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INFERMITA’
Una volta che si sono compiuti i 18 anni l’imputabilità può essere esclusa solamente se sussiste una
causa di esclusione di quelle previste dal codice. La prima clausola di esclusione che non dipende dalla
volontà del soggetto è la malattia, l’infermità può incidere sulla imputabilità fino ad escluderla. Le
norme di riferimento sono l’art. 88 e l’art. 89.
Art. 88 è rubricato “vizio totale di mente ” e afferma che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di
volere.” Questo articolo fa riferimento alla malattia mentale che elimina completamente la capacità di
intendere e di volere, fa sì che il soggetto non sia capace di intendere e di volere. La norma dice che nel
momento in cui un soggetto al momento del fatto viene riconosciuto essere un soggetto affetto da una
malattia e risulta essere un soggetto che a causa di quella malattia non aveva la capacità di intendere o
di volere, questo soggetto non è imputabile. Questo significa che può escludere la imputabilità
innanzitutto la malattia e poi la malattia che incide sulla capacità di intendere e di volere al momento
del fatto. Bisogna vedere non solo se al momento del fatto era presente la malattia e quindi versava in
quella condizione, ma bisogna vedere se quella condizione patologica ha in quel momento, con
riferimento a quel fatto, determinato una eliminazione della capacità di intendere e di volere. Bisogna
vedere dunque se quella capacità di intendere e di volere non c’è ed è legata a quella condizione di
patologia. Si tratta di un accertamento più complesso perché non basta dimostrare e accertare che il
soggetto era malato di mente per escludere l’imputabilità, ma occorre un collegamento tra questa
malattia e la eliminazione della capacità di intendere e di volere. Questi accertamenti debbono essere
fatti dal giudice attraverso la figura del perito.
Il codice parlando di vizio totale di mente fa riferimento a malattie mentali, cioè si fa riferimento a
malattie psichiche perché sono quelle in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere, però
possono esistere anche delle malattie fisiche che possono assumere rilevanza ai sensi dell’art. 88, cioè
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patologie fisiche nella misura in cui vanno a incidere sulla psiche del soggetto e sulla capacità di
intendere e di volere. Quindi assume assolutamente rilevanza la malattia psichica, la schizofrenia, ma
anche quella malattia, che scientificamente non è psichica ma è fisica, nella misura in cui è in grado di
incidere a livello di capacità di intendere e di volere.
Guardando al codice si fa riferimento, come causa di esclusione della imputabilità, alla malattia perché
si fa riferimento alla infermità. Malattia significa stato patologico che è considerato tale dalla scienza
medica. Accanto alle malattie vere e proprie esistono tantissime anomalie della personalità, esistono
quelle che vengono definite psicopatie che sono dei caratteri che indicano delle personalità abnormi,
personalità che fanno sì che il soggetto abbia dei comportamenti non normali. Si tratta di anomalie dal
punto di vista medico-psichico che però non sono considerabili scientificamente e tecnicamente vere e
proprie malattie mentali. Per esempio ci sono dei soggetti che hanno personalità nevrotiche, questi
soggetti tecnicamente se non superano un certo limite non sono affetti da una patologia però hanno una
personalità anomala che può dar luogo a comportamenti anomali. Queste anomalie, non malattie in
senso tecnico, che possono incidere sulla capacità di intendere e di volere addirittura eliminandola,
possono assumere rilevanza esclusiva dell’imputabilità alla luce dell’art. 88? La risposta per molto
tempo era nel ritenere responsabile il soggetto affetto da anomalia che compia un omicidio perché non
era malato e la norma che escluse una imputabilità parla di malattia. Le cose negli ultimi anni sono un
po’ cambiate perché si può fare riferimento ad una sentenza delle Sezioni Unite del 2005 che ha
aperto alla rilevanza delle gravi anomalie psichiche. In questa sentenza si dice che possono escludere
l’imputabilità non solo le vere e proprie malattie mentali, ma anche quelle condizioni che
rappresentano gravi anomalie psichiche. Se la condizione del soggetto è di grave anomalia psichica,
ancorché non considerabile malattia, e questa grave anomalia ha inciso sulla capacità di intendere e di
volere eliminandola, il soggetto, secondo la giurisprudenza più recente della corte di cassazione, non è
imputabile. In sostanza alla vera e propria malattia viene equiparata la grave anomalia psichica. È una
giurisprudenza che soddisfa molto il principio di colpevolezza, però dall’altro lato apre ad un certo
rischio di incertezza perché la malattia è un dato certo perché è la scienza medica che dice quali sono
in un determinato momento storico le malattie. Aprendo al concetto di grave anomalia si entra in un
territorio che non è così determinato come è quello della malattia.
Art. 89 è rubricato “vizio parziale di mente” e afferma che “chi nel momento in cui ha commesso il
fatto era per infermità in stato di mente da scemare grandemente senza escluderla la capacità di
intendere o di volere, risponde del reato, ma la pena è diminuita.” Si può verificare una situazione
nella quale c’è un soggetto che è malato di mente, o che ha una gravissima anomalia, e che però al
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momento del fatto era capace di intendere e di volere ma la sua capacità di intendere e di volere era
diminuita a causa di questa malattia. Dunque questa malattia non ha avuto la “forza” di eliminare la
capacità di intendere e di volere di quel soggetto al momento del fatto, la malattia gliel’ha però scemata
grandemente. Questo significa che la malattia è andata non a eliminare la capacità di intendere e di
volere ma è andata a diminuirla in modo sensibile. In questo caso il codice che l’imputabilità c’è però
il soggetto usufruisce di una diminuzione della pena, cioè obbligatoriamente il giudice deve diminuire
la pena. Il soggetto non può essere considerato non imputabile perché la capacità di intendere e di
volere ce l’aveva anche se era malato di mente, però il fatto che questa malattia un po’ la capacità di
intendere e di volere gliel’ha diminuita fa sì che l’ordinamento ne tenga conto applicando una
diminuzione della pena (detta semi infermità mentale). Questo significa che la malattia viene accertata
però la differenza è che questa malattia non ha eliminato la capacità di intendere e di volere al
momento del fatto ma la ha scemata grandemente.
UBRIACHEZZA E INTOSSICAZIONE DA SOSTANZE STUPEFACENTI
Se un soggetto realizza un reato nel momento in cui è ubriaco o è intossicato da sostanza stupefacente è
imputabile? Un soggetto ubriaco può essere un soggetto che non ha capacità di intendere e di volere
perché quella condizione di ubriachezza fa sì che quel soggetto non abbia neanche lontanamente la
capacità di intendere e di volere, quindi può accadere veramente che un soggetto è ubriaco oppure è
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti uccide un altro soggetto ma non ha in quel momento la capacità
di intendere e di volere. Il problema viene risolto dal codice agli art. 91, 92, 93, 94 e 95 del codice
penale. Da questo pacchetto di norme emerge: innanzitutto una distinzione tra due grandi ipotesi:
Ipotesi di intossicazione da alcol o da sostanza stupefacente INCOLPEVOLE: questa ipotesi
1. è disciplinata dall’art. 91 c.p. Questa ipotesi riguarda il caso in cui il soggetto viene intossicato,
con alcol o con sostanza stupefacente, non per sua colpa né per sua volontà, ma si è intossicato
per caso fortuito o per forza maggiore. Stato del soggetto che non è riconducibile alla sua
volontà né alla sua colpa. Ipotesi classica di quella persona che va in discoteca chiede da bene e
qualcuno, a sua insaputa, mette nel bicchiere una sostanza stupefacente lui la assume
inconsapevolmente, incolpevolmente. Quel soggetto quindi, successivamente all’assunzione
della bevanda, sarà in una condizione di intossicazione che potrà incidere sulla sua capacità di
intendere e di volere, ma questo soggetto non ha colpa perché non voleva intossicarsi ne poteva
prevedere che qualcuno lo intossicasse. Allora questa ipotesi è disciplinata dall’art. 91 il quale
afferma che in questo caso se quella intossicazione alcolica o da stupefacente ha determinato la
esclusione della capacità di intendere e di volere il soggetto non è imputabile. Questo articolo
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afferma poi che se quella condizione di intossicazione incolpevole non ha eliminato totalmente
la capacità di intendere e di volere ma l’ha diminuita il soggetto è sì imputabile, ma la pena è
diminuita. Dunque è lo stesso schema del vizio totale o parziale di mente, la differenza qui è che
la causa non è una malattia mentale ma è una ubriachezza o un’intossicazione da sostanze
stupefacenti incolpevoli.
Ipotesi di intossicazione da alcol o da sostanza stupefacente COLPEVOLE: dentro questa
2. ipotesi rientrano tre casi:
Intossicazione preordinata : si ha quando il soggetto si ubriaca allo scopo di commettere il
a. reato che poi commette. Preordinata significa che il soggetto si mette nella condizione di
potenziale incapacità di intendere e di volere attraverso l’alcol o una sostanza
stupefacente per commettere il reato, perché magari vuole trovare la forza per
commetterlo oppure per procurarsi una scusa. Questo soggetto risponde dell’omicidio. La
disciplina di questa ipotesi si trova all’art. 92 c.p. il quale afferma che il soggetto se ha
preordinato questa sua condizione di incapacità, questa sua ubriachezza o questa sua
intossicazione, è un soggetto che è vero che non era capace di intendere e di volere al
momento del fatto, però era capace di intendere e di volere nel momento precedente cioè
quado ha preso la deliberazione criminosa. Allora questo soggetto, anche se al momento
del fatto non aveva tecnicamente la capacità di intendere e di volere, siccome ce l’aveva
quando ha deciso il piano criminoso può essere considerato imp