Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DISTINZIONE TRA ABOLIZIONE DEL REATO È SUCCESSIONE DI NORME MODIFICATIVE DELLA
DISCIPLINA: CASI PARTICOLARI: A volte non è facile stabilire se ci si trova in presenza di una abolizione
del reato o di una nuova incriminazione, i casi problematici sono in particolare due: 1) abrogazione di
una norma incriminatrice con contestuale introduzione di un'altra norma incriminatrice 2)
abrogazione di una norma incriminatrice che, finché era in vigore, escludeva l'applicabilità di un'altra
norma incriminatrice, che continua ad essere presente nell'ordinamento. Il problema che ci si pone è
quello se ci sia o meno continuità normativa ossia se i fatti precedentemente commessi hanno
rilevanza penale, se si risponde di no avrà efficacia l'abolizione del reato, se invece si dice di sì
bisognerà applicare le leggi più favorevoli tra quelle successive alla commissione del reato. Per
risolvere questo problema si deve ricorrere al confronto strutturale tra le fattispecie legali prima e
dopo l'intervento della nuova legge. Se le fattispecie astratte sono omogenee perché in rapporto di
specialità, l'abolizione del reato deve essere esclusa se la nuova fattispecie è generale invece se è
speciale avviene solo in modo parziale ossia limitata alle classi di fatti non riconducibili alla nuova
fattispecie.
IL DECRETO-LEGGE DECADUTO O NON CONVERTITO: intendendo la riserva di legge ex art.25.2C.
come riserva di legge formale, il decreto-legge non dovrebbe rientrare all'interno delle fonti del diritto
penale però la prassi va in senso opposto è dunque è necessario affrontare i problemi relativi
all'efficacia nel tempo dei decreti-legge in materia penale. Un decreto-legge convertito in legge che
contiene una nuova incriminazione o un trattamento penale più severo non può avere efficacia
retroattiva, però i problemi si pongono in relazione a decreti-legge decaduti o non convertiti in legge
che contengano un'abolizione del reato o un trattamento più favorevole all'agente. Nel codice penale
nato nel 1930 era previsto che il decreto legge non ratificato o decaduto perdeva efficacia solo allo
scadere del termine per la conversione, la situazione è mutata con l'entrata in vigore della costituzione
infatti ex art.77.3 C. i decreti leggi non convertiti o decaduti perdono efficacia sin dall'inizio dunque
non si delinea l'ipotesi di successione di leggi penali inoltre la corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art.2c.p.(comma 6) nella parte in cui rendeva
applicabile ai decreti legge la disciplina della successione di leggi penali favorevoli al reo.
Se il fatto è pregresso ossia è stato commesso prima dell'emanazione del decreto legge non convertito
e a quel tempo era previsto come reato da una legge, allora la disciplina del decreto legge che abolisce
il reato o è più favorevole al reo non avrà alcun effetto invece per quanto riguarda i fatti concomitanti
ossia quelli commessi dopo l'emanazione del decreto e prima dello scadere del termine per la sua
conversione il principio di irretroattività impone di applicare la disciplina più favorevole contenuta nel
decreto legge non convertito.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge penale non è riconducibile alla disciplina
della successione di leggi penali e bisogna dire che dal giorno successivo al,a pubblicazione della
decisione, nessun giudice può applicare la legge dichiarata incostituzionale a fatti che si siano verificati
in qualsiasi tempo e cessano gli effetti anche se la sentenza è passata in giudicato o è irrevocabile.
Riguardo agli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale di favore
bisogna fare una istituzione tra fatti commessi prima della dichiarazione ed in questi casi si applicherà
la norma penale di favore e invece se i fatti vengono commessi il giorno successivo alla pubblicazione
della decisione non si applicherà.
Il problema comune all'intera disciplina della successione di leggi penali è l'individuazione del tempo
in cui è commesso il fatto penalmente rilevante, per i reati commissivi rileva il momento dell'azione,
per i reati omissivi rileva il momento in cui andava compiuta l'azione doverosa, nei reati
permanenti(sequestro di persona) rileva l'ultimo atto con cui volontariamente mantiene la situazione
antigiuridica ed infine nei reati abituali(maltrattamenti contro conviventi e familiari o atti persecutori)
rileva l'ultima condotta che integra il fatto di reato.
IL REATO: NOZIONE E DISTINZIONE TRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI:
Un fatto costituisce reato solo quando la legge gli ricollega una pena infatti i reati sono quelli per cui
L'art.17c.p. stabilisce le pene principali, dunque è solo tramite un criterio nominalistico costitutivo(la
pena) che i reati si distinguono da altre categorie di illeciti, non rappresentano criterio di
identificazione dei reati le pene accessorie, misure di sicurezza e quelle sostitutive della detenzione
breve in quanto si aggiungono o sostituiscono a fatti già considerati come reati dalla pena principale. Il
concetto di teoria generale del reato è un distillato teorico a partire dalla parte speciale del diritto
penale, è un insieme di concetti giuridici che hanno consentito di porre in evidenza gli elementi
strutturali comuni a categorie di reati individuandone anche i principi comuni ed è nata dai problemi
applicativi di regole della parte speciale. Il fine è quello di omogeneità e uguaglianza in sede
applicativa delle norme incriminatrici.
Il reato è diviso in due categorie in base alle pene principali: 1)DELITTI quando la legge commini
l'ergastolo, la reclusione o la multa e i reati militari puniti con la reclusione militare
2)CONTRAVVENZIONI quando la legge commini l'arresto o ammenda.
Riguardo alle differenze tra delitti e contravvenzioni, per quanto riguarda l'ELEMENTO SOGGETTIVO,
per i delitti è richiesto il dolo ed in assenza di esso, salvo casi di delitto preterintenzionale o colposo
espressamente previsti dalla legge, il soggetto non può essere punito ex art.40.2c.p. Le
contravvenzioni invece possono essere commesse sia con dolo che per colpa.
Per quanto riguarda invece il TENTATIVO, esso è configurabile solo per i delitti e può far luogo al delitto
tentato. Infine per quanto riguarda la RECIDIVA, interessa solamente gli autori di delitti ai quali sarà
applicata un aumento di pena quando ricommettano un altro delitto non colposo. Altre differenze tra
delitti e contravvenzioni riguardanti il diritto sostanziale sono: applicazione della legge penale italiana
quando il reato sia commesso all'estero, le pene principali, le cause di estinzione del reato, le cause di
estinzione della pena, le circostanze. Sul piano processuale invece, per le contravvenzioni non possono
essere disposte misure cautelari personali coercitive quali la custodia cautelare e arresti domiciliari,
arresto obbligatorio o facoltativo in caso di flagranza di reato è fermo di indiziato di delitto e le
intercettazioni telefoniche.
REATO E ILLECITO CIVILE:un illecito civile non è reato quando non è sanzionato con una delle pene
principali , un illecito civile può essere anche reato è in questo caso si estende l'area del danno
risarcibile al danno non patrimoniale apprestando a tale scopo due tipi di sanzioni civili: 1)il
risarcimento 2)pubblicazione della sentenza di condanna. (L'azione civile può essere esercitata nel
processo penale).
REATO E ILLECITO AMMINISTRATIVO: si differenzia dal reato sempre in base alle pene principali,
sanzioni pecuniarie non designate come multa o ammenda hanno natura di sanzione amministrativa.
L'illecito amministrativo affianca nell'ordinamento giuridico statale l'illecito penale reprimendo offese
e beni giuridici selezionate in base ai principi di proporzione e di sussidiarietà.
La previsione di illeciti amministrativi è l'unica via che può percorrere il legislatore regionale per la
tutela sanzionatoria di beni giuridici. Sono state apportate modifiche allo schema di responsabilità
amministrativa configurando una responsabilità da reato a carico degli enti dotati o no di personalità
giuridica. La disciplina penale dell'illecito amministrativo sul piano sostanziale è mutuata ai principi
penalistici(legalità, irretroattività) e sul piano processuale da una netta distinzione degli uffici, infatti il
giudice penale conosce dell'illecito amministrativo solo in caso di connessione obbiettiva con un reato.
Per il caso concreto-->prima si individua se siamo di fronte ad un reato proprio o improprio, poi si
guarda la condotta in genere segnalata tramite verbi indicativi o gerundi, poi si cerca l'evento
causato dalla condotta(è separato da questa)-->accertamento del nesso causale!
ANALISI E SISTEMATICA DEL REATO: il codice penale e le leggi penali puniscono non il reato ma una
molteplicità di reati in modo specifico e non in generale, questo ha funzione di garanzia per i cittadini
che sapranno esattamente per quali tipi di reato è entro quali limiti verranno puniti se li
commetteranno inoltre l'individuazione di tipologie di reato è in continuo svolgimento per l'emersione
di nuovi beni o di nuove forme di aggressione.
La parte generale del diritto penale non è altro che elementi comuni estratti dai singoli reati, si tratta
di concetti generali descritti dai tipi di reato nella parte speciale. Il primo tentativo di sistematica del
reato, prima di arrivare alla sistematica quadripartita, era relativamente semplice e grossolano e
prevedeva una sistematica bipartita divisa in 1)fatto come elemento oggettivo e di illiceità(che in
realtà non è oggettiva perché frutto di una valutazione giuridica e quindi c'era un punto di
criticità )2)colpevolezza come elemento soggettivo. Si arrivò così ad una sistematica tripartita che
reprime la divisione tra elemento oggettivo e soggettivo, l'elemento oggettivo prende il nome di
1)tipicità del fatto, poi viene creata la 2)antigiuridicità del fatto stesso e infine abbiamo la
3)colpevolezza come elemento soggettivo.
Analizzando il reato, ciascun elemento del reato è presupposto indispensabile per l'applicabilità della
pena nel caso concreto quasi come fosse una formula matematica(se a+b+c deve esserci la pena). Il
reato può essere dunque scomposto in una serie di elementi, in una sorride di parti tra loro distinte
ma non separate, alcune che descrivono il fatto, altre che indicano quando e se il fatto è antigiuridico,
altre ancora descrivono quando il fatto antigiuridica è colpevole e infine altre indicano la punibi