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DELL'ERRORE. L'ERRORE SULLA SUSSISTENZA, INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE DI UNA NORMA E DI UNA FATTISPECIE PENALE

Errore, ignoranza, dubbio. Errore di diritto come una "falsa rappresentazione della realtà". L'errore può essere definito come "una falsa rappresentazione della realtà". L'ignoranza, con che è assoluta mancanza di conoscenza (il dubbio, invece, è incertezza, conflitto tra due o più rappresentazioni della realtà). L'errore può intervenire nella fase ideativa del reato, incidendo in tal modo sul processo formativo della volontà criminosa.

Per quanto riguarda l'elemento della fattispecie penale su cui agisce l'errore, esso fa venir meno il dolo in quanto questa forma dell'elemento psichico esige la conoscenza di tutti gli elementi che costituiscono il reato.

L'errore può dipendere da una erronea rappresentazione o di una

situazione di diritto ovvero di una situazione di fatto. L'errore di diritto ha una disciplina diversa a seconda che l'errore cada su una norma penale (art. 5 "diversa c.p.") o su una norma extrapenale, meglio, da quella penale" (art. 47). L'errore può anche incidere sull'esecuzione del reato, dando luogo alle ipotesi di "aberratio". L'errore su precetto (legge) penale. Secondo l'art. 5 c.p. "nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale". L'errore sulla legge penale ("errore sia che si tratti di ignoranza della legge, sia di diritto"), di essa, non esclude la responsabilità. A fondamento dell'irrilevanza inesatta interpretazione dell'errore di diritto vi è la presunzione assoluta di conoscenza della legge penale, che stabilisce il principio di obbligatorietà della legge penale. La inflessibile disciplina contenuta nell'art. 5

è stata giustamente mitigata dalla sentenza 364/98Corte Costituzionale del 1988 che ha dichiarato scusabile, cioè penalmente rilevante escriminante, l’errore inevitabile (scusabile è l’errore inevitabile, mentre inescusabile è l’erroreevitabile). 27Il ragionamento della Corte Costituzionale trova fondamento nel terzo e primo comma dell’art.Cost.: la funzione della pena è rieducativa, risocializzante e non può svolgere questa funzione se ilreo non sapeva di violare la legge e quindi di compiere un illecito ancor più sanzionatopenalmente. la questione relativa all’individuazione concreta deiLa Corte si è preoccupata di affrontare anchecasi di inevitabilità dell’errore.

1. In primo luogo, la Consulta ha precisato che sarà pressoché impossibile associarel’ignoranza del precetto penale alla realizzazione di fatti che la coscienza sociale considera,in ogni tempo e in ogni luogo,

antigiuridici; in secondo luogo, l'ignoranza dell'agente non può mai dirsi inevitabile quando versi in una situazione di dubbio riguardo al carattere antigiuridico o meno dell'azione che si appresta a compiere: astenersi dall'agire; in cui non vi riesca, deve 463. in terzo luogo, si dovrà fare riferimento ad un criterio essenzialmente oggettivo: la norma deve, in sostanza, potersi definire irriconoscibile dalla generalità dei consociati.

L'errore sul fatto. In forza dell'art. 47 co. 1, "l'errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di un errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo".

L'errore di fatto che esclude la punibilità è quello c.d.

cioè l'errore che è essenziale, cade su uno degli elementi essenziali per la sussistenza del reato. L'errore sulla persona e la specificità dell'oggetto materiale. Sono invece di regola irrilevanti. Esempio: il reo colpisce alle spalle una persona credendola un suo nemico mentre non lo è: ricorre sempre il reato di percosse (mutamento del titolo del reato). L'errore essenziale non sempre scusa: a tal fine occorre distinguere fra errore scusabile ed errore inescusabile, e cioè: - l'errore è da considerare scusabile quando nessun rimprovero, nemmeno di semplice leggerezza o negligenza, può rivolgersi al soggetto che è caduto in errore; - l'errore è inescusabile, invece, quando è dovuto a negligenza, imprudenza, ecc., cioè a colpa. Ora, mentre l'errore scusabile porta in ogni caso ad escludere la punibilità ("scriminante"), l'errore inevitabile, "inescusabile",

Lascia invece sussistere la responsabilità per colpa, ove il reato sia dallalegge preveduto come colposo (esempio: Caio spara contro un'ombra ed ammazza un uomo: in talcaso l'errore è inescusabile in quanto dovuto a negligenza di Caio, che pertanto non risponderà di omicidio doloso ma risponderà comunque di omicidio colposo).

L'errore sugli elementi specializzanti della fattispecie. Statuisce il secondo comma dell'art. 47 che "l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso". Pertanto, chi ignorava la qualità di pubblico ufficiale dell'aggredito, non risponderà di violenza ad un pubblico ufficiale, ma sarà comunque responsabile per il reato di violenza privata.

Un quesito rilevantissimo è il seguente: chi ha ucciso credendo che la vittima avesse prestato il proprio consenso, risponderà di "omicidio volontario".

di cui all'art. 575 c.p. (pena non inferiore a ventuno anni) o di "omicidio del consenziente" di cui all'art. 579 (pena da sei a quindici anni)? La risposta è data dalla norma del co. 2 dell'art. 47, la quale prevede la punibilità nella difficoltà quando siano in concreto presenti gli elementi costituenti "un reato diverso". In tal caso il soggetto errante sarà punibile per il fatto e la pena prevista dal "reato diverso". Ma qual è questo "reato diverso"? Secondo Stella, Patalano, si applica la fattispecie corrispondente al reato effettivamente commesso: il consenso dell'offeso a farsi uccidere, questa fattispecie delittuosa non può trovare applicazione. E pertanto, ricorrendo tutti gli altri elementi tipizzanti il "reato diverso" costituito dal

normale omicidio di cui all'art. 575 c.p., si dovrà riconoscere esistente questa fattispecie di reato e infliggere la più grave pena da essa prevista.

Pannain osserva che si deve comunque sempre parlare di un errore che cade su un elemento essenziale del fatto sia quando si tratti di un errore giustificato, sia quando si tratti di un errore determinato da colpa. L'errore fa sì che il consenso valga come esistente ed il "reato vada diverso" individuato nella misura dell'errore, cioè così come viene rappresentato nella mente del soggetto agente. Quindi, dovrà irrogarsi la pena prevista dall'art. 579 e non quella dell'art. 575.

L'errore su legge diversa da quella penale (c.d. errore su legge "extrapenale"). In forza dell'art. 47 c.p. "l'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato".

La giurisprudenza, l'errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale. Bisogna distinguere tra le norme "extrapenali", quelle che sono integratrici del precetto penale e quelle che invece non sono integratrici, escludendo la scriminante per tutte le norme "integratici" della penale. Appartengono alla prima categoria:

  1. le norme che danno concretezza ad una figura astratta di reato, delimitandola e precisandola nei suoi elementi; "in bianco".
  2. le norme che danno concretezza al precetto di una norma penale c.d.

Siffatta interpretazione giurisprudenziale, purtroppo, conduce ad una sostanziale abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 47; difatti, ogni norma che sia esplicitamente o implicitamente richiamata ad una norma penale finisce col costituire una sua integrazione, pertanto diventa

essa esce dalla disciplina dell'art. 47 ed entra in quella stessa norma penale, conseguentemente dell'art. 5 c.p., cioè dell'errore su legge penale. A tal proposito, Gallo osserva che la locuzione normativa deve intendersi come "legge diversa dalla legge penale incriminatrice". L'errore su "norma diversa da quella penale". In definitiva, non deve essere distinto in errore su norma integratrice del precetto penale ed errore su norma non integratrice, bensì in "errore che dà luogo ad un "errore sul fatto", diritto" ed errore di diritto che dà luogo ad un errore sul il primo scrimina; il secondo no, salvo l'ipotesi di errore inevitabile, in forza e ai sensi della divieto: sentenza Costituzionale 384/88. L'errore di diritto, che dà luogo ad errore sul fatto, scrimina solo se non sia determinato da colpa, diversamente si è punito per colpa. L'errore determinato

dall'altrui inganno. L'errore sul fatto costituente reato può derivare anche dall'altrui inganno. In tale ipotesi, in forza dell'art. 48 c.p. "del fatto commesso dalla persona che l'ha determinata a commetterlo".

La vittima dell'inganno andrà esente da pena solo se il suo errore sarà incolpevole; esempio: del reato di falso ideologico, commesso dal notaio, risponde il privato che lo ha indotto in errore.

Colui il quale sia stato ingannato andrà esente da pena se l'errore:

  • è sul fatto, cioè cade sugli elementi costitutivi del reato;
  • è incolpevole: infatti, se l'errore deriva da colpa, l'ingannato risponde di reato colposo se il fatto previsto dalla legge come tale.

In ogni caso l'errore esclude il dolo. Per esplicito reato dell'art. 49 co. 1, "non è punibile chi commette un fatto non

costituente reato, ne
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A.A. 2006-2007
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Bartone Nicola.