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della IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME PENALI SFAVOREVOLI ALL'AGENTE.

Questo principio è stato innalzato ex art.25.2 C. a rango costituzionale appunto infatti prevede che

"nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso", sia il giudice che il legislatore devono tenere conto di questo principio che è condizione

indispensabile perché la minaccia della pena da parte del legislatore funzioni come strumento di

prevenzione generale inoltre il principio di irretroattività impone al legislatore di includere fra i

presupposti dell'applicazione della pena la colpevolezza dell'agente. Riassumendo possiamo dire che

L'art.25.2 vieta al legislatore di attribuire efficacia retroattiva ad una legge che contenga una nuova

incriminazione mentre L'art.2.1c.p. vieta al giudice di applicare retroattivamente una legge di tale

contenuto, una nuova incriminazione si configura quando la legge individua una figura di reato

integralmente nuova comprensiva di una classe di fatti che in base alla disciplina precedente erano

tutti penalmente irrilevanti oppure essa si forma quando vi è un ampliamento di figure di reato

preesistenti e questo può derivare sia da interventi su disposizioni di parte generale che su

disposizione della parte speciale.

Inoltre il legislatore non può attribuire efficacia retroattiva alle norme che comportano un trattamento

penale più severo per un fatto già preveduto come reato e di conseguenza il giudice non può applicare

retroattivamente leggi che prevedono pene principali, pene accessorie ed effetti penali della condanna

più severi di quanto previsti nella legge vigente al tempo del commesso reato(ad esempio le

modificazioni di: circostanza del reato, sospensione condizionale della pena, pene sostitutive e misure

alternative della detenzione).

Per quanto attiene alle misure di sicurezza, L'art.200c.p. stabilisce che le misure di sicurezza sono

regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione e se la legge del tempo in cui deve

eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione. Però nel

caso in cui il fatto fosse previsto come reato già al tempo della sua commissione e la legge del tempo

già prevedesse l'applicabilità di una misura di sicurezza ma una legge successiva abbia disciplinato

diversamente le modalità di esecuzione della misura, in questo caso il giudice deve applicare la legge

in vigore al momento in cui si dispone la misura e se la legge in vigore al momento dell'esecuzione è

ancora diversa il giudice dell'esecuzione dovrà applicare la nuova legge. Da questi ne derivano due

corollari: 1) non può essere applicata una misura di sicurezza a chi abbia commesso un fatto che, al

momento della sua realizzazione, non era preveduto dalla legge come reato 2) una misura di sicurezza

prevista dalla legge posteriore non può trovare applicazione nel caso in cui la legge del tempo in cui il

soggetto ha agito configurasse il fatto come reato, ma non prevedesse l'applicabilità di quella misura(il

giudice non può applicare la misura di sicurezza a chi abbia agito prima dell'entrata in vigore della

legge che ha previsto la misura).

La funzione protettiva del principio di irretroattività non si estende alle norme processuali perché non

interferiscono con le libere scelte del cittadino. Per la materia processuale opera il principio tempus

regit actum, secondo cui gli atti processuali già compiuti e conservano la loro validità anche dopo il

mutamento della disciplina legislativa mentre gli atti da compiere sono immediatamente disciplinati

dalla nuova legge processuale anche se collegati ad atti compiuti in precedenza.

IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ DELLE NORME PENALI FAVOREVOLI ALL'AGENTE:

Le ipotesi in cui dopo la commissione del fatto sopravvenga una legge penale più favorevole all'agente

sono regolate dall'art.2.2/4c.p. secondo il principio di retroattività della legge più favorevole che

riguarda: 1)la legge che abolisce il reato ex art.2.2 c.p.(abolitio criminis) 2)la legge che modifica la

disciplina del reato incidendo sul trattamento sanzionatorio del reo rendendolo più favorevole ex

art.2.4c.p.(non si applica nei casi di sentenza irrevocabile). È possibile che una legge posteriore alla

commissione del reato non comporti l'abolizione totale o parziale di esso in quanto la modificazione

può riguardare soltanto la disciplina del reato inoltre bisogna capire se la disciplina della nuova legge

sia più favorevole(principio di retroattività) o meno favorevole all'agente(principio di irretroattività). Se

per esempio vi è stata condanna a pena definitiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la

pena pecuniaria la pena inflitta si convertirà immediatamente. Il rango costituzionale del principio di

retroattività della legge discende non ex art.25 ma ex art.117.1 C. e art.3 C. che vieta qualsiasi

discriminazione irragionevole tra situazioni eguali(anche il legislatore è vincolato in quanto non può

punire nessuno per un fatto che non è più considerato reato). Il principio di retroattività a differenza di

quello di irretroattività delle norme penali può essere derogato dal legislatore a condizione che la

deroga sia sorretta da ragionevoli motivi. Inoltre il principio di retroattività della legge penale più

favorevole non opera per le leggi eccezionali(legge emanata per fronteggiare situazioni oggettive di

carattere straordinario) e temporanee(legge che contiene la predeterminazione espressa del periodo

di tempo in cui avrà vigore) perché hanno il carattere di ultrattività ossia continuano ad essere

applicabili anche dopo la loro abrogazione da parte di una legge più favorevole.

L'ABOLIZIONE DEL REATO(art.2.2c.p.): si verifica sia nel caso in cui venga integralmente soppressa una

figura di reato(abolizione integrale), sia nel caso in cui ne vengano ridefiniti i contorni in modo da

restringere l'area applicativa facendo venire meno la rilevanza penale di una classe di fatti e

conservandone un'altra parte(abolizione parziale), l'abolitio criminis può essere effettuata solo dal

legislatore il quale rinuncia a presidiare con la pena una determinata forma di offesa a uno o più beni

giuridici(un esempio di abolizione integrale di una forma di reato è stata l'istigazione all'aborto). La

formale abrogazione della norma incriminatrice non sempre comporta l'abolizione del reato infatti

può succedere che le classi di fatti in precedenza riconducibili alla norma incriminatrice abrogata

conservano rilevanza penale in quanto riconducibili a un'altra norma incriminatrice, questa norma può

essere presente nell'ordinamento e divenire applicabile solo dopo e per effetto della modifica

legislativa oppure può essere introdotta contestualmente alla modifica legislativa stessa(per esempio

una preesistente norma generale diventa applicabile solo dopo e per effetto dell'abrogazione di una

norma speciale). La retroattività riguardante l'abolizione di un reato è illimitata infatti non solo non

punisce chi aveva commesso un reato ma travolge anche il giudicato facendone cessare gli effetti,

invece se non è stata ancora pronunciata sentenza definitiva di condanna l'agente deve essere assolto

perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

È controverso se l'abolizione del reato possa essere la conseguenza di modifiche intervenute dopo il

fatto ma non della norma incriminatrice che rimane invariata ma bensì di una norma giuridica o

extragiuridica richiamata dalla norma incriminatrice è la soluzione sarà diversa a seconda che la norma

richiamata integri o no la norma incriminatrice. Se la norma incriminatrice fa riferimento ad un'altra

norma attraverso un elemento normativo della fattispecie la norma richiamata non integra la norma

incriminatrice perché non contribuisce a descrivere la figura astratta del reato e ad esprimere una

scelta politico criminale in essa racchiusa con la conseguenza che la modifica non dà vita a fenomeni di

abolizione del reato. Sono invece norme integratrici della norma penale le norme definitorie cioè le

norme penali o extra penali tramite le quali il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o

più disposizioni incriminatrici, concorrendo ad individuare il contenuto del precetto penale e dunque

questa modifica dà vita ad un'abolizione del reato con efficacia retroattiva(sono norma integratrici le

norme in bianco le norme che prevedono una sanzione penale per la violazione di un precetto

contenuto in un'altra disposizione legislativa).

DISTINZIONE TRA ABOLIZIONE DEL REATO È SUCCESSIONE DI NORME MODIFICATIVE DELLA

DISCIPLINA: CASI PARTICOLARI: A volte non è facile stabilire se ci si trova in presenza di una abolizione

del reato o di una nuova incriminazione, i casi problematici sono in particolare due: 1) abrogazione di

una norma incriminatrice con contestuale introduzione di un'altra norma incriminatrice 2)

abrogazione di una norma incriminatrice che, finché era in vigore, escludeva l'applicabilità di un'altra

norma incriminatrice, che continua ad essere presente nell'ordinamento. Il problema che ci si pone è

quello se ci sia o meno continuità normativa ossia se i fatti precedentemente commessi hanno

rilevanza penale, se si risponde di no avrà efficacia l'abolizione del reato, se invece si dice di sì

bisognerà applicare le leggi più favorevoli tra quelle successive alla commissione del reato. Per

risolvere questo problema si deve ricorrere al confronto strutturale tra le fattispecie legali prima e

dopo l'intervento della nuova legge. Se le fattispecie astratte sono omogenee perché in rapporto di

specialità, l'abolizione del reato deve essere esclusa se la nuova fattispecie è generale invece se è

speciale avviene solo in modo parziale ossia limitata alle classi di fatti non riconducibili alla nuova

fattispecie.

IL DECRETO-LEGGE DECADUTO O NON CONVERTITO: intendendo la riserva di legge ex art.25.2C. come

riserva di legge formale, il decreto-legge non dovrebbe rientrare all'interno delle fonti del diritto

penale però la prassi va in senso opposto è dunque è necessario affrontare i problemi relativi

all'efficacia nel tempo dei decreti-legge in materia penale. Un decreto-legge convertito in legge che

contiene una nuova incriminazione o un trattamento penale più severo non può avere efficacia

retroattiva, però i problemi si pongono in relazione a decreti-legge decaduti o non convertiti in legge

che contengano un'abolizione del reato o

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aornaghi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Perini Chiara.