incentrato sul postulato logico dell'uomo capace di libere scelte;
    2. Esclusa o diminuita soltanto in presenza di determinate cause previste dal codice penale stesso;
  2. Il giudice deve accertare non positivamente l'esistenza della capacità di intendere e di volere, ma:
    1. Negativamente l'assenza di tale capacità per effetto di una delle suddette cause.

Per compiere il suo accertamento, il giudice può avvalersi dell'ausilio di

Un "esperto", cioè un consulente con competenze medico-psichiatriche, valuta lo stato mentale e fisico in cui si trovava il soggetto nella situazione concreta. Al termine della sua analisi, l'esperto redige una relazione (la c.d. perizia), nella quale espone i metodi di valutazione seguiti, le indagini compiute e le sue conclusioni riguardo al caso analizzato; di essa il giudice terrà conto al momento della sua decisione in tema di imputabilità.

L'art. 85 del c.p. richiede che il soggetto attivo, per essere ritenuto imputabile, sia capace di intendere e di volere al momento del fatto. Ciò significa che il giudice deve valutarne le capacità intellettive evolutive del soggetto con riferimento:

  1. al tempo della condotta, essendo questo il momento in cui egli si è posto contro il diritto violando una norma penale;
  2. al singolo fatto concreto, poiché è possibile che egli venga ritenuto capace d'intendere e di volere.

Rispetto alla realizzazione di un tipo di reato e non rispetto ad un altro tipo. L'accertamento giudiziale dell'imputabilità si conclude con la valutazione del giudice in ordine allacapacità di intendere e di volere del soggetto agente al momento del reato. Soggetto risultato capace di intendere e di volere.

Nel caso in cui l'illecito sia stato commesso da un almomento del fatto, il giudice dovrà assoggettarlo alla pena. Se il soggetto diviene incapace d'intendere e di volere in un momento successivo alla realizzazione del reato, tale incapacità non influisce sull'accertamento della responsabilità, poiché egli era pienamente capace di autodeterminarsi nel momento in cui ha commesso il fatto e, dunque, è responsabile delle proprie azioni e non può andare esente dalla pena. Soggetto risultato non imputabile semimputabile.

Nel caso in cui l'illecito sia stato commesso da un (o alpericolosità.

izio equo e imparziale, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali delle parti coinvolte. Durante il processo, il giudice dovrà valutare attentamente le prove presentate dalle parti e applicare correttamente le norme di legge pertinenti al caso. Sarà inoltre responsabile di prendere decisioni basate sulla sua valutazione delle prove e di motivare adeguatamente le sue sentenze. Il giudice dovrà assicurarsi che entrambe le parti abbiano la possibilità di esporre le proprie argomentazioni e di difendersi in modo adeguato. Inoltre, dovrà garantire che il processo si svolga in modo tempestivo e senza ingiustificati ritardi. Infine, il giudice dovrà essere imparziale e indipendente, evitando qualsiasi forma di pregiudizio o conflitto di interessi.
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A.A. 2008-2009
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto penale e legislazione minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Campus Vittorio.