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della IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME PENALI SFAVOREVOLI ALL'AGENTE.
Questo principio è stato innalzato ex art.25.2 C. a rango costituzionale appunto infatti prevede che
"nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso", sia il giudice che il legislatore devono tenere conto di questo principio che è condizione
indispensabile perché la minaccia della pena da parte del legislatore funzioni come strumento di
prevenzione generale inoltre il principio di irretroattività impone al legislatore di includere fra i
presupposti dell'applicazione della pena la colpevolezza dell'agente. Riassumendo possiamo dire che
L'art.25.2 vieta al legislatore di attribuire efficacia retroattiva ad una legge che contenga una nuova
incriminazione mentre L'art.2.1c.p. vieta al giudice di applicare retroattivamente una legge di tale
contenuto, una nuova incriminazione si configura quando la legge individua una figura di reato
integralmente nuova comprensiva di una classe di fatti che in base alla disciplina precedente erano
tutti penalmente irrilevanti oppure essa si forma quando vi è un ampliamento di figure di reato
preesistenti e questo può derivare sia da interventi su disposizioni di parte generale che su
disposizione della parte speciale.
Inoltre il legislatore non può attribuire efficacia retroattiva alle norme che comportano un trattamento
penale più severo per un fatto già preveduto come reato e di conseguenza il giudice non può applicare
retroattivamente leggi che prevedono pene principali, pene accessorie ed effetti penali della condanna
più severi di quanto previsti nella legge vigente al tempo del commesso reato(ad esempio le
modificazioni di: circostanza del reato, sospensione condizionale della pena, pene sostitutive e misure
alternative della detenzione).
Per quanto attiene alle misure di sicurezza, L'art.200c.p. stabilisce che le misure di sicurezza sono
regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione e se la legge del tempo in cui deve
eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione. Però nel
caso in cui il fatto fosse previsto come reato già al tempo della sua commissione e la legge del tempo
già prevedesse l'applicabilità di una misura di sicurezza ma una legge successiva abbia disciplinato
diversamente le modalità di esecuzione della misura, in questo caso il giudice deve applicare la legge
in vigore al momento in cui si dispone la misura e se la legge in vigore al momento dell'esecuzione è
ancora diversa il giudice dell'esecuzione dovrà applicare la nuova legge. Da questi ne derivano due
corollari: 1) non può essere applicata una misura di sicurezza a chi abbia commesso un fatto che, al
momento della sua realizzazione, non era preveduto dalla legge come reato 2) una misura di sicurezza
prevista dalla legge posteriore non può trovare applicazione nel caso in cui la legge del tempo in cui il
soggetto ha agito configurasse il fatto come reato, ma non prevedesse l'applicabilità di quella misura(il
giudice non può applicare la misura di sicurezza a chi abbia agito prima dell'entrata in vigore della
legge che ha previsto la misura).
La funzione protettiva del principio di irretroattività non si estende alle norme processuali perché non
interferiscono con le libere scelte del cittadino. Per la materia processuale opera il principio tempus
regit actum, secondo cui gli atti processuali già compiuti e conservano la loro validità anche dopo il
mutamento della disciplina legislativa mentre gli atti da compiere sono immediatamente disciplinati
dalla nuova legge processuale anche se collegati ad atti compiuti in precedenza.
IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ DELLE NORME PENALI FAVOREVOLI ALL'AGENTE:
Le ipotesi in cui dopo la commissione del fatto sopravvenga una legge penale più favorevole all'agente
sono regolate dall'art.2.2/4c.p. secondo il principio di retroattività della legge più favorevole che
riguarda: 1)la legge che abolisce il reato ex art.2.2 c.p.(abolitio criminis) 2)la legge che modifica la
disciplina del reato incidendo sul trattamento sanzionatorio del reo rendendolo più favorevole ex
art.2.4c.p.(non si applica nei casi di sentenza irrevocabile). È possibile che una legge posteriore alla
commissione del reato non comporti l'abolizione totale o parziale di esso in quanto la modificazione
può riguardare soltanto la disciplina del reato inoltre bisogna capire se la disciplina della nuova legge
sia più favorevole(principio di retroattività) o meno favorevole all'agente(principio di irretroattività). Se
per esempio vi è stata condanna a pena definitiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la
pena pecuniaria la pena inflitta si convertirà immediatamente. Il rango costituzionale del principio di
retroattività della legge discende non ex art.25 ma ex art.117.1 C. e art.3 C. che vieta qualsiasi
discriminazione irragionevole tra situazioni eguali(anche il legislatore è vincolato in quanto non può
punire nessuno per un fatto che non è più considerato reato). Il principio di retroattività a differenza di
quello di irretroattività delle norme penali può essere derogato dal legislatore a condizione che la
deroga sia sorretta da ragionevoli motivi. Inoltre il principio di retroattività della legge penale più
favorevole non opera per le leggi eccezionali(legge emanata per fronteggiare situazioni oggettive di
carattere straordinario) e temporanee(legge che contiene la predeterminazione espressa del periodo
di tempo in cui avrà vigore) perché hanno il carattere di ultrattività ossia continuano ad essere
applicabili anche dopo la loro abrogazione da parte di una legge più favorevole.
L'ABOLIZIONE DEL REATO(art.2.2c.p.): si verifica sia nel caso in cui venga integralmente soppressa una
figura di reato(abolizione integrale), sia nel caso in cui ne vengano ridefiniti i contorni in modo da
restringere l'area applicativa facendo venire meno la rilevanza penale di una classe di fatti e
conservandone un'altra parte(abolizione parziale), l'abolitio criminis può essere effettuata solo dal
legislatore il quale rinuncia a presidiare con la pena una determinata forma di offesa a uno o più beni
giuridici(un esempio di abolizione integrale di una forma di reato è stata l'istigazione all'aborto). La
formale abrogazione della norma incriminatrice non sempre comporta l'abolizione del reato infatti
può succedere che le classi di fatti in precedenza riconducibili alla norma incriminatrice abrogata
conservano rilevanza penale in quanto riconducibili a un'altra norma incriminatrice, questa norma può
essere presente nell'ordinamento e divenire applicabile solo dopo e per effetto della modifica
legislativa oppure può essere introdotta contestualmente alla modifica legislativa stessa(per esempio
una preesistente norma generale diventa applicabile solo dopo e per effetto dell'abrogazione di una
norma speciale). La retroattività riguardante l'abolizione di un reato è illimitata infatti non solo non
punisce chi aveva commesso un reato ma travolge anche il giudicato facendone cessare gli effetti,
invece se non è stata ancora pronunciata sentenza definitiva di condanna l'agente deve essere assolto
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
È controverso se l'abolizione del reato possa essere la conseguenza di modifiche intervenute dopo il
fatto ma non della norma incriminatrice che rimane invariata ma bensì di una norma giuridica o
extragiuridica richiamata dalla norma incriminatrice è la soluzione sarà diversa a seconda che la norma
richiamata integri o no la norma incriminatrice. Se la norma incriminatrice fa riferimento ad un'altra
norma attraverso un elemento normativo della fattispecie la norma richiamata non integra la norma
incriminatrice perché non contribuisce a descrivere la figura astratta del reato e ad esprimere una
scelta politico criminale in essa racchiusa con la conseguenza che la modifica non dà vita a fenomeni di
abolizione del reato. Sono invece norme integratrici della norma penale le norme definitorie cioè le
norme penali o extra penali tramite le quali il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o
più disposizioni incriminatrici, concorrendo ad individuare il contenuto del precetto penale e dunque
questa modifica dà vita ad un'abolizione del reato con efficacia retroattiva(sono norma integratrici le
norme in bianco le norme che prevedono una sanzione penale per la violazione di un precetto
contenuto in un'altra disposizione legislativa).
DISTINZIONE TRA ABOLIZIONE DEL REATO È SUCCESSIONE DI NORME MODIFICATIVE DELLA
DISCIPLINA: CASI PARTICOLARI: A volte non è facile stabilire se ci si trova in presenza di una abolizione
del reato o di una nuova incriminazione, i casi problematici sono in particolare due: 1) abrogazione di
una norma incriminatrice con contestuale introduzione di un'altra norma incriminatrice 2)
abrogazione di una norma incriminatrice che, finché era in vigore, escludeva l'applicabilità di un'altra
norma incriminatrice, che continua ad essere presente nell'ordinamento. Il problema che ci si pone è
quello se ci sia o meno continuità normativa ossia se i fatti precedentemente commessi hanno
rilevanza penale, se si risponde di no avrà efficacia l'abolizione del reato, se invece si dice di sì
bisognerà applicare le leggi più favorevoli tra quelle successive alla commissione del reato. Per
risolvere questo problema si deve ricorrere al confronto strutturale tra le fattispecie legali prima e
dopo l'intervento della nuova legge. Se le fattispecie astratte sono omogenee perché in rapporto di
specialità, l'abolizione del reato deve essere esclusa se la nuova fattispecie è generale invece se è
speciale avviene solo in modo parziale ossia limitata alle classi di fatti non riconducibili alla nuova
fattispecie.
IL DECRETO-LEGGE DECADUTO O NON CONVERTITO: intendendo la riserva di legge ex art.25.2C. come
riserva di legge formale, il decreto-legge non dovrebbe rientrare all'interno delle fonti del diritto
penale però la prassi va in senso opposto è dunque è necessario affrontare i problemi relativi
all'efficacia nel tempo dei decreti-legge in materia penale. Un decreto-legge convertito in legge che
contiene una nuova incriminazione o un trattamento penale più severo non può avere efficacia
retroattiva, però i problemi si pongono in relazione a decreti-legge decaduti o non convertiti in legge
che contengano un'abolizione del reato o